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Contratto di locazione a uso commerciale, industriale, artigianale Tra le parti <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato locatore e <...> (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato conduttore si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto del contratto <...> (locatore) concede in locazione a <...> (conduttore) l immobile come di seguito meglio indicato: immobile urbano a destinazione negozio (o capannone o struttura industriale o laboratorio artigiano) sito in <...>, via <...>, n. <...>, al <...> piano costituito da <...>, sub <...>, mapp. <...>,. cat. <...>,, foglio <...>, censito al NCEU col n. <...> Nient altro è dato in locazione esclusiva al conduttore e le parti comuni dell edificio in cui l immobile locato si trova potranno essere godute sotto l osservanza del regolamento interno vigente che il conduttore dichiara di accettare. Art.2 Durata del contratto La durata della locazione è convenuta e accettata in anni sei e più precisamente dal <...> al <...> Qualora dodici mesi prima della scadenza del presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata a.r., esso s'intende rinnovato per la stessa durata e alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto

dall'art. 29 della legge n. 392/1978. Il conduttore ha/non ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma, della legge n. 392/1978 (in caso affermativo il conduttore deve manifestare la propria intenzione con raccomandata a.r. al locatore da inviarsi almeno sei mesi prima della data effettiva del recesso). Art.3 Corrispettivo Il canone annuo della locazione è convenuto e accettato in euro <...>, da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate a mani e domicilio del locatore (indicare eventuali diverse modalità di pagamento), con scadenza il giorno <...> di ogni trimestre, puntualmente e comunque con tolleranza massima di venti giorni di ritardo. È esclusa ogni differente modalità di pagamento (trasmissione per posta o deposito presso qualunque terzo) e unica prova dello stesso è riconosciuta essere la ricevuta rilasciata dal percepente. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per

nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. Art. 4 Aggiornamento del canone Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Art. 5 Destinazione dei locali e sublocazione I locali si concedono in locazione per il solo uso di esercizio di <...> (descrizione dell attività dell esercizio commerciale) con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale e a qualunque titolo, anche gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quella del conduttore (il subaffitto non è vietato dalla normativa sulle locazioni e le parti originarie del negozio possono ammetterlo, regolamentandolo con specifiche pattuizioni contrattuali). È fatto assoluto divieto di

mutamento di destinazione d'uso. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 ss. della legge n. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.. Art. 6 Diniego delle autorizzazioni Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge n. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso del conduttore potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività. Art. 7 Situazione urbanistica Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. Art. 8 Stato dell immobile Il conduttore dichiara che l immobile con tutti i suoi componenti è in perfetto stato di

manutenzione e agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l uso diligente. Il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, né opere in genere, se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore il quale, comunque, al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere e ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore con prelievo della spesa dal deposito cauzionale. Qualora il locatore intendesse o dovesse eseguire sull immobile o sull edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore

dovrà senza eccezioni consentirgliele con rinunzia sin d ora a eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall'art. 1584 cod. civ. (in realtà l art. 1584 cod. civ. pone il diritto del conduttore a una riduzione del corrispettivo locatizio che sia proporzionata all intera durata delle riparazioni e all entità effettiva del mancato godimento dell immobile, nel caso in cui l esecuzione delle riparazioni si protragga per un periodo superiore a un sesto di quello dell intera durata della locazione o comunque per più di venti giorni). A discrezionale richiesta del locatore, al termine della locazione, il conduttore dovrà ridipingere pareti e soffitti con materiali di qualità e colori analoghi a quelli ora in atto. Il locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l immobile purché motivi la ragione dell accesso e ne dia preavviso al conduttore almeno ventiquattro ore prima. Art. 9 Esonero dalle responsabilità Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o negligenza del portiere. Il conduttore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente causabili, oltre che all'immobile locato, anche a cose, persone, animali, che siano dovuti a incendi, scoppi, esalazioni di gas, tumulti, atti di vandalismo, sommosse verificabili durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione, per un massimale minimo di <...> euro. Art. 10 Regolamento condominiale Il conduttore si obbliga a osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. Art. 11 Interruzione dei servizi

Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici per cause indipendenti dalla sua volontà. Art. 12 Oneri accessori Le forniture dei servizi pubblici quali elettricità, telefono, gas, acqua, ritiro immondizie ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a carico diretto del conduttore. Tutte le spese condominiali competenti all immobile locato sono a carico del conduttore, che dovrà versarle in ratei contestualmente ai canoni, alle scadenze come sopra pattuite. Art. 13 Deposito cauzionale Il conduttore versa alla firma della presente scrittura una cauzione di <...> euro, che non potrà mai essere imputata in conto canoni e che gli verrà restituita solamente dopo l avvenuta riconsegna dell immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze comunque connesse con la locazione.

A richiesta del locatore tale deposito potrà essere aumentato proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo eventuale utilizzo. Art. 14 Risoluzione del contratto Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., il locatore ha facoltà di risolvere la locazione quando il conduttore: - non osservi o non faccia osservare il regolamento interno di condominio e dopo che l inosservanza gli sia stata contestata almeno due volte; - non paghi il canone puntualmente e con le modalità previste; - rifiuti o renda inattuabile l ispezione ai locali e all immobile; - violi il divieto di cui al punto n. 6 circa il subaffitto e la concessione in godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l immobile all esercizio di attività contrastante con la destinazione per la quale esso è stato locato;

- esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore. Art. 14 Imposte Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo sul contratto e le quietanze e l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del <...>. (locatore o conduttore). Art. 15 Deroga delle leggi speciali Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. Letto, approvato e sottoscritto Luogo e data, <...> Il locatore, <...> Il conduttore, <...> Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 cod. civ. le parti dichiarano di accettare

specificamente tutte le clausole e in particolare gli artt. 2, 3, 5, 9, 11, 13 e 14. Il locatore, <...> Il conduttore, <...>