Il D.Lgs. 81/08: aspetti interpretativi alla luce del nuovo D.Lgs. 106/09 Il punto di vista dei Servizi di prevenzione Davide Ferrari SPSAL AUSL Modena Parma, 16 settembre 2009 1 Collaborazione alla vdr Cosa cambia per il Medico competente: Visite: Visita al rientro da lunga assenza Visite preassuntive Obbligo del ddl di inviare i lavoratori a visita alla scadenza Custodia, consegna e conservazione cartelle Allegato 3A Art. 40 Sanzioni Visite agli Autonomi in edilizia Campo di applicazione Data certa 2 1
Definizioni - (Art. 2) SORVEGLIANZA SANITARIA insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell attivita' lavorativa MEDICO COMPETENTE medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge,che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 3 OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE inerenti la Sorveglianza sanitaria (Art. 18 comma 1) a) Nominare il medico competente nei casi previsti c) affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MC l osservanza degli obblighi previsti a suo carico g-bis ) nei casi di sorveglianza sanitaria dell art.41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro bb) vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità 4 2
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1) a) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute Arresto fino a 3 mesi-ammenda 400-1600 Euro in caso di mancata collaborazione alla vdr b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Arresto fino a 2 mesi-ammenda 300-1200 Euro 5 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1) c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati. Arresto fino a 2 mesi-ammenda 300-1200 Euro d) consegna al DDL, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale Arresto fino a 1 mese-ammenda 200-800 Euro e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio. Arresto fino a 1 mese-ammenda 200-800 Euro L originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno 6 dieci anni. (sanzione a carico del DDL) 3
Obblighi del medico competente D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 E STATA ABROGATA LA LETTERA f f) invia all'ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti * dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs.196/03 Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale. L obbligo di inviare le cartelle sanitarie all ISPESL nei casi previsti nel presente decreto: agenti cancerogeni agenti mutageni amianto agenti biologici è ancora stabilito dai titoli specifici (artt.)243-280 a carico del DDL che lo esegue per il tramite del MC 7 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1) g) fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine Arresto fino a 2 mesi-ammenda 300-1200 Euro h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria Sanzione amministrativa da 600 a 2000 Euro i) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all RSPP e all RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure di prevenzione Sanzione amministrativa da 600 a 2000 Euro 8 4
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1) l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel DVR Arresto fino a 3 mesi-ammenda 400-1600 Euro m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività n) comunica con autocertificazione al Ministero della Salute il possesso dei titoli e requisiti dell art.38 9 TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38) Titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle FFAA, CC, PS, GdF, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni 10 5
TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38) I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposti DM (a meno che non svolgessero l attività di MC al 15/5/08 o l avessero svolta per almeno 1 anno nel triennio precedente) Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare ai programmi di formazione ECM (almeno 70% dei crediti nella disciplina medicina del lavoro) a partire dal programma triennale 2008-2010. Viene istituito un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute. 11 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39) L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente. 12 6
SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39) Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. 13 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40) 1) Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B) La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo. Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro 2) Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ispesl. 2-bis) Entro il 31/12/09 con DM saranno definiti i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni dell allegato 3B. Gli obblighi di redazione e trasmissione dell allegato 3B decorreranno dall entrata in vigore del DM. 14 7
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente a) nei casi previsti: - dalla normativa vigente - dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6; - dalle direttive europee b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno) c) visita medica su richiesta del lavoratore d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito dell assenza 15 per motivi di salute di durata superiore a 60 gg. SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) Le visite mediche possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro - dal medico competente - o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con l art. 39 comma 3 16 8
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) 3) Le visite mediche non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC Sanzione amministrativa da 2000 a 6600 Euro a carico del DDL 4) Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (escluse le visite su richiesta del lavoratore e quelle di fine rapporto di lavoro). 4-bis) Entro il 31/12/2009 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e dell alcoldipendenza 17 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA (Art. 41) 5) gli esiti della visita medica vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell allegato 3 A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC 6) sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente 6-bis) tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi dal MC per iscritto e consegnati in copia al lavoratore e al datore di lavoro Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC Il comma 6-bis sostituisce il vecchio comma 8 ora abrogato 18 9
SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA Art. 41 7) in caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali. 9) avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza Art. 42 Il datore di lavoro in relazione ai giudizi di idoneità attua le misure indicate dal MC e, in caso di inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, equivalente o in difetto inferiore, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di 19 provenienza. ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale di cui all art. 97 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 20 10
Le modifiche legislative introdotte da decreto 81 e decreto 106 rafforzano il ruolo ( e aumentano le responsabilità) del MC come collaboratore dell azienda nella gestione della prevenzione Alcuni passaggi indicativi al riguardo: La collaborazione con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi è un obbligo ora sanzionato La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve anche fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure di prevenzione Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne deve informare il lavoratore e il datore di lavoro che a sua volta deve rivedere la v.d.r. 21 ALTRE MODIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE INTRODOTTE DAL D.LGS. 106/09 22 11
SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 186 (agenti fisici) Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all articolo 25 comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo*, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. * Livelli di esposizione personale a rumore e vibrazioni 23 (arresto fino 3 mesi e ammenda 400-1600 Euro) SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 185 (agenti fisici) 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. CONTRAVVENTORE ART. SANZIONATORIO ARRESTO SANZIONE Datore di lavoro e dirigente 219, comma 2, lett. a) Da 3 a 6 mesi Da 2000 a 4000 euro Medico competente 220, comma 1 Fino a 3 mesi Da 400 a 1600 euro 24 12
SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 211 (CEM) 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. 2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un esposizione superiore ai valori di azione di cui all articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. 25 SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 230 (Agenti chimici) Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. (arresto fino 2 mesi e ammenda 300-1200 Euro) E stato eliminato il 3 comma che prevedeva, in epoca 626, l invio delle cartelle sanitarie all ISPESL in caso di cessazione del rapporto di lavoro 26 13
SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 230 (Agenti chimici) 6. Nel caso in cui all atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. CONTRAVVENTORE ART. SANZIONATORIO ARRESTO SANZIONE Medico Competente 264, comma 1, lettera a) Fino a 2 mesi Da 300 a 1200 euro 27 SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 242(agenti cancerogeni e mutageni) 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. CONTRAVVENTORE ART. SANZIONATORIO ARRESTO SANZIONE Medico Competente 264, comma 1, lettera a) Fino a 2 mesi Da 300 a 1200 euro 28 14
SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 243 (agenti cancerogeni e mutageni) 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall articolo 25, comma 1, lettera c) CONTRAVVENTORE ART. SANZIONATORIO ARRESTO SANZIONE Medico Competente 264, comma 1, lettera a) Fino a 2 mesi Da 300 a 1200 euro 29 SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 259 (amianto) 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 4. Il medico competente, sulla base dell evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell espettorato, l esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l efficacia diagnostica. 30 15
SORVEGLIANZA SANITARIA: art. 279 (agenti biologici) 1. Qualora l esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41. 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. CONTRAVVENTORE ART. SANZIONATORIO ARRESTO SANZIONE Medico competente 284, comma 1 Fino a 2 mesi Da 300 a 1200 euro 31 La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria 32 16
Obblighi del medico competente D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, - al datore di lavoro, - al responsabile del servizio di prevenzione protezione, - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori Sanzione amministrativa 600-2000 Euro 33 La relazione sanitaria annuale per la ditta (datore di lavoro, RSPP e RLS) e la comunicazione dei dati sanitari aggregati alla ASL sono due relazioni distinte che hanno destinatari e finalità diverse. La relazione sanitaria annuale per la ditta è uno strumento informativo che serve per ritornare ai soggetti aziendali della prevenzione i risultati degli accertamenti sanitari ai fini di una più valida ed efficace valutazione e gestione dei rischi all interno dell azienda. La comunicazione dei dati sanitari alla ASL ha invece essenzialmente finalità statistiche ed epidemiologiche e contiene dati che dovranno essere aggregati ed elaborati da ASL, Regioni ed ISPESL. E evidente quindi che la relazione sanitaria per la ditta deve essere un documento in cui i risultati degli accertamenti sanitari sono presentati in modo dettagliato, circostanziato e comprensivo di commenti e suggerimenti del medico competente in ordine alle misure di tutela da implementare, mentre la comunicazione alla ASL si sostanzia nella compilazione di uno schema contenente i dati sanitari e di rischio richiesti dalla norma. 34 17