Il giorno 22 aprile 2009 presso la sede di CONFIMEA a Roma, via della Chimica 12



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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI Il giorno 22 aprile 2009 presso la sede di CONFIMEA a Roma, via della Chimica 12 tra - Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'impresa e Artigianato (CONFIMEA), rappresentata dal presidente nazionale Roberto Nardella; - Associazione degli Esercenti e dei Commercialisti delle attività del Terziario, Turismo e dei Servizi (AECP), rappresentata dal responsabile per i Rapporti con le Istituzioni Guido Palombi, giusta delega del presidente nazionale Marco Palombi; - Associazione delle Imprese Italiane (ASSIMPRESA), rappresentata dal segretario nazionale Aldo Romanini; - Confederazione degli Imprenditori dei Commercianti, degli Artigiani del Turismo e dei Servizi (CICAS), rappresentata dal presidente Giorgio Ventura; - Confederazione Unitaria Nazionale delle Attività Imprenditoriali (Conf.UNAI), rappresentata dal presidente nazionale Rosario Calabrese; - CONFEURO, rappresentata dal membro del Consiglio Nazionale Gianpiero Lembo su delega del segretario nazionale Rocco Tiso; - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica e Artigiana (FEDERTERZIARIO SUD), rappresentata dal responsabile per Contrattazione, Sicurezza e Formazione Massimo Abbate, giusta delega del presidente nazionale Francesco Franco e - Sindacato Autonomo Metalmeccanici e Industrie Collegate (FISMIC), rappresentata dal segretario generale Roberto Di Maulo e - Intesa Sindacato Autonomo (ISA), rappresentata dal segretario generale Carmelo Cassia e - Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico (SIASO), rappresentata dal coordinatore nazionale Claudio Palerma, giusta delega del segretario generale Fulvia Magenga si è addivenuti alla firma del presente CCNL per i dipendenti degli studi professionali. Letto approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

INDICE Parte I Titolo I PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITA DEL CCNL Parte II Titolo I SFERA DI APPLICAZIONE, VALIDITA, DECORRENZA, DURATA, CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (artt. 1-5) Titolo II PARI OPPORTUNITA', MOBBING, MOLESTIE SESSUALI (artt. 6-8) Titolo III FORMAZIONE (artt. 9-1 Titolo IV ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA (artt. 13-15) Titolo V APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (artt. 16-3 Titolo VI QUADRI (artt. 32-36) Titolo VII QUADRI DI DIREZIONE (artt. 37-40) Titolo VIII FORMAZIONE - LAVORO (artt. 41-5 Titolo IX CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. 5 Titolo X LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art. 5 Titolo XI LAVORO SOMMINISTRATO (artt. 54-58) Titolo XII LAVORO INTERMITTENTE (artt. 59-60) Titolo XIII LAVORO RIPARTITO (art. 6 Titolo XIV TELELAVORO (art. 6 Titolo XV TEMPO PARZIALE (artt. 63-7

Titolo XVI ORARIO DI LAVORO (artt. 73-8 Titolo XVII FERIE, ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI, MISSIONI e TRASFERIMENTI (artt. 85-100) Titolo XVIII MALATTIE, INFORTUNI, GRAVIDANZA e SOSPENSIONI (artt. 101-11 Titolo XIX ANZIANITA, SCATTI DI QUALIFICA, TRATTAMENTO ECONOMICO (artt. 114-12 Titolo XX INDENNITA DISAGIO E PRESTAZIONI SPECIALI (art. 125) Titolo XXI MENSILITA SUPPLEMENTARI (artt. 126-127) Titolo XXII RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO (artt. 128-138) Titolo XXIII NORME DISCIPLINARI (artt. 139-145) Parte III Titolo I SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (artt. 146-150) Titolo II RELAZIONI SINDACALI (artt. 151-15 Titolo III ENTI BILATERALI (artt. 154-16 Parte I Titolo I - PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITA DEL CCNL Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie in qualità di Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ritengono di aver dato con il contratto una prima importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile. Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CEE. Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di Relazioni Sindacali, le Parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti il mercato del lavoro, con l'obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al Settore. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione del lavoro. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: - il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale e uno standard retributivo a garanzia della equità distributiva dei salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto; - il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della

produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita. Le Parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell impegno partecipativo della componente lavoro. Le Parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Parte II Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE, VALIDITA, DECORRENZA, DURATA, CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 1 Sfera di applicazione. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma singola, associata o societaria e il relativo personale dipendente delle seguenti specificità settoriali: professioni legali, professioni tecniche, professioni sanitarie, professioni economicoamministrative, professioni specializzate, operatori della opinione pubblica, professioni artistico-culturali e scientifiche. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente CCNL:

A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli Studi autonoma attività professionale; B) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili etc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali. Art. 2 - Validità del contratto. Gli studi professionali che intendono applicare il presente CCNL devono inviare richiesta di adesione all'ente bilaterale E.BI.GEN. (vedi art. 15. Il CCNL non è applicabile in mancanza della conferma da parte dell'ente bilaterale. Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto. Il presente contratto decorre dal 1 maggio 2009 e avrà scadenza il 30 aprile 2013 per quanto concerne la parte normativa e il 30 aprile 2011 per quanto concerne la parte economica. Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 4 mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di anno in anno. Le Parti si impegnano ad incontrarsi 3 mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame della intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale. Art. 4 - Condizioni di miglior favore. Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano. Art. 5 - Classificazione del personale. Il personale addetto agli studi tecnici professionali è classificato su 6 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e

articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in 3 aree professionali così definite: A) area amministrativa e giuridica B) area tecnica C) area medico-sanitaria A) AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA Livello 1. A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa. Livello 2. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio, nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo della attività di altri dipendenti quali: - analisti di costi aziendali; - capi uffici tecnici o amministrativi; - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio, civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative); - investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel livello 3; - capi ufficio. Livello 3. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: - contabili di concetto; - addetti all'inserimento dati su elaboratore elettronico; - corrispondenti in lingue estere; - programmatori di applicativi per elaboratori elettronici; - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali; - segretari di concetto; - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela; - messi notificatori; - addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni;

- addetti alla amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa; - traduttori e interpreti; - primanotisti e codificatori; - investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel livello 4S; - redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione. Livello 4 Super. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi; - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela; - addetti alla compilazione di libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati; - contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia; - investigatori privati. Livello 4. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: - dattilografi; - autisti; - centralinisti telefonici; - operatori meccanografici su applicativi di elaboratori elettronici; - contabili d'ordine; - primanotisti d'ordine; - archivisti; - schedaristi; - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine; - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni e visure presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati; - informatori commerciali; - redattori di rapporti informativi che operino su schemi prestabiliti senza discrezionalità di valutazione. Livello 5. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche comunque di carattere ausiliario, quali: - addetti alle pulizie - fattorini

- uscieri B) AREA PROFESSIONALE TECNICA Livello 1. A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa. Livello 2. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia d'iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio, nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo della attività di altri dipendenti quali: - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi progettisti - progettisti disegnatori - capi laboratorio - capi missione Livello 3. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: - contabili di concetto; - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi; - corrispondenti in lingue estere; - programmatori meccanografici; - segretari di concetto; - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela; - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa; - traduttori e interpreti; - addetti all'elaborazione di computi tecnico-estimativi; - assistente di cantiere; - sperimentatori; - rilevatori; - sperimentatori tecnici. Livello 4 Super (4S).

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi; - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela; - tecnici preparatori di laboratorio geologici; - disegnatori lucidisti; - operatori strumentisti. Livello 4. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisiti, quali: - dattilografi; - autisti; - centralinisti telefonici; - operatori meccanografici su applicativi di elaboratori elettronici; - perforatori e verificatori di schede; - contabili d'ordine; - primanotisti; - archivisti; - schedaristi; - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine; - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori; - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati; - esecutori delle prove di laboratorio e addetti alla registrazioni del dati di campagna. Livello 5. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: - addetti alle pulizie - fattorini - uscieri C) AREA PROFESSIONALE MEDICO-SANITARIA Livello 1. A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o, ancora, di diploma professionalizzante, nello specifico settore di competenza dello studio esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

Livello 2. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia d'iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio, nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo della attività di altri dipendenti quali: - capi uffici tecnici e amministrativi; - laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica; - ortottisti (assistenti di oftalmologia); - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (DM Sanità 26.1.88 n. 30 - DM Sanità 14.9.94 n. 669 - DM Ministero Università 24.7.96 profilo regolato dal Decreto n. 137 del 15.3.99 GU 18.5.99, n. 11; - podologi muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (professione sanitaria riabilitativa - DM 14.9.94 n. 666 - GU 3.12.94 n. 283 - profilo regolato dalla legge 10.8.00 n. 251, art. 2, comma ; - tecnici ortopedici muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (professione tecnico-sanitaria - DM 14.9.94 n. 665 - GU 3.12.94 n. 283 - profilo regolato dalla legge 10.8.00, n. 251, art. 3, comma ; - animatore sociale per anziani; appartengono a questo livello gli operatori che sono professionalmente attivi nell'ambito dei servizi agli anziani e sono in possesso di qualifica professionale di assistente geriatrico e familiare o di assistente per soggetti portatori di handicap o di operatore socioassistenziale oppure di certificazione di competenze acquisite rilasciata da ente qualificato o di diploma di scuola triennale di tecnico dei servizi sociali in grado di svolgere tutti i compiti indicati al livello 4 con coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti; - primo odontotecnico; appartengono a questo livello gli odontotecnici muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge che, alle strette dipendenze del datore di lavoro, svolgono mansioni così come previste ai livelli 3, 4 e 4S; che abbiano praticato con profitto aggiornamenti professionali acquisendo un alto profilo professionale specialistico e che svolgano anche funzioni di coordinamento in tema di organizzazione di uno o più reparti del laboratorio con significativi margini di autonomia; - assistenti di studio odontoiatrico (ASO) specializzati; appartengono a questo livello gli addetti specializzati che, alle strette dipendenze del dentista, svolgono mansioni così come previste ai livelli 3, 4 e 4S; che siano in possesso di titoli abilitanti riconosciuti e/o di certificazione delle competenze acquisite rilasciata da ente qualificato in uno o più campi delle mansioni dei livelli precedenti acquisendo un alto profilo professionale specialistico e che svolgano anche funzioni di coordinamento in tema di organizzazione dello studio con significativi margini di autonomia. Livello 3.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: - contabili di concetto; - analisti chimici; - terapisti di riabilitazione; - segretari di concetto; - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela; - infermieri professionali; - tecnici di laboratorio; - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa; - tecnici radiologi; - tecnici di ortopedia; - animatore sociale per anziani; appartengono a questo livello gli operatori che sono professionalmente attivi nell'ambito del servizi agli anziani e sono in possesso di qualifica professionale di assistente geriatrico e familiare o di assistente per soggetti portatori di handicap o di operatore socioassistenziale oppure con certificazione di competenze acquisite rilasciata da ente qualificato (risultanti dal libretto formativo) o di diploma di scuola triennale di tecnico dei servizi sociali in grado di svolgere tutti i compiti indicati al livello 4 con funzioni di coordinamento in tema di organizzazione del lavoro con significativi margini di autonomia; - optometristi; appartengono a questo livello gli optometristi che, alle strette dipendenze del datore di lavoro, svolgono mansioni professionali così come previste ai livelli inferiori, ma che svolgano anche: * attività di ginnastica oculare * la misurazione della vista - odontotecnici; appartengono a questo livello gli odontotecnici che, alle strette dipendenze del datore di lavoro, svolgono mansioni così come previste ai livelli 4 e 4S, ma che abbiano praticato con profitto aggiornamenti professionali acquisendo un alto profilo professionale specialistico; - assistenti di studio odontoiatrico (ASO); appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze del dentista, svolgono mansioni di preparazione dell'area di intervento clinico e di assistenza durante l'esecuzione della prestazione del dentista, così come previste ai livelli 4S e 4 e che, cumulativamente o alternativamente: * sono in possesso di titoli abilitanti riconosciuti; * siano in possesso di certificazione delle competenze acquisite da ente qualificato (che risultino dal libretto formativo) che attesti la partecipazione con profitto, nei 2 anni precedenti, ad attività di aggiornamento professionale in 2 o più dei seguenti campi o aree di aggiornamento:

una o più mansioni (o aree di aggiornamento) previste nel livello precedente; organizzativo, finalizzato all'assunzione dell'incarico di referente per la gestione dei farmaci; sicurezza sul luogo di lavoro, finalizzato all'assunzione dell'incarico di referente per la gestione della linea di sterilizzazione acquisendo un alto profilo professionale specialistico con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti. Livello 4 Super (4S). A questo livello appartengono i lavoratori che volgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi; - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela; - tosatori; - infermieri generici; - esecutori prove di laboratori; - animatore per anziani; appartengono a questo livello gli operatori che sono professionalmente attive nell'ambito dei servizi agli anziani con competenze comunque acquisite (purché certificate da ente qualificato risultanti dal libretto formativo) e in grado di svolgere mansioni professionali così come previste al livello 4, ma che dimostrino specifiche capacità e attitudini di coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti; - primo assistente di optometria; appartengono a questo livello gli optometristi che, alle strette dipendenze e su indicazione del datore di lavoro, svolgono mansioni professionali così come previste al livello inferiore, ma che dimostrino specifiche capacità e attitudini nello svolgimento di parti delle mansioni di livello 4; - primo assistente di odontotecnica; appartengono a questo livello gli odontotecnici che, alle strette dipendenze del datore di lavoro, svolgono le mansioni di assistenza alla realizzazione del manufatto odontotecnico; - primo assistente di podologia; appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze del podologo, svolgono mansioni, comunque acquisite, così come previste al livello inferiore, ma che dimostrino specifiche capacità e attitudini nello svolgimento di parti delle mansioni di livello 4; - primo assistente di studio odontoiatrico (ASO); appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze del dentista, svolgono mansioni professionali così come previste al livello 4 e che, cumulativamente o alternativamente: * sono in possesso di titoli abilitanti riconosciuti; * siano in possesso di certificazione delle competenze acquisite da ente qualificato (che risultino dal libretto formativo) che attesti la partecipazione con profitto, nei 2 anni precedenti, ad attività di aggiornamento professionale in 1 o più dei seguenti campi o aree di aggiornamento:

una o più mansioni previste nel livello precedente; informatica, finalizzato all'assunzione dell'incarico di referente per le tecnologie informatiche dello studio; sicurezza sul luogo di lavoro, finalizzato all'assunzione dell'incarico di referente per il coordinamento nelle situazioni di emergenza acquisendo un discreto profilo professionale specialistico. Livello 4. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: - dattilografi; - autisti; - centralinisti telefonici; - contabili d'ordine addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine; - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori; - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati; - addetti alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici; - massaggiatori; - animatore per anziani; appartengono a questo livello gli operatori che sono professionalmente attivi nell'ambito dei servizi agli anziani con competenze comunque acquisite che siano in grado di: * progettare interventi di animazione socio-culturale destinati a persone nel proprio territorio o che si trovino all'interno di servizi residenziali o nei centri diurni; * valutare i bisogni e le aspettative della persona; * promuovere, progettare in équipe un percorso di animazione utilizzando specifiche tecniche in una ottica di relazione di aiuto; - assistenti di optometria; appartengono a questo livello gli optometristi che, alle strette dipendenze e su indicazione del datore di lavoro, svolgono mansioni acquisite, di:preparazione e vendita, senza preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive per tutte le semplici disfunzioni della funzione visiva (miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia e afachia); - assistenti di odontotecnica; appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze e su indicazione del datore di lavoro, svolgono mansioni comunque acquisite di ricevimento, di preparazione, di confezionamento, etichettatura e imballaggio del manufatto odontotecnico; - assistenti di podologia; appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze del podologo, svolgono mansioni comunque acquisite, di preparazione dell'area di intervento clinico e di assistenza durante l'esecuzione della prestazione podologica;

- assistenti di studio odontoiatrico (ASO); appartengono a questo livello gli addetti che, alle strette dipendenze del dentista, svolgono mansioni, comunque acquisite, di preparazione dell'area di intervento clinico e di assistenza durante l'esecuzione della prestazione del dentista; In particolare: * preparazione; manipolazione e stoccaggio dei materiali dentali; * riordino; disinfezione; sterilizzazione; preparazione; * manutenzione e pulizia del piccolo e grosso strumentario e delle attrezzature; * manutenzione decorosa di tutte le aree dello studio; * decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro. Attendono inoltre alle quotidiane attività amministrative anche mediante l'uso delle tecnologie informatiche, ovvero: * accoglienza e dimissioni dei pazienti; * gestione degli appuntamenti; * controllo e aggiornamento dello schedario dei pazienti; * l'archiviazione e catalogazione dei materiale radiografico e iconografico dei pazienti; * rapporti con fornitori e collaboratori esterni; * disbrigo delle pratiche amministrative. Livello 5. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche comunque di carattere ausiliario, quali: - addetti alle pulizie - fattorini - uscieri Titolo II - PARI OPPORTUNITA', MOBBING, MOLESTIE SESSUALI Art. 6 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. A tale scopo le Parti concordano sulla opportunità di istituire una Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità composta da 4 membri, dei quali 2 designati dalla rappresentanza sindacale datoriale e 2 designati dalla rappresentanza sindacale dei lavoratori.

Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti compiti: a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea ed internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una interruzione della attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/ reinserimento; d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53/00; e) predisporre progetti finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/91 e dai Fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9, legge n. 53/00 e diffondendo le buone pratiche; i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti questo contratto costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 5) L'attività della Commissione seguirà quanto indicato da specifico regolamento, redatto dalle Parti. Art. 7 Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessata e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. A tal fine affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti: a) raccolta del dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing ; b) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato/a; d) formulare un codice quadro di condotta. Nota congiunta a verbale. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia dl mobbing le Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale. Art. 8 - Molestie sessuali. Le Parti si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 27.11.91, come modificato dal Trattato di Amsterdam 2.10.97 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema e a prevenirne il ripetersi. Le Parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza e ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale. Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla Commissione paritetica pari opportunità nazionale.

Definizione. Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera e alla estinzione del rapporto di lavoro. Prevenzione. Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le Parti affidano all'ente Bilaterale Territoriale il compito di raccogliere e di trasmettere alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione, sempre attraverso l'ente Bilaterale Territoriale, avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a tutti. Le associazioni firmatarie chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2, legge 10.4.91 n. 125, e a tale scopo verrà redatto un avviso comune. Qualificazione della formazione. Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Nota congiunta a verbale. Le Parti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale per le Pari Opportunità il compito di individuare le procedure formali e informali di accertamento delle molestie sessuali, nonché le conseguenti sanzioni. Le Parti convengono, altresì, di ricondurre le questioni attinenti il titolo II tra le attività proprie dell'ente bilaterale di cui all'art. 154.

Titolo III FORMAZIONE Art. 9 - Obiettivi della formazione. Tenuto conto dei processi di unificazione europea e della armonizzazione, a livello comunitario, dei titoli di studio e dei titoli di esercizio delle attività professionali specializzate, le Parti considerano la formazione come uno strumento indispensabile per il consolidamento dell'occupazione e una risorsa formidabile per lo sviluppo qualitativo del settore. A tale fine, fermo restando i ruoli e i compiti che in tema di formazione professionale sono demandati ai diversi livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le Parti a livello Regionale, come già previsto nel presente CCNL, le Parti convengono di individuare nell'ente bilaterale e nel Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua gli strumenti attuativi per il conseguimento dei seguenti obiettivi: - aggiornare e migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane; - migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi professionali, per realizzare un sistema produttivo che offra al cittadino paziente un servizio in cui la qualità attesa e quella erogata siano sempre meno distanti; - migliorare l'abilità comunicazionale degli addetti verso i cittadini, siano essi stranieri - soprattutto in previsione dei futuri processi di unificazione europea - che portatori di qualsiasi forma di disabilità; - conoscere gli aspetti legati alle esigenze di salute attese e reali di cittadini-pazienti che provengono da Paesi anche extra-ue, Paesi nei quali i principi di prevenzione e cura orali non sono così presenti nel contesto sociale (area medico-sanitaria); - rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia da processi di innovazione tecnologica che da quanto potrà essere normato, a livello legislativo, in tema di profili professionali; - rispondere alle esigenze di formazione per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento anche con la predisposizione di specifici progetti; - aggiornare la formazione sulla legislazione sulla salute e sicurezza e il mondo del lavoro e sue regolamentazioni; - conoscere almeno una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre. Art. 10 - Contenuti della formazione. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.

Quelle a carattere trasversale saranno articolate nelle seguenti 4 aree di contenuti: - competenze relazionali - organizzazione ed economia - disciplina del rapporto di lavoro - sicurezza sul lavoro Quelle a carattere professionalizzante dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e i servizi di settore nel contesto dell'area di attività dello Studio professionale; - conoscere e sapere applicare le basi tecnico/scientifiche indispensabili per la propria mansione; - conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Le Parti individuano, in particolare, i seguenti argomenti di dettaglio: - ricevimento e accoglienza dei clienti; - gestione delle nuove tecnologie di archiviazione ottica; - controllo e aggiornamento degli schedari, anche con tecnologie informatiche; - rapporti con fornitori e collaboratori esterni, anche con strumenti telematici; - gestione della privacy (D.lgs. n. 196/0. Una particolare attenzione verrà dedicata alla formazione sulla tutela dell'ambiente, con azioni specifiche di formazione in virtù dei diversi livelli di inquadramento. Le tematiche affrontate nelle azioni di formazione verteranno su: - garantire il mantenimento degli standard qualitativi; - miglioramento della gamma dei servizi offerti; - sviluppo sostenibile e sua promozione in azienda; - sistemi di gestione ambientale e loro adozione da parte dell'azienda; - utilizzo di prodotti, processi e servizi a minore impatto ambientale e con criteri ecologici: criteri di selezione e scelta; - la gestione dei rifiuti e in particolare sulle modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro destinazione, gestione dei rifiuti pericolosi, modalità di stoccaggio temporaneo (aree e impianti, quantità e tempi); - misure di gestione sulla prevenzione e controllo delle emergenze. Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. Art. 11 - Modalità di erogazione della formazione.