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Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini Approvato con D G R X/ 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 4.1 4.2 4.3 5. Pag. 1 di 9

1. La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti: Tirocini extracurricolari a) Tirocini formativi e di orientamento dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto. c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; d) Tirocini estivi di orientamento. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti. Tirocini curricolari Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati previsti nei relativi piani di studio, durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi: o riferiti a percorsi abilitanti / regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'unione europea; Pag. 2 di 9

i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli rea qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso; le borse di studio di studio, ricerca e di specializzazione; altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità comma 1, lett. b), della medesima legge. I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale. Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento). Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni. 2. Il Pag. 3 di 9

a) Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP. b) c) 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile Pag. 4 di 9

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. a) b) c) d) a) b) c) Pag. 5 di 9

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono: sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento; dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento; stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari. La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione -bis, co. 2, del DL 510/1996, come art. 1, comma 1180 della legge296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore. Con successivo decreto dirigenziale saranno definite modalità e contenuti delle comunicazioni. Il soggetto delle seguenti garanzie assicurative: assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante. Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a: a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo. b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al. Pag. 6 di 9

Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la mensa ovvero qualora implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 4. Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio della legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche: a) vincoli di durata: per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi di parere rilasciato da un soggetto terzo competente; per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio; b) soggetti attuatori: non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante. applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane. c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo. d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all Pag. 7 di 9

tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale. Ai tirocini estivi di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano le seguenti disposizioni specifiche: a) vincoli di durata didattiche, per una durata non superiore a tre mesi; b) lle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori di cui al par. 3. c) Soggetti attuatori. Non si applicano: il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. e) Progetto formativo individuale: le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente; f) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito indennità di partecipazione. Ai tirocini curricolari di cui al paragrafo 1 lettera e) si applicano le seguenti disposizioni specifiche: a), o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. b) Soggetti attuatori. Non si applicano: il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. c) Progetto formativo: d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti. f) svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo. g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono I soggetti promotori possono stipulare convenzioni esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni. 5. La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post Pag. 8 di 9

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni olo 1 c. 35 della Legge 92/2012. La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio. In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro. Pag. 9 di 9