In virtu dell art. 56 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99 e 8/2000) P R O M U L G O D E C R E T O



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OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA IL SINDACO In virtu dell art. 56 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99 e 8/2000) P R O M U L G O il D E C R E T O sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e meteoriche nel Comune di Isola I l S i n d a c o Breda PEČAN Prot. N.: 352-05-96/2003 Data: 25.02.2005

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA CONSIGLIO In virtu della Legge sulla tutela dell ambiente (Gazz. Uff. RS n. 41/04), della Legge sulle autonomie locali (Gazz. Uff. RS nn. 72/93, 6/94-ordinanza CC, 45/94-ordinanza CC, 57/94, 14/95, 20/95-ordinanza CC, 63/95-interpretazione obbligatoria, 73/95-ordinanza CC, 9/96-ordinanza CC, 39/96-ordinanza CC, 44/96-ordinanza CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-ordinanza CC, 74/98, 12/99-decisione CC, 16/99-rettifica della decisione CC, 59/99-ordinanza CC, 70/2000, 100/2000-decisione CC, 28/01-constatazione CC, 87/2001, 16/02-decisione CC, 51/02 e 108/03- ordinanza CC), del Decreto sui pubblici servizi di rilevanza economica nel Comune di Isola (B.U. del Comune di Isola n. 13/95) e dell'art. 30 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99 e 8/2000), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 10.02.2005 alla sua 19 a seduta ordinaria, accoglie il seguente Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e meteoriche nel Comune di Isola Disposizioni generali Articolo 1 (obiettivo del decreto) (1) Il presente decreto determina le condizioni e le modalita di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, l amministrazione degli impianti e delle attrezzature che servono a smaltire ed a depurare le acque reflue provenienti dalle unita di economia domestica, dagli stabilimenti industriali e da altri utenti, e che sono ovvero saranno allacciate alla rete fognaria. Il decreto definisce anche gli obblighi ed i diritti dell esercente del servizio pubblico economico obbligatorio, e dell utenza della rete fognaria pubblica. Articolo 2 (pubblici servizi) (1) L esercizio del pubblico servizio deve essere assicurato nell intero territorio del comune. Nell ambito del pubblico servizio, il soggetto preposto all esercizio del pubblico servizio in un abitato o in una parte di abitato attrezzata con la rete fognaria, deve garantire: 1. la manutenzione e la pulizia degli impianti delle rete fognaria pubblica, 2. la depurazione delle acque reflue urbane, delle acque reflue tecnologiche e delle acque meteoriche che si smaltiscono nella rete pubblica, in armonia con le norme disciplinanti gli impianti di depurazione urbani, 3. la pulizia dei pozzetti pluviali e dei pozzetti per la cattura di oli e grassi, collocati sulle superfici pubbliche, 4. il ritiro dei residui fangosi dagli impianti di depurazione urbani, e il trattamento dei detti residui, 5. il ritiro e la lavorazione delle fecce dai gabinetti a secco mobili, e 6. il monitoraggio del funzionamento dei piccoli impianti di depurazione urbani. (2) Per le costruzioni ubicate nell abitato o nella singola parte dell abitato, che non siano attrezzate con la rete fognaria pubblica, come pure per un edificio od un gruppo di edifici che fungono da unita funzionale, sono ubicati fuori dall abitato e dispongono di un sistema comune di smal- 1

timento delle acque reflue, il soggetto preposto all esercizio del pubblico servizio in oggetto ha il dovere di garantire: 1. il regolare svuotamento dei pozzi neri, 2. il ritiro dei residui fangosi dalle fosse biologiche minimo una volta ogni quattro anni, 3. il ritiro dei residui fangosi dai piccoli impianti di depurazione urbani minimo una volta ogni quattro anni, e 4. il monitoraggio del funzionamento per i piccoli impianti di depurazione urbani di cui al precedente alinea. (3) Lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue tecnologiche, e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti da superfici non ritenute aree pubbliche non rientrano tra le prestazioni del pubblico servizio, indipendentemente dal fatto se queste acque vengono condotte nella rete fognaria pubblica e depurate nell impianto di depurazione urbano oppure collettivo. Articolo 3 (gestore del pubblico servizio) (1) Le attrezzature e gli impianti che compongono la rete fognaria pubblica fanno parte delle immobilizzazioni del Comune di Isola che il comune con apposito contratto trasferisce in gestione ai selezionati prestatori del servizio pubblico economico obbligatorio (nel proseguimento: gestori). (2) I gestori del pubblico servizio si determinano nel rispetto del modo e dei termini stabiliti dalla legge in materia e dal decreto comunale disciplinante le modalita di esercizio dei pubblici servizi di rilevanza economica. Articolo 4 (infrastrutture pubbliche economiche locali) (1) La rete fognaria pubblica e il sistema di canali e condotti con i relativi impianti tecnologici collegati nell apposita rete fognaria tramite la quale sono garantiti lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane provenienti dagli edifici, e delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici pubbliche consolidate, lastricate o ricoperte con altro materiale. (2) Gli impianti e le attrezzature della rete fognaria pubblica sono un infrastruttura pubblica economica locale. (3) Non fanno parte della rete fognaria pubblica gli allacciamenti degli edifici alla rete pubblica, le fosse biologiche ed i pozzi neri nonche i piccoli impianti di depurazione della capienza inferiore a 50 EP. Articolo 5 (significato dei concetti) (1) Il significato dei singoli concetti utilizzati nel presente decreto e il seguente: Utente dell infrastruttura pubblica economica: ciascun soggetto avente personalita fisica oppure giuridica che e proprietario di una costruzione o di un terreno in cui si producono delle acque reflue le quali vengono condotte nella rete fognaria pubblica, e che con il gestore dell infrastruttura ha stipulato il contratto sullo smaltimento delle acque reflue. Acque reflue: acque che dopo l utilizzo vengono condotte nella rete fognaria pubblica; la loro qualita deve corrispondere alle prescrizioni sullo smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. 2

Acque reflue urbane: acque reflue provenienti dalle unita di economia domestica e prodotti in seguito al consumo d acqua negli impianti igienici, con la preparazione dei pasti, facendo il bucato, o svolgendo altri lavori domestici. Sono acque reflue urbane anche le acque prodotte negli edifici ad uso pubblico, nelle attivita di produzione e nei servizi, a patto che le acque reflue cosi prodotte sono simili, per il modo in cui vengono prodotte e per la loro qualita, alle acque reflue provenienti dalle unita di economia domestica. Si ritengono acque reflue urbane anche le acque reflue tecnologiche il cui flusso giornaliero non supera i 15 metri cubi e la quantita annuale non raggiunge i 4000 metri cubi, a condizione che il carico annuale dovuto allo smaltimento delle dette acque non superi 50 EP e la quantita annuale di nessuna delle sostanze pericolose non superi i valori limite che la legge prescrive per lo smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. Acque meteoriche: acque prodotte dalle precipitazioni, che dai tetti o dalle superfici consolidate, lastricate o ricoperte con altro materiale vengono smaltite, direttamente oppure per gli appositi condotti, nelle acque o nel suolo. Acque reflue tecnologiche: acque provenienti soprattutto dal consumo d acqua nelle attivita industriali, artigianali o affini, economiche o agricole, le quali per come vengono prodotte non sono simili alle acque reflue urbane. Sono acque reflue tecnologiche anche le acque ovv. i liquidi di raffreddamento provenienti da edifici e impianti destinati alla lavorazione, all immagazzinamento od al deposito dei rifiuti. Impianto di depurazione: impianto per il trattamento delle acque reflue in modo da ridurne o eliminarne l inquinamento. Punto di misurazione: struttura realizzata appositamente per permettere l esecuzione tecnica delle misurazioni delle quantita e della qualita delle acque reflue. Allacciamento alla rete fognaria pubblica: tubo che collega il collettore di scarico dell edificio al pozzetto d ispezione sulla rete fognaria pubblica. Impianto fognario interno: impianto fognario con tutte le attrezzature, esistente all interno dell edificio e sul terreno dell utente, fino all allacciamento alla rete fognaria pubblica. Dispersione delle acque nel suolo: introduzione delle acque reflue, depurate in conformita alle norme in materia, nel suolo non allo scopo di concimarlo, attraverso appositi impianti di dispersione, canali dispersivi o tubi di drenaggio. Equivalente di popolazione (EP): unita di inquinamento dell acqua, corrispondente al livello d inquinamento prodotto da un soggetto in un giorno. Articolo 6 (sostanze pericolose presenti nelle acque reflue) (1) Le sostanze pericolose presenti nelle acque reflue sono le materie ed i composti chimici che: 1. le norme in materia identificano come sostanze nocive e pericolose, 2. producono danni alla rete fognaria pubblica, 3. hanno effetti nocivi sulla depurazione delle acque reflue, 4. sono nocivi per le colonie biologiche nel ricetto, 5. causano che le caratteristiche della melma in eccedenza non corrisponde a quelle stabilite con le ordinanze emanate dal competente ministero. Attrezzature e impianti fognari Articolo 7 (attrezzature e impianti di proprieta del comune) (1) Le attrezzature e gli impianti fognari di proprieta del Comune di Isola sono i seguenti: 1. la rete e gli impianti maestri: 3

le condutture per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche di rilevanza intercomunale, le stazioni per il pompaggio delle acque reflue e meteoriche sulla rete fognaria maestra, gli impianti per la depurazione delle acque reflue e meteoriche sulla rete fognaria maestra; 2. la rete e gli impianti primari: la rete fognaria pubblica (nel proseguimento: rete primaria) e composta dai canali e dai dispositivi tecnologici connessi con gli stessi, i.e. stazioni di pompaggio ed altri dispositivi per il pompaggio delle acque reflue nei suddetti canali ovv. condotti, i quali servono per lo smaltimento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche da due o piu reti fognarie secondarie su singole parti dell abitato, oppure per lo smaltimento delle acque reflue tecnologiche da due o piu stabilimenti di produzione esistenti in questo tipo di abitato, le quali vengono smaltite nell impianto di depurazione urbano o collettivo, oppure allacciate alla rete fognaria maestra; 3. la rete e gli impianti secondari: la rete fognaria pubblica secondaria (nel testo a seguire: rete secondaria) e il sistema di canali e condotti con i relativi dispositivi tecnologici come pozzetti pluviali, pozzetti per la cattura di oli e grassi, stazioni per il pompaggio delle acque reflue, e sim., i quali servono per lo smaltimento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche dall abitato o da una parte dello stesso. La rete secondaria si conclude con un piccolo impianto di depurazione urbano, oppure con l allacciamento alla rete fognaria primaria. Articolo 8 (allacciamento fognario, catasto della rete fognaria) (1) L allacciamento alla rete fognaria pubblica deve essere accessibile al gestore della rete fognaria pubblica in qualsiasi momento, per eventuali controlli. (2) Le spese della realizzazione dell allacciamento fognario sono a carico dell utente; l allacciamento e proprieta dell utente. (3) Il gestore della rete fognaria ha il dovere di tenere il catasto della rete fognaria, il quale deve contenere l elenco e l ubicazione delle attrezzature e degli impianti; il gestore della rete fognaria ha il dovere di tenere anche il registro degli allacciamenti fognari. Il catasto della rete fognaria e proprieta del Comune di Isola. Articolo 9 (attrezzature e impianti di proprieta dell utente o degli utenti) (1) Le attrezzature e gli impianti fognari di proprieta dell utente o degli utenti sono i seguenti: 1. l allacciamento fognario, 2. l impianto fognario interno, 3. le attrezzature e gli impianti per la depurazione preliminare delle acque reflue (depuratori locali, fosse biologiche, pozzi di liquami), 4. le stazioni di pompaggio delle acque reflue da uso privato, 5. i contatori d acqua, montati su fonti idriche proprie oppure prima degli scarichi nella rete fognaria pubblica, 6. i punti di misurazione e di prelievo dei campioni, allestiti sull allacciamento fognario oppure nei condotti di entrata o di scarico dei depuratori locali. (2) La manutenzione delle attrezzature e degli impianti di cui al comma (1) di questo articolo spetta all utente ed e a sue spese. 4

(3) L utente ha il dovere di gestire i detti impianti ed attrezzature in modo da consentire l indisturbato scarico delle acque reflue e da garantire che al punto di scarico nella rete fognaria pubblica, oppure in un condotto naturale o un corso d acqua di superficie, le acque reflue corrispondano ai parametri prescritti con le norme in materia di smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. Condizioni di allacciamento alla rete fognaria pubblica Articolo 10 (allacciamento degli edifici) (1) Terminata la costruzione degli impianti della rete fognaria pubblica, l allacciamento degli edifici alla detta rete e obbligatorio. Gli edifici non ancora allacciati vanno allacciati alla rete fognaria pubblica entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto. (2) Con l allacciamento alla rete pubblica, l utente ha il dovere di abbandonare l uso delle fosse biologiche, in concordanza con le norme in materia, e permettere al gestore di effettuare i controlli del tubo di allacciamento e del pozzetto d ispezione. Gli indirizzi per l abbandono e il risanamento delle fosse biologiche vengono forniti dal gestore dietro richiesta dell utente. Articolo 11 (permesso di allacciamento) (1) Il gestore ha il dovere di concedere l allacciamento alla rete fognaria pubblica, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del gestore, qualora le capienze e l esecuzione tecnica permettano la realizzazione dell allacciamento alla rete fognaria pubblica. (2) Se l allacciamento non e possibile, il gestore ha il dovere di informarne l utente. (3) L allacciamento alla rete fognaria pubblica e possibile solo per gli edifici costruiti legalmente, e previo pagamento di tutti gli oneri prescritti. (4) L allacciamento alla rete fognaria pubblica si esegue nel modo tecnicamente ed economicamente piu opportuno ed in modo che i condotti apssino esclusivamente per il territorio dell utente. Articolo 12 (competenze del gestore) (1) Sulla base della pubblica autorizzazione, al gestore compete il rilascio dei seguenti consensi e pareri in merito a: 1. gli atti urbanistici esecutivi, 2. il progetto per l acquisizione della concessione edilizia, 3. l allacciamento alla gia esistente rete fognaria pubblica, 4. l aumento ovv. la riduzione della capienza dell'allacciamento, 5. l acquisizione della licenza d uso. (2) Il gestore partecipa ai sopralluoghi dia accertamento dell idoneita tecnica delle attrezzature e degli impianti della rete fognaria pubblica, realizzati ex novo. 5

Articolo 13 (documentazione prescritta per l acquisizione del consenso) (1) L utente ha il dovere di allegare alla richiesta per l acquisizione del consenso di cui all articolo precedente di questo decreto, la documentazione specificata nel Regolamento sull esecuzione tecnica e sull uso delle attrezzature e degli impianti fognari (regolamento tecnico) ed in altre disposizioni rientranti nel settore dell assetto dell ambiente e dell edificazione. Articolo 14 (sovrintendenza ai lavori di costruzione, registrazione dei dati) (1) La sovrintendenza a tutti i lavori concernenti la costruzione della rete fognaria pubblica e degli allacciamenti alla stessa compete al gestore. Gli allacciamenti ai segmenti gia realizzati della rete fognaria pubblica possono venir eseguiti solo da esercenti qualificati e sotto la supervisione del gestore della rete. (2) Eseguito l allacciamento, il gestore iscrive l utente della rete fognaria pubblica al registro degli utenti, e stipula con lo stesso il contratto sull esercizio del servizio pubblico economico. (3) L eliminazione di un allacciamento alla rete fognaria pubblica e possibile solo in caso di demolizione dell edificio allacciatovi. L allacciamento viene revocato dall utente dell edificio da demolire, con l anticipo di almeno 14 giorni dalla sua eliminazione. In seguito alla revoca dell allacciamento, il gestore cancella l utente dal registro degli allacciamenti fognari, ed elimina fisicamente l allacciamento a spese dell utente. Assunzione in gestione delle attrezzature e degli impianti della rete fognaria pubblica Articolo 15 (assunzione degli impianti in gestione) (1) Terminati i lavori di costruzione, l investitore della rete fognaria pubblica deve trasferire con relativo contratto le attrezzature e gli impianti in uso e gestione del gestore. Oltre alle attrezzature ed agli impianti, l investitore ha il dovere di consegnare anche la completa documentazione tecnica e la licenza d uso. (2) Per l assunzione in gestione degli esistenti impianti e attrezzature della rete fognaria pubblica, e prescritto l adempimento delle seguenti condizioni: 1. per gli edifici deve esistere la prescritta documentazione amministrativa e progettistica, i rapporti di proprieta devono essere in regola, 2. i rilevatori dei parametri delle acque reflue tecnologiche devono essere ispezionati e sigillati in conformita con le prescrizioni, 3. l assunzione della rete in gestione deve essere verbalizzata, 4. l assunzione deve essere convalidata dalla competente autorita del gestore. (3) Gli impianti costruiti prima dell entrata in vigore di questo decreto, per i quali non esiste la relativa documentazione amministrativa, vengono assunti dal gestore con l annotazione che i procedimenti prescritti per l acquisizione della licenza d uso devono ancora essere attuati. 6

Misurazione delle quantita e computo delle acque reflue smaltite e depurate Articolo 16 (misurazione delle quantita, computo dello smaltimento) (1) Le acque reflue smaltite e depurate si computano in metri cubi. Gli utenti che consumano l acqua erogata dall acquedotto pubblico, pagano il corrispettivo per le acque reflue smaltite e depurate nelle quantita e per i periodi identici a quelli che viene loro fatturata per il consumo d acqua. (2) Gli utenti che consumano l acqua da fonti idriche proprie, pagano il corrispettivo per le acque reflue smaltite e depurate, nella quantita dell acqua consumata. La quantita consumata d acqua si misura con il contatore d acqua dell utente. L utente ha il dovere di provvedere a proprie spese all installazione del contatore d acqua. Articolo 17 (guasto del contatore d acqua) (1) Nel caso in cui il gestore o l utente rilevi un guasto al contatore, o l abuso del contattore, oppure se per altri motivi risulti impossibile rilevare i parametri dal contatore, il computo si esegue sulla base del consumo medio realizzato nell ultimo periodo di conteggio, ed accertato sulla base dei dati rilevati dal contatore. (2) In caso di assenza di qualsiasi computo, e di impossibilita di montaggio del contatore, il consumo si stabilisce in base all effettivamente misurata quantita scaricata di acque reflue. (3) Il computo basato sugli standard si applica nei casi in cui risulti impossibile controllare il consumo in base alle misurazioni. Articolo 18 (punto di misurazione) (1) Il punto di misurazione e una struttura montata sull allacciamento dell utente, la quale serve a controllare ed ispezionare le acque reflue del singolo utente. Il punto di misurazione deve essere eseguito in armonia con le norme interne e con il regolamento tecnico del gestore della rete fognaria pubblica. (2) L utente ha il dovere di allestire il punto di misurazione, esibendo precedentemente al gestore il progetto di allestimento del punto di misurazione. Entro gli otto giorni successivi alla realizzazione del punto di misurazione, l utente deve richiedere per iscritto il sopralluogo d ispezione del punto di misurazione. (3) In seguito all esecuzione del punto di misurazione, l utente deve: 1. curare la tenuta del giornale di funzionamento del punto di misurazione, 2. permettere al gestore l accesso al punto di misurazione, e concedergli di visionare il giornale di funzionamento, 3. permettere al gestore di prelevare i campioni delle acque reflue per stabilirne la qualita, e di misurare la quantita delle acque reflue, e 4. permettere al gestore di controllare regolarmente il funzionamento degli strumenti di misurazione. 7

Articolo 19 (esecuzione e frequenza delle misurazioni) (1) Le misurazioni sulla cui base si esegue il computo del canone per lo smaltimento delle acque reflue, competono al gestore. Il grado d inquinamento delle acque reflue urbane provenienti dalle unita di economia domestica e da altri utenti e stabilito in base alle norme generali ed alle prescrizioni imposte da parte dei competenti ministeri. (2) La frequenza delle misure deve essere conformata alle norme vigenti. Articolo 20 (spese di esecuzione delle misurazioni e di smaltimento delle acque reflue) (1) Tutte le spese di smaltimento delle misurazioni delle acque reflue e meteoriche sono a carico dell utente della rete fognaria pubblica. Nel caso in cui all interno dello stabile oppure sull immobile, allacciati alla rete, ci siano piu utenti, gli stessi concludono un reciproco accordo in cui stabiliscono le quote di compartecipazione al pagamento delle spese di smaltimento e depurazione delle acque reflue. Gli utenti hanno il dovere di comunicare per iscritto il gestore i dati sulle sopraccitate quote entro 6 (sei) mesi dall entrata in vigore del presente decreto. Articolo 21 (tributi ecologici) (1) I contribuenti della tassa ecologica per l inquinamento dell ambiente, prodotto con lo smaltimento delle acque reflue tramite lo scarico delle stesse nella rete fognaria pubblica o direttamente nelle acque di superficie, oppure con la dispersione delle acque reflue nel suolo, hanno il dovere di pagare una determinata tariffa definita a unita di inquinamento; il prezzo viene definito, dietro proposta del ministero preposto ai beni ambientali, dal Governo della Repubblica di Slovenia con relativo decreto. (2) La tassa ecologica e entrata del bilancio della Repubblica di Slovenia; il pagamento e il conteggio della stessa procedono in conformita alle norme vigenti. Acque reflue tecnologiche Articolo 22 (smaltimento delle acque reflue tecnologiche) (1) Nella rete pubblica fognaria possono essere scaricate solo quelle acque reflue tecnologiche le quali non superano i valori limite di emissione di sostanze e calore, prescritte con le norme in materia di smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. (2) L utente che scarica nella rete fognaria pubblica acque reflue tecnologiche non adatte allo scarico, previo allacciamento alla rete fognaria pubblica deve pulire i detti liquidi in concordanza con le norme in materia di smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. (3) L utente ha il dovere di adottare tali misure e soluzioni tecniche da ridurre la quantita ed il grado d inquinamento delle acque reflue smaltite nella rete fognaria pubblica. Articolo 23 (misurazioni del grado d inquinamento) 8

(1) Le misurazioni del grado d inquinamento delle acque reflue tecnologiche scaricate nella rete fognaria pubblica si effettuano in armonia con le prescrizioni disciplinanti lo smaltimento delle acque reflue dalle fonti d inquinamento. Assicurare l attuazione delle misurazioni del grado d inquinamento e dovere dell utente. (2) In casi particolari il gestore puo prescrivere delle condizioni aggiuntive riguardo al modo di prelievo dei campioni, alla frequenza delle misurazioni ed ai parametri delle analisi altrimenti determinati con le vigenti prescrizioni. (3) Il gestore puo diminuire la frequenza e l estensione delle misurazioni stabilite nel consenso, qualora l utente abbia provato che la qualita delle acque reflue nel punto di allacciamento alla rete pubblica risulta idonea, comunque a intervalli non superiori a sei mesi. Articolo 24 (contratto speciale) (1) L obbligo di stipulazione di un contratto speciale con il gestore vincola gli utenti nel caso in cui raggiungono: 1. quantita di acque reflue superiori alla media, 2. oscillazioni nelle quantita di acque reflue superiori alla media, 3. parametri d inquinamento delle acque reflue rispettivamente oscillazioni nei detti paramenti, superiori alla media. (2) Il contratto speciale deve essere stipulato nel rispetto delle norme vigenti. Articolo 25 (obbligo di avviso) (1) L utente della rete fognaria pubblica ha il dovere di avvisare immediatamente il gestore sulle sostanze pericolose e nocive che a causa di un incidente, un guasto alle attrezzature tecnologiche, oppure per negligenza o forza maggiore sono state scaricate nella rete fognaria pubblica. (2) L utente ha il dovere di comunicare immediatamente al gestore tutti i cambiamenti della qualita o della quantita delle acque reflue, che siano di carattere duraturo. (3) E dovere dell utente relazionare il gestore sui risultati delle misurazioni del grado d inquinamento minimo una volta l anno ovvero entro il 31 gennaio del corrente anno per l anno precedente. Acque meteoriche Articolo 26 (smaltimento delle acque meteoriche) (1) Le acque meteoriche devono essere condotte direttamente negli scarichi naturali (corsi d acqua), oppure, dove cio e possibile, smaltite mediante dispersione nel sottosuolo. (2) In caso acque meteoriche inquinate fino al punto che in base alle disposizioni derivanti dalle leggi non devono essere scaricate direttamente nei corsi d acqua o disperse nel terreno, il proprietario o il gestore delle superfici ha il dovere di provvedere all appropriata cattura e pulizia 9

delle dette acque, di condurle nei corsi d acqua o, quando cio e possibile, di farle disperdere nel sottosuolo. Smaltimento e depurazione delle acque reflue nelle aree non attrezzate con la rete fognaria pubblica Articolo 27 (costruzione di impianti propri) (1) Nelle aree dove non esiste una rete fognaria pubblica, e obbligatoria la costruzione di impianti propri per la depurazione delle acque reflue (pozzi neri a tenuta stagna, impianti di depurazione), ai quali non si allacciano le acque meteoriche. E permessa esclusivamente l esecuzione di pozzi neri stagni a svuotamento, oppure da allacciare ad un impianto di depurazione debitamente eseguito. (2) Per la costruzione del pozzo nero, l investitore deve acquisire la prescritta licenza, corredata del consenso rilasciato dall autorita comunale preposta ai pubblici servizi di rilevanza economica. (3) Le acque meteoriche non devono essere scaricate nei pozzi neri, bensi condotte negli appositi collettori o nella rete delle acque meteoriche, oppure disperse nel sottosuolo ove cio e possibile. (4) Nelle aree non raggiunte dalla rete fognaria, ai sensi del presente decreto le esistenti fosse biologiche devono essere sostituite con i pozzi neri a tenuta stagna, eseguiti in conformita alle norme vigenti. Gli indirizzi per l abbandono e il risanamento delle fosse biologiche vengono forniti dal gestore dietro richiesta dell utente. Articolo 28 (pulizia e manutenzione) (1) Gli utenti hanno il dovere di provvedere alla regolare pulizia e manutenzione dei propri impianti per la depurazione delle acque reflue (pozzi neri a tenuta stagna, impianti di depurazione). (2) Lo svuotamento del pozzi neri e obbligatorio e si esegue secondo necessita, comunque minimo una volta l anno, da parte della competente organizzazione preposta all esercizio del servizio pubblico economico di smaltimento e depurazione delle acque reflue. L organizzazione autorizzata rilascia l attestato sull effettuato svuotamento del pozzo nero, che l utente per richiesta dell ispettore comunale ha il dovere di esibire (3) Il contenuto rimosso dei pozzi neri puo essere scaricato unicamente negli impianti per il ritiro e la lavorazione dei residui dai pozzi neri. Disturbi nello smaltimento e nella depurazione delle acque reflue Articolo 29 (disturbi nel funzionamento del sistema senza preavviso) (1) All utente che con lo scarico delle acque reflue minaccia la fonte idrica o l acquedotto pubblico o l ambiente, si sospende l approvvigionamento dalla fonte idrica pubblica. Questa misura 10

si adotta anche in caso di utenti residenti nelle aree non raggiunte dalla rete fognaria che non provvedono alla pulizia ovvero allo svuotamento dei pozzi neri come disposto dall art. 28. (2) Il gestore puo causare disturbi nel sistema di smaltimento delle acque reflue, a spese dell utenza e senza preavviso (o senza avvertimento ), nei seguenti casi: 1. se lo smaltimento delle acque reflue mette in pericolo la fonte idrica o l acquedotto pubblico, 2. se i parametri delle acque reflue rilevati nel punto di scarico nella rete fognaria pubblica non corrispondono alle richieste delle vigenti leggi in materia, 3. se l utente richiede per iscritto l eliminazione dell allacciamento alla rete fognaria. (3) I disturbi di funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue si instaurano per il periodo fino all eliminazione della causa del disturbo. (4) Il gestore della rete fognaria ha il dovere di far cessare i disturbi di smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica immediatamente dopo l eliminazione della causa del disturbo. Articolo 30 (disturbi nel funzionamento del sistema con obbligo di preavviso) (1) Il gestore ha il diritto di causare disturbi nel funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, senza rimborso dei danni, anche nei seguenti casi: 1. per il periodo di esecuzione dei programmati interventi di manutenzione sulla rete fognaria pubblica, 2. per il periodo necessario per il rimedio agli imprevisti guasti verificatisi sugli impianti e sulle attrezzature della rete fognaria pubblica, 3. nei casi di forza maggiore. (2) In caso di esecuzione di lavori di manutenzione programmati, il gestore ha il dovere di informare per tempo l utenza sulla durata dell interruzione nel funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue, direttamente o tramite i mezzi di comunicazione di massa, e precisamente con l anticipo minimo di 1 (un) mese rispetto all avvio dei pianificati lavori di manutenzione. (3) Nei casi di cui al terzo alinea del precedente comma, il gestore ha la facolta di agire in concordanza con gli approvati piani dei provvedimenti da applicare in casi del genere. In caso di impreviste interruzioni di breve durata (fino a tre ore) nello smaltimento delle acque reflue, il gestore non e tenuto ad avvisare l utenza. Obblighi e diritti del gestore e dell utente Articolo 31 (obblighi del gestore) (1) Riguardo all esercizio del servizio pubblico economico di smaltimento e depurazione delle acque reflue e meteoriche, il gestore e vincolato dai seguenti obblighi: 1. si cura del normale funzionamento della rete fognaria pubblica, 2. provvedere alla regolare manutenzione della rete fognaria pubblica, 3. provvede alla misurazione delle quantita ed al computo delle acque reflue smaltite e depurate, 4. controlla regolarmente la qualita delle acque reflue e sorveglia il funzionamento degli impianti di depurazione, 11

5. avvisa l utenza sulla durata dei disturbi nello smaltimento delle acque reflue e meteoriche e sulle misure da intraprendere, direttamente o tramite i mezzi d informazione, 6. cura la tenuta del catasto della rete fognaria pubblica, 7. rilascia i consensi per l allacciamento e rende possibile la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria pubblica, 8. sovrintende ai lavori di costruzione della rete fognaria pubblica, 9. ispeziona sistematicamente la rete fognaria per rilevare eventuali irregolarita, 10. organizza lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche urbane in casi di forza maggiore, e relaziona in merito le competenti autorita comunali, 11. appronta le proposte per la progettazione degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e integrazione della rete fognaria, 12. approva il regolamento sull esecuzione tecnica e sull utilizzo degli impianti e delle attrezzature della rete fognaria, 13. ispeziona e svuota i pozzi neri, 14. instaura il registro dei pozzi neri. Articolo 32 (obblighi dell utente) (1) In merito allo smaltimento delle acque reflue urbane, l utente e vincolato dai seguenti obblighi: 1. si allaccia alla rete fognaria pubblica unicamente con il consenso del gestore della detta rete, 2. si allaccia alla costruita rete fognaria pubblica entro e non oltre 6 mesi dopo la sua realizzazione, e contemporaneamente sospende l uso della fossa biologica nel rispetto delle istruzioni del gestore, 3. provvede alla regolare manutenzione dell impianto fognario interno con tutte le attrezzature, l allacciamento ed il depuratore interno, 4. ordina, a intervalli regolari o secondo necessita, lo svuotamento dei pozzi neri e provvede alla manutenzione degli stessi, 5. tiene il giornale del funzionamento del depuratore interno in concordanza con le norme in materia, 6. rende possibile al gestore di accedere all allacciamento alla rete fognaria e ad ispezionarlo, 7. scaricare nella rete fognaria pubblica unicamente acque reflue che non superino i parametri qualitativi prescritti, 8. pagare regolarmente le bollette del corrispettivo per lo smaltimento e la depurazione della rete delle acque reflue e meteoriche, 9. comunicare per iscritto al gestore sulle modifiche di proprieta o su altre modifiche relative all allacciamento alla rete fognaria pubblica, 10. comunicare al gestore qualsiasi irregolarita rilevata sugli impianti o sulle attrezzature della rete fognaria pubblica, 11. acquisire dal gestore il consenso per la realizzazione dell allacciamento alla rete fognaria, 12. non permettere che gli edifici di altri proprietari si colleghino alla sua rete fognaria interna oppure all allacciamento alla rete fognaria pubblica, senza il consenso del gestore, 13. rispondere dei danni, prodotti alla rete fognaria pubblica oppure all allacciamento suo o altrui, e dovuti alle sue azioni, allo scarico di quantita eccessive di acque reflue senza il consenso del gestore, oppure all utilizzo improprio dell impianto. (2) L utente puo scaricare le acque reflue nella rete fognaria pubblica solo in modo da non peggiorare le condizioni di smaltimento delle acque reflue degli altri utenti. Articolo 33 (altri obblighi dell utente) 12

(1) A riguardo dello scarico di acque reflue tecnologiche, l utente della rete fognaria pubblica ha i seguenti obblighi: 1. allestire il punto di misurazione e controllo al punto di scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica, in armonia con la normativa in vigore, 2. in concordanza con le norme in materia, sorvegliare la composizione delle acque reflue tecnologiche e comunicare regolarmente i risultati al gestore, 3. acquisire dal gestore il consenso per l aumento delle quantita pattuite di acque reflue scaricate, 4. attenersi a tutte le disposizioni di cui al precedente articolo di questo decreto. Articolo 34 (obblighi di altri soggetti) (1) Gli investitori ovvero gli esercenti di interventi di edificazione, manutenzione o ristrutturazione, e di altri lavori relativi a tutti gli interventi nell ambiente, ed i gestori delle altre reti (ad es. dell elettricita, del telefono, del gas, d acqua calda, e sim.), nell esecuzione dei propri lavori devono proteggere la rete fognaria pubblica in modo che la stessa non subisca danni. (2) In caso di danni, i soggetti sopraccitati hanno il dovere di commissionare a proprie spese le necessarie riparazioni presso il gestore della rete fognaria pubblica. Fonti di finanziamento Articolo 35 (fonti di finanziamento) (1) Fonti di finanziamento del servizio pubblico economico: 1. canone per lo smaltimento delle acque reflue, 2. spese di depurazione delle acque reflue, 3. stanziamenti dal bilancio comunale, 4. contributi dei cittadini, 5. stanziamenti dal bilancio statale e da fondi nazionali, 6. donazioni e sovvenzioni varie, 7. altri mezzi destinati alla realizzazione ed al funzionamento dei sistemi di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e meteoriche. Articolo 36 (corrispettivo per l allacciamento e pagamento delle spese) (1) Per l allacciamento alla rete fognaria pubblica, l utente ha il dovere di pagare un corrispettivo, il quale e entrata del bilancio comunale. L importo nonche le condizioni e le modalita di pagamento del corrispettivo vengono determinati dal consiglio comunale con apposito decreto. (2) Le spese della depurazione delle acque reflue urbane gravano tutti gli utenti che smaltiscono le acque reflue attraverso la rete fognaria pubblica. (3) Il prezzo al metro cubo d acqua reflua smaltita e depurata viene fissato in armonia con le norme vigenti. 13

(4) In seguito alla convalida delle tariffe delle prestazioni del pubblico servizio in concordanza con le norme che sanciscono i prezzi dei servizi nel settore pubblico, il comune deve provvedere alla pubblicazione dell atto di delibera sulla determinazione delle tariffe delle prestazioni del pubblico servizio. Articolo 37 (pagamento delle spese) (1) E dovere degli utenti pagare regolarmente le spese di smaltimento e depurazione delle acque reflue; il pagamento si effettua sulla base della bolletta, rilasciata dal gestore insieme con la bolletta per l approvvigionamento d acqua. (2) L utente ha il dovere di pagare la bolletta entro e non oltre 15 giorni dalla sua emanazione. Se l utente ritiene che il conteggio sulla bolletta non sia corretto, entro 8 giorni dalla sua ricezione puo far reclamo, presentandolo per iscritto al gestore della rete fognaria pubblica. (3) In caso contrario, il gestore deve inviare all utente il sollecito di pagamento. Nel sollecito il gestore deve fissare una nuovo termine di pagamento, e avvisare l utente delle conseguenze in caso di non pagamento della bolletta. Disposizioni penali Articolo 38 (definizione delle ammende per il gestore) (1) Si punisce con ammenda di 300.000 SIT il gestore che: 1. non garantisce l attuazione delle disposizioni di cui ai commi (1) e (2) dell art. 2, 2. non cura la tenuta del catasto della rete fognaria e del registro degli allacciamenti fognari, come disposto dal comma (3) dell art. 8, 3. non permette l allacciamento come previsto dal comma (1) dell art. 11, 4. allaccia alla rete fognaria un edificio costruito abusivamente, violando cosi il comma (3) dell art. 11, 5. non sovrintende ai lavori di costruzione della rete fognaria e non registra l utente come disposto dal comma (1) dell art. 14, 6. non adempie agli obblighi prescritti con i commi (2) e (3) dell art. 28, 7. non esige l interruzione dell approvvigionamento idrico nei casi disposti dal comma (1) dell'art. 29, 8. non elimina i disturbi di smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica immediatamente dopo l eliminazione della causa del disturbo, come disposto dal comma (4) dell'art. 29, 9. causa disturbi nello smaltimento delle acque reflue senza aver precedentemente avvisato l utenza (comma (2) dell'art. 30), ragion per cui si sono verificati danni, 10. non adempie agli obblighi di cui ai punti da 1 a 14 del comma (1) dell art. 31. (2) Si punisce con ammenda di 100.000 SIT, per trasgressione commessa ai sensi del comma (1) del presente articolo, il soggetto responsabile del gestore. Articolo 39 (definizione delle ammende per persone fisiche) (1) Si punisce per trasgressione, con ammenda di minimo 100.000 SIT, la persona fisica che: 14

1. non provvede alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti di cui al comma (1) dell art. 9 come disposto dal comma (3) del medesimo articolo, 2. non si allaccia alla rete fognaria pubblica come disposto dal comma (1) dell art. 10, 3. non fa uso della detta rete nel rispetto dei dettami del comma (2) dell art. 10, 4. non provvede installa i contatori d acqua come disposto dal comma (2) dell'art. 16, 5. non allestisce il punto di misurazione in concordanza con il comma (2) dell'art. 18 e non gestisce il detto punto in concordanza con il comma (3) del medesimo articolo, 6. non forniscono al gestore i dati per il conteggio delle spese di smaltimento delle acque reflue, come disposto dall art. 20, 7. scaricano nella rete fognaria pubblica acque reflue tecnologiche che superano i valori limite di emissione di sostanze e calore, ed agiscono contrariamente all art. 22, 8. non assicura l attuazione delle misurazioni del grado d inquinamento delle acque reflue tecnologiche come disposto dal comma (1) dell art. 23, 9. non stipula con il gestore il contratto speciale di cui al comma (1) dell'art. 24, nel caso in cui la stipulazione di tale contratto si dimostri necessaria, 10. non provvede ad avvisare il gestore come disposto dai commi (1), (2) e (3) dell art. 25, 11. nelle aree dove non esistono sistemi della rete fognaria pubblica non provvede a costruire un impianto proprio per la depurazione delle acque reflue, e ad attuare le misure disposte nei commi (1), (2), (3) e (4) dell art. 27, 12. non provvede alla regolare pulizia e manutenzione dei propri impianti per la depurazione delle acque reflue, come disposto dai commi (1), (2) e (3) dell art. 28, 13. non adempie agli obblighi di cui ai punti da 1 a 13 dell art. 32. Articolo 40 (definizione delle ammende per persone giuridiche e imprenditori autonomi) (1) Si punisce con ammenda di 300.000 SIT l utente avente personalita giuridica ovvero l imprenditore autonomo che: 1. non provvede alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti di cui al comma (1) dell art. 9 come disposto dal comma (3) del medesimo articolo, 2. non si allaccia alla rete fognaria pubblica come disposto dal comma (1) dell art. 10, 3. non fa uso della detta rete nel rispetto dei dettami del comma (2) dell art. 10, 4. non provvede installa i contatori d acqua come disposto dal comma (2) dell'art. 16, 5. non allestisce il punto di misurazione in concordanza con il comma (2) dell'art. 18 e non gestisce il detto punto in concordanza con il comma (3) del medesimo articolo, 6. non forniscono al gestore i dati per il conteggio delle spese di smaltimento delle acque reflue, come disposto dall art. 20, 7. scaricano nella rete fognaria pubblica acque reflue tecnologiche che superano i valori limite di emissione di sostanze e calore, ed agiscono contrariamente all art. 22, 8. non assicura l attuazione delle misurazioni del grado d inquinamento delle acque reflue tecnologiche come disposto dal comma (1) dell art. 23, 9. non stipula con il gestore il contratto speciale di cui al comma (1) dell'art. 24, nel caso in cui la stipulazione di tale contratto si dimostri necessaria, 10. non provvede ad avvisare il gestore come disposto dai commi (1), (2) e (3) dell art. 25, 11. nelle aree dove non esistono sistemi della rete fognaria pubblica non provvede a costruire un impianto proprio per la depurazione delle acque reflue, e ad attuare le misure disposte nei commi (1), (2), (3) e (4) dell art. 27, 12. non provvede alla regolare pulizia e manutenzione dei propri impianti per la depurazione delle acque reflue, come disposto dai commi (1), (2) e (3) dell art. 28, 13. non adempie agli obblighi di cui ai punti da 1 a 13 dell art. 32, 14. non provvede affinche, nella ristrutturazione e nella manutenzione di strade, vie e piazze, la rete fognaria pubblica rimanga intatta, come disposto dal comma (1) dell art. 34. 15

(2) Si puniscono con ammenda di 100.000 SIT, per trasgressione commessa ai sensi del comma (1) del presente articolo, il soggetto responsabile della persona giuridica e il soggetto responsabile dell imprenditore autonomo. Norme transitorie e finali; controllo Articolo 41 (regolamento del gestore; allacciamento) (1) Per disposizioni specifiche sull esercizio del servizio pubblico economico di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e tecnologiche e delle acque meteoriche si applica il regolamento sull esecuzione tecnica e sull utilizzo degli impianti e delle attrezzature della rete fognaria. (2) Il gestore deve approvare il regolamento di cui al comma (1) di questo articolo, in conformita alle norme del presente decreto, entro i sei mesi successivi all entrata in vigore del decreto. Nell ambito del regolamento, il gestore deve preparare il programma per il risanamento e la sostituzione delle fosse biologiche con pozzi neri o piccoli impianti di depurazione, ovvero per l allacciamento degli utenti alla neocostruita rete fognaria nel rispetto delle norme vigenti, e comunicare i dettami del regolamento agli utenti, sotto forma di direttive. (3) Gli edifici non ancora allacciati alla rete fognaria pubblica, ubicati in aree dove sussistono i requisiti tecnici per l allacciamento, devono essere allacciati alla detta rete entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto. Articolo 42 (termine per l installazione dei contatori d acqua) (1) Gli utenti che con i propri edifici e impianti sfruttano le fonti idriche e che non possiedono i contatori d acqua, hanno il dovere di istallarli entro 6 (sei) mesi dall entrata in vigore del presente decreto. Articolo 43 (decreto sulle acque meteoriche) (1) I dettagli concernenti il trattamento delle acque meteoriche ed il conteggio delle spese di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche sono materia di uno speciale decreto. Articolo 44 (attuazione del controllo) (1) L attuazione del controllo dell applicazione del presente decreto compete al gestore ed all autorita competente dell amministrazione comunale. (2) In concordanza con il presente decreto, e dovere del gestore e degli utenti denunciare i trasgressori al competente servizio ispettivo comunale. Articolo 45 (cessazione della vigenza dell attuale decreto) 16

(1) Con l entrata in vigore di questo decreto cessa la vigenza del Decreto sulla rete fognaria pubblica nel Comune di Isola (B.U. dei comuni di Ilirska Bistrica, Isola e Capodistria n. 7/79, e successive modifiche). Articolo 46 (entrata in vigore del decreto) (1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola. Prot. N.: 352-05-96/2003 Data: 10.02.2005 Il Sindaco Breda PEČAN 17