Registrare domini noti con il prefisso www costituisce attività di ''typosquatting'' ( CRDD, decisione 31.03.2004 )



Documenti analoghi
Centro Risoluzione Dispute Domini, Trieste, 4 aprile Procedura di riassegnazione del nome a dominio TOTAL.IT

Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 21 agosto Procedura di riassegnazione del nome a dominio MISSITALIAWEB.IT. Svolgimento della procedura

Procedura di riassegnazione del nome a dominio EURONIC.IT MEDIONET S.R.L. Dr. Luca Barbero. Svolgimento della procedura

Procedura di riassegnazione del nome a dominio KITKAT.IT. Svolgimento della procedura

Centro Risoluzione Dispute Domini. Cesena, 6 novembre Procedura di riassegnazione del nome a dominio ERMES-CERAMICHE.IT

Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 6 luglio Procedura di riassegnazione del nome a dominio GAMESBOND.IT. Svolgimento della procedura

Procedura di riassegnazione del nome a dominio INTESANPAOLO.IT. DS Communications S.r.l. Avv. Mario Pisapia. Svolgimento della procedura

Centro Risoluzione Dispute Domini. Milano, 7 febbraio Procedura di riassegnazione del nome a dominio CHICCHIRICCHI.IT

Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 21 maggio Procedura di riassegnazione del nome a dominio IMPREBANCA.IT. Svolgimento della procedura

Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 1 luglio Procedura di riassegnazione del nome a dominio SONNENKRAFT.IT

Procedura di riassegnazione del nome a dominio VITTORIAIMMOBILIARESRL.IT. Avv. Alessandra Ferreri. Svolgimento della procedura

Centro Risoluzione Dispute Domini, Tarvisio, 22 agosto Procedura di riassegnazione del nome a dominio ILEGO.IT. Svolgimento della procedura

Facebook UK Ltd. ha dunque fatto ricorso per ottenere la riassegnazione del nome a dominio facebook.it

Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 15 dicembre Procedura di riassegnazione del nome a dominio. sky.it

Centro Risoluzione Dispute Domini. Napoli, 25 gennaio Procedura di riassegnazione del nome a dominio WINDOWS7.IT

Riassegnazione del dominio sfide.it: marchio, nome comune e preuso ( Crdd, decisione )

Regione Campania Procedura di Registrazione degli Operatori Economici e Messaggi di Notifica.

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio liveperson.it

Centro Risoluzione Dispute Domini. Procedura di riassegnazione del nome a dominio FITCISL.IT. Svolgimento della procedura

Procedura di riassegnazione del nome a dominio VOGUEMODEL.IT. Svolgimento della procedura

PSRD. Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute DECISIONE

Procedura di riassegnazione del nome a dominio MIDAS.IT MIDAS ITALIA S.P.A. Dr. Luca BARBERO. Svolgimento della procedura

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Oggetto: segnalazione di ingannevolezza nella pratica commerciale posta in essere dalla società Stonex

Procedura di riassegnazione del nome a dominio premioluciodalla.it

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

Ministero dell Interno

Procedura di riassegnazione del nome a dominio ULTIMA.IT

Avete domande in merito alla registrazione, al reporting annuale o alla banca dati?

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

Express Import system

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

Gestore Comunicazioni Obbligatorie - VARDATORI - Progetto SINTESI Dominio Provinciale Modulo Applicativo:COB Procedura VARDATORI

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Ministero della Salute

Express Import system

NUOVA PROCEDURA DI RESET PASSWORD AUTOMATICA

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

4 BANDO REGIONALE C.R.I. LAZIO CORSO ISTRUTTORI FULL-D

Procedura Documentale di Sistema

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi

ORDINE DI SERVIZIO N. 4/ Area Personale

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

Decisione del Collegio ai sensi della procedura di riassegnazione e del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld it

INFORMAZIONI SISTEMA ON-LINE PER LA RIAFFILIAZIONE I TESSERAMENTI E LA PRIMA AFFILIAZIONE RIAFFILIAZIONE

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

COME RIOTTENERE L ACCESSO ALLA CASELLA PEC DI ARUBA

L INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

NAVIGAZIONE DEL SI-ERC: UTENTE PROGETTISTA

MODALITA DI REGISTRAZIONE

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CitySoftware PROTOCOLLO. Info-Mark srl

INFORMAZIONI SISTEMA ON-LINE PER LA RIAFFILIAZIONE I TESSERAMENTI E LA PRIMA AFFILIAZIONE STAGIONE 2013/2014 RINNOVO DEI TESSERAMENTI

Procedura di riassegnazione del nome a dominio as.roma.it

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE...

Mini Guida sul funzionamento del nuovo portale Noi Pa

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

flusso delle informazioni... 2 password... 3 password/ inserimento di una nuova richiesta... 4 le condizioni di vendita... 6

Ministero della Giustizia

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

Mini guida all utilizzo del nuovo sistema on-line di Ciessevi

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

Parma, 08/06/2011 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS

Nuovo Order Manager per il software NobelProcera

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

I.N.A.I.L. Certificati Medici via Internet. Manuale utente

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

ISTRUZIONI PER L INVIO TRAMITE PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) DI ISTANZE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTI

Istruzioni per l uso

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

ha pronunciato la presente

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

ASSOCIAZIONE AMICI DI ANNA. BANDO DI CONCORSO PER LA BORSA TEATRALE Anna Pancirolli Anno X Edizione

1) Assunzione in servizio dei volontari.

OGGETTO: Equitalia: ultimi giorni per la nuova rateazione per i contribuenti decaduti

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Guida Compilazione Piani di Studio on-line

Transcript:

Registrare domini noti con il prefisso www costituisce attività di ''typosquatting'' ( CRDD, decisione 31.03.2004 ) L'attività definita ''typosquatting'' consiste nella pratica di chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri domini noti e conosciuti, differenziandosi da questi ultimi per minime differenze letterali, riferibili a comuni errori di digitazione dell utente di Internet. Tale pratica non può che costituire un attività in mala fede. E' quanto evidenziato nella decisione dell'avv. Maria Luisa Buonpensiere del Centro risoluzione dispute domini - C.r.d.d. nell'ambito della procedura di riassegnazione del nome a dominio wwwbuongiorno.it. Il saggio rileva in particolare che le tre lettere www sono parole di uso comune per indicare il world wide web, tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, sicchè la loro presenza non vale a caratterizzare diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore. (Altalex, 8 aprile 2004) Centro risoluzione dispute domini C.r.d.d. Procedura di riassegnazione del nome a dominio wwwbuongiorno.it Ricorrente: Buongiorno Vitaminic S.p.a (avv. Luca Pastorelli) Resistente: Internet Graphics S.r.l. Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere Svolgimento della procedura In data 11 febbraio 2004 la CRDD riceveva via e-mail ricorso proposto dalla Buongiorno Vitaminic S.p.a, con sede in Parma Borgo Masnovo 2, rappresentata dall avv. Luca Pastorelli ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, via Sant Orsola 3, ricorso con il quale la Buongiorno Vitaminic S.p.a. chiedeva il trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwbuongiorno.it registrato dalla Internet Graphics S.r.l., piazza Viani 11/A - 55049 Viareggio. La segreteria della CRDD provvedeva alla verifica dei dati relativi al nome a dominio wwwbuongiorno.it sul data base della Registration Authority, dal quale risultava la dicitura valore contestato dal 5 novembre 2003. Provvedeva quindi alla verifica della pagina web risultante all indirizzo wwwbuongiorno.it in cui appariva la scritta: Abbiamo appena registrato il nostro Dominio, saremo online al più presto. In data 12 febbraio 2004 perveniva anche il cartaceo del ricorso, unitamente alla relativa documentazione. La segreteria della CRDD provvedeva ad inviarne copia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Internet Graphics S.r.l., informandola del suo diritto di contraddire alle affermazioni contenute nel ricorso stesso facendo pervenire proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Internet Graphics S.r.l. riceveva il plico in data 19 febbraio 2004, ma non inviava alcuno scritto difensivo. Scaduto il 15 marzo 2004 il termine a difesa, il 18 marzo 2004 la CRDD nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, che il successivo 19 marzo accettava l incarico. Allegazioni della ricorrente La Buongiorno Vitaminc S.p.a. nel proprio ricorso dichiara di essere una società quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana, ben conosciuta in Italia ed in Europa in cui controlla sei società con sedi in vari Paesi d Europa. Dichiara, altresì, di essere titolare del marchio "buongiorno" registrato nell ottobre 2002, e del sito web www.buongiorno.it visitato in media da 129.790 utenti al giorno. Essa sostiene, quindi, che il nome a dominio wwwbuongiorno.it, in questa sede contestato, senza dubbio risulta confondibile con il marchio "buongiorno" e con il sito internet della stessa società ricorrente. La Buongiorno Vitaminic S.p.a. espone inoltre che a fronte della propria titolarità del nome "buongiorno", registrato come marchio ed utilizzato come nome a dominio www.buongiorno.it, nessun diritto può vantare la resistente, la cui attività a detta della Buongiorno Vitaminc S.p.a. - effettuata attraverso il sito web dal nome a dominio oggetto di reclamo (distribuzione di contenuto per adulti attraverso dialers) è priva di qualsivoglia relazione con il marchio e con il nome "buongiorno" o di connessioni societarie con il gruppo della ricorrente La società ricorrente sostiene, altresì, che la Internet Graphics S.r.l. ha registrato e usato in malafede il nome a dominio wwwbuongiorno.it ai fini di uno sfruttamento illecito dell avviamento, marchio e rispettabilità commerciale della Buongiorno Vitaminic S.p.a. A sostegno delle proprie deduzioni allega, fra l altro, copia del certificato di registrazione del marchio "buongiorno" e stampe del whois della Registration Authority per il dominio buongiorno.it. Alla luce di quanto esposto la ricorrente chiede il trasferimento in suo favore del wwwbuongiorno.it. La resistente, pur avendo regolarmente ricevuto in data 19 febbraio 2004 il plico raccomandato contenente il ricorso e tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, non ha provveduto ad inviare alla CRDD alcuna replica. Motivi della decisione a) identità e confondibilità del nome Non sembra dubitabile che il nome a dominio wwwbuongiorno.it è tale da indurre confusione rispetto al marchio ed al nome della ricorrente (art. 16.6.a delle regole di naming). "Cuore del nome a dominio in contestazione è infatti la parola buongiorno, che corrisponde alla denominazione sociale della società odierna ricorrente Buongiorno Vitaminic S.p.A., già Buongiorno S.p.a e prima ancora Buongiorno.it S.p.a, ai marchi dalla stessa registrati, ed agli altri nomi a dominio su cui essa ricorrente è presente su Internet (buongiorno.it, buongiorno.com). Come infatti già ampiamente rilevato sia in sede nazionale (decisione wwwenel.it, saggio d'orsi, su http://www.crdd.it/decisioni/wwwenel.htm) ed internazionale (fra le altre, caso WIPO n. D2000-0441,

dominio wwwreuters.com; e, di recente, l'analogo caso WIPO D2003-0914, dominio wwwbuongiorno.com) le tre lettere www sono parole di uso comune per indicare il world wide web, tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, sicchè la loro presenza non vale a caratterizzare diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore. La confondibilità del nome a dominio in oggetto risulta palese dal fatto che, come visto, il nome "buongiorno" è già utilizzato dalla stessa società ricorrente come nome a dominio del proprio sito www.buongiorno.it, al quale il dominio in contestazione è identico salvo che per la mancanza del punto dopo le prime tre lettere. E evidente che l utente medio di Internet può essere facilmente tratto in inganno da un nome di dominio wwwbuongiorno.it, cui di per sé corrisponde una pagina web attiva. Infatti l utente che, cercando il sito della Buongiorno Vitaminic (www.buongiorno.it), per errore ometta il punto dopo www, si trovava direttamente di fronte la pagina del sito www della Internet Graphics oggi in allestimento, anziché una pagina di errore che lo avvisi dello sbaglio nella digitazione. E quindi senza dubbio sussistente il primo requisito richiesto dall art. 16.6 delle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio. b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. Essendo stato dalla ricorrente provato un proprio diritto sul nome "buongiorno" e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio, spettava al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione dell esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. La Internet Graphics S.r.l., pur avendo regolarmente ricevuto a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno copia del ricorso e di tutta la documentazione depositata da Buongiorno Vitaminic S.p.a. a sostegno della propria domanda di trasferimento in suo favore del dominio wwwbuongiorno.it., non ha inviato alla CRDD proprie memorie difensive, e non ha quindi fornito argomentazioni o documenti da cui dedurre un suo diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di contestazione. Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente o, d ufficio, da Internet. L identità fra il nome a dominio contestato ed il marchio "buongiorno" registrato della società ricorrente, è un primo elemento dal quale si deve desumere l inesistenza di un diritto della Internet Graphics S.r.l. sul nome wwwbuongiorno.it, trattandosi di diritto di privativa. Né risultano altre circostanze da cui desumere a favore della resistente un titolo alla registrazione del nome a dominio. Infatti, non risulta né che la resistente prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1), atteso che all indirizzo http://wwwbuongiorno.it non corrisponde alcuna pagina attiva; né che essa resistente è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio (art. 16.6.2), vista la sua denominazione Internet Graphics, del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la resistente del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato (art. 16.6.3), infatti al dominio contestato non corrisponde nessuna

pagina web, ma solo la classica dicitura sito in allestimento. Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. c) malafede della resistente. L art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. La questione sottoposta all attenzione del collegio deve essere inquadrata nella ben attività definita typosquatting, ovvero la pratica di chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri domini noti e conosciuti, differenziandosi da questi ultimi per minime differenze letterali, riferibili a comuni errori di digitazione dell utente di Internet. Tale pratica non può che costituire un attività in mala fede. Appare evidente che la scelta di fare uso di un marchio altrui per registrare il nome a dominio con il quale si offre un servizio, è spiegabile con la volontà di utilizzare il marchio noto al fine di catturare l attenzione di utenti che, digitando in modo errato l indirizzo www.buongiorno.it, puntino sul sito wwwbuongiorno.it. Una semplice verifica sul web conferma che la Internet Graphics ha registrato in tal modo vari nomi a dominio contenenti marchi famosi di fornitori di servizi nazionali (p. es.: wwwtelecom.it, wwwregister.it) o di produttori di telefoni cellulari (p. es.: wwwmotorola.it, wwwalcatel.it, wwmotorola.it, wwwsony.it, wwwphilips.it), digitando i quali l utente viene immediatamente ridirezionato ad sito delle resistente nel quale viene svolta attività commerciale. Ciò non accade per il dominio qui in contestazione, che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - presenta semplicemente una pagina web "di cortesia" fornita dal maintainer attraverso il quale e' stato registrato il nome a dominio. Ciò non sarebbe ostativo all'accertamento della malafede, in quanto anche il passive domain holding, ossia il mantenimento di un nome a dominio inutilizzato che impedisca al legittimo titolare di diritti su di esso di registrarlo, è pacificamente ritenuto sia in sede nazionale che internazionale elemento da cui dedurre la malafede del resistente. Peraltro, l'utilizzo che il resistente ha fatto e sta facendo di altri analoghi nomi a dominio, il cui nome segue la analoga struttura www[marchiofamoso].it induce a ritenere che anche il dominio in contestazione sia stato registrato allo stesso scopo, nell'ambito di un più ampio, evidente e provato disegno accaparratorio che mira ad attrarre gli utenti di Internet che digitino per errore indirizzi sul web dimenticando il punto dopo le prime 3 w. Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente ; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 16.7.d delle regole di naming. P.Q.M. Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio wwwbuongiorno.it dall attuale assegnataria alla Buongiorno Viataminic S.p.a. con sede in Parma Borgo Masnovo 2.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 31 marzo 2004 Avv. Maria Luisa Buonpensiere ( da www.altalex.it )