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Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2). 2

Riferimento normativo D.Lgs 81/2008: art.2. art.17 c. 1 lett.a art.28-29 Decreto interministeriale 30/11/2012: procedure standardizzate 3

La valutazione dei rischi: definizioni concetti base 4

Valutazione dei rischi Un esame sistematico di identificazione dei pericoli e di stima dei rischi per la prevenzione dei danni alla salute e sicurezza dei lavoratori nell espletamento della loro attività. E finalizzato ad individuare le misure generali da adottare (Commissione Europea - Orientamenti sulla valutazione del rischi, 1994) I rischi da valutare sono quelli presenti nell ambito dell organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività (art.2, comm a 1, lett. q, D.Lgs 81/2008). 5

Concetti base Pericolo La potenzialità di una entità (agenti chimici, fisci e biologici, attrezzature o metodi di lavoro) di causare danni. Rischio La probabilità che si verifichi un evento dannoso. Rischio residuo Il rischio che rimane dopo l attuazione di misure di riduzione ossia il rischio che comunque sussiste dopo l applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali, ritenute necessarie per ridurre il rischio stesso. Danno Lesione (infortunio sul lavoro, malattia professionale) del benessere fisico e psichico di un individuo. Prevenzione Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi. 6

La valutazione del rischio Il dirigente scolastico in relazione alla tipologia dell istituzione scolastica, deve valutare, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro, dei prodotti da utilizzare, nelle strutture scolastiche, nello svolgimento delle diverse mansioni del personale, ecc. i rischi per la prevenzione dei danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, al fine di individuare le misure generali da adottare. 7

per la prevenzione dei danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori = per la prevenzione dei danni alla salute e alla sicurezza del personale scolastico,degli studenti e degli ospiti 8

9

Sistema di gestione della sicurezza L insieme delle azioni (proceduralizzate e non) e delle persone in esse coinvolte, che hanno rispettivamente attinenza e ruolo con la realizzazione delle attività quotidiane sulla sicurezza, in conseguenza e coerenza con i contenuti e il dettato del DVR e del PE 10

Principali fattori di rischio L istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) ha raggruppato i rischi in tre tipologie: Rischi per la sicurezza o infortunistici: strutture; macchine e apparecchiature; manipolazione di sostanze pericolose; carenza di sicurezza elettrica; rischi incendi e/o esplosioni. Rischi per la salute o igienico/ambientali: Agenti chimici (polveri, fumi e gas), agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione), agenti biologici (virus e batteri). Rischi per la salute o trasversali (organizzativi psico-sociali): Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure lavorative non coerenti con le misure di prevenzione, lavori concomitanti, lavori notturni, ripetitività, compiti non adeguati o non definiti, scarsa comunicazione aziendale, assenza di motivazione, difficoltà di adattamento a diversi contesti culturali e linguistici, invecchiamento della popolazione. 11

Soggetti coinvolti nella valutazione del rischio E responsabilità del Dirigente scolastico, che la attua con la collaborazione del Responsabile del servizio prevenzione protezione (RSPP) del Medico competente (MC), previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori (RLS). 12

Coinvolgere i lavoratori nella valutazione E necessario che chiunque sia persona che si occupa della definizione dei rischi, un dipendente o un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori (Commissione Europea - Orientamenti sulla valutazione del rischi, 1994) Nelle prime fasi di individuazione dei pericoli e delle persone a rischio bisogna coinvolgere tutti quei lavoratori dotati di una conoscenza pratica del processo/attività oggetto di valutazione. 13

Chi interessa la valutazione del rischio Tutti i potenziali esposti al rischio. I lavoratori di tutti i settori produttivi indipendentemente dalla tipologia di contratto. Subappaltatori, lavoratori autonomi, studenti, studenti tirocinanti, visitatori. 14

La valutazione dei rischi deve riguardare anche tutti i rischi che si riferiscono a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati a: stress lavoro correlato secondo i contenuti dell Accordo europeo del 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età (lavoratori minori e lavoratori con elevata anzianità lavorativa), provenienza da altri paesi, specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 15

La valutazione dei rischi: il documento DVR 16

Finalità DVR La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro-dirigente scolastico ed è finalizzato a: individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nel proprio istituto; definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile); fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l addestramento adeguati a tutelare la salute durante l attività lavorativa. 17

Chi valuta i rischi, chi collabora e chi viene consultato Nella valutazione dei rischi e successive elaborazione del dvr, il dirigente scolastico si deve avvalere della collaborazione: del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp); del Medico competente (MC), sulla base dei rischi presenti che prevedono la sorveglianza sanitaria; Il datore di lavoro deve consultare preventivamente il Rappresentate dei lavoratori (Rls). Il datore di lavoro può avvalersi del supporto di competenze esterne, ma la valutazione e la redazione del documento resta sempre sotto la sua piena responsabilità garantendo le modalità di collaborazionee consultazione previste dalla legge. 18

La valutazione dei rischi: il documento Si devono, nella stesura, utilizzare criteri di semplicità, brevità e comprensibilità garantendo completezza e idoneità dello strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico, deve essere custodito presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s. (che può chiedere copia del DVR). 19

Quando va redatto il DVR Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa - apertura di una nuova sede scolastica - il d.l.- dirigente scoalstico deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 20

Data certa Il d.v.r. deve essere firmato dal dirigente scolastico e deve avere data certa attestabile anche con firma del: r.s.p.p., medico competente, r.l.s. 21

Quando deve essere rielaborato il dvr La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi: modifiche del ciclo produttivo o dell organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi; a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria. Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati. 22

Contenuti del dvr Elementi costitutivi minimi: 1. Descrizione azienda 2. Identificazione dei pericoli 3. Valutazione dei rischi 4. Programma interventi 5. Documenti da allegare alla valutazione dei rischi 23

Flow chart procedure valutazione dei rischi 24

Descrizione sintetica di un DVR Sezioni del DVR Procedure del DVR 25

Possibili sezioni in cui dividere un DVR Parte generale: descrizione istituto,relazione generale sui rischi, criteri di valutazione. Rischi oggettivi: strutture, ambienti, impianti sostanze, macchine, attrezzature. Rischi comportamentali: attività, lavorazioni e comportamenti. 26

Ambiente esterno: circolazione, rischi oggettivi, attività, lavorazioni. Altre situazioni e rischi particolari: stage, visite d istruzione, attività sportive fuori istituto, lavoratrici madri, persone diversamente abili, mezzi a motore, amianto Rischio incendio, terremoto ecc. collegati al PE (Piano di emergenza). 27

Cantieri e lavori in appalto Rifiuti: stoccaggio e smaltimento Ente proprietario: comunicazioni, segnalazioni e richieste Programmazione degli interventi Glossario, acronimi e segni crittografici 28

Allegati: Documenti scritti: documentazione varia di conformità, procedure, istruzioni, modelli, griglie, schede, verbali, circolari, check-list, estratti ecc. Documenti grafici: planimetrie tematiche Documentazioni fotografiche. 29

Livello gestionale: procedure Elaborare le procedure che coprono tutti gli ambiti trattati dal DVR e individuare le persone che devono occuparsene (DLgs 81/08, art 28 comma 2d) Curare le comunicazioni interne (circolari, verbali, documenti descrittivi, ecc.) per mantenere informati i lavoratori rispetto ai fattori di rischio o ai cambiamenti introdotti nel DVR 30

Possibili procedure Aggiornamento DVR Valutazioni nuovi pericoli Interventi in-formativi rivolti a personale e studenti Lavorazioni a rischio Gestione studenti in stage Gestione malattie infettive Gestione sorveglianza sanitaria Gestione sorveglianza studenti 31

Gestione dei DPI Raccolta informazioni su infortuni, malori e incidenti Gestione lavori di ditte esterne Gestione lavoratrici madri Gestione delle sostanze pericolose Smaltimento rifiuti Gestione riunione periodica Gestione somministrazione farmaci 32

Organigramma del Servizio di prevenzione e protezione 33

Sanzioni FAQ 34

Criteri adottati per la quantificazione del rischio 35

Definizione degli interventi necessari 36

SANZIONI Datore di lavoro - DVR 37

38

FAQ - DVR 39

Quando aggiornare la valutazione dei rischi? Non esiste un vincolo temporale. Deve avvenire immediatamente (art. 29 c.3 ) in occasione di: 1. modifiche del processo produttivo; 2. modifiche significative ai fini della salute sicurezza dell organizzazione del lavoro; 3. evoluzione tecnica della prevenzione e/o della protezione; 4. infortuni significativi; 5. necessità presentate dalla sorveglianza sanitaria; e, anche, se non sono stati valutati i rischi da stress L-C o se il DVR esistente non avesse considerato tutto quanto previsto dall art. 28 del T.U.. 40

Dove va custodito il DVR? Presso la scuola a cui si riferisce. Nel caso di più sedi/plessi, va custodito presso la sede centrale (art.4 c. 4 T.U.). 41

Figure diverse da rspp, aspp, rsl possono accedere al DVR? E consentita l illustrazione del DVR ai lavoratori? Nessuna legge vieta la consultazione ad alcuno anche se si afferma che è necessario tutelare il segreto industriale (nella scuola???). E opportuna una regolamentazione tramite contrattazione interna. La consultazione deve, comunque, avvenire all interno della scuola. 42

L rls è obbligato a firmare il DVR? No. Infatti, in nessun articolo del T.U. si fa riferimento ad un tale obbligo per l rls. Nell art. 28 del T.U. si afferma che la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, dell rspp, dell rls (o dell rlst ) e del medico competente, ove nominato, serve ai soli fini della prova della data. 43

L rls ha diritto di ricevere, se richiesta (meglio per iscritto), una copia cartacea del DVR? Sì, come si evince dall art.18 c.1 lett. o), p), dall art.50 del T.U., dalla C.M. 68 del 3/10/2000, e dalla sentenza Tribunale di Milano sez. Lavoro n.72,73/09 del 29/1/2010. La consegna deve avvenire non oltre una settimana dalla richiesta. 44

Se,invece, non viene consegnata, l rls può: 1.richiedere l intervento degli ispettori dell ASL competente per territorio; 2.fare una denuncia per comportamento antisindacale,come previsto dall art. 28 della L. n. 300 del 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori). Infatti per l rls sono previste le stesse tutele delle rsu. 45

Dvr - Riunione periodica (art. 35 del T.U.). In questa occasione il ds sottopone all rspp, al medico competente, all rls: 1.il D.V.R.; 2.l andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 3.i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia di D.P.I. (dispositivi protezione individuale); 4.i programmi di informazione e formazione. Nella riunione si possono individuare: 1. gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva; 2. il codice di comportamento e le buone prassi per prevenire rischi, infortuni e malattie professionali. 46