POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI OPERAI PRODOTTI NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio 2010. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Prudential Regulation Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via della Moscova, 3-20121 Milano tel. 02 806710.1 - fax. 02 8057236 www.chubb.com iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I.00077 - Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in regime di stabilimento. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza del Regno Unito: Prudential Regulation Authority (PRA) con sede in Londra, 20 Moorgate, EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP 982.619.000.= Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP 417.787.564.= Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP 617.179.000.= L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 611% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia alle Norme che regolano l Assicurazione. Tacito rinnovo del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 1 di 6
AVVERTENZA Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro un mese dalla scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità della disdetta si rimanda all Art. 9 delle Norme che regolano l Assicurazione Proroga dell Assicurazione. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901-2 comma del Codice Civile. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni La POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI OPERAI PRODOTTI offre coperture assicurative per garantire l Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un danno causato durante lo svolgimento dell attività così come descritta in polizza o da difetto dei prodotti per i quali riveste in Italia la qualifica di produttore (Descrizione del rischio). Le condizioni contrattuali sono generiche e, pertanto, predisposte per svariate tipologie di rischio di responsabilità civile. Tali condizioni saranno integrate, in base all attività svolta dall Assicurato, da specifiche condizioni particolari. Eventuali condizioni particolari non rientranti nel testo standard e concordate per particolari esigenze dell Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le coperture offerte dal prodotto. Garanzia RCT Assicurazione responsabilità civile verso terzi Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato per fatti verificatisi nell ambito dell attività descritta in Polizza. La garanzia è regolamentata dall Art. 14 lettera a) delle Norme che regolano l Assicurazione. Garanzia RCO - Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato dal verificarsi di infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione. La garanzia è regolamentata dall Art. 14 lettera b) delle Norme che regolano l Assicurazione. Garanzia RCP Assicurazione responsabilità civile prodotti Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza. La garanzia è regolamentata dall Art. 19 delle Norme che regolano l Assicurazione. AVVERTENZA Limitazioni ed esclusioni Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione, dalle Condizioni Particolari nonché dalle Definizioni di Polizza. AVVERTENZA Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE In caso di Sinistro, per calcolare l Indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il Sinistro é coperto dall Assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di Indennizzo o massimali entro i quali la Società interviene. Esempio di applicazione di scoperto con limite di Indennizzo: Esempi A B C Limite di Indennizzo 2.000 2.000 2.000 Entità del danno 750 1.500 3.000 Scoperto 20% con il minimo di 200 200 300 600 Danno indennizzato 550 1.200 2.000 Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 2 di 6
Esempio A: Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di Indennizzo). Esempio B: li danno indennizzato sarà di 1.200 (riducendo 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di Indennizzo ). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di 2.000 (riducendo 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di Indennizzo). ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora il Premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di Sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile e come previsto dall Art. 1 delle Norme che regolano l Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile) ), come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Norme che regolano l Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Norme che regolano l Assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio L'Assicurato varia l attività svolta passando dall esercizio di un ufficio commerciale ad un attività di produzione di dispositivi medici. L'Assicurato varia l attività svolta passando dalla produzione di integratori alimentari alla produzione di stent, cateteri e pacemaker. 6. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del Premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno con la possibilità di applicare un aumento minimo del Premio del 2%, fatto salvo che il Premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: La Società, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, può applicare sconti sul Premio con specifica pattuizione tra le parti. Il Premio può essere soggetto a regolazione nella modalità di cui all Art. 25 delle Norme che regolano l Assicurazione Regolazione del Premio. Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 7. Rivalse AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall art.1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà della Società di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del Sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 3 di 6
8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall Assicurazione mediante disdetta da inviare almeno un mese prima della scadenza contrattuale (salva diversa specifica pattuizione tra le parti). Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente, ai sensi di Legge, di recedere dall Assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile (Art. 1917 del Codice Civile) il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Qualora l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile alle controversie tra le Parti che hanno stipulato il contratto sarà quella Italiana. Qualora l ubicazione del rischio sia un altro Stato membro dell Unione europea, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella del medesimo Stato. E data facoltà di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dagli ordinamenti nazionali. Quanto sopra ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello previsto dalla normativa vigente e viene indicato in Polizza. Nel caso di rischio ubicato in uno Stato membro dell Unione europea si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei Sinistri. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Norme che regolano l Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Moscova, 3-20121 Milano - Tel. 02 806710.1 - Fax. 02 806710315 Indirizzo e-mail: servizioreclamiitalia@chubb.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 Roma Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 4 di 6
od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel. 00442079641000 complaint.info@financial-ombudsman.org.uk corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet www.ec.europa.eu/fin-net e chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. 14. Arbitrato AVVERTENZA: Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 5 di 6
DEFINIZIONI Anno Assicurativo ovvero Periodo Annuo di Assicurazione: Assicurato: Assicurazione: Cose: Fatturato: Indennizzo: Intermediario: Polizza: Premio: Prestatori di Lavoro: Retribuzioni e compensi: Società: Sinistro: Il periodo intercorrente dall effetto alla scadenza della Polizza o dei successivi rinnovi, anche se di durata superiore o inferiore all annualità solare. il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di assicurazione. sia gli oggetti materiali sia gli animali. l importo, al netto dell I.V.A., fatturato dall Assicurato a terzi. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il Broker o l Agente iscritto al rispettivo Albo professionale. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta alla Società. le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell esercizio dell attività descritta in polizza. La definizione comprende: 1. i lavoratori alle dirette dipendenze dell Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; 2. i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall art. 5 del D. Leg. 23/02/2000 n. 38; 3. i lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; 4. i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); 5. i borsisti, i corsisti e gli stagisti. l ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato corrisposti ai Prestatori di Lavoro. l'impresa assicuratrice. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 6 di 6