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PRIMI SUI MOTORI S.p.A. Sede Legale: Viale Marcello Finzi n. 587, 41122, Modena (MO), Italia Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena Numero REA: MO-364187 Capitale Sociale Deliberato: Euro 1.431.664,00 Capitale Sociale Versato: Euro 1.381.664,00 Riserve: Euro 6.669.414,00 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (IL "REGOLAMENTO") Obbligazioni PSM 7% 2014 2017 Codice ISIN IT0005022303 1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Il prestito obbligazionario denominato Obbligazioni PSM 7% 2014 2017 (il Prestito ), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00, è emesso, in una o più tranche, da Primi sui Motori S.p.A., società quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, (l Emittente ) ed è costituito da massimo n. 300 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile (le Obbligazioni e ciascuna l Obbligazione ). Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 10.000,00 per ciascuna Obbligazione (di seguito Prezzo di Emissione ). Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e non professionali. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 10.000,00. Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 15 aprile 2014, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa, di Modena (la "Delibera"). Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche e integrazioni (il TUF ) e della relativa regolamentazione di attuazione. In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli Obbligazionisti ) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. 2. RAGIONI DELL'OFFERTA Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento

dell'emissione, sarà, principalmente, destinato a sostenere l'attuazione del piano industriale 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente in data 11 marzo 2014. 3. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. 4. GODIMENTO Il Prestito è emesso e avrà godimento dalla data del 9 maggio 2014 (la Data di Godimento del Prestito o la "Data di Emissione"). 5. DURATA E DATA DI SCADENZA Il Prestito ha una durata di 3 anni (ovvero trentasei mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del trentaseiesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 9 maggio 2017 (la Data di Scadenza del Prestito ). 6. PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte entro il 2 maggio 2014 (incluso) (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"). Tenuto conto di quanto previsto successivamente dal presente Paragrafo del Regolamento, le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Godimento del Prestito. In caso di mancata sottoscrizione dell intero Prestito entro il 2 maggio 2014, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 26 maggio 2014 e sino al 31 dicembre 2014 (il "Secondo Periodo di Sottoscrizione"). La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare o recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento da parte di ciascun richiedente direttamente presso la sede legale dell'emittente, in Viale Marcello Finzi n. 587, 41122, Modena (MO), Italia, o tramite posta elettronica certificata all indirizzo direzione@primipec.it. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfezionerà solo successivamente all effettivo accredito a favore della Società del: (i) (ii) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta al 6 maggio 2014 con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e Prezzo di Emissione maggiorato dell eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione. 7. INTERESSI Le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 7% (sette per cento) (il Tasso di Interesse Nominale ) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. il 9 maggio e il 9 novembre di ogni anno); l ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito (la "Data di Pagamento degli Interessi"). L importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 10.000,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (come in seguito definito) su un numero di giorni compresi nell anno di calendario secondo la convenzione Act/Act, come intesa nella prassi di mercato. Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il Giorno Lavorativo ), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi. Per Periodo di Interessi si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (Following Business Day Convention unadjusted). 8. AGENTE DI CALCOLO Le funzioni dell agente di calcolo saranno svolte dall'emittente (l'"agente di Calcolo"). L Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti. 9. RIMBORSO Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

10. RIMBORSO ANTICIPATO A partire dalla data del primo anniversario della Data di Emissione, in ciascuna Data di Pagamento degli Interessi l'emittente avrà il diritto di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge, al rimborso totale o parziale delle Obbligazioni, comunque nella medesima proporzione per ciascun Obbligazionista. L'Emittente dovrà comunicare la sua intenzione di procedere al rimborso totale o parziale delle Obbligazioni almeno 10 Giorni Lavorativi prima della scadenza del Periodo di Interessi al termine del quale intende esercitare il diritto di rimborso anticipato. 11. SERVIZIO DEL PRESTITO Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. 12. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell Emittente. 13. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. 14. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. L assemblea degli Obbligazionisti delibera: 1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il Rappresentante Comune ), fermo restando quanto infra precisato; 2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito; 3. sulla proposta di concordato; 4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e 5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. L assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura

del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazioni assunte dall assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. Le percentuali previste dall'art. 2377 del Codice Civile sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Modena, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all art. 2417 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune provvede all esecuzione delle delibere dell assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell amministrazione straordinaria dell Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell assemblea degli Obbligazionisti. 15. REGIME FISCALE Sono a carico dell Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. 16. MODIFICHE Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste all articolo 15 che segue. 17. VARIE Tutte le comunicazioni dell Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente (www.primisuimotori.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. 18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena dove ha sede legale l Emittente ovvero, qualora l obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo.