ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90.



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GLOSSARIO ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90. FATTORE DI RISCHIO CONNESSO La Legge 5 marzo 1990, n 46 (pubblicata sulla G.U. n 59) del 12.3.1990 denomin ata Norme per la sicurezza degli impianti disciplina l installazione, la trasformazione, l ampliamento e la manutenzione degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, ma anche ad immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. La Legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il regolamento di attuazione è stato emanato con DPR 6 dicembre 1991, n 447 (G.U. n 38 del 15.2. 1992) mentre il modello di Dichiarazione di conformità alla regola dell arte è stato approvato con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 20 febbraio 1992 (G.U. n 49 del 28.2.1992). Per gli edifici ad uso civile, gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della norma sono quelli di trasporto energia elettrica, radiotelevisivi, protezione scariche atmosferiche, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trasporto ed utilizzazione di gas, ascensori, mentre per gli altri tipi di edifici i soli impianti elettrici. Il recente Testo Unico per l Edilizia sta estendendo il campo di applicazione della Legge anche a tutti gli impianti oltre a quello elettrico negli immobili adibiti ad attività produttive, commerciale, terziario ed altri usi (a decorrere dal 1.1.2005) La Legge e le successive norme attuative stabiliscono la procedura da seguire per progettare, installare, certificare e collaudare gli impianti, nonché i soggetti abilitati ad effettuare le suddette attività. In particolare, relativamente agli impianti elettrici per utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kw e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq, scatta l obbligo di progettazione degli impianti stessi. Analogo obbligo sussiste per gli impianti di adduzione di gas combustibile a valle del punto di consegna con portata termica superiore a 34,8 kw, dove per impianto si intende l insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna all apparecchio utilizzatore, l installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale ove deve essere installato l apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all esterno dei prodotti della combustione. Il progetto va depositato in Comune. Indipendentemente dall obbligo di progetto per impianti al di sopra dei limiti dimensionali sopra citati, la ditta che esegue l impianto deve essere abilitata mediante il possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla Camera di Commercio e il committente ha l obbligo di rivolgersi per i lavori ad una ditta abilitata. La Ditta ha l obbligo di eseguire l impianto a regola d arte (gli impianti elettrici eseguiti in conformità alle norme CEI e quelli del gas eseguiti in conformità alle norme UNI-CIG sono considerati a regola d arte) e di rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità ex art.9 Legge 46/90 secondo il modello stabilito con DM 20.2.1992. Per quanto attiene agli edifici esistenti la Legge ha stabilito l obbligo di adeguamento entro tre anni (successivamente prorogato fino al 31.12.1998): a tale proposito gli interventi di minima da eseguire per l impianto elettrico sono quelli di cui all art.5 comma 8 del DPR 447/91 mentre per gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico le verifiche da effettuare sono quelle di cui al DPR 13 maggio 1998, n 218 (G.U. n 158 del 9. 7.1998). La Legge e il successivo regolamento di attuazione stabiliscono anche le sanzioni per chi non ottempera alle disposizioni ivi contenute. Premesso quanto sopra, è ragionevole pensare che, se l impianto è precedente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90, ciò possa costituire un fattore di rischio potenziale non essendo stato sottoposto alle disposizioni della stessa Legge, a maggior ragione se non è stato nemmeno oggetto di lavori di adeguamento. 1

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO Legge 5.3.1990, n 46 (norme per la sicurezza degli impianti) DPR 6.12.1991, n 447 (regolamento di attuazione de lla Legge 46/90) DM 20.2.1992 (approvazione del modello di dichiarazione di conformità) Legge 6.12.1971, n 1083 (norme per la sicurezza de ll impiego del gas combustibile) Legge 1.3.1968, n 186 (nome per la sicurezza di ap parecchiature, macchinari ed impianti elettrici) ENTI DI RIFERIMENTO Comune, Unità Sanitarie Locali, Vigili del Fuoco, ISPESL, Camera di Commercio. 2

ITEM L impianto autonomo a gas è dotato di libretto di manutenzione FATTORE DI RISCHIO CONNESSO La Legge 9.1.1991, n 10 (pubblicata sul S.O. alla G.U. n 13 del 16.1.1991) ed il suo regolamento di attuazione DPR 26.8.1993, n 412 (pu bblicata sul S.O. alla G.U. n 242 del 14.10.1993), dettano le norme finalizzate all uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Oltre al risparmio energetico, la Legge mira ad altri importanti benefici che si ottengono solo se gli impianti termici sono costruiti e gestiti bene: la sicurezza e la riduzione dell inquinamento. Sono soggetti alla Legge gli impianti autonomi per la climatizzazione degli ambienti nel periodo invernale con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e tutti gli impianti termici centralizzati, mentre sono esclusi le stufe e i caminetti, i radiatori singoli, gli scaldacqua unifamiliari, i dispositivi di cottura e gli apparecchi elettrici (che sono comunque soggetti alle norme di sicurezza). Ogni impianto termico ha il suo responsabile della manutenzione, cioè la persona che periodicamente deve far eseguire da un tecnico abilitato ai sensi della Legge 46/90 le operazioni di manutenzione. In generale l obbligo di far fare la manutenzione spetta al proprietario dell immobile, tuttavia, se l immobile è occupato a qualsiasi titolo da persona diversa dal proprietario e se ha un impianto termico autonomo, l obbligo spetta all occupante (affittuario, usufruttuario, comodatario, ecc.). Per gli impianti centralizzati al servizio di un condominio, oppure per gli impianti di proprietà di un ente o di una società, è l amministratore che ha il compito di far fare periodicamente la manutenzione. Per ogni impianto, il responsabile dell esercizio è la persona che deve far funzionare l impianto entro certi limiti di tempo e di temperatura nei locali imposti dalla legge. Il responsabile dell esercizio può delegare quindi la responsabilità della manutenzione ad una ditta specializzata rispondendo peraltro in prima persona dell esercizio (rispetto dei tempi di funzionamento e delle temperature) ovvero delegare ad un terzo responsabile tutta la gestione dell impianto, sia per la manutenzione che per l esercizio. In tal caso è il terzo responsabile che assume su di sé ogni incombenza ed ogni responsabilità relativa all impianto. Di solito si ricorre all affidamento della sola manutenzione per piccoli impianti, mentre per i grandi impianti può convenire la delega totale al terzo responsabile. La manutenzione ordinaria consiste nelle operazioni di controllo, pulizia, messa a punto previste dai manuali d uso e manutenzione delle caldaie forniti dal fabbricante. Va eseguita ad intervalli regolari e deve essere annotata sul libretto di impianto (per potenzialità inferiore a 35 kw) o libretto di centrale (per potenzialità uguale o superiore a 35 kw) che costituisce la carta di identità dell impianto stesso. Per le caldaie unifamiliari (potenza termica inferiore a 35 kw) occorre far eseguire ogni anno la manutenzione ordinaria (verifica della tenuta dell impianto a gas e dei dispositivi di sicurezza, pulizia e controllo del bruciatore e di quello pilota, pulizia dello scambiatore di calore, controllo del tiraggio del camino, regolazione della potenza termica, controllo della valvola di sicurezza dell acqua, verifica della regolare circolazione dei fluidi, controllo della parte elettrica dell impianto) e ogni due anni altre verifiche particolari (controllo della temperatura e della composizione dei fumi, verifica del rendimento della combustione, verifica dello stato degli isolamenti, verifica dello stato della canna fumaria, verifica dei dispositivi di regolazione e controllo, controllo dell aerazione del locale). Per gli interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni, revisioni, sostituzioni di apparecchi o componenti necessari a ricondurre il funzionamento a quello previsto dal progetto e/o dalla legge) deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti. Premesso quanto sopra, è evidente che la mancanza del libretto di impianto costituisce un fattore di rischio potenziale, al di là del mancato rispetto di un obbligo di Legge (pure sanzionato dalle Legge stessa) in quanto potrebbe sancire una carenza nella manutenzione dell impianto. 3

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO Legge 9.1.1991, n 10 (norme in materia di uso razi onale dell energia e di risparmio energetico) DPR 26.8.1993, n 412 e DPR 21.12.1999, n 551 (rego lamento di attuazione della Legge 10/91) DM 17.3.2003 (nuovo libretto di impianto) ENTI DI RIFERIMENTO Regione, Provincia, Comuni con più di 40.000 abitanti, Società di distribuzione del gas. 4

ITEM Nello stesso ambiente in cui è installato l apparecchio a gas è presente un caminetto Nel locale in cui è installato l apparecchio a gas è presente una ventilazione indiretta FATTORE DI RISCHIO CONNESSO L apparecchio a gas, se di tipo A (preleva aria di combustione dall ambiente ed immette i fumi di combustione in ambiente) o di tipo B (preleva aria di combustione dall ambiente ed evacua i fumi di combustione all esterno mediante raccordo con canali da fumo), necessita di un quantitativo sufficiente di comburente, ossia di ossigeno per la combustione. Una combustione al bruciatore dell apparecchio carente di ossigeno genera un maggior quantitativo di monossido di carbonio che potrebbe non essere smaltito dai canali da fumo e che quindi potrebbe diffondersi nell ambiente. Inoltre, qualora l afflusso di aria nel locale fosse insufficiente, nell ambiente ove è installata l apparecchiatura a gas si crea una depressione che ostacola lo scarico dei fumi della combustione dalla canna fumaria, provocando così la loro immissione nel locale. Questo è il motivo per cui le norme UNI-CIG impongono una congrua ventilazione degli ambienti, ponendo alcune limitazioni alla destinazione d uso del locale ove sono installate le apparecchiature a gas. Peraltro, consente che detta ventilazione possa avvenire non direttamente dall ambiente ma anche da un ambiente confinante. Gli apparecchi di tipo A devono avere una apertura per il prelievo dell aria comburente (oltre a quella per lo scarico dei fumi) di sezione pari a 6 cmq per ogni kw di portata termica installata, con un minimo di 100 cmq per apparecchi completi di dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma e di 200 cmq per apparecchi privi di tale dispositivo. Tale apertura deve essere il più possibile vicino al pavimento. Gli apparecchi non possono essere installati in locali da bagno, camere da letto o in locali con volume inferiore a 12 mc, né in locali adibiti ad autorimesse. Il rapporto tra volume del locale e la portata termica dell apparecchio deve essere pari almeno a 1,5 mc per kw installato. È possibile installare apparecchi di tipo B (scaldabagni e stufe) in bagni con volume di almeno 20 mc e con un rapporto volume/potenza almeno pari a 1,5 mc per kw installato. Le caldaie di tipo B non possono essere installate in locale uso bagno o doccia o in camera da letto o in locali ove sono presenti caminetti. Per apparecchi di tipo B (scaldabagni e stufe, escluse le caldaie), nel caso sia impossibile effettuare l aerazione diretta del locale, si può ricorrere alla ventilazione indiretta con prelievo di aria da un locale attiguo, naturalmente ventilato attraverso un adeguata apertura nella parte bassa della porta. Tale soluzione è possibile solo se il locale attiguo è dotato di ventilazione diretta adeguata, il locale attiguo non è una camera da letto e non è una parte comune dell immobile né un ambiente con pericolo di incendio. Gli apparecchi di tipo C (prelevano aria di combustione direttamente dall esterno ed evacuano i fumi di combustione all esterno mediante raccordo con canali da fumo) non necessitano di apertura per il prelievo di aria comburente, essendo la camera di combustione già in comunicazione diretta con l esterno. Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 occorre far riferimento alle verifiche sull idoneità del locale di cui alla norma UNI 10738. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO Norme UNI CIG 7129 (impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione) Norme UNI-CIG 7131 (impianti a GPL per uso domestico alimentati non da rete di distribuzione) Norme UNI-CIG 10738 (impianti alimentati a gas combustibile preesistenti alla data del 13.3.1990) 5

ENTI DI RIFERIMENTO Comuni, Unità Sanitarie Locali, Vigili del Fuoco. 6

TAPPETI I tappeti rappresentano un importante fattore di rischio in funzione fondamentalmente di tre caratteristiche: Altezza. Comporta il rischio di inciampare sul bordo e quello di rendere insicura l andatura (rallentamento/frenata del cammino).tali rischi vengono amplificati da condizioni di scarsa illuminazione e da caratteristiche proprie delle persone (irrequietezza nei bambini oppure inabilità motorie-cognitive-percettive soprattutto negli anziani). Rigidità. Costituisce un fattore di rischio nelle due situazioni contrapposte di - Scarsa rigidità: con conseguente formazione di pieghe del tappeto stesso e relativo rischio di inciampo - Elevata rigidità, limitate dimensioni e peso con relativa possibilità di fungere, se non adeguatamente frenato, da base di scivolamento quando la persona lo calpesta camminando in velocità (la forza centrifuga che si determina supera l attrito/inerzia del tappeto sul pavimento; ne sono un esempio zerbini, scendiletto, tappetini dei bagni ecc ). Capacità di scivolamento sul pavimento. Dipende da caratteristiche intrinseche del tappeto, quali il materiale da cui è composto, le sue dimensioni, il suo peso, l utilizzo o meno di strisce-basi antiscivolamento alla sua superficie inferiore e dalle caratteristiche dell ambiente in cui è collocato. Queste ultime sono caratterizzate dal tipo di pavimento (più o meno liscio, trattato o meno con lucidanti e/o cere) e dalle dimensioni della stanza e dei mobili in essa collocati (in funzione della riduzione della superficie su cui i tappeti possono scivolare: se occupano tutta la stanza, riducono la zona libera di pavimento su cui scorrere e, di conseguenza, se sufficientemente rigidi riducono il rischio). 7