Notizie Lavoro Flash. 1) Gestione Separata Committenti Emissione comunicazione debitoria per anno di competenza 2013



Documenti analoghi
Circolare n. 100 del 2 settembre Fondo di solidarietà residuale. Definizione ambito di applicazione e chiarimenti.

Direzione Provinciale di Taranto. Il DURC INTERNO. Taranto, 13 giugno 2014

Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici. Roma, Messaggio n.

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, ROMA

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CASERTA A CURA DEL CENTRO STUDI LUIGI CAMPI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015

Oggetto: INPS Procedura regolarità contributiva on-line.

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

RISOLUZIONE N. 102/E

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014

1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L.

Tel. 030/ Fax 030/ Tel. 02/ Fax 02/ A tutti i clienti loro sedi

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: NUOVA PROCEDURA

Direzione Centrale Entrate Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Comunicare con l INPS

Incontro con l INPS Brescia, 17/03/2014. INPS Sede di Brescia - Consalvi R. 1

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1

Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, Messaggio n. 6214

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

NEWS TECNICA Pag 1 di 6. Riduzione contributiva per il settore Edilizia

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Procedura Regolarità contributiva online: criteri di verifica

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Direzione Centrale Entrate. Roma, 18/02/2013

Prot. n 6840/p/cv Roma, 03 luglio A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

L EMISSIONE DEGLI ESTRATTI CONTO CONTRIBUTIVI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTOINE SEPARATA INPS (ART. 2 DELLA LEGGE 335/95)

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

Gestione Credito IVA Annuale

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

Direzione Centrale Entrate. Roma, 07/06/2013

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

IL NUOVO DURC ON LINE E LA RESPONSABILITA SOLIDALE

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Circolare N.18 del 29 Gennaio ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Roma, 27 dicembre 2005

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Circolare N.73 del 17 Maggio DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Vercelli, 10 marzo AGLI STUDI DI CONSULENZA e ALLE IMPRESE ISCRITTE - LORO SEDI- Oggetto: Contributo contrattuale Prevedi 02/2015.

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Roma, 19 settembre 2014

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

LA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Contributo di Giuseppe Anzelmo

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

f e r d i n a n d o b o c c i a

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento

Circolare Informativa n 21/2013

Controllo automatizzato delle dichiarazioni: domiciliazione degli esiti presso gli intermediari e assistenza tramite PEC

GUIDA ALLA PROCEDURA DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DATI RILEVANTI PER L ACCESSO AL CREDITO D IMPOSTA

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

OGGETTO Erario ENTE INTERESSATO ADEMPIMENTI

Il modello DM10. Amministrazione del personale Lezione n. 24. Il modello DM10

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014


Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

La certificazione unica CUD

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Circolare N. 3/2008 MODIFICHE PER IL MODELLO F24 E DELL INTERESSE LEGALE

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi L I.N.P.S. DIPENDENTI

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione centrale Organizzazione. Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni


OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

Transcript:

Notizie Lavoro Flash 1) Gestione Separata Committenti Emissione comunicazione debitoria per anno di competenza 2013 Con messaggio n.6859 del 5 settembre 2014 l INPS ha comunicato l avvenuta elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l anno 2013, hanno denunciato tramite il flusso EMENS il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all art.2 comma 26 della legge 335/1995. I committenti interessati e loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito tramite cassetto committenti GS seguendo il percorso: www.inps.it> Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria > alla voce Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata. La situazione debitoria comprende: 1)l omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo al/ai singoli periodi di competenza; 2)le sanzioni civili calcolate su contributi omessi; 3)le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto. Le sanzioni civili sono calcolate ai sensi dell art.116 comma 8 lett. a) e/o b) della legge 388/2000. La comunicazione è composta da un testo fisso, due prospetti relativi alla situazione debitoria dei contributi e delle sanzioni con le relative istruzioni e il prospetto relativo a come compilare il modello di pagamento (F24). Nel caso in cui il periodo interessato (descritto nella prima pagina del testo) riporti il periodo 0/2013 0/2013, la comunicazione interessa le sole sanzioni per ritardato versamento, elencate nel prospetto situazione debitoria sanzioni. La pubblicazione della comunicazione sul Cassetto è anticipata, sia all azienda committente che all intermediario collegato, tramite un messaggio di alert inviato all indirizzo email conosciuto dall Istituto. Mentre all interno del Cassetto compare il messaggio Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere. Per gli intermediari un segno di spunta di colore rosso indica per quali aziende sono presenti le comunicazioni. Nel Menù principale, scegliere l opzione Comunicazioni per la loro visualizzazione nel formato PDF. Nel caso in cui l azienda o l intermediario non visualizzino la Comunicazione (o eventualmente stampino la stessa), l avviso di lettura sarà ripetuto ad ogni accesso. La comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero dei crediti.

Le aziende committenti, che hanno inviato erroneamente denunce per compensi non corrisposti effettivamente nel periodo di competenza denunciato, sono pregate di inviare con urgenza i flussi di correzione al fine di evitare errata emissione di avvisi di addebito. Infine, in attesa del rilascio del cassetto bidirezionale, l Istituto invita le aziende committenti e i loro intermediari, che devono comunicare l errata esposizione dei dati o altra situazione relativa alla comunicazione debitoria, ad utilizzare un solo canale di comunicazione (pec linea inps- ) onde evitare duplicazioni di attività con conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche. 2) Fondo di solidarietà residuale Messaggio INPS Con messaggio n. 6897 dell 8 settembre 2014 l INPS con riferimento alle modalità di versamento delle contribuzione relativa al Fondo di solidarietà residuale di cui alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014 (Cfr. precedente Notiziario n.14), tenuto conto delle difficoltà tecniche nell aggiornamento delle procedure informatiche dell Istituto, l INPS ha comunicato che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni già fornite nella circolare n. 100/2014. Allegato al messaggio l Ente fornisce una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell ambito di applicazione del Fondo; il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento. Tabella Fondo di solidarietà residuale Settore CSC CA Industria 1.15.01 con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M 1.18.08 escluso se 1M 1.15.02 1.15.03 1.19.01 1.20.01 1.21.01 Agricoltura 5.01.02 con ca 1D

Terziario 7.01.XX - 7.02.XX 7.03.01 7.04.01 7.05.01 7.05.02 7.05.04 7.06.01-7.06.02 7.07.01-7.07.02 7.07.04 7.07.06 7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J 7.07.09 escluso se 1M Sono escluse le imprese rientranti nell ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: 94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali 94.12.20 Attività di associazioni professionali 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell esercizio del culto 94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.99.10-94.99.20-94.99.30-94.99.40-94.99.50-94.99.60-94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori 99.99.98 Cantieri lavoro allievi 99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) 3) Variazione della misura dell interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con Circolare n.103/2014 l INPS, a seguito della decisione della BCE che ha definito allo 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema, ha rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili. 1 Interesse di Dilazione e di Differimento L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014. 2 Sanzioni Civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti) (3). La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8. Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all ipotesi disciplinata dal comma 10 dell art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo. 4) Durc: verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare

L'Inps, con messaggio n.6756 del 2 settembre, ha precisato che i Durc per verifica di autodichiarazione continue-ranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall art.8, co.3, D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell art.13-bis, co.5, D.L. n.52/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.94/12. L'Istituto è intervenuto a seguito della sentenza n.486/14 del Tar Veneto che, in tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall Ammi-nistrazione nella richiesta, ha ritenuto che la normativa, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, ha inteso generalizzare l obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di re-golarizzazione (tramite, appunto il preavviso di accertamento negativo) prima dell emissione di tutte le tipologie di Durc. 5) Malattie, legittimo il licenziamento anche senza il superamento del periodo di comporto La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 18678 depositata il 4 settembre 2014, confermando i precedenti gradi di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento, qualificato come per giustificato motivo oggettivo, irrogato a seguito di sistematiche assenze del lavoratore, a macchia di leopardo, anche se non superiori al periodo di comporto, da cui derivava una prestazione lavorativa non proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile al caso l indirizzo giurisprudenziale maggioritario in base al quale il licenziamento per malattia è soggetto alle regole previste dall art. 2110 c.c., che richiede per la legittimità del licenziamento il superamento del limite di tollerabilità dell assenza (il cd periodo di comporto). Infatti, le assenze davano vita a una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro, da un punto di vista produttivo, e pregiudizievole per l organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio.