COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:



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COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 1 RAPPORTO TRA DATORE DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE Art. 18 Oblighi del datore di lavoro e del dirigente - comma 1 g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; Il legislatore sembra aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni dei MC in merito alla riduzione delle responsabilità a loro attribuite circa la gestione della sorveglianza sanitaria, mettendola in carico prevalentemente in carico al DdL Il DdL deve comunque vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 c. 1 lett. bb). 2

Art. 25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE COMPITI COLLABORATIVI COMMA 1 LETTERA a) Testo della norma invariato Introdotta la sanzione dell arresto fino a tre mesi o l ammenda da 400 a 1.600 euro con riferimento alla valutazione dei rischi L introduzione della sanzione, in assenza di altre modifiche, lascia inalterato il problema dell effettiva mancata collaborazione sul piano sostanziale e non solo formale Non più sanzionato l obbligo della partecipazione del MC alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori (vedi art. 25 c.1 lett. m) 3 Art. 25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE COMMA 1 LETTERA c) c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente Formalizzazione del luogo di custodia in caso di nomine antecedenti? 4

Art. 25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE COMMA 1 LETTERA e) e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata ( ) da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto. Sembra venir meno il principio della documentazione sanitaria che viaggia con il lavoratore; Si fa riferimento alla cartella sanitaria e di rischio e non più alla documentazione sanitaria : andrà incentivata la richiesta da parte del lavoratore, ai sensi dell art.25, comma 1, lettera h), di copia degli accertamenti allegati all originale conservato dal DdL; Quali indicazioni dare in caso di cessazione dell attività dell azienda? 5 Art. 25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE COMMA 1 LETTERA f) ABROGATA La lettera f) relativa alla trasmissione all'ispesl, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, così come la possibilità per il lavoratore di chiederne copia all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale; comunque le cartelle devono essere trasmesse (cancerogeni, amianto) dal MC, sia pur non obbligatoriamente in via telematica viene a mancare l ausilio informatico per l utilizzo ai fini epidemiologici e clinico-diagnostici 6

Art. 40 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SSN 2-bis) entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del Lavoro, ( ), previa intesa in sede di Conferenza Permanente ( ), sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo La norma non viene abrogata, ma se ne sospende l effettività 7 Art. 41- SORVEGLIANZA SANITARIA Nella previsione di obbligatorietà di effettuazione della Sorveglianza sanitaria non è più presente il riferimento alle indicazioni fornite dalle Direttive Europee (art. 41, comma 1, lettera a) 2. La sorveglianza sanitaria comprende: e- bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva e- ter) visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. l introduzione delle visite preassuntive finora considerate illeggittime rappresenta la vera novità delle modifiche introdotte con il D.Lgs.106/09 in questo ambito. L effettuazione delle visite in fase preassuntiva è obbligatoria o vi è un margine di discrezionalità del DdL? 8

Art. 41 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2- bis) Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. La scelta dei Dipartimenti di Prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell art. 39, comma 3 del presente decreto. Il coinvolgimento del servizio pubblico comporta ricadute e problematiche di tipo organizzativo/gestionale che dovrebbero essere affrontati in tempi anche brevi: Modalità di accesso da parte delle aziende Chi fa che cosa Conoscenza dei luoghi di lavoro e documentazione Rapporti con il medico competente e trasmissione dei dati 9 Art. 41 - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA Il giudizio di idoneità in fase preassuntiva, con riferimento al comma 6 dello stesso articolo ( il medico competente a seguito delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 ) deve comunque essere un giudizio di idoneità alla mansione specifica Per come è configurata la norma si potrebbe porre il problema della visita preventiva in fase preassuntiva, effettuata dal servizio pubblico, e visita medica preventiva comunque da effettuarsi a cura del medico competente Vanno previste modalità di consegna al lavoratore e di conservazione della cartella sanitaria e di rischio in caso di non assunzione 10

Art. 41- SORVEGLIANZA SANITARIA E RICORSO AI GIUDIZI DI IDONEITÀ 9) Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso il ricorso ( ) Sembrerebbe che non vi sia previsione di ricorso all idoneità espressa dal sevizio pubblico a seguito di visita medica preventiva in fase preassuntiva 11 Art. 41 - SORVEGLIANZA SANITARIA E ACCERTAMENTO DI ALCOL E TOSSICODIPENDENZA Previsione dell accertamento anche per le visite preassuntive e precedenti la ripresa del lavoro a seguito di assenza (art. 41 comma 4) nei casi previsti dall ordinamento 4-bis. ) Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Statoregioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. In attesa delle modifiche non vi è una sospensione di quanto già previsto della norma, che peraltro ha trovato e trova difficoltà nella sua applicazione 12

Art. 58- SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE significativa riduzione dell entità delle sanzioni previste Introduzione di nuove sanzioni violazione art. 25 c.1 lett. a) con riferimento alla valutazione del rischio (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 ) violazione art. 41 comma 3 e comma 6-bis (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 ) Non più sanzionato l art. 25 c. 1 lettera m) 13 Art. 42 PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; I due commi del testo di legge precedente vengono condensati in uno unico e non viene più richiamata la specifica indicazione di adibire il lavoratore, ove possibile, non a mansioni equivalenti ma ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute 14

Art. 28- OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010. 15