Approvato dal CDA il 18/08/2005



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Approvato dal CDA il 18/08/2005 «REGOLAMENTO SOCI BCC LEVERANO 1) Finalità dell'ammissione dei soci L'ammissione di nuovi soci ha come scopi principali: * la salvaguardia di sani principi cooperativi e di mutualità nella scelta all'interno delle comunità locali, * la creazione di uno stretto rapporto di mutualità e cooperazione reciproca con la base sociale, * la necessità di patrimonializzare la Società in armonia con le disposizioni di Vigilanza, * la necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 16 Statuto Sociale in tema di operatività, e a tale fine è improntata l'attività dell'organo amministrativo. 2) Competenza sull'ammissione dei soci La decisione sull'ingresso di nuovi Soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ari. 2525 C.C. {«L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.»} e dell'art. 35-2 comma - Statuto Sociale {«Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:... l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci...»}. Il Consiglio di Amministrazione può adottare Regolamenti Interni atti a disciplinare l'intera attività della Società ai sensi dell'art. 35 citato {«...l'approvazione e modifiche di regolamenti interni...»} 3) Requisiti per l'ammissione a socio I soci possono essere ammessi ai sensi dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

Art. 6 Ammissibilità a socio Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Art. 7 Limitazioni all acquisto della qualità di socio Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell art. 25 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest ultima ad atti giudiziari per l adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. Per l'ammissione a socio di appartenenti ad una delle categorie di seguito indicate, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere adottata all'unanimità dei presenti: a) soggetti che siano stati assoggettati a concordato preventivo o ad amministrazione controllata; b) soggetti che siano: soci, amministratori, sindaci, dipendenti di società non bancarie esercenti attività finanziaria operanti nella zona di competenza della Società (salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti di categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia); c) soggetti che siano promotori finanziari operanti e/o residenti nella zona di competenza della Società; d) soggetti che siano : soci amministratori sindaci dipendenti di società bancarie non quotate in borsa, oppure soggetti che siano : amministratori, sindaci di altre società bancarie; e) soggetti che: - abbiano subito protesti (anche se sanati ex art. 8 L. 386/90 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"), procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi (sia mobiliari che immobiliari);

- abbiano costretto la Società «...ad atti giudiziari per l adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti...» ; f) soggetti che, al momento della presentazione della domanda per l'ammissione a socio, non abbiano mai operato in modo significativo e continuativo con la Società. Per quanto attiene lo svolgimento di attività «in via continuativa nella zona di competenza territoriale»: a) le persone fisiche debbono avere la residenza o la sede di lavoro, anche se svolto per terzi, ubicati in uno dei Comuni facenti parte della zona di competenza territoriale della Società; con specifico riguardo alla sede di lavoro: * per i lavoratori dipendenti il riferimento è costituito dalla ubicazione dell'ufficio, stabilimento o unità produttiva cui sono adibiti, * i professionisti che non abbiano studi o recapiti nella zona di competenza, devono poter documentare, almeno attraverso una pluralità di contratti, il permanere della loro attività consulenziale nella zona di competenza stessa; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche il riferimento è rappresentato dalla ubicazione della sede legale, della direzione, di stabilimenti o di altre unità operative; le Società Immobiliari possono invocare il requisito documentando almeno di essere titolari di un immobile nella zona di competenza. Il Consiglio di Amministrazione verificherà periodicamente tale carattere "continuativo", attivando, se del caso, l'art. 14 Statuto Sociale al venir meno del requisito. 4) Formalità per l'ammissione a socio L'art. 8 Statuto Sociale disciplina le formalità per l'ammissione a socio. Art. 8 Procedura di ammissione a socio Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione

all interessato della delibera di ammissione e all annotazione di quest ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all ammissione di nuovi soci. All'atto della domanda gli aspiranti nuovi soci ed i candidati al subentro dovranno produrre, oltre alla domanda di cui all'allegato A del presente regolamento, i seguenti documenti: A) per le persone fisiche: * fotocopia del Documento d'identità e del Codice Fiscale; * dichiarazione di residenza in carta libera; * documentazione relativa alla dimostrazione dello svolgimento di attività in via continuativa nel territorio di competenza (se necessaria); * Certificato di iscrizione alla CCIAA (solo per i titolari di imprese individuali); * Certificato di iscrizione all'albo Professionale (solo per i liberi professionisti); Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti: l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificate o integrate; insussistenza di carichi pendenti presso A.G. B) per le persone giuridiche: * fotocopia Atto Costitutivo e Statuto; * Certificato di Vigenza e Poteri oppure Certificato della CCIAA (solo per gli enti soggetti all'iscrizione); * altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 6 Statuto Sociale (es. Certificato della amministrazione tributaria); * estratto della delibera dell'organo Amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società, nonché alla nomina dell'amministratore designato come rappresentante; C) per i legali rappresentanti della persona giuridica (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 Statuto Sociale, si richiede inoltre: - fotocopia del Documento d'identità e del Codice Fiscale; - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificate o integrate e insussistenza di carichi pendenti presso A.G.; Il Consiglio di Amministrazione, di norma, esamina le nuove domande di ammissione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e comunque entro i termini previsti dall art. 8 dello statuto sociale. Il neo socio, all'atto del versamento della quota sociale, deve depositare la firma sul Libro Soci. Il versamento delle quote sociali deve avvenire entro 90 gg. dalla data di delibera.

5) Ammontare minimo della partecipazione sociale II numero minimo delle azioni sociali da 2,58 cadauna sottoscrivibili dai nuovi soci è 3 unità, corrispondenti ad un capitale di 7,74, oltre al relativo sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 Statuto Sociale. 6) Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo Le nuove quote sociali sottoscritte o il suo aumento dovranno essere integralmente versati, contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 Statuto Sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 Statuto Sociale. Non è consentito il versamento rateizzato. 7) Aumento delle partecipazioni sociali Fermo restando il limite massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione di volta in volta vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 Statuto Sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci attuali. Anche in caso di sottoscrizione di nuove azioni sociali dovrà essere versato il sovrapprezzo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 Statuto Sociale. L'aumento deliberato dal Consiglio dì Amministrazione e versato nelle casse sociali dovrà essere annotato sul Libro Soci senza obbligo di rideposito della firma del socio stesso. 8) Diritti e doveri dei soci L'art. 9 Statuto Sociale recita: Art. 9 Diritti e doveri dei soci I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25; b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Ai sensi dell'alt. 14-2 comma, punto d) - Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione richiama il socio «... che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa», prima di escluderlo. All'uopo il Consiglio di Amministrazione dispone periodici controlli sull'utilizzo dei servizi che la Società offre ai propri soci. La Società è una autentica cooperativa e la partecipazione ad essa del socio non può che essere finalizzata all'utilizzazione dei servizi che essa offre, con esclusione di ogni partecipazione ispirata da finalità di investimento speculativo o comunque da intenti non rispondenti allo spirito cooperativistico. 9) Domiciliazione dei soci L'art. 10 Statuto Sociale recita: Art. 10 Domiciliazione dei soci I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci. 10) Requisiti per il subentro a Socio II subentro può avvenire per una delle cause di seguito indicate. A.- Trasferimento mortis causa, secondo quanto dispone l'art. 12-1 comma - Statuto Sociale: Art. 12 Morte del socio In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali. In caso di morte del socio, uno solo tra i legittimi eredi diretti (con esclusione totale di terzi non legati da rapporti di parentela e con preferenza per il coniuge o un figlio) può presentare domanda di subentro, previo consenso di tutti gli aventi causa così come previsto dall' art. 12 Statuto Sociale. Il C.d.A. (fatte salve le norme di legge relative alla successione del defunto) esaminando la domanda, esprime parere vincolante favorevole (eventualmente anche rispetto alla deroga sul numero minimo delle azioni, ai sensi punto 5 del presente Regolamento) o contrario, non essendo il subentro un fatto automatico e potendosi prevedere anche la liquidazione, in favore degli eredi, delle quote del socio defunto (ai sensi degli artt.12 e 15 Statuto Sociale e degli artt. 2528 e segg. C.C.), nei seguenti casi: - mancato gradimento per la Banca, ai sensi del punto 3 del presente Regolamento, del

subentrante prescelto, - disaccordo tra gli eredi circa la scelta del subentrante, - assenza di uno dei requisiti qualificanti indicati al punto 3 del presente Regolamento. In pendenza del termine di un anno dalla data di decesso del de cuius, i coeredi dovranno designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non socio), non può partecipare all'assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali. Egli potrà tuttavia esercitare i diritti patrimoniali, affinchè siano liquidati unitamente alla quota in caso di mancata richiesta di gradimento o di suo diniego, oppure attribuiti agli eredi nei modi ordinari ove questi ultimi divengano soci. B.- Trasferimento inter vivos Di regola non è previsto il trasferimento delle azioni per atti tra vivi. Tuttavia l'art. 21-2 comma - Statuto Sociale {«In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro 30 giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.»} prevede la possibilità di formalizzare tale cessione anche parziale a soci con apposite comunicazioni che hanno effetto per la Società solo con la registrazione sul Libro Soci, come prevede espressamente l'art. 8 Statuto Sociale. Lo stesso art. 21 Statuto Sociale disciplina le modalità di trasferimento di quote che restano indivisibili, anche a non soci: in tal caso il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta ai sensi del presente Regolamento. Il cessionario e, nel caso di cessione parziale, il cedente devono comunque rispettare il numero minimo delle azioni, come previsto dal punto 5 del presente Regolamento, 11) Perdita della qualità di socio Art. 11 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione. 12) Recesso da Socio Ai sensi degli artt. 2526 C.C. e 13 Statuto Sociale: Art. 13 Recesso del socio Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle

azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società. Il socio, mediante dichiarazione scritta comunicata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società: A) ha il diritto dì recedere: * in caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari riguardanti: - il cambiamento dell'oggetto sociale, - la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, * nei casi in cui siano venuti meno i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Sociale; in queste ipotesi la Società si limita a prendere atto della volontà del socio. B) Può richiedere di recedere: * nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21 Statuto Sociale, il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio; * nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società; * per altri giustificati motivi; la facoltà di recesso è subordinata all'apprezzamento dell'organo amministrativo ed è da questi accolta valutando non soltanto le ragioni addotte dal socio, ma anche se la situazione, economica e patrimoniale della Società ne consente l'accoglimento. Infatti, dalla liquidazione della quota deriva un depauperamento patrimoniale e la revisione globale della capacità del Patrimonio di Vigilanza di sostenere tutti i ratios aziendali richiesti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, si pronuncia sulla richiesta di recesso entro sessanta giorni dalla stessa. Il recesso ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso, per le richieste presentate con almeno tre mesi di anticipo, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In nessun caso il recesso può verificarsi prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società, salvo il caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 Statuto Sociale. 13) Esclusione da Socio Ai sensi degli artt. 2527 C.C. e 14 Statuto Sociale:

Art. 14 Esclusione del socio Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l esclusione dei soci: - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale. L'esclusione deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e può essere: a) di diritto; in tal caso l'organo amministrativo si limita, senza margine di discrezionalità, all'accertamento dell'ipotesi prevista dallo Statuto Sociale ed alla assunzione della delibera di esclusione; b) lasciata all'apprezzamento discrezionale, da parte dell'organo amministrativo, della situazione concreta e della conseguente opportunità di deliberare l'esclusione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì escludere coloro che si venissero a trovare nelle condizioni previste ai punti a), b), e), f) del punto 3 del presente Regolamento. Per quanto attiene alla verifica periodica del requisito dell'"attività svolta in via continuativa" nella zona di competenza, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione al venir meno dei requisiti previsti nel penultimo periodo del punto 3 del presente Regolamento. 14) Liquidazione delle quote del socio uscente La liquidazione della quota al socio uscente è disposta dagli artt. 2529 C.C. e 15 Statuto Sociale. Art. 15 Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. Il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni versate, eventualmente rivalutato ai sensi dell art. 49 Statuto Sociale che richiama le disposizioni contenute nell' art. 9 della Legge 59/92, e del sovrapprezzo versato dopo il 26/11/2000 (data di adeguamento dello Statuto) in sede di sottoscrizione delle azioni, o di minor somma sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Non è ammessa la liquidazione parziale della partecipazione sociale. 15) Liquidazione degli utili - Rivalutazione delle quote II Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'assemblea dei Soci la misura del dividendo sino alla misura consentita dalle norme sulla cooperazione e che abbia a rispettare la sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari (art. 14 D.P.R. 601/73). Attualmente l utile è distribuibile in misura non superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Con le stesse modalità, il Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'assemblea la rivalutazione del Valore Nominale delle azioni effettivamente sottoscritte e versate (rivalutazione del Valore Nominale delle Azioni), nella misura massima pari all'indice ISTAT dello stesso anno dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinato da appositi Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, così come previsto dall'alt. 49 Statuto Sociale che richiama le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 59/92. Le misure percentuali del dividendo e dell'indice ISTAT di rivalutazione vengono applicate sul Valore Nominale "sottoscritto e versato" inizialmente e maggiorato delle eventuali rivalutazioni precedentemente consolidate. Per le partecipazioni acquisite nel corso dell'anno, il dividendo e la rivalutazione vengono applicati in proporzione ai mesi, tenuto conto di quanto stabilito al punto 4-4 periodo - del presente Regolamento, salva diversa prescrizione normativa. La distribuzione di utili sotto forma di dividendo e/o di rivalutazione della quota sociale deve essere effettuata tenendo conto: a) dell' utile di bilancio annuale al netto degli accantonamenti obbligatori di legge (avendo posto l'attenzione sul fatto che non può procedersi a rivalutazioni relative ad anni precedenti a suo tempo non approvate); b) dell'art. 16-1 comma - D. Lgs. 87/92, il quale prevede che fino a quando l'ammortamento

delle Immobilizzazioni Immateriali iscritte a bilancio non sia completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (riserve che per la norma tributaria riferita alle B.C.C, possono essere costituite dal F.do Rischi Bancari Generale). La distribuzione di utili non assoggettati in tutto o in parte all'imposta ordinaria IRES, comporta inoltre l'assoggettamento alla Maggiorazione di conguaglio come stabilito dall'art. 105 D.P.R. 917/86 -TUIR. Gli utili distribuiti sono soggetti al trattamento fiscale vigente. La rivalutazione delle azioni, imputata all'utile d'esercizio e fissata nei limiti di cui all'art. 7 Legge 59/92, non concorre a formare il reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette e non è soggetta, a norma degli artt. 44 D.P.R. 917/86 e 27-1 comma - D.P,R. 600/73, ad alcuna ritenuta. Solo un eventuale e successivo rimborso del capitale sociale, sino alla concorrenza dell'ammontare degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale stesso, comporta l'assoggettamento, a carico dei soli soci, secondo la normativa fiscale vigente. La istituita Commissione Soci, si occuperà di: - raccogliere le domande per l'ammissione a socio, il subentro, la cessione di azioni a non socio o il recesso, pervenute durante ogni trimestre; - istruire tali domande per il Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarle, - chiedere, se del caso, agli interessati l'integrazione della documentazione prodotta, con particolare riguardo ai documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, fissando un congruo termine per la presentazione. 17) Disposizioni Generali II presente regolamento entra in vigore il 19/08/2005 e potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali delibere assembleari o consiliari in materia. Appendice: Titolo VII Cap.1 - Sez.II - 3 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'italia «In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all importo dell azione, secondo quanto previsto dall art. 2525, c.3 del C.C. (cd. Sovrapprezzo azione). Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50,000 euro. L ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle

domande di ammissione a socio. Se risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, la Banca d Italia può obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto. Fermi restando i casi previsti dall ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare il recesso. In queste ultime ipotesi, lo statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione del consiglio di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca. Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca. Allegati: -A) Domanda di ammissione a socio per persone fisiche e per persone giuridiche, La Direzione sottoporrà, inoltre al C.d.A., la modulistica da utilizzare per le domande di : subentro - aumento quote (persone fisiche e giuridiche)- recesso.