REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE
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- Viola Sartori
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1 REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA CONSORZIALE CON ATTO N. 34 DEL 12/07/1987) 1
2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina nell ambito del territorio della Società: a) il funzionamento dei servizi di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque di scarico civile e industriale; b) i rapporti con i Comuni Soci e gli Utenti privati in materia di allacciamenti e di accettazione degli scarichi (portate e grado di inquinamento); c) il riparto delle spese di esercizio, manutenzione ed ammortamento dei servizi di cui al punto a); d) i rapporti tra i Comuni Soci relativamente alla realizzazione e manutenzione dei collettori nell ambito del territorio comunale. ART. 2 COMPETENZE DELLA SOCIETA 1 L amministrazione provvede: a) alla progettazione, alla costruzione, alla modifica, al potenziamento ed all integrazione degli impianti di depurazione e dei collettori; b) all esercizio, alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori; c) ad autorizzare gli allacciamenti delle fognature comunali ai collettori; d) ad autorizzare, ai sensi dell art. 12, allacciamenti di scarichi civili e industriali ai collettori; e) ad esprimere il parere preventivo vincolante al Comune per allacciamenti alle fognature comunali nei casi previsti dal presente regolamento; f) a stabilire i limiti di accettabilità per gli scarichi indiretti e diretti nei collettori. 2 Nel rispetto delle funzioni di controllo, vigilanza ed autorizzazione, secondo le rispettive competenze spettanti ad altri Enti, L amministrazione della Società potrà: a) verificare gli scarichi terminali delle fognature comunali che recapitano nei collettori; b) verificare gli scarichi di insediamenti produttivi e richiedere eventuali interventi di adeguamento; c) richiedere alle Amministrazioni competenti l effettuazione dei controlli relativi all osservanza delle norme che disciplinano l ammasso temporaneo e lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione. 3 L Amministrazione della Società adotta infine tutti i provvedimenti che si rendano necessari o utili per un efficace ed ordinato espletamento dei servizi. 2
3 ART. 3 OBBLIGHI DEI COMUNI SOCI IN MATERIA REGOLAMENTARE 1 Le Amministrazioni dei Comuni Soci sono obbligate ad adottare il presente regolamento, ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri Uffici ed Agenti. 2 Le Amministrazioni dei Comuni Soci provvederanno altresì ad uniformare i propri regolamenti di fognatura alle disposizioni del presente regolamento. 3 I relativi provvedimenti saranno adottati dal Consiglio Comunale entro 3 mesi (tre) dall approvazione del presente regolamento. 4 Qualora il Consiglio Comunale non provveda entro il termine sopra indicato, e fino all adozione dei provvedimenti stessi, il Consiglio di Amministrazione della Società non potrà rilasciare al Comune l autorizzazione di cui all articolo 2, 1 comma, lettera c) del presente regolamento. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI COMUNALI ART. 4 ALLACCIAMENTI DI FOGNATURE COMUNALI AI COLLETTORI 1 Le fognature comunali gravitanti nel bacino della Società, devono essere collegate ai collettori, nel caso di fognature miste, previa interposizione di camerette di sfioro realizzate in accordo con la Società. 2 Per il collegamento delle fognature comunali esistenti l Amministrazione Comunale interessata dovrà richiedere l autorizzazione all Amministrazione della Società, che la rilascia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3 A tal fine l Amministrazione Comunale dovrà produrre la documentazione tecnica che verrà prescritta dall Amministrazione della Società, entro il termine indicato dalla stessa. 4 I collegamenti di cui al precedente comma, sono subordinati alla compatibilità tecnica della loro realizzazione. ART. 5 ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI DI FOGNATURA COMUNALI 1 I collegamenti autorizzati delle fognature comunali ai collettori, sono realizzati a cura, spese e sotto la responsabilità esclusiva del Comune interessato, il quale dovrà provvedere alla realizzazione degli accessi. 2 Saranno inoltre a carico del Comune tutti gli adempimenti occorrenti all attuazione dell allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione di sedi o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale. 3 L esecuzione dei lavori di allacciamento sarà controllata dai tecnici della Società, che dovranno essere preavvisati dal loro inizio almeno 20 giorni ( venti ) prima. 3
4 4 La Società vigilerà che i lavori vengano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite. 5 Il Presidente della Società previo preavviso al Sindaco ed all Impresa esecutrice potrà sospendere l allacciamento qualora i lavori non venissero condotti con l osservanza delle norme sopra citate. ART. 6 AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVE FOGNATURE COMUNALI 1 Al fine del preventivo accertamento del livello di ricettività dei collettori, qualora un Comune intenda realizzare nuove fognature oppure potenziare od estendere la rete di fognatura esistente, dovrà informare l Amministrazione della Società, inviandole documentazione tecnica adeguata, ivi compreso il particolare del manufatto di innesto al collettore ed elenco degli insediamenti produttivi allacciabili. ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 1 Gli scarichi idrici si distinguono in scarichi provenienti da insediamenti produttivi ed in scarichi provenienti da insediamenti civili, così come definiti dalla normativa vigente. ART. 8 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLE FOGNATURE COMUNALI 1 L autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui (acque nere e di prima pioggia secondo i parametri della L.R. n. 62/85) provenienti da insediamenti produttivi è subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli scarichi rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalla tabella c) della Legge 319/76 o in quelli fissati dalla Società; b) che l utente inoltri al Comune domanda di autorizzazione allo scarico e si impegni a rispettare le norme del presente regolamento, a corrispondere le dovute tariffe per il servizio di convogliamento, raccolta, allontanamento e depurazione dei reflui, nonché a consentire in qualsiasi momento visite ispettive agli scarichi e prelievi di campioni di acque reflue al personale incaricato dalla Società munito di idoneo documento di riconoscimento. 2 Prima di autorizzare lo scarico, il Sindaco del Comune ove ha la sede l insediamento produttivo interessato trasmetterà all Amministrazione della Società copia della domanda di autorizzazione allo scarico unitamente ai seguenti documenti: a) planimetria dell insediamento interessato con l indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo), degli eventuali impianti di pretrattamento e delle posizioni degli allacciamenti alla fognatura comunale e delle camerette per l ispezione dello scarico ed il prelievo dei campioni; b) scheda della Società recante relazione tecnica sull attività dell insediamento produttivo interessato nonché sui suoi scarichi. 4
5 3 Nel caso di insediamenti adibiti ad attività produttiva la cui destinazione specifica non sia nota all atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma, dovrà essere inviata dall interessato prima del rilascio della licenza d uso dell insediamento stesso; il rilascio della licenza d uso è subordinato al parere favorevole espresso dalla Società a norma del quinto comma del presente articolo. Nel caso di insediamenti produttivi originariamente soggetti a diversa destinazione, la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma dovrà essere inviata dall interessato entro il termine per la comunicazione dell attivazione al Sindaco ai sensi dell articolo 216, sesto comma del T.U. delle leggi sanitarie 1265/ Il Consiglio di Amministrazione rilascerà al Comune il proprio parere entro 60 giorni (sessanta) dal ricevimento di tutti i documenti richiesti dall Amministrazione della Società: trascorso detto termine senza che al Comune sia pervenuta alcuna comunicazione si ritiene acquisito il parere favorevole. La richiesta da parte della Società di ulteriori elementi integrativi di giudizio sospende i termini del silenzio-assenso, che avranno nuova decorrenza di 60 giorni (sessanta) dal ricevimento della documentazione richiesta. 5 Il parere del Consiglio di Amministrazione è vincolante ed il Comune non potrà autorizzare l allacciamento se non saranno attuate tutte quelle misure di carattere tecnico che verranno indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso. 6 Prima del punto di innesto dello scarico nella fognatura comunale, il Comune dovrà far costruire dall utente una cameretta di ispezione in posizione facilmente agibile per il controllo degli scarichi e del tipo che imporrà la Società in base alle condizioni d uso. Ogni insediamento dovrà convogliare i propri reflui in un unico scarico. Per gli scarichi produttivi esistenti e nuovi, la cameretta di ispezione dovrà essere costruita in posizione tale da essere in ogni momento ispezionabile da parte del personale incaricato della Società. 7 Le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo, si applicano anche alle richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura comunale relative ad insediamenti produttivi di cui all articolo 10, 1 comma della legge 319/76. ART. 9 CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1 Il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura comunale, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di pretrattamento, è di competenza della Società. 2 L autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legge o dalla Società o di pregiudizio al funzionamento dell impianto, nonché in caso di violazione delle norme della Società e dei piani regionali di risanamento. 5
6 3 I comuni Soci dovranno adoperarsi affinché al personale del laboratorio di analisi della Società o ad altro personale della Società a ciò autorizzato, munito di documento di riconoscimento, sia consentito l accesso all interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura comunale, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi che la Società riterrà necessarie per una corretta e razionale gestione degli impianti. ART. 10 ALLACCIAMENTO DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI ALLE FOGNATURE COMUNALI 1 Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti civili ed assimilabili, così come definiti dalla legge 08/10/1876 n. 690 e successive integrazioni, sono sempre ammessi purché venga osservato il regolamento emanato dall autorità che gestisce la pubblica fognatura. 2 Nel caso di nuovi allacciamenti di insediamenti civili di volumetria superiore a m 3, e di insediamenti assimilati ai civili aventi più di 15 lavoratori dipendenti, il Comune dovrà obbligatoriamente comunicare alla Società l entità dell insediamento o la portata degli scarichi, nonché produrre gli eventuali altri documenti indicati dall Amministrazione della Società, al fine di verificare la compatibilità con il dimensionamento dei collettori. 3 Il Consiglio di Amministrazione rilascerà al Comune il proprio parere entro 30 giorno (trenta) dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti dall Amministrazione della Società; trascorso detto termine senza che al Comune sia pervenuta alcuna comunicazione, si intende acquisito il parere favorevole. La richiesta da parte della Società di ulteriori elementi integrativi di giudizio, sospende i termini del silenzio-assenso, che avranno nuova decorrenza di 30 giorni (trenta) dal ricevimento della documentazione richiesta. 4 Il parere del Consiglio di Amministrazione è vincolante, ed il Comune non potrà autorizzare l allacciamento se non saranno attuate tutte le misure di carattere tecnico indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso. ART. 11 ELEMINAZIONE DELLE FOSSE SETTICHE E DEGLI SCARICHI IN POZZO PERDENTE 1 Con l approvazione del presente regolamento i Comuni Soci si impegnano a programmare, di concerto con l Amministrazione della Società, la graduale e generalizzata eliminazione delle fosse settiche e degli scarichi in pozzo perdente, e l allacciamento degli scarichi stessi alla pubblica fognatura, anche al fine di garantire il miglior funzionamento del ciclo biologico negli impianti di depurazione della Società. 6
7 TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ALLACCIAMENTI ART. 12 SCARICHI CONVENZIONATI 1 Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, e tenuto conto della potenzialità e del dimensionamento della rete di canalizzazione della Società e dei relativi impianti di depurazione, di concerto con le competenti autorità e con l Amministrazione Comunale interessata, potrà addivenire a stipulare apposita convenzione con insediamenti produttivi o civili per tutti gli aspetti tecnico-economici che riguardano l allacciamento diretto ai collettori dei condotti di scarico nonché sul convogliamento ed il trattamento degli scarichi stessi. 2 La convenzione di cui sopra non sostituisce le autorizzazioni prescritte per legge. ART. 13 ALLACCIAMENTI DIRETTI AI COLLETTORI DELLA SOCIETA DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1 Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, potrà autorizzare l allacciamento diretto ai collettori di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, escludendo lo scarico delle acque meteoriche, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della L.R. 62/85 relativamente alle acque di prima pioggia. 2 Nella domanda di autorizzazione all allacciamento ed allo scarico da presentare all Amministrazione della Società, l utente dovrà impegnarsi: a) ad osservare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella C della legge 319/76 o stabiliti dalla Società; b) a corrispondere le dovute tariffe per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione dei liquami; c) ad assoggettarsi ad apposito disciplinare. 3 Alla domanda munita del visto per benestare del Sindaco del Comune dove ha sede l insediamento produttivo da allacciare, dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell insediamento produttivo interessato con l indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo) degli eventuali impianti di pretrattamento e delle camerette per l ispezione dello scarico ed il prelevamento dei campioni; b) scheda della Società recante relazione tecnica sull attività e processo tecnologico dell insediamento produttivo, sugli impegni idrici nella produzione ed i relativi scarichi dei reflui, relazione sui calcoli idraulici; c) particolare del manufatto d innesto nel collettore; d) certificazione analitica sulla qualità dei reflui da convogliare nel nuovo allacciamento. 4 Nel caso di insediamenti adibiti ad attività produttive la cui destinazione specifica non sia nota all atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma dovrà essere inviata dall interessato prima del rilascio della licenza d uso dell insediamento stesso, fatte salve differenti procedure amministrative inserite nei regolamenti di igiene vigenti alla data di approvazione del presente regolamento; il rilascio della licenza d uso è subordinato al parere favorevole espresso dalla Società a norma del 1 comma del presente articolo. 7
8 Nel caso di insediamenti produttivi originariamente soggetti a diversa destinazione, la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma dovrà essere inviata dall interessato entro il termine per la comunicazione dell attivazione al Sindaco ai sensi dell articolo 216, 6 comma del T.U. delle legge Sanitarie 1265/ La domanda e gli allegati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell Azienda, dal progettista e dal direttore dei lavori, nonché dall impresa incaricata dell esecuzione dell allacciamento. 6 Una volta verificata la possibilità di allacciamento per quanto riguarda la portata ed il limite di inquinamento degli scarichi, l Azienda interessata verserà alla cassa della Società un deposito cauzionale nelle forme consentite dalla Legge, a garanzia della regolare osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, il cui ammontare e modalità saranno stabiliti dalla Società in relazione a tipo di allacciamento. Il deposito cauzionale verrà restituito alla cessazione degli scarichi. Saranno inoltre dovute le spese di allacciamento calcolate in base alle tariffe che saranno determinate dalla Società. 7 Gli allacciamenti autorizzati ai collettori saranno realizzati a cura, spese e sotto la responsabilità esclusiva dell utente. 8 Saranno inoltre a carico dell utente tutti gli adempimenti occorrenti all attuazione dell allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori, e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale. 9 L esecuzione dei lavori sarà controllata dai tecnici della Società, che dovrà essere preavvisata del loro inizio almeno 20 giorno prima. La Società vigilerà che i lavori vengano eseguiti in conformità alle prescrizioni della Società. 10 Il Presidente della Società, previo preavviso all interessato ed all impresa costruttrice, potrà sospendere l allacciamento qualora i lavori non venissero condotti con l osservanza delle norme sopraccitate. 11 Prima del punto di innesto dello scarico nel collettore l utente dovrà far costruire una cameretta di ispezione facilmente agibile, per il controllo degli scarichi, del tipo che imporrà la Società in base alle condizioni d uso. 12 Su richiesta dell Amministrazione della Società l utente dovrà installare un campionatore automatico di tipo adeguato per il controllo dello scarico. Il modello da installare dovrà essere concordato con l Amministrazione della Società. 13 Qualora l insediamento produttivo allacciato sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento od a ristrutturazione che diano origine a scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle degli scarichi precedenti, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico con le modalità di cui ai comma 2, 3 e 4 del presente articolo. 8
9 14 Il regolamento dei rapporti tra l Amministrazione della Società e l utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verrà meglio disciplinato, caso per caso, nell apposito disciplinare. ART. 14 ALLACCIAMENTI DIRETTI AI COLLETTORI DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI 1 Il Consiglio di Amministrazione a propria discrezione potrà autorizzare l allacciamento diretto ai collettori di scarichi provenienti da insediamenti civili ed assimilati, escludendo l allacciamento di acque meteoriche salvo quanto previsto dall art. 12 della L.R. 65/85. 2 Nella domanda di autorizzazione all allacciamento ed allo scarico da presentare all Amministrazione della Società l utente dovrà impegnarsi: - ad osservare il presente regolamento; - a corrispondere le dovute tariffe per il servizio di convogliamento e depurazione dei liquami; - ad assoggettarsi ad apposito disciplinare. 3 Alla domanda munita del visto per benestare del Sindaco del Comune dove ha sede l insediamento civile da allacciare, dovranno essere allegati i presenti documenti: a) relazione tecnica con calcoli idraulici; b) planimetria della proprietà con l indicazione dell area coperta, della rete interna di fognatura da allacciare e della cameretta per l ispezione dello scarico ed il prelievo dei campioni; c) particolari del manufatto d innesto nel collettore del tipo che imporrà la Società; d) eventuale altra documentazione, che sarà indicata volta per volta dalla Società, nel caso di insediamenti assimilati a quelli civili. 4 La domanda e gli allegati dovranno essere firmati dal proprietario dell insediamento, dal progettista e dal direttore dei lavori nonché dall impresa incaricata dell esecuzione dell allacciamento. 5 Una volta verificata la possibilità di allacciamento, il richiedente verserà alla cassa della Società un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di allacciamento, che sarà rimborsato all utente dopo il collaudo e previa deduzione delle spese di allacciamento calcolate in base alle tariffe che saranno determinate dalla Società. 6 Per la realizzazione dell allacciamento si applica quanto disposto dai commi 7,8,9,10 e 11 dell art. 13 del presente regolamento. 7 Il regolamento dei rapporti tra l Amministrazione della Società e l utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verrà disciplinato caso per caso nell apposito disciplinare. 9
10 ART. 15 CONTROLLO SUGLI SCARICHI ALLACCIATI DIRETTAMENTE AI COLLETTORI 1 La Società svolgerà le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi al fine di assicurare la sicurezza dell impianto. 2 I Comuni Soci dovranno adoperarsi affinché al personale del laboratorio della Società o ad altro personale dalla Società a ciò autorizzato, munito di documento di riconoscimento, sia consentito l accesso all interno agli insediamenti allacciati direttamente ai collettori, al fine di svolgere tutte le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi che la Società riterrà necessarie al fine di una corretta gestione degli impianti. ART. 16 SANZIONI PER INADEMPIENZE RELATIVE A SCARICHI DIRETTI NEI COLLETTORI 1 In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento od a quelle della convenzione di utenza, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà revocare l autorizzazione all allacciamento, recedere dalla convenzione, incamerare la cauzione, chiedere il pagamento della penale nel caso di violazione dei limiti di accettabilità e richiedere comunque il pagamento dei maggiori danni che dovessero subire gli impianti della Società a causa dell inadempienza da parte dell utente, dando comunicazione del provvedimento al Comune territorialmente competente. 10
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