Domande Frequenti Monitoraggio CO 2



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Domande Frequenti Monitoraggio CO 2 Versione del 01-02-2013 Indice Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio A. Versioni del piano di monitoraggio... 1 Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto... 2 Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio C. Descrizione dell impianto... 3 Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio D. Metodologia fondata su calcoli. 4 Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio E. Flussi di fonti... 5 Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio K. Gestione e Controllo... 6 Valutazione dell incertezza del dato attività Sezione D.7.(c)... 7 Modalità di invio del piano di monitoraggio... 7 Allegati al piano di monitoraggio... 8 Livelli di approccio e determinazioni analitiche... 9 Unità di misura da utilizzare per combustibili gassosi... 10 Classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi di fonti... 10 Monitoraggio del gas naturale... 11 Biomassa... 15 Combustibili commerciali standard... 15 Laboratori di analisi... 16 NOTA BENE: Il modulo MP P3 Inst_COM_it_140113.xls è bloccato per impedire l inserimento di dati, tranne che nei campi gialli. Tuttavia, per motivi di trasparenza non è stata impostata una password, in modo da consentire la visualizzazione completa di tutte le formule. Durante l inserimento dei dati nel file, si raccomanda di tenere attiva la protezione; è consigliabile rimuovere la protezione dei fogli soltanto per verificare la validità delle formule. Si raccomanda di effettuare tale verifica su una copia del file. Per evitare modifiche involontarie delle formule, che potrebbero dare origine a risultati errati e fuorvianti, è molto importante NON USARE la funzione TAGLIA E INCOLLA. Per spostare dati, utilizzare la funzione COPIA E INCOLLA e solo successivamente cancellare i dati dalla posizione originaria (errata). Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio A. Versioni del piano di monitoraggio Nella sezione A.1 quali informazioni devono essere inserite nel campo N. versione? Nella sezione indicata deve essere inserito il numero 1 corrispondente al primo invio effettuato dal gestore entro la scadenza del 14 febbraio 2013. 1

Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto Nel Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto quali informazioni devono essere inserite nelle sezioni 2, 3? In tali sezioni devono essere riportate le informazioni corrette al momento della predisposizione del piano di monitoraggio, anche qualora la relativa istruttoria di aggiornamento della autorizzazione non sia ancora stata formalizzata tramite apposita deliberazione del Comitato. Nel caso in cui siano variate le informazioni relative al gestore e la relativa domanda di aggiornamento dell autorizzazione non sia stata ancora inviata, il gestore è tenuto ad effettuare tempestivamente la richiesta di aggiornamento dell autorizzazione ed inserire nel piano di monitoraggio le informazioni corrette. Nel Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto alla voce Autorità competente nella Sezione 2 (b) quale dicitura deve essere inserita? Inserire "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto". Nel Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto alla voce Nome del sito nella Sezione 3(a) ii) quale dato deve essere inserito? Indicare, se esiste, il nome del sito produttivo dove sorge l'impianto. Se l'impianto non è inserito all'interno di uno specifico sito produttivo, inserire il nome della località geografica. Nel Foglio B. Identificazione del gestore e dell impianto alla voce Identificativo unico dell impianto nella Sezione 3 (a) iii) quale dato deve essere inserito? Inserire l identificativo riportato nella colonna ID univoco presente nelle tabelle in allegato alle Deliberazioni 20/2012 e 22/2012 del Comitato per l impianto in questione. Come deve essere interpretata la richiesta nella sezione B.4.(a) riguardo alla persona di riferimento per il piano di monitoraggio? Il contatto che deve essere inserito nella sezione B.4 (a) è il responsabile operativo del sistema di monitoraggio dell impianto, quindi consapevole di tutti gli aspetti di carattere tecnico e procedurale legati alla applicazione delle procedure del sistema di monitoraggio. 2

Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio C. Descrizione dell impianto Nel Foglio C. Descrizione dell impianto, Sezione 6 (e): il gestore è tenuto ad inserire i punti di emissione nel caso in cui la Sezione 6.(c) precedente non sia obbligatoria? Se non sono stati indicati gli specifici punti di emissione alla precedente sezione C.6(c), non obbligatoria, è possibile compilare la colonna pertinente ( Rif. punto di emissione ) della sezione C.6(d) selezionando "n.a." dal menù a tendina. Nel caso in cui il quadro delle fonti autorizzate sia difforme dalla reale situazione riscontrabile in campo (ad esempio, fonti per le quali, pur correttamente computate nella raccolta dati ai fini dell assegnazione per il periodo 2013-2020, non sia stata richiesta apposita autorizzazione tramite il sito Ages) come deve essere compilato il piano di monitoraggio con particolare riferimento alla Sezione C.6 (b)? La Sezione C.6(b) del piano di monitoraggio deve riportare tutte le fonti di emissioni coerentemente con la reale situazione riscontrabile in campo; in particolare devono essere inserite anche le eventuali fonti non riportate all interno della autorizzazione ad emettere gas serra. In tal caso il gestore di impianto procede entro un congruo termine a richiedere l aggiornamento dell autorizzazione tramite il sito Ages (si veda la pagina del sito del Ministero dell Ambiente dedicata alla fase di richiesta e aggiornamento dell Autorizzazione ad emettere all indirizzo www.minambiente.it nella sezione Argomenti Clima Emission Trading Direttiva "Emission Trading" Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). Nella Sezione C.6 (e) del modulo del piano di monitoraggio, per ogni flusso, come è possibile associare più fonti di emissione? Nel caso in cui sia necessario associare più di una fonte di emissione ad uno stesso flusso di fonti il gestore non deve utilizzare il menù a tendina, ma è necessario scrivere direttamente il codice delle fonti nella cella corrispondente della colonna Rif. Fonte di emissione. Qualora le fonti del flusso siano consequenziali, al fine di facilitare la lettura, è consigliabile riportare le fonti rappresentanti gli estremi dell intervallo chiarendo tale approccio nella Sezione L.26 Commenti. Ad esempio: se ad un flusso CM1 sono associate le fonti da F1 a F30, la F33 e le fonti da F35 a F40, si riporterà nelle caselle la dicitura F1-F30; F33; F35-F40. 3

Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio D. Metodologia fondata su calcoli Nel Foglio D. Metodologia fondata su calcoli, all interno della Sezione 7.(b), nel caso in cui per la determinazione del dato attività il gestore utilizzi degli strumenti sotto il controllo del fornitore del materiale/combustibile non presenti in impianto, il gestore è tenuto a descrivere tali strumenti di misura all interno della suddetta tabella? Nel caso cui il gestore, per la determinazione del dato attività, utilizzi gli strumenti di misura del fornitore, è tenuto comunque a compilare la tabella di cui alla Sezione D.7.(b) riportando la descrizione degli strumenti di misura in oggetto. Se ai fini della determinazione dei fattori di calcolo, il gestore intende avvalersi dei dati del fornitore, il quale garantisce il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 32 a 35 del Regolamento, è comunque tenuto alla compilazione delle sezioni 7. (e), (f) e (g)? Si conferma che, anche nel caso in cui il gestore intende avvalersi dei dati del fornitore per la determinazione dei fattori di calcolo, è tenuto alla compilazione delle sezioni 7.(e), (f) e (g). In particolare si sottolinea che il gestore risulta responsabile della predisposizione di un piano di campionamento che sia conforme a quanto indicato nell art. 33 del Regolamento, ottenendo informazioni e prove in merito al campionamento effettuato da un soggetto terzo (fornitore del materiale/combustibile). del 31/01/2013 Nel caso si utilizzino gascromatografi in linea per la determinazione dei fattori specifici del gas, come deve essere compilata la Sezione D.7.(e) del modulo del piano di monitoraggio? La Sezione D.7 (e) deve essere compilata così come indicato nel modulo del piano di monitoraggio, inserendo i laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 incaricati di eseguire i processi di convalida iniziale ed intercalibrazione annuale dello strumento, ai sensi dell articolo 32 del Regolamento. A garanzia del rispetto del livello 3 sui fattori di calcolo (articoli da 32 a 35 del Regolamento), quali sono gli allegati obbligatori che il gestore è tenuto ad inviare contestualmente al piano di monitoraggio (sia nel caso in cui le analisi vengano svolte dal gestore che dal fornitore del materiale/combustibile)? Per quanto riguarda le misurazioni di tipo qualitativo, ovvero la determinazione dei fattori di calcolo dei flussi di combustibili/materiali, ove richiesto un livello di approccio pari a 3, il gestore è tenuto ad inviare i seguenti allegati obbligatori: - piano di campionamento ai sensi dell articolo 33 del Regolamento; 4

- certificato di accreditamento del laboratorio con le relative schede in cui sono riportati i dettagli delle prove per il quale il laboratorio è accreditato. Sono sufficienti quelle relative alla determinazione dei fattori di calcolo del materiale/combustibile. Nel caso in cui il gestore intenda utilizzare i dati di fatturazione del fornitore del materiale/combustibile, ha facoltà di dimostrare che i termini contrattuali con il fornitore garantiscono il rispetto dei requisiti ai sensi degli articoli da 32 a 35 del Regolamento, inviando come allegato obbligatorio il contratto di fornitura, o un estratto dello stesso. Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio E. Flussi di fonti Quali sono le normative metrologiche nazionali vigenti che permettono al gestore di avvalersi delle semplificazioni nella misurazione dei dati di attività (aspetti quantitativi) previsti negli articoli 28 e 29 del Regolamento N 601/2012? - MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ (masse e volumi) dei combustibili liquidi (ad esempio gasolio, benzina, olio combustibile, ecc.), il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 22/2007 recante Attuazione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura. - MISURAZIONI DI TIPO QUANTITATIVO CON STRUMENTI DI MISURA NON AUTOMATICI (come ad esempio bilance, bilici o pese ponte), il riferimento è l utilizzo di strumenti per le pesature con livello di precisione III od inferiore ai sensi dell Allegato al Decreto legislativo 517/92, recante attuazione della direttiva 90/384/CE sulla armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e il Decreto ministeriale 182/2000 (regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio). - PER I MATERIALI O COMBUSTIBILI APPROVVIGIONATI VIA NAVE (ad esempio carbone, coke, antracite, ecc.), il riferimento normativo è rappresentato dallo standard internazionale di riferimento United Nations Economic and Social Council ECE/Energy/19 del 3 febbraio 1992 ( Code of Uniform Standards and Procedures for the performance of Draught Survey of Coal Cargoes ). Nel caso in cui il gestore utilizzi strumenti di misura conformi alla normativa metrologica vigente, quali informazioni devono essere riportate per una corretta compilazione del foglio E. 8, nelle sezioni relative ai Dati di attività, del modulo del piano di monitoraggio? 5

- MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ (masse e volumi) dei combustibili liquidi (ad esempio gasolio, benzina, olio combustibile, ecc.), il gestore compila la sezione E.8.(e)-Commenti del modulo del piano di monitoraggio inserendo la dicitura D. Lgs. 22/2007 ; - MISURAZIONI DI TIPO QUANTITATIVO CON STRUMENTI DI MISURA NON AUTOMATICI, il gestore compila la Sezione E.8.(e)-Commenti del modulo del piano di monitoraggio riportando la dicitura D.Lgs. 517/92 D. M. 182/2000. Inoltre: o o nel caso in cui i dati di fatturazione siano ricavati dalle misurazione effettuate con gli strumenti del fornitore, allegare l autocertificazione del fornitore del combustibile, che attesti l utilizzo di strumenti per le pesature con livello di precisione III od inferiore ai sensi dell Allegato al D.Lgs. 517/92; nel caso in cui i dati di fatturazione siano ricavati dalle misurazione effettuate con gli strumenti presenti nello stabilimento, il gestore è tenuto a dichiarare che gli strumenti utilizzati sono caratterizzati da livello di precisione III od inferiore ai sensi dell Allegato al D.Lgs. 517/92 e allegare un documento (contratto, ordine,..) in cui il fornitore ed il gestore dell impianto specificano che il valore riscontrato dalle pese fiscali presenti in impianto rappresenta sempre il termine di riferimento per la regolarizzazione della fattura. - PER I MATERIALI O COMBUSTIBILI APPROVVIGIONATI VIA NAVE (ad esempio carbone, coke, antracite, ecc.), il gestore compila la sezione E.8.(e)- Commenti del modulo del piano di monitoraggio inserendo la dicitura Draught Surveys Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio K. Gestione e Controllo È necessario allegare le procedure di controllo e di gestione dati riportate nel foglio K_ Gestione e Controllo del modulo del piano di monitoraggio? Le procedure di controllo e gestione dati devono essere allegate soltanto se esplicitamente richiesto dal Comitato. La finalità delle informazioni richieste nel K, dettate dal Regolamento N 601/2012, è quella di verificare la presenza in impianto di procedure di controllo e gestione dei dati inerenti il monitoraggio delle emissioni di CO 2 : in questo senso occorre fornire una breve descrizione di tali procedure. Si sottolinea che l unica procedura, tra quelle citate nel Foglio K del piano di monitoraggio, da allegare al piano di monitoraggio è quella relativa alla valutazione dei rischi, ai sensi dell art. 12 del Regolamento N 601/2012. 6

Valutazione dell incertezza del dato attività Sezione D.7.(c) È necessario effettuare la valutazione dell incertezza relativa alle variazioni delle scorte anche quando si utilizzino dati di fatturazione ai sensi dell articolo 29 del Regolamento N 601/2012? Nel caso in cui la determinazione quantitativa di materiali/combustibili presenti la necessità di stimare il quantitativo delle scorte, anche qualora si utilizzino i dati di fatturazione dell articolo 29 del Regolamento N 601/2012 per la determinazione della quantità in ingresso, il gestore è tenuto ad effettuare la valutazione dell incertezza delle misure quantitative nel calcolo delle scorte (cumuli, sili,..) e quindi alla compilazione dell allegato richiesto nella sezione D.7.(c) del modulo del piano di monitoraggio. Nel caso in cui il valore delle scorte risulti minore del 5% del quantitativo annuo utilizzato del combustibile/materiale considerato, il gestore ha la possibilità di non effettuare la valutazione dell incertezza, ma deve comunque prevedere una procedura coerentemente con quanto indicato nella sezione D.7.(i). Gli impianti classificati come impianti a basse emissioni sono tenuti ad effettuare la valutazione di incertezza delle misure quantitative dei flussi, e quindi compilare la sezione D.7.(c) del Piano di Monitoraggio? Gli impianti a basse emissioni sono esonerati dal predisporre una valutazione dell incertezza delle misure quantitative dei flussi. Modalità di invio del piano di monitoraggio Quale struttura deve avere il nome del file del modulo del piano di monitoraggio che deve essere caricato sul sito AGES? Per agevolare il processo di archiviazione ed analisi dei piani di monitoraggio, il file del modulo del piano di monitoraggio deve essere nominato nella forma: xxxx_mp_2013_2020_vn.xls, dove xxxx rappresenta il numero di autorizzazione dell impianto e n corrisponde al numero versione indicato all interno del modulo nella Sezione A.1 (Es: 1234_MP_2013_2020_v1 ). 7

Con quali modalità deve essere inviato il file del modulo del piano di monitoraggio? L'invio del piano di monitoraggio avviene secondo le seguenti modalità: - I gestori degli impianti inviano il modulo Excel del piano di monitoraggio e gli allegati all indirizzo di posta elettronica ETS@minambiente.it: indicando come oggetto della mail: "Aut. n. XXXX Invio Piano di Monitoraggio 2013-2020". Per una corretta trasmissione della documentazione si invita il gestore ad inviare tutti i file all interno di un unica cartella in formato zip, in modo tale che ciascuna mail non superi 5 MB di dimensione, eventualmente utilizzando più di una mail per l invio di tutti gli allegati. Ogni singolo invio deve essere corredato da una "conferma di recapito" e una "conferma di lettura". Si sottolinea che il modulo Excel del piano di monitoraggio e gli allegati devono essere sottoscritti dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05. Allegati al piano di monitoraggio Qual è il formato e la modalità di invio degli allegati del piano di monitoraggio? Gli allegati possono generalmente essere predisposti in formato.pdf (tranne nei particolari casi in cui sia necessario l utilizzo di altri formati) e sottoscritti con firma digitale del rappresentante del gestore dell impianto. Gli allegati considerati obbligatori, che devono quindi essere inviati contestualmente alla presentazione del piano di monitoraggio, sono: - schema del flusso di fonti (layout) indicato nella Sezione C.5.(b); - descrizione della classificazione dimensionale dell impianto e quella dei flussi; - procedura relativa alla Valutazione dei rischi descritta nella sezione K.22.(a). Si sottolinea inoltre che, laddove pertinente, il gestore è tenuto ad allegare al piano di monitoraggio anche la seguente documentazione: - piano di campionamento ai sensi dell art. 33 del Regolamento N 601/2012; - valutazione incertezza del dato attività indicato nella Sezione D.7 (c); - valutazione dei costi eccessivi/impossibilità tecnica; - lista dei requisiti equivalenti dei laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, riportata nell art. 34, paragrafo 3, del Regolamento N 601/2012. 8

Qual è il formato e qual è il livello di dettaglio del documento contenente lo schema del flusso di fonti (layout) decritto nella Sezione C.5.(b)? L invio dello schema del flusso di fonti (layout) decritto nella Sezione C.5.(b) è da considerarsi obbligatorio e contestuale alla presentazione del piano di monitoraggio. Il layout dell impianto può essere rappresentato da una planimetria o da uno schema a blocchi che contenga almeno le seguenti informazioni: la chiara dislocazione degli strumenti coinvolti nel sistema di monitoraggio (riportandone i codici identificativi coerentemente a quanto definito nella Sezione D.7 (b), S1, Sn), delle fonti di emissione descritte nella Sezione C.6.(b), dei flussi di fonti inseriti nella sezione C.6 (e) e dei relativi punti di punti di ingresso e uscita, le aree adibite allo stoccaggio. Nel caso in cui si utilizzo rifiuti come combustibile quali documenti devono essere allegati per attestare l autorizzazione? È necessario allegare la documentazione attestante l autorizzazione a bruciare rifiuti. Laddove l autorizzazione a bruciare rifiuti sia già stata integrata nell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l impianto, è sufficiente allegare al piano di monitoraggio l estratto dell AIA relativo alla parte riguardante i rifiuti completato con i riferimenti generali dell autorizzazione. Livelli di approccio e determinazioni analitiche Per gli impianti di categoria A esistono delle semplificazioni nella definizione dei livelli applicabili per determinare i dati relativi all attività e ciascun fattore di calcolo, senza alcuna particolare approvazione da parte della Comitato come previsto nel Regolamento N 601/2012? Sì, gli impianti di categoria A possono determinare i dati relativi all attività e ciascun fattore di calcolo applicando almeno i livelli elencati nell allegato V nella definizione dei livelli pertinenti in conformità all articolo 21. Per i flussi de-minimis risulta applicabile una stima al di fuori dei livelli senza alcuna particolare approvazione da parte della Comitato come previsto nel Regolamento N 601/2012? 9

Sì, ai flussi de-minimis è applicabile una stima prudenziale al di fuori del sistema dei livelli per la determinazione del dato attività e dei fattori di calcolo. A meno che un determinato livello si possa raggiungere senza sforzi aggiuntivi. Unità di misura da utilizzare per combustibili gassosi Quale unità di misura il gestore deve utilizzare per le misure volumetriche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione dei combustibili gassosi? Il Regolamento N 601/2012 prevede la misura volumetrica dei combustibili gassosi in metri cubi normali (Nm 3 ), definiti da condizioni in cui la temperatura è pari a 273,15 K (ovvero 0 C) e pressione 101.325 Pa. Per la conversione da Sm 3 (temperatura 15 C e pressione 101.325 Pa) a Nm 3, il gestore è tenuto ad utilizzare come fattore di conversione il valore proposto dall Autorità competente pari a 0,9479. Esempio relativo al gas naturale, utilizzando i valori dell ultimo inventario nazionale UNFCCC (non ancora aggiornato): - Nm 3 = 0,9479 * Sm 3 - FE (tco 2 /1000 Nm 3 ) = 1,961 (tco 2 /1000 Sm 3 )/0,9479 - PCI (GJ/1000 Nm 3 ) = 35,03 (GJ/1000Sm 3 )/0,9479 Classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi di fonti Come devono essere determinate le emissioni annue stimate nella Sezione C.5 (d) ai fini della classificazione dimensionale dell impianto ai sensi dell articolo 19 del Regolamento 601/2012? Ai sensi del Regolamento, la classificazione dimensionale degli impianti deve essere effettuata sulla media delle emissioni annuali verificate relative al periodo di scambio precedente. Si noti che se le emissioni verificate relative all anno 2012 non saranno disponibili per il gestore in questione in tempi utili, la media sarà effettuata sulla base dei dati 2008-2011. Riguardo ai flussi, invece, come sopradetto, il Regolamento non specifica un chiaro intervallo temporale: ai sensi dell Art.14(1) si richiede che il piano rifletta la natura ed il funzionamento dell impianto, e che a tale scopo il gestore controlli annualmente se la propria metodologia possa essere migliorata. Tuttavia il gestore deve adottare le medesime valutazioni sia per la classificazione dimensionale dell impianto che per quella dei flussi, ossia applicare la medesima base temporale per la classificazione di entrambe le entità. Sempre riguardo alla classificazione dimensionale dell impianto, inoltre, il Regolamento specifica che se le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente al periodo di scambio attuale non sono disponibili o sono 10

inadeguate, il gestore ricorre ad una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali [ ]. Sulla base di tali assunzioni, il gestore è tenuto ad adottare in maniera gerarchica le metodologie schematizzate in tabella (Tabella 1): CASISTICA a) Tutte le emissioni verificate (2008-2012) disponibili b) Emissioni verificate 2008-2012 disponibili solo in parte (1 o 2 anni, anche non consecutivi) c) - Emissioni verificate non disponibili/nims disponibili d) Emissioni verificate/nims non disponibili o non rappresentativi METODOLOGIA CLASSIFICAZIONE - Media emissioni verificate 2008-2012 - Media emissioni verificate disponibili - Media emissioni periodo di riferimento scelto nelle NIMs ai fini dell assegnazione gratuita 2013-2020, ove rappresentative. - Stima conservativa proposta dal gestore, supportata da opportune evidenze documentali e soggetta ad approvazione specifica dell ANC. Nel caso di disponibilità delle emissioni comunicate (anche se non per tutti gli anni del periodo di scambio precedente), tale modalità rappresenta la base principale per la determinazione della categoria dell impianto e dell entità dei flussi. Le emissioni di un anno solare si intendono valide se rappresentano almeno il 60% dell intero anno: in tal caso le emissioni di un intero anno possono essere ricostruite semplicemente attraverso una proporzione. Tale stima è sempre riferita al lordo del CO2 trasferito e al netto del CO2 proveniente da biomassa. Nel caso della casistica di cui alla lettera d) possono essere ritenute percorribili le seguenti metodologie: - Applicazione della metodologia di monitoraggio indicata nel Regolamento associata ad una previsione dei consumi dei flussi utilizzati in impianto. - Utilizzo della metodologia di assegnazione prevista dalla Decisione 2011/278/UE, includendo anche i consumi per i quali non era prevista assegnazione gratuita ai sensi di suddetta Decisione (produzione di calore esportato ad impianti ETS e produzione di energia elettrica), con l applicazione di una sovrastima pari al 10%. Monitoraggio del gas naturale Il gas naturale è un combustibile commerciale standard? No, il gas naturale non è un combustibile commerciale standard così come definito dall articolo 3 comma 31. 11

Nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), per la determinazione del PCI e del fattore di emissione, possono essere utilizzati i valori contenuti nei documenti di qualità emessi dal distributore? Se si, quale livello di approccio viene rispettato? II monitoraggio delle emissioni derivanti dalla combustione di gas naturale, laddove tale combustibile sia fornito attraverso una rete di distribuzione il cui Codice di Rete è approvato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), viene effettuato dai gestori degli impianti determinando il flusso di combustibile in base alla quantità riportata nei documenti di misura emessi dal distributore. In tali condizioni i gestori utilizzano, ai fini del calcolo delle emissioni di combustione derivanti dall utilizzo del gas naturale, i valori del potere calorifico inferiore (PCI) e del fattore di emissione (FEM) riportati nei documenti di qualità emessi dal distributore, o calcolati sulla base della composizione chimica riportata negli stessi. Il Codice di Rete approvato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) garantisce il rispetto di un livello di approccio 3, ovvero il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 32 a 35 del Regolamento 601/2012 Il gestore, pertanto, non è tenuto a fornire ulteriori evidenze in merito al livello di approccio adottato. del 31/01/2013 Nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), come deve essere compilato il modulo del piano di monitoraggio ed in particolare le Sezioni D.7.(e) e E.8? Per la determinazione del dato attività, del PCI e del fattore di emissione, nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), è sufficiente inserire all interno della tabella D.7.(e) quanto mostrato nell immagine sottostante: 12

* Qualora venga utilizzato un laboratorio accreditato diverso da SNAM RETE GAS indicare tale laboratorio. Inserire all interno della tabella E.8.(a) quanto mostrato nell immagine sottostante: Inserire all interno della tabella E.8.(b), (c), (d), (e) quanto mostrato nell immagine sottostante: Inserire all interno della tabella E.8.(f), (g) e (h) quanto mostrato nell immagine sottostante: 13

Nel caso di utilizzo di gas naturale, cosa è necessario riportare nella Sezione E.8 (e) commenti? Nel caso in cui l impianto utilizzi il servizio di trasporto del gas naturale, e lo stesso sia effettuato da SNAM Rete gas S.P.A., il gestore può compilare la Sezione E.8.(e) - commenti inserendo quanto segue: SNAM Rete Gas, Delibera 75/03 AEEG. Nel caso in cui l impianto utilizzi il servizio di trasporto del gas naturale, e lo stesso sia effettuato da Società Gasdotti Italia Spa (ex Edison T&S Spa), il gestore può compilare la Sezione E.8.(e) - commenti inserendo quanto segue: Società Gasdotti Italia Spa, Delibera 144/03 AEEG. Nel caso in cui l impianto utilizzi il servizio di distribuzione del gas naturale e lo stesso sia effettuato da un distributore che ha adottato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG) approvato dall AEEG con la Delibera 108/2006, il gestore può compilare la Sezione E.8.(e) - commenti inserendo quanto segue: Nome Distributore, Delibera 108/2006 AEEG. Qualora il distributore abbia presentato istanza di aderire al codice di rete per il servizio di distribuzione tipo con modifiche ed integrazioni, il gestore può compilare la Sezione E.8.(e) - commenti inserendo anche il riferimento alla Delibera rappresentante l esito dell istanza: Nome Distributore, Delibera 108/2006 AEEG istanza Delibera xx/xxxx. Come si determina il fattore di emissione del gas naturale dalla documentazione di fatturazione riportante le relative informazioni qualitative quali la composizione ed il PCI? Ed in particolare come si determina il fattore di emissione nel caso in cui la documentazione di fatturazione non riporti alcuna informazione qualitativa del gas? 14

Il fattore di emissione del gas naturale si determina tramite una relazione di calcolo basata sulla composizione media del gas naturale nel periodo di riferimento e le rispettive relazioni stechiometriche. Nel caso in cui il gestore non abbia diretto accesso alla documentazione qualitativa relativa al gas naturale acquistato (casistica possibile nel caso di allacciamento ad una rete di distribuzione e non di trasporto) il gestore può richiedere al distributore, tramite il proprio venditore, che sia fornita, con verbale di misura o altra documentazione idonea, anche la composizione del gas nel periodo di riferimento (tipicamente su base mensile). In tal caso, inoltre, il gestore deve richiedere al distributore garanzia che i parametri di qualità del gas naturale forniti siano relativi all AOP (Area Omogenea di Prelievo) a cui appartiene l impianto in oggetto. Biomassa del 31/01/2013 Esiste un elenco a cui riferirsi relativo ai materiali che possono considerarsi Biomassa pura? L elenco di materiali considerati biomassa pura ai sensi dell articolo 38 del Regolamento N 601/2012 è presente nel paragrafo 7.1.1, Gruppo 1 e 2 della Linea Guida n. 4 Questioni relative alla biomassa nell EU ETS. Quali metodologie è possibile utilizzare per la determinazione della frazione di biomassa? Per la determinazione della frazione di biomassa di un combustibile, oltre alle metodologie riportate all articolo 39 del Regolamento N 601/2012, sono utilizzabili le indicazioni riportate nel paragrafo 4 della Linea Guida n. 4 Questioni relative alla biomassa nell EU ETS. Qualsiasi metodologia scelta deve essere approvata preventivamente all interno del piano di monitoraggio dall'autorità nazionale competente. Combustibili commerciali standard Quali sono le semplificazioni nel caso di utilizzo di combustibili commerciali standard? Le semplificazioni riguardo ai combustibili commerciali standard sono riferite alla determinazione dei fattori di calcolo per i quali il gestore può applicare i requisiti di livello minimi indicati nell allegato V del Regolamento N 601/2012. 15

Laboratori di analisi La certificazione ISO 9001 è una delle prescrizioni richieste tra i requisiti minimi dei laboratori non accreditati ISO 17025 ai fini delle determinazioni analitiche; nel caso di laboratori interni agli impianti la certificazione ISO 9001 deve essere riferita all impianto o specificatamente al suo laboratorio? Per la dimostrazione preliminare di rispetto dei requisiti minimi dei laboratori non accreditati ISO 17025 la certificazione ISO 9001 deve necessariamente riferirsi alla gestione del laboratorio di analisi. Si sottolinea che i riferimenti della certificazione di un eventuale laboratorio interno devono essere riportati nella sezione D.7.(e). Nella descrizione di un laboratorio interno nella sezione D.7.(e) si descrive tale circostanza inserendo nel campo relativo al nome la dicitura LABORATORIO INTERNO. Con quale modalità deve essere inviata la lista dei requisiti equivalenti dei laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, riportata nell art. 34, paragrafo 3, del Regolamento N 601/2012? La lista dei requisiti equivalenti, compilata secondo le indicazioni riportate in Allegato 5 della Linea Guida n. 5 Orientamenti su campionamento e analisi, deve essere inviata in formato pdf come allegato al piano di monitoraggio. 16