R.S.P.P. Sorveglianza sanitaria



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R.S.P.P. Sorveglianza sanitaria Decreto Legislativo 9 aprile 2008

Art. 2 - Definizioni Art.2, comma1, lettera m Sorveglianza sanitaria è costituita dall insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento delle attività lavorative. 2

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria Titolo I, capo III, Sezione V, Art.41 - Comma 1 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente b) dalle direttive europee c) nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 d) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi 3

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 2 - La sorveglianza di cui all art.41 é condotta dal medico competente e comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. (omissis)... c) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 4

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 3 Le visite mediche di cui al punto precedente non possono essere effettuate: In fase preassuntiva Per accertare stati di gravidanza Nei casi vietati dalla normativa vigente 5

Sorveglianza sanitaria Si evince che l indagine sanitaria a cui devono essere sottoposti i lavoratori deve essere mirata agli specifici rischi cui essi sono soggetti nello svolgimento della loro attività di lavoro. 6

Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è espressamente prevista dal D.Lgs. 81/08 per casi precisi, quali: La movimentazione manuale dei carichi (art 168 - Titolo VI), L uso del videoterminale (art 176 - Titolo VII), Rumore (art 196, Titolo VIII), Vibrazioni (art.204,titoloviii) L esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art.242 Titolo IX) L esposizione ad agenti biologici (art.279 Titolo X) 7

Studi dentistici Esaminando tutti i rischi previsti dalla normativa vigente, il rischio presente negli Studi dentistici cui occorre riferirsi per l individuazione dell obbligo delle visite mediche è solamente il rischio biologico. 8

Obiettivo L obiettivo che si intende raggiungere mediante le visite mediche preventive e periodiche è quello di verificare nella visita preventiva, l idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione specifica e nelle visite periodiche il mantenimento di tali requisiti psicofisici. 9

Medico competente Ne deriva, quindi, che il criterio su cui si basa l individuazione della necessità della nomina del medico competente a tutela della salute dei lavoratori é riconducibile alla presenza di rischi lavorativi in riferimento ai quali i risultati degli accertamenti sanitari assicurino che il lavoratore possegga requisiti psico-fisici per i quali non possa trarre danno alla propria salute dall attività lavorativa svolta, al di là dell accertamento di sana e robusta costituzione 10

Studi dentistici Non si individuano quali indagini mirate dovrebbero essere effettuate per la verifica della idoneità psicofisica alla mansione lavorativa di assistente alla poltrona o di segretaria degli Studi dentistici visti i rischi potenziali in essi presenti. 11

Visite periodiche La normativa sopra citata disciplina la sorveglianza sanitaria imponendo le visite mediche periodiche e indica la frequenza di tali visite. Lo scopo é quello di verificare se l esposizione al rischio nello svolgimento del lavoro non abbia comportato un danno evidenziabile dall indagine sanitaria, al fine di individuare i provvedimenti atti a interrompere l evolversi della patologia in senso negativo. In altre parole, le visite mediche periodiche sono previste per i lavoratori soggetti a rischi per i quali possa esservi un accumulo di danno da tenere sotto controllo, come, ad es., nei casi di esposizione a rumore, esposizione ad agenti chimici e tossicologici, movimentazione manuale dei carichi, uso prolungato del videoterminale, etc. 12

Visite periodiche La normativa, come é evidente, non prevede l obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori le cui attività di lavoro prevedano solo casi di danno fortuito. 13

Rischio biologico In riferimento alla reale esposizione al rischio biologico presente negli studi dentistici, occorre esaminare quanto contenuto nel Titolo X del D.Lgs. 81/08 per trarne le debite considerazioni. 14

Rischio biologico Al Capo II dello stesso Titolo X, sono riportati gli obblighi a carico del datore di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori: Valutazione del rischio (art. 271) Adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 272) Misure igieniche (art. 273) Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie (art. 274) Informazione e formazione (art. 278) Al Capo III ci si occupa di sorveglianza sanitaria, in particolare di Prevenzione e controllo dall esposizione ad agenti biologici (art. 279). 15

Rischio biologico Titolo X Capo II Art 271 - comma 4 Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 16

Rischio biologico Ai fini della valutazione del rischio infettivo il parametro che maggiormente assume significato è l'esistenza o meno di una soglia di infettività, intesa come condizione dell'esistenza di una dose sotto la quale il contagio non produce infezione, ovvero comparsa di malattia (dose minima infettante, DI0). 17

Rischio biologico Ai fini della prevenzione dal rischio infettivo viene indicato l'assunto conservativo che per molti microrganismi DI0 é stimabile intorno all'unità, ovvero é sufficiente la contaminazione con un microrganismo per generare l'infezione e la malattia e, pertanto, l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta la riduzione al più basso livello possibile della contaminazione ambientale e dell'entità dell'esposizione individuale. 18

Rischio biologico Nel caso specifico di esposizione a microrganismi ad elevata pericolosità, la misura dell'entità dell'esposizione o la valutazione del rischio, secondo le Linee Guida del Coordinamento Interregionale, appaiono strumenti inefficaci ai fini preventivi e di tutela della salute. In questo caso sono suggeriti: l'adozione di misure per ridurre la frequenza di incidenti la predisposizione di procedure di decontaminazione ambientale l'adozione di interventi di profilassi immunitaria secondo protocolli terapeutici validati 19

Adozione di misure per la tutela dei lavoratori negli Studi dentistici Il rischio biologico è il principale rischio negli Studi dentistici. Negli Studi dentistici, ancorché possa determinarsi una presenza di agenti biologici, anche di grado 4 (si veda l Allegato XLIV D.Lgs. 81/08), non si concreta un vero e proprio uso di tali agenti, non essendovi l intento deliberato di considerarli oggetto dell attività lavorativa La presenza di agenti biologici ha, negli Studi dentistici, piuttosto carattere occasionale, facendo rientrare il caso in quello citato nell art. 271, comma 4, D.Lgs. 81/08, che attribuisce prescrizioni a carico del Datore di Lavoro diversificate rispetto al caso in cui vi sia un uso deliberato degli agenti biologici. 20

Check-list Data quindi la necessità di una accurata valutazione dei possibili rischi presenti negli Studi dentistici, l ANDI ha proposto un approfondita analisi valutativa mediante una specifica check-list. I quesiti della check-list sono formulati in modo tale da costituire una valida linea guida per gli interventi di prevenzione da adottare, laddove, compilando la checklist, se ne evidenzino le carenze. 21

Check-list 05_ordini di servizio La check-list specifica sul rischio biologico è stata concepita al fine di individuare tutte le cause di rischio biologico di tipo residuale rispetto all applicazione degli interventi di prevenzione e protezione già in tutti gli Studi dentistici ampiamente adottati con lo scopo di escludere, per quanto possibile, qualsiasi rischio, nella logica che l unica prevenzione efficace risulta l eliminazione dell esposizione attuata anche tramite la corretta applicazione degli ordini di servizio. 22

Check-list 26_valutazione rischi Lo studio dentistico ha avviato un sistema di sorveglianza e controllo per valutare a priori tutte le possibili fonti di contaminazione e la necessità di monitorare a posteriori l'effettiva frequenza con cui si possono presentare pericoli di contaminazione ambientale e personale al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate in confronto alle attese teoriche. Inoltre, a seguito di accertamenti condotti personalmente dal dentista, per la identificazione delle criticità esistenti e dell'efficacia dei provvedimenti di igiene e sicurezza adottati, sarà avviata la predisposizione di un programma di interventi sanitari preventivi che comprenda l'immunoprofilassi nei confronti delle malattie infettive più rilevanti e per le quali siano a disposizione vaccini efficaci. Prevalentemente lo studio dentistico, nei confronti del rischio infettivo, anche sulla scorta di quanto suggerito dalle Linee Guida del Coordinamento Interregionale, intende impegnarsi massimamente nell'attuazione di interventi tecnici, organizzativi e procedurali al fine di agire efficacemente in fase preventiva. In tale programma é previsto un particolare risalto all'informazione e formazione dei lavoratori allo scopo anche di un loro coinvolgimento diretto, tenuto conto che un'azione efficace di prevenzione possa essere ottimizzata solamente se può basarsi sul contributo dei lavoratori per la messa in pratica continua e corretta delle misure di prevenzione indicate e sul loro ruolo partecipativo finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di tutela della salute collettiva ed individuale. 23

Informazione e formazione Una misura preventiva di rilievo per il rischio specifico in esame è la informazione e formazione dei lavoratori che nello Studio dentistico assume un vero e proprio carattere di training continuo, in riferimento al contatto diretto tra il lavoratore e il dentista durante lo svolgimento del lavoro quotidiano. 24

Studi dentistici A seguito della prevista valutazione dei rischi, in relazione al carattere di epifenomeno che caratterizza il rischio biologico negli Studi dentistici, è da considerarsi non necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in essi impiegati. La vaccinazione antiepatite B dei lavoratori, anche se non è possibile imporla come obbligatoria, può, tuttavia, essere opportunamente praticata, come misura di prevenzione. 25

ANDI Riteniamo quindi che a seguito della corretta applicazione delle indicazioni ANDI negli studi odontoiatrici non sia sancita l obbligatorietà del medico competente e della sorveglianza sanitaria. Tale interpretazione viene condivisa anche da CGIL, CISL e UIL come si legge nel protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali del 29 luglio 2008 relativo alle problematiche della sicurezza nell area professionale odontoiatrica in applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 26

Grazie per l attenzione Corso per R.S.P.P. Hotel Radisson SAS, Roma 27/28 febbraio 2009