la rateazione dei debiti tributari e contributivi dopo il decreto salva italia



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Vincenzo Sorrentino la rateazione dei debiti tributari e contributivi dopo il decreto salva italia

Vincenzo Sorrentino La rateazione dei debiti tributari e contributivi dopo il Decreto salva Italia

SINTESI Il presente scritto ha lo scopo di illustrare, per ogni istituto di competenza (Agenzia di riscossione, Agenzia delle entrate, Inps, Inail) le regole, le condizioni e la documentazione utile al fine della presentazione dell istanza per la rateazione dei debiti tributari e contributivi. Vincenzo Sorrentino Dottore commercialista, Revisore contabile, Mediatore professionista, titolare dell omonimo Studio professionale. Esercita la libera professione dal 2006, iscritto all Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del tribunale di Cosenza. Attività svolte: consulenza tributaria, fiscale, societaria e del lavoro. Copyright 2012 by Fisco e Tasse 2

Premessa...» 6 1. La rateazione agente di riscossione...» 7 1.1. La rateazione...» 8 1.1.1. Primo gruppo...» 9 1.1.2. Secondo gruppo...» 10 1.1.3. Terzo gruppo...» 13 1.2. L istanza di rateazione, gli effetti sulle procedure coattive, i documenti da allegare...» 15 1.3. La conclusione del procedimento: accoglimento o diniego...» 16 1.4. Decadenza dalla rateazione: tardività dei versamenti...» 18 1.5. Richiesta di rateazione successiva alla prima...» 19 1.6. Proroga alla rateazione: nuova direttiva correlata al decreto Mille proroghe (d.l. n. 225/2010 convertito in l. n. 10/2011)...» 21 1.7 Novità del decreto Salva Italia convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214: possibile un ulteriore dilazione...» 23 1.8. Misure di cautele e cause di revoca adottate con la nuova direttiva n. 12/2011...» 25 1.9. La dilazione per le imprese in stato di liquidazione...» 27 1.10. La compensazione ruoli iscritti per debiti erariali...» 28 1.11. Le novità del decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n. 106/2011) in materia di riscossione...» 29 1.12. Cenni ai ruoli emessi dall Inps e richiesta rateazione con Durc...» 33 1.13. Cenni sul nuovo sistema di riscossione da ottobre 2011...» 34 1.14. Scheda sintesi...» 35 1.15. Modulistica e servizio Equitalia on line...» 43 1.16. Riferimenti normative, circolari, risoluzioni, sentenze e sitografia...» 46 INDICE 2. La rateazione dei debiti contributivi Inps...» 47 2.1. L istanza di rateazione in fase amministrativa richiesta all Inps...» 47 2.2. La circolare n. 106/2010: la nuova rateazione...» 48 2.3. La circolare n. 148/2010...» 50 2.4. Il nuovo sistema di riscossione: l avviso di addebito, art. 30, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010...» 52 2.4.1. Il contenuto dell avviso di addebito...» 54 2.4.2. La notifica dell avviso di addebito...» 54 2.4.3. I punti di criticità...» 54 2.4.4. Le fasi del passaggio...» 55 2.4.5. L avviso di addebito da accertamento...» 55 2.4.6. Fac-simile avviso di addebito...» 56 2.5. La sospensione dei debiti iscritti a ruolo e nuovi termini di decadenza...» 57 3

Indice La rateazione dei debiti tributari e contributivi - VincenzoSorrentino 2.6. Le nuove modalità della rateazione e i requisiti essenziali per la richiesta di rateazione...» 59 2.7. Scheda di sintesi...» 61 2.8. Modulistica...» 63 2.9. Riferimenti normativi e sitografia...» 70 3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate...» 71 3.1. Le tipologie di comunicazioni di irregolarità...» 72 3.1.1. Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità in base al decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n. 106/2011) e ai sensi del d.l. n. 201/2011 (decreto Salva Italia) conv., con mod., in l. n. 214/2011 (Manovra Monti)...» 76 3.1.2. Come rateizzare le imposte a tassazione separata...» 79 3.1.3. Termini di pagamento delle rate e decadenza del beneficio di dilazione..» 79 3.1.4. Domanda di rateazione fino a 2.000,00 esenti da bollo...» 80 3.2. La rateazione dell accertamento con adesione...» 81 3.2.1. Come rateizzare l atto di adesione...» 81 3.3. La rateazione della conciliazione giudiziale...» 82 3.3.1. Come rateizzare la conciliazione giudiziale...» 83 3.4. La rateazione della acquiescenza...» 83 3.5. Soppresso l obbligo delle garanzie ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 (Manovra correttiva) e ai sensi del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011...» 84 3.6. Maxisanzione a garanzia del fisco d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011...» 87 3.7. La rateazione dell adesione all invito al contraddittorio...» 89 3.8. Cenni sulla rateazione avviso da accertamento esecutivo...» 90 3.9. Cenni sul condono liti pendenti ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 (Manovra correttiva)...» 93 3.10. Riferimenti normativi e sitografia...» 94 4 La rateazione dei contributi assicurativi Inail...» 96 4.1. Le normative...» 96 4.1.1. Rateazione dei crediti iscritti a ruolo (circolare n. 22 del 3 aprile 2008) e gli effetti sul Durc...» 96 4.1.2. Rateazione crediti non iscritti a ruolo: criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria (circolare n. 26 del 30 aprile 2008)...» 97 4.1.3. Rateazione debiti contributivi: criteri garanzia fideiussoria (circolare n. 60 del 30 settembre 2008)...» 98 4.1.4. La garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo...» 98 4.2. La rateazione...» 98 4.3. Nota 27 maggio 2011, n. 3985: proroga rateazioni crediti iscritti a ruolo...» 101 4

VincenzoSorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi Indice 4.4. Scheda di sintesi...» 102 4.5. La rateazione del premio di autoliquidazione...» 103 4.6 Riferimenti normativi e sitografia...» 103 Conclusioni...» 104 Normativa di riferimento...» 105 5

PREMESSA La crisi che ha colpito i vari settori dell economia induce spesso le aziende a considerare la soluzione di dilazionare i pagamenti per resistere alle intemperie del mercato. La rateazione è, dunque, oggi uno strumento a cui i contribuenti, impossibilitati a versare il debito in un unica soluzione, sono costretti a ricorrere in maniera sempre più frequente e necessaria al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria. Ma come avviene la rateazione? La predisposizione del presente scritto ha lo scopo di illustrare, per ogni istituto di competenza (Agenzia di riscossione, Agenzia delle entrate, Inps, Inail) le regole da seguire nella presentazione dell istanza, le condizioni richieste per ottenere il beneficio della rateazione e la documentazione probatoria della profetica e ineluttabile situazione di obiettiva e temporanea difficoltà. 6

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall articolo 19 del d.p.r. n. 602/1973. L agente di riscossione (Equitalia) ha il potere di concedere la rateazione per le somme iscritte a ruolo. Infatti, i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e ricevono una cartella di pagamento possono rivolgersi all agente di riscossione competente per territorio, per attivare la procedura di richiesta di un frazionamento dei versamenti del debito oggetto della cartella stessa. In pratica il contribuente deve, a tale istituto, presentare una domanda in carta semplice, allegando la documentazione attestante la sua difficoltà a saldare in un unica soluzione il debito richiamato. Ma quali debiti possono essere oggetto della dilazione? Per quali importi? Cosa significa situazione di obiettiva e temporanea difficoltà? Di quante rate si compone la dilazione? Andiamo per ordine: Possono essere oggetto di rateazione tutti i debiti in essere riscossi mediante ruolo aventi con gli organi statali (fatta eccezione delle pene pecuniarie di cui all art. 236, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), con le Agenzie istituite dallo Stato e con gli istituti pubblici previdenziali. Per quanto riguarda i ruoli emessi dall Inps se, prima dell emanazione della circolare 106/2010 dell Inps, il contribuente poteva presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento sia presso l agente della riscossione, sia presso lo stesso istituto di previdenza, adesso la possibilità di questo doppio binario non sussiste più e, pertanto, il contribuente può effettuare esclusivamente presso l agente di riscossione la richiesta di dilazione dei debiti contributivi per cui è stata emessa e notificata la relativa cartella di pagamento. La rateazione del debito può essere richiesta per qualsiasi suo ammontare non esistendo un importo minimo limite per accedere a tale procedura, fermo restando che, salvo eccezioni, e come si vedrà in seguito, l importo minimo della singola rata non potrà essere inferiore a 100,00. La condizione essenziale per accedere al beneficio è, come predetto, trovarsi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria. 7

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino Tale presupposto, che attribuisce al contribuente lo stato di impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione, pur essendo comunque in grado di onorarlo in un numero di rate adeguato rispetto alle sue condizioni patrimoniali, può essere (a titolo esemplificativo) manifestato da: carenza /mancanza temporanea di liquidità finanziaria; scadenza contemporanea di obbligazioni pecuniarie anche relative a tributi e/o contributi; precaria situazione reddituale; stato di crisi aziendale di carattere transitorio derivante da: elementi esterni quali scostamento improvviso dell andamento del mercato, crisi economiche settoriali o locali e/o da elementi interni all azienda quali processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione. Si evidenzia che, qualora il contribuente non rientri nei parametri fissati per la verifica di tale condizione (più avanti esposti), non necessariamente è escluso dal beneficio, se egli attesta la sussistenza di eventi straordinari che comprovino la significativa incidenza di essi sulla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare propria o situazione patrimoniale dell azienda tali da parimenti definirli condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere. Si elencano a titolo esemplificativo: per un lavoratore dipendente: la cessazione del rapporto di lavoro; l insorgenza di una grave patologia, diagnosticata ad un componente del nucleo familiare, che abbia determinato considerevoli spese mediche; la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di entità rilevante in rapporto all ISEE del nucleo familiare del debitore; per gli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati: eventi imprevedibili provocati da forza maggiore che abbiano inciso sull attività d impresa. 1.1. La rateazione L agente di riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di: 36 rate mensili (pari a 3 anni) per debiti inferiori a 5.000,00, 72 rate mensili (pari a 6 anni) per debiti superiori a 5.000,00, fermo restando che il contribuente può, comunque, scegliere e chiedere un periodo di rateazione inferiore a quello massimo spettante. Da evidenziare che la soglia del debito va calcolata considerando le somme iscritte a ruolo al netto degli eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di pagamento. Si segnala che tali ultimi due importi (spese esecutive e diritti di notifica) restano dovuti, in misura integrale, unitamente alla prima rata. Per i debiti, la cui somma sia inferiore a 5.000,00, si utilizza una procedura semplificata, in 8

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione quanto non è richiesta alcuna prova del debitore di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ma meramente di motivarla nella richiesta. Per tale soglia, la dilazione è concessa nel seguente numero di rate: per importi fino a 2.000,00 euro fino a un massimo di 18 rate; per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro fino a un massimo di 24 rate; per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro fino a un massimo di 36 rate. Se per i debiti di importi fino a 5.000,00 è sufficiente presentare l istanza motivando la condizione di temporanea difficoltà, senza ulteriori formalità, per i debiti di importi superiori a 5.000,00 la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria deve essere verificata con diverse modalità di calcolo secondo la tipologia del contribuente interessato alla rateazione, quali: primo gruppo (per cui viene utilizzato come base di calcolo il modello ISEE) ad esso appartengono le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d imposta sostitutivi (ad esempio: il regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18, d.p.r. n. 600/1973); il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, l. n. 388/2000); il regime fiscale per i c.d. contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, l. n. 244/2007)); secondo gruppo (per cui viene utilizzato l indice di liquidità e consequenziale Indice alfa) in esso sono incluse: le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività esterna; terzo gruppo (per cui vengono utilizzati l indice di liquidità e l indice alfa in modalità semplificata ed in forma aggregata) comprendente: gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. 1.1.1. Primo gruppo Le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d imposta sostitutivi, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a 5.000,00 possono richiedere la rateazione calcolando la condizione di temporanea difficoltà attraverso due elementi: l Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore; l entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue (ricordando che tale somma è computata al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di pagamento). Da tale applicazione si identifica una serie di classi di ISEE dell ampiezza di 5.000,00 euro, a cui corrisponde un valore detto soglia di accesso, a partire dalla quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l obbligazione in unica soluzione. 9

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino Tale soglia aumenta al crescere della classe ISEE a cui appartiene il contribuente identificando così due situazioni: se l ammontare del debito è inferiore alla soglia di accesso, non sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ; e, quindi, il contribuente escluso in base a questi parametri può chiedere di essere ammesso alla rateazione comprovando quegli eventi straordinari prima enunciati, causa della radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall ISEE; se l ammontare del debito è almeno pari alla soglia di accesso, sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione può essere concessa. Fermo restando il limite massimo di 72 rate nonché l importo minimo di 100.00, il numero massimo delle rate concedibili è determinato dividendo il debito da rateizzare per l importo della cosiddetta rata indicativa prestabilita per ciascuna classe di ISEE. Si specifica che l importo della cosiddetta rata indicativa relativa a ciascuna classe di ISEE è ottenuta dividendo per 12 il valore della corrispondente soglia di accesso. 1.1.2. Secondo gruppo Le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a 5.000,00, possono richiedere la rateazione calcolando la condizione di temporanea difficoltà attraverso diversi parametri che misurano la capacità delle stesse di assolvere ai debiti di prossima scadenza. Il primo parametro da calcolare è l indice di liquidità, che viene utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità dell impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Qualora tale indice risultasse inferiore a 1, si dovrà procedere ad una ulteriore verifica, attraverso il calcolo dell indice alfa. Anche in questo caso, qualora sussistano eventi straordinari che incidono sulla vita aziendale, il contribuente, pur non raggiungendo i valori richiesti dai parametri per ottenere la rateazione, può documentare l accaduto all agente della riscossione. A) Indice di liquidità L indice di liquidità, come anticipato, è utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità dell impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Se scaturisce da esso un risultato uguale o superiore a 1, l impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto, non sussistendo la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione non è concessa; un risultato inferiore a 1, per completare la verifica della sussistenza della condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, si deve procedere al calcolo di un ulteriore parametro, costituito dall indice alfa (indica, in misura percentuale, l incidenza del debito complessivo sul valore della produzione rettificato e che vedremo in seguito). 10

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione Tale indice viene così calcolato: liquidità immediata + liquidità differita passività correnti dove: la liquidità immediata, detta anche liquidità corrente, è costituita dal totale delle disponibilità liquide di cui alla voce C.IV) dell attivo circolante (art. 2424 c.c., schema dello stato patrimoniale), ovvero dal totale degli importi corrispondenti a: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa; la liquidità differita è costituita dalla somma tra crediti esigibili entro l esercizio successivo di cui alla voce C II), e l ammontare degli altri titoli di cui alla voce C.III), n. 6) entrambe dell attivo circolante (art. 2424 c.c., schema dello stato patrimoniale). La liquidità differita è, dunque, il risultato della somma dei Crediti di cui alla voce C II) dell attivo circolante: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. e l importo della voce altri titoli indicato al punto 6 della voce C III), vale a dire l importo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; diverse dalle partecipazioni ed azioni proprie C III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli le passività correnti sono costituite dai Debiti esigibili entro l esercizio successivo di cui alla voce D) del Passivo (art. 2424 c.c., schema dello stato patrimoniale), esigibili entro l esercizio successivo così composto: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 11

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso imprese controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. B) Indice alfa L indice alfa indica in misura percentuale l incidenza del debito complessivo sul valore della produzione rettificato. Esso serve a completare la verifica della sussistenza della condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel caso in cui, come summenzionato, l indice di liquidità risulti inferiore a 1, nonché, in caso di esito positivo del controllo, ad individuare il numero delle rate spettanti. Se scaturisce da esso: un valore inferiore a 3, non sussiste il requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non può essere concessa; se il valore è pari o superiore a 3, sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà in misura crescente al crescere dello stesso valore e, pertanto, la rateazione del debito è concessa. Tale indice viene così calcolato: debito complessivo valore della produzione rettificato x100 dove: - il debito complessivo è costituito dall importo iscritto a ruolo residuo, comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento; - il valore della produzione rettificato è dato dalla somma di alcuni dei valori iscritti alla voce A) Valore della produzione, suscettibili di incidere sulla capacità dell impresa di generare flussi di cassa (art. 2425 c.c. schema Conto economico, vale a dire: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 5) altri ricavi e proventi. Se l indice alfa risulta pari o superiore a 3, la rateazione è concessa, ed ad esso viene in proporzione assegnato il numero massimo delle rate: 12

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione con indice alfa compreso tra 3 e 3,5 il numero massimo delle rate è 12 con indice alfa compreso tra 3,6 e 4 il numero massimo delle rate è 18 con indice alfa compreso tra 4,1 e 6 il numero massimo delle rate è 36 con indice alfa compreso tra 6,1 e 8 il numero massimo delle rate è 48 con indice alfa compreso tra 8,1 e 10 il numero massimo delle rate è 60 con indice alfa superiore a 10 il numero massimo delle rate è 72 fermo restando il diritto del contribuente di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore. Si precisa, infine, che qualora il contribuente debba presentare una Relazione economicopatrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale (che deve comunque risalire a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell istanza di rateazione), utilizzata quando l ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi o comunque qualora si ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio, il Valore della produzione rettificato calcolato per detto periodo deve essere ragguagliato all anno, nel modo seguente: Valore della produzione rettificato infrannuale Numero mesi del periodo infrannuale x12 Qualora si ritenesse che tale modalità di calcolo non consenta di rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell impresa, si può utilizzare il Valore della produzione rettificato determinato secondo gli importi risultanti dall ultimo bilancio approvato e depositato. 1.1.3. Terzo gruppo Gli Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi così come per il secondo gruppo (le società di capitali e soggetti assimilati), qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a 5.000,00, possono richiedere la rateazione calcolando la condizione di temporanea difficoltà attraverso i predetti parametri (indice di liquidità e indice alfa). Non sussistendo, però, per tali soggetti l obbligo di redigere un bilancio nelle specifiche forme di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile e, di conseguenza, potrebbe ritenersi difficoltoso ricavare dalle scritture contabili i dati necessari per calcolare i due indici (così come illustrato nel precedente paragrafo), la determinazione degli stessi avviene attraverso una modalità semplificata, in forma aggregata, cioè senza la specificazione delle singole voci che li compongono. Pertanto l Indice alfa verrà così calcolato: debito complessivo valore dei ricavi e dei proventi x100 13

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino I valori di riferimento per il calcolo dell indice devono comunque riferirsi ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dall istanza di rateazione; pertanto, a seconda del periodo dell anno solare in cui viene presentata l istanza, gli indici verteranno su un periodo infrannuale. In tale ipotesi, il valore dei ricavi e dei proventi da indicare per il calcolo dell indice può essere calcolato nei due seguenti modi: 1) ragguagliato all anno, nel modo seguente: totale valore ricavi e proventi infrannuali numero dei mesi cui si riferisce tale valore x12 2) utilizzando il totale valore ricavi e proventi relativo all ultimo esercizio chiuso, qualora la precedente modalità 1) non sia ritenuta idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell impresa: totale valore ricavi e proventi numero dei mesi cui si riferisce tale valore x12 si evidenzia infine una differenza nel caso in cui la rateazione richiesta per tale gruppo sia per debiti inferiori o superiori a 25.000. Infatti per: le rateazioni dei debiti di importo non superiore a 25.000 i valori degli indici determinati in forma aggregata sono comunicati direttamente dal contribuente nell istanza di rateazione; le rateazioni di debiti di importo superiore a 25.000, i valori relativi all indice di liquidità e all indice alfa determinati in forma aggregata devono essere comunicati da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: avvocati, soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili; studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli associati siano avvocati, soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili; revisori contabili; consulenti del lavoro. Per i summenzionati soggetti, deve essere allegato all istanza il documento attestante l appartenenza del professionista alle categorie abilitate dalla legge a sottoscrivere la comunicazione in oggetto. 14

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione 1.2. L istanza di rateazione, gli effetti sulle procedure coattive, i documenti da allegare Dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la verifica di rientrare nella situazione di obiettiva e temporanea difficoltà, il contribuente può, per accedere al beneficio della rateazione del debito, presentare un apposita istanza all agente della riscossione competente per territorio che ha emesso la cartella di pagamento da cui risulta il debito oggetto di rateazione. Per quanto riguarda gli effetti sulle procedure coattive e sulle misure cautelari, possiamo dire che la presentazione dell istanza ha l effetto immediato di precludere l avvio di nuove azioni esecutive e di sospendere le azioni esecutive eventualmente già avviate nei confronti del debitore dall agente della riscossione. In caso di rischio di un irreversibile pregiudizio da parte del fisco di riscuotere le somme iscritte a ruolo, la sospensione delle azioni esecutive può essere negata (come, ad esempio, la situazione di rischio dell imminente scadenza dei termini di fissare la vendita di beni mobili pignorati per un valore significativo rispetto all ammontare del debito). Per quanto concerne gli effetti sulle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), la presentazione dell istanza di rateazione, nelle more della conclusione del procedimento, non comporta la revoca delle misure cautelari già emanate, né inibisce l adozione di nuove misure. All istanza devono essere allegati i documenti di seguito elencati, sempre secondo il valore del debito di cui si richiede la dilazione (inferiore o superiore a 5.000,00) nonché l appartenenza del contribuente da uno dei tre gruppi sopra elencati: a) se la rateazione riguarda debiti di importo fino a 5.000,00, per tutti i soggetti è sufficiente che l istanza di rateazione sia motivata; b) se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a 5.000,00 ed il contribuente appartiene al primo gruppo (le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d imposta sostitutivi), all istanza va allegata la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del debitore, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge, ad esempio: comuni, centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l Inps ecc.). In caso di debiti facenti capo a più persone fisiche obbligate per legge in solido (ad esempio, gli eredi a seguito di una successione mortis causa), è sufficiente allegare all istanza la certificazione ISEE di uno soltanto dei coobbligati solidali (ad esempio, di un solo erede); c) se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a 5.000,00 ed il contribuente appartiene al secondo gruppo (le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna), all istanza vanno allegati: il prospetto per la determinazione dell indice di liquidità e dell indice alfa; una visura camerale aggiornata; una copia dell ultimo bilancio approvato e depositato presso l Ufficio del registro delle imprese, correlato dell attestazione dell avvenuto deposito, nonché del verbale di approvazione dell assemblea dei soci, oppure, se presente, dell organo di controllo contabile 15

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino oppure, nel caso in cui l ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi o comunque si ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio; una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, approvata dall organo di controllo contabile o in mancanza dall assemblea dei soci, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell istanza di rateazione, e comprensiva di tutte le voci del debito richiesto; d) se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a 5.000,00 ed il contribuente appartiene al terzo gruppo (gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi), all istanza vanno allegati: il prospetto per la determinazione dell indice di liquidità e dell indice alfa in forma aggregata (incluso nel modello di istanza); una copia dell atto costitutivo o dello statuto; in particolare, le fondazioni liriche devono allegare all istanza il prospetto per la determinazione dell indice di liquidità e dell indice alfa in forma aggregata, approvato dal Collegio dei revisori (incluso nel modello di istanza); una copia dell atto costitutivo e dello statuto; una visura camerale aggiornata. Come già specificato precedentemente, se il debito da rateizzare è di importo superiore a 25.000,00 va aggiunta tra gli allegati una comunicazione relativa al valore dell indice di liquidità e dell indice alfa sottoscritta da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: avvocati, soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili; studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli associati siano avvocati, soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili; revisori contabili; consulenti del lavoro. I summenzionati soggetti devono allegare anche il documento attestante l appartenenza del professionista alle categorie abilitate dalla legge a sottoscrivere la comunicazione in oggetto. 1.3. La conclusione del procedimento: accoglimento o diniego A seguito della presentazione dell istanza di rateazione, il contribuente riceve una comunicazione da parte dell agente della riscossione con cui viene informato dell avvio del procedimento volto a stabilire la spettanza o meno del beneficio richiesto. 16

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione Tale provvedimento finale verrà notificato al contribuente, indipendentemente dall esito del procedimento, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata presentata l istanza. Nel caso il provvedimento finale sia di accoglimento il contribuente sarà tenuto a effettuare i pagamenti delle rate secondo il piano di ammortamento allegato al provvedimento stesso, con scadenze coincidenti con il giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell istanza. Tra la data di ricezione da parte del contribuente del provvedimento di accoglimento e la data di scadenza della prima rata devono, in ogni caso, intercorrere almeno 8 giorni lavorativi, in modo tale da lasciare al contribuente un periodo di tempo minimo per effettuare il pagamento; si ricorda che, sempre nella prima rata, sarà richiesto il pagamento integrale delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella di pagamento. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (cioè rate costanti in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione). Nel caso in cui invece il provvedimento finale sia di rigetto, o di accoglimento parziale dell istanza, l agente della riscossione notifica preventivamente al contribuente una comunicazione contenente i motivi ostativi all accettazione, e in merito alla quale lo stesso contribuente può, nel termine di 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, presentare le proprie osservazioni, correlate eventualmente di opportuna documentazione. Questo consente di instaurare un contraddittorio con l agente di riscossione nella fase che precede l eventuale impugnazione del provvedimento di diniego innanzi al giudice. Dell eventuale mancato ricevimento delle osservazioni del contribuente o del silenzio mantenuto da quest ultimo a fronte della comunicazione preventiva ricevuta, dovrà darsi atto nel provvedimento finale di rigetto (anche parziale). Nel caso in cui al contribuente che ha presentato le proprie osservazioni venisse comunque notificato il provvedimento di rigetto, lo stesso ha facoltà di ricorrere al giudice tributario per opporsi al diniego di rateazione. La questione del giudice competente a decidere in caso di diniego da tempo forma oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali. Inizialmente, la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008) riteneva che il diniego potesse essere impugnato solo innanzi al T.A.R. Ripetuti interventi delle sezioni unite della Cassazione (sent. n. 7612/2010 e n. 5928/2011) hanno, invece, affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora la rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria. A tal fine bisogna verificare prima di effettuare ricorso a quale debito la rateazione è negata; infatti, nell ipotesi in cui il diniego sia relativo a debiti non tributari (ad esempio, previdenziali o violazioni del codice della strada), la giurisdizione delle commissioni tributarie lascia il posto al giudice del lavoro o al giudice ordinario, con la conseguenza che il contribuente ricorrente è costretto a rivolgersi a diversi giudici con riti differenti, per la stessa cartella. Diatribe, in merito ai poteri del giudice, dimostrano aspetti ancora non definiti per quanto riguarda le competenze. 17

1. La rateazione agente di riscossione La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino Il caso, infatti, di ricorrere al giudice per impugnare un procedimento di accoglimento, che conceda rate inferiori a quelle richieste dal contribuente, limiterebbe l operato del giudice stesso al solo annullare o confermare il diniego, senza entrare nel merito del ricorso stesso. Questo perché non si è in presenza di un contenzioso tributario di impugnazione del meritometodo utilizzato dall Ufficio, bensì un semplice diniego di autotutela per cui, essendo il procedimento già definito, il giudice stesso può solo richiedere una rideterminazione del contendere accogliendo il ricorso del contribuente e, quindi, annullando il diniego dell agente di riscossione. A dimostrazione di quanto predetto, ed a sottolineare i poteri di discrezionalità degli uffici dell agente di riscossione ed il limite di arbitrarietà da parte del giudice che non può sindacare sull operato dell Equitalia, ci ha pensato la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 12 aprile 2011, n. 152, rigettando un ricorso di un contribuente a cui veniva notificato un provvedimento di accoglimento parziale di un stanza di rateazione, diminuendo la dilazione a 12 rate rispetto a quelle richieste (72 rate). 1.4. Decadenza dalla rateazione: tardività dei versamenti L art. 19 del d.p.r. n. 602/1973 prevede che, ottenuta la dilazione da parte dell agente di riscossione, il mancato pagamento della prima rata nel termine indicato nel provvedimento o, successivamente, di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso, il debito non è più rateizzabile e l intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Se si decade dal beneficio, l agente della riscossione riprende l azione di recupero coattivo, considerando le eventuali somme già versate in modo dilazionato e la morosità del contribuente a partire dalla scadenza dell ultima rata pagata. Da tale data (ultima rata pagata), sono dovuti dunque gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell importo iscritto a ruolo. La morosità del contribuente non adempiente e la consequenziale decadenza del beneficio di dilazione, inoltre, pregiudica l eventualità di richiedere ulteriori rateazioni: infatti, una ipotetica richiesta di rateazione di nuove somme iscritte a ruolo verrebbe automaticamente negata, a meno che lo stesso effettui il pagamento in unica soluzione del debito residuo per il quale è decaduto dalla rateazione Si fa presente che una disposizione transitoria, volta a facilitare l accesso alla dilazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti morosi, è stata emanata con il decreto milleproroghe (d.l. n. 225/2010) convertito in legge n. 10/2011, per tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di dilazione entro il 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge) (si veda paragrafo di riferimento 1.6). 18

Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi 1. La rateazione agente di riscossione Nel caso di tardività nel versamento di una rata successiva alla prima, non si perde il beneficio della rateazione, ma sull importo della rata non tempestivamente pagata sono dovuti: gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente; la differenza tra l importo dell intero aggio di riscossione spettante all agente e la quota a carico del contribuente pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, se la dilazione è stata richiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella. 1.5. Richiesta di rateazione successiva alla prima Il contribuente che sta beneficiando di un provvedimento di accoglimento di dilazione ancora in corso e regolarmente onorato può richiedere, con una nuova istanza, la concessione della dilazione del pagamento di cartelle successivamente notificategli. In tal caso, tale nuova istanza di rateazione dovrà essere correlata in copia della documentazione attestante l avvenuto pagamento dell ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione. Per evitare che le scadenze della nuova rateazione coincidano con le scadenze della dilazione già in corso e, quindi, consentire al contribuente di onorare, secondo le proprie esigenze, la regolarità dei pagamenti, lo stesso ha facoltà di indicare sulla nuova istanza il giorno di scadenza delle rate della nuova rateazione. In mancanza di tale indicazione, la scadenza mensile relativa alla nuova rateazione coinciderà con quella prevista per la dilazione già in essere. Ovviamente, in entrambe le ipotesi, si deve considerare sempre il termine di almeno 8 giorni lavorativi per il pagamento della prima rata. Si fa presente che per la richiesta di una nuova rateazione successiva alla prima ancora in corso, è prevista l applicazione di un correttivo che prende in considerazione anche il debito complessivo non ancora scaduto (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti), derivante dalla precedente rateazione in essere. L applicazione del correttivo è utile a determinare l importo minimo del debito e le relative rate. Così come per la prima istanza presentata, si farà riferimento al debito oggetto di dilazione ed alle tipologie del contribuente, evidenziando però che l importo ora da considerare per la dilazione sarà il debito complessivo delle due istanze, ossia nuovo debito da rateizzare (al netto di sgravi e/o pagamenti parziali, dei diritti di notifica della cartella di pagamento, dell aggio di riscossione e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive); e residuo debito non ancora scaduto derivante dalla rateazione già concessa (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti). Per debiti di importo fino a 5.000,00 19