REGOLAMENTO INTERNO. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta



Documenti analoghi
SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE soc. coop. a r.l.

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "C.O.C.E.A Cooperativa Operatori Culturali per l Educazione Attiva "

(Roma, 25 NOVEMBRE 2003)

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

(Concertato con la Delegazione sindacale dell Unione il 9/12/2008) Approvato con Delibera di Giunta dell Unione N.

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

Regolamento di Partecipazione Fiere Agro-Alimentari 2008

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

REGOLAMENTO della Arca Cooperativa sociale a r.l. AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

Comune di Azzanello Provincia di Cremona

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori:

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 25/02/2010. Premessa

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

Riferimenti normativi

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Regolamento interno della Kim Forniture Scout s.c.r.l.

Il lavoro subordinato

ESOXENA Cooperativa Sociale. Regolamento Interno

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. LA FENICE. Prima Parte

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI ALER MILANO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Contratto di lavoro intermittente

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Comune di Capannori Provincia di Lucca

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19


COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

TRA. La LAVORARE INSIEME Cooperativa Sociale con sede in Almè (BG) Passaggio della

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana)

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

COMUNE di TODI Provincia di Perugia Piazza del Popolo Telefono 075/89561 Telefax: 075/ Codice Fiscale n

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

COMUNE DI MARTIGNANO

il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.

REGOLAMENTO SULL ORARIO DI SERVIZIO, SUL LAVORO STRAORDINARIO E SULLA BANCA DELLE ORE

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GEMMA a.r.l. AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Transcript:

REGOLAMENTO INTERNO ARTICOLO 1 Scopo ed oggetto del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell articolo 39 dello statuto - di disciplinare l organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta Ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: - Subordinato - Parasubordinato La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro e tenuto conto dell organizzazione aziendale e produttiva. Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi. La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma. RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO ARTICOLO 3 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato Qualora lo svolgimento dell attività della cooperativa richieda prestazioni d opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle effettive esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta

dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci. ARTICOLO 4 CCNL applicabile e trattamento economico Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ai fini del trattamento economico di cui sopra la COEDIS applica i seguenti CCNL: Edilizia Socio sanitario del settore e di inserimento lavorativo. ARTICOLO 5 INSERIMENTI LAVORATIVI La Cooperativa, ai sensi dell articolo 1 della legge 381/1991, ha tra gli scopi sociali l inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L inserimento lavorativo dei soci lavoratori svantaggiati viene effettuato sulla base di un progetto personalizzato che prevede le modalità e la durata dell inserimento. Il progetto d inserimento viene elaborato unitamente ai Servizi di riferimento della Pubblica Amministrazione. Durante il processo di inserimento lavorativo la Cooperativa e i servizi di riferimento della pubblica Amministrazione provvederanno alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati. Qualora il progetto d inserimento dovesse rivelarsi inadeguato e pertanto non proficuo sia al socio lavoratore che agli altri soci lavoratori, per i quali si sta effettuando analogo inserimento lavorativo, sarà cura del Consiglio di Amministrazione, dopo averne concordato le procedure con i Servizi di riferimento della Pubblica Amministrazione, provvedere alla risoluzione del rapporto quale giustificato motivo. ARTICOLO 6 - ORARIO DI LAVORO L orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali. Spetta al Consiglio di Amministrazione, o a suoi incaricati, predisporre l articolazione degli orari di lavoro secondo le esigenze aziendali. L articolazione degli orari di lavoro viene prevista secondo le esigenze funzionali dell Azienda. L orario di lavoro dei soci lavoratori può essere articolato, sempre sulla base delle esigenze dell Azienda, su cinque o su sei giornate. Rispetto all orario di lavoro è prevista una flessibilità settimanale nella misura massima di 10 ore. La flessibilità viene recuperata entro i sei mesi successivi. In difetto il monte ore flessibilità verrà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro diurno straordinario. (ARTICOLO 51 FLESSIBILITA / PART TIME) ARTICOLO 7 FERIE Spetta la Consiglio di Amministrazione, o a un suo incaricato, redigere il piano delle ferie estive. Le ferie verranno assegnate, tenendo anche conto delle esigenze dei soci lavoratori, secondo le necessità dei servizi dell Azienda. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, o di un suo incaricato, provvedere a determinare la programmazione e la durata delle ferie estive compatibilmente con le necessità degli altri soci lavoratori e dell Azienda.

Le ferie che non verranno godute durante il periodo estivo dovranno, ugualmente, essere programmate con l Azienda. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione prevedere le modalità di richiesta. ARTICOLO 8 MOBILITA I soci lavoratori garantiscono la massima mobilità rispetto ai servizi dell Azienda. Sarà compito del Consiglio di Amministrazione, o di suoi incaricati, predisporre ed organizzare lo svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori secondo i titoli professionali, l anzianità e qualsiasi altra indicazione la direzione valuti utile. ARTICOLO 10 ASPETTATIVE La socia lavoratrice e il socio lavoratore al termine del godimento delle aspettative per motivi di maternità, di servizio civile/servizio militare o dell aspettativa non retribuita vengono reintegrati secondo le necessità dell Azienda. ARTICOLO 11 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Su richiesta del socio lavoratore il Consiglio di Amministrazione potrà concedere, per gravi e/o comprovate necessità personali, un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza la decorrenza dell anzianità del rapporto per qualsiasi istituto. L aspettativa viene concessa dal Consiglio di Amministrazione fino ad un periodo massimo di sei mesi e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, qualora permangono gravi e comprovate necessità personali, potrà essere reiterata. Il socio lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. La Cooperativa, qualora accerti che durante l aspettativa siano venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il socio lavoratore a riprendere il servizio nei termini di dieci giorni. ARTICOLO 12 STRUMENTI DI LAVORO I soci lavoratori devono porre particolare cura ed attenzione nell utilizzo degli strumenti di lavoro utilizzati per lo svolgimento dei servizi. I soci lavoratori che arrecheranno danni agli strumenti di lavoro a causa di colpa grave o dolo saranno tenuti al loro rimborso nei modi e con le modalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 13 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI. Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge, dal contratto collettivo e dal presente regolamento interno. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all approvazione dell assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare. ARTICOLO 14 CONFIGURABILITÀ DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell attività dell azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a. contrazione o sospensione dell attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; b. situazioni temporanee di mercato; c. crisi economiche settoriali e locali; d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. Nei casi di cui al presente articolo, l assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico. Nell applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi l assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L assemblea potrà differenziare l applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. NORME GENERALI ARTICOLO 15 PRESTITI AI SOCI Data la particolare realtà in cui opera la cooperativa e le soggettive problematiche che gravano su alcuni soci e per venire incontro ai quali la cooperativa è stata costituita, il Consiglio di amministrazione in caso di documentabili esigenze può deliberare a favore di soci in momentanea difficoltà economica prestiti onerosi, per i quali non è necessario rendere pubbliche ne le motivazioni ne le forme di regetto. NORME FINALI ARTICOLO 16 DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento interno, approvato dall assemblea in data 26 ottobre 2007 ai sensi dell articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. Il presente regolamento non si applica

nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili. ARTICOLO 17 MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell assemblea ordinaria dei soci.