Circolare n. 2: Comunicazione telematica delle lettere d intento e presentazione dei modelli INTRASTAT



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Transcript:

BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Massimo Coppola Dott.ssa Diana Pérez Corradini Dott. Alberto Gori Dott.ssa Alessia Bettin Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Dott. Riccardo Maragno Dott. Marco Antonello Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi Padova, 9 gennaio 2009 A tutti i Clienti dello Studio LL.SS. A mezzo fax o e-mail Circolare n. 2: Comunicazione telematica delle lettere d intento e presentazione dei modelli INTRASTAT Comunicazione telematica delle lettere d intento Si ricorda alla gentile clientela dello Studio l obbligo di invio telematico delle lettere d intento ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l inizio del nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii delle lettere d intento. Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova C.F./P.IVA 03876650288 Soggetti obbligati Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l estero), onde evitare di essere cronicamente a credito d Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d Iva tale richiesta detta lettera d intento deve essere inoltrata a ciascun fornitore. I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: numerazione progressiva; annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi); Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 e-mail studiobalin@bfba.it

invio all Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta. L obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano esportatori abituali le cosiddette lettere di intento con le quali l esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l applicazione dell Iva. Termine e modalità per l invio I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento. Per la verifica del corretto termine d invio si ricorda che la norma istitutiva parla di dichiarazione ricevuta ; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d intento medesima). Il fornitore che riceve la lettera d intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.. Qualora l esportatore invii una nuova lettera d intento al fine di ottenere la non applicazione dell Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l adempimento telematico. Sanzioni L aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E importante precisare che il fornitore che 2 / 5

invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile). Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell Iva. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati. Senza effettuazione di forniture in sospensione Con effettuazione di forniture in sospensione regolari Con effettuazione di forniture in sospensione irregolari Sanzione da 258 a 2.065 Sanzione dal 100 al 200% dell Iva non applicata Sanzione dal 100 al 200% dell Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell Iva da parte dell esportatore abituale ATTENZIONE Viste le pesanti sanzioni applicabili (si veda oltre), si esorta ad inviare con la massima tempestività allo Studio copia delle dichiarazioni d intento ricevute, in modo tale che lo Studio possa trasmetterle all Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite. Presentazione dei modelli INTRASTAT Entro lunedì 2 febbraio 2009 scade il termine per la presentazione dei modelli INTRASTAT annuali. La scadenza prevista (31 gennaio) scade infatti di sabato, e, si ricorda, qualora l ultimo giorno di scadenza coincida con la giornata di sabato o è festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Già con decorrenza 2007, i limiti che regolano la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, cui sono obbligati i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario, sono riassunti nella tabella che segue : 3 / 5

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT Vendite Volume degli scambi dell anno precedente Periodicità presentazione Acquisti Volume degli scambi dell anno precedente Periodicità presentazione Superiore a 250.000 MENSILE (1) (3) Superiore ad 180.000 MENSILE Tra 40.000 ed 250.000 TRIMESTRALE (2) (3) Fino ad 40.000 ANNUALE (3) Fino ad 180.000 ANNUALE (3) (1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre); (2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascuna trimestre solare; (3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni. Superamento del limite in corso d anno Sempre dal 2007, si ricorda che la periodicità di presentazione deve essere verificata anche in corso d anno, considerando le soglie (40, 180 o 250 mila euro) delle operazioni (acquisti e cessioni) effettuate: i soggetti obbligati devono adottare la nuova periodicità a decorrere dal periodo successivo il trimestre nel quale è stata superata la soglia. Si tenga anche conto che nel primo anno di attività (o nel primo anno in cui inizia l attività degli scambi intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti e/o delle vendite che si ritiene di realizzare nell anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza illustrato. (1) (3) Modalità di presentazione Premesso che gli elenchi vanno presentati solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni intracomunitarie (non esiste un obbligo di presentazione di un modello privo di dati), i modelli vanno presentati presso gli Uffici doganali abilitati (vale a dire tutte le Circoscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato o del terzo delegato, in uno dei seguenti modi: 1) su supporto cartaceo o magnetico: a mano o per raccomandata (in questo caso è valida la data di spedizione); 4 / 5

2) in via telematica, tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange) dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento doganale. I dati da indicare nei modelli Vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di beni (non i servizi) registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese, trimestre o anno) di riferimento. In particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può mai andare oltre il mese successivo all effettuazione dell operazione, coincidente con la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l ammontare complessivo delle operazioni medesime. Con particolare riferimento al contenuto dei modelli annuali, devono essere compilate solo le colonne relative ai dati fiscali (non statistici), e quindi quelle relative (oltre alla prima, che si riferisce al numero progressivo di riga) allo Stato e al codice Iva, e all ammontare delle operazioni (espresso in euro; se le fatture sono emesse in valuta estera va eseguita la conversione in base al cambio del giorno di effettuazione dell operazione). Non vanno compilate, tra l altro, né la colonna relativa alla nomenclatura combinata, né quella relativa alla natura della transazione (salvo nel caso del promotore delle triangolazioni). Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti. Balin & Associati Margherita Cabianca 5 / 5