A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9



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Indice I. Oggetto e campo di applicazione nm. 1-3 II. Norme applicabili agli SLB con clienti nm. 4-20 A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9 B. SLB non coperti nm. 10 C. Contratto SLB e suo contenuto nm. 11-16 D. Conteggio nm. 17-18 E. Estratto di deposito nm. 19 F. Iscrizione a registro nm. 20 III. Trattamento di PcT e SLB nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di liquidità (art. 12 e segg. OLiq) nm. 21-43 IV. Gestione del rischio nm. 44 V. Audit nm. 45 VI. Periodo di transizione nm. 46 2/7

I. Oggetto e campo di applicazione Con la presente circolare l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA definisce le norme applicabili al prestito titoli concluso con i clienti (nm. 4-20) e regola la gestione del rischio (nm. 44). Di seguito, il prestito titoli è indicato con l acronimo «SLB» (securities lending and borrowing). Non sono considerati clienti le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi e le imprese di assicurazione. 1* 2 La presente circolare è destinata alle banche e ai commercianti di valori mobiliari. 3* II. Norme applicabili agli SLB con clienti A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione Le banche e i commercianti di valori mobiliari che prendono in prestito titoli provenienti da portafogli clienti in qualità di controparte o che effettuano tali operazioni in veste di agenti sono tenuti a informare i clienti (mutuanti di titoli), preventivamente e in maniera comprensibile, sui rischi connessi alle singole operazioni. La presa di conoscenza deve essere documentata in forma separata o nel contratto SLB (nm. 12). 4 Occorre segnalare ai clienti alcuni punti particolarmente importanti. 5 Il cliente deve sapere se la banca o il commerciante di valori mobiliari agisce come mutuatario di titoli e quindi come controparte (principal) oppure se svolge soltanto un ruolo di intermediario e quindi di agente nell operazione con un terzo. Nell intermediazione di SLB non coperti, è necessario inoltre specificare al cliente se la banca o il commerciante di valori mobiliari si rende garante della restituzione dei titoli prestati. Il cliente perde la proprietà dei titoli prestati. Nei confronti del mutuatario ha diritto esclusivamente al rimpiazzo dei titoli prestati con titoli della stessa specie e quantità e, in caso di fallimento del mutuatario, non può far valere alcuna pretesa di recupero dei titoli prestati (insussistenza del diritto di separazione). Nel caso di fallimento del mutuatario o di un eventuale garante il cliente ha nei loro confronti esclusivamente un credito pecuniario corrispondente al valore dei titoli prestati. Tale credito non beneficia di alcun privilegio e non gode della garanzia dei depositi (art. 37h LBCR). Soltanto negli SLB coperti vi è una copertura supplementare il cui ammontare dipende dalle garanzie fornite. I diritti patrimoniali e di partecipazione incorporati nei singoli titoli, in particolare i diritti di voto, passano al mutuatario per la durata del prestito (salvo accordi specifici di diverso tenore). Il rischio di svalutazioni dei titoli resta a carico del cliente. 6 7 8 9 3/7

B. SLB non coperti L SLB non coperto con clienti privati non è consentito. Non sono considerati «clienti privati» gli investitori qualificati di cui all art. 10 cpv. 3 LICol. 10 C. Contratto SLB e suo contenuto Ai fini di un efficiente gestione del rischio, le banche e i commercianti di valori mobiliari sono tenuti a verificare che i propri contratti SLB siano redatti in modo da produrre gli effetti voluti e siano legalmente attuabili. 11 Il cliente deve esprimere preliminarmente il suo accordo esplicito all adesione all SLB 12 sottoscrivendo un contratto separato dalle Condizioni generali. È possibile combinare tale contratto con altri contratti. Al cliente deve essere concessa la possibilità di escludere alcuni titoli dall SLB. 13 È necessario che i diritti del cliente a ricevere pagamenti compensativi per i proventi che giungono a scadenza relativi ai titoli prestati vengano appositamente regolati. Per il prestito dei titoli il cliente viene remunerato con un compenso (lending fee). I criteri per il calcolo di tale compenso devono figurare nel contratto in termini generali. Il cliente può disdire sia il contratto SLB che i singoli prestiti in qualsiasi momento e con effetto immediato. Se è stata esplicitamente convenuta una durata fissa, il singolo prestito termina solo alla sua scadenza. Nel contratto devono essere fissati anche i termini e le modalità del rimpiazzo con titoli della stessa specie e quantità. 14 15 16 D. Conteggio La banca o il commerciante di valori mobiliari deve allestire periodicamente un conteggio per il cliente in cui sono riportati i pagamenti compensativi (nm. 14) e il compenso pattuito (nm. 15). Nel conteggio deve essere indicato inoltre il titolo dato in prestito, la durata del prestito, nonché i diritti al compenso e ai pagamenti compensativi che sono riconosciuti al cliente. Quest ultimo può richiedere informazioni più dettagliate sul calcolo concreto dei suoi diritti. 17 18 E. Estratto di deposito Nell estratto di deposito devono essere specificati i titoli oggetto di prestito. Deve inoltre essere segnalata al cliente l adesione in corso all SLB. 19 F. Iscrizione a registro Dopo ogni operazione SLB con titoli di capitale, la banca o il commerciante di valori mobiliari è tenuto a richiedere immediatamente l iscrizione nel registro corrispondente o la cancellazione dal suddetto registro, salvo nel caso in cui il cliente vi rinunci esplicitamente (azioni dispo) 1. 20 1 È fatto salvo un eventuale adeguamento reso necessario dal «modello nominee» previsto dalla riforma del diritto azionario. 4/7

III. Trattamento di PcT e SLB nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di liquidità (art. 12 e segg. OLiq) Abrogato 21* Abrogato 22* Abrogato 23* Abrogato 24* Abrogato 25* Abrogato 26* Abrogato 27* Abrogato 28* Abrogato 29* Abrogato 30* Abrogato 31* Abrogato 32* Abrogato 33* Abrogato 34* Abrogato 35* Abrogato 36* Abrogato 37* Abrogato 38* Abrogato 39* Abrogato 40* Abrogato 41* Abrogato 42* Abrogato 43* 5/7

IV. Gestione del rischio Le banche e i commercianti di valori mobiliari che, in veste di controparte, prendono in prestito senza garanzia titoli provenienti da portafogli clienti o che effettuano tali operazioni in veste di agenti devono disporre di un piano in cui sono definiti processi standard ben strutturati che tengono conto dei possibili conflitti d interesse nei periodi di scarsa liquidità. 44 V. Audit Le società di audit verificano il rispetto della presente circolare in conformità con la Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit» e riportano il risultato delle loro verifiche nel rapporto di audit. 45* VI. Periodo di transizione Per gli SLB in essere con clienti viene concesso un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2010 per l attuazione delle disposizioni sancite ai nm. 4-16. 46 6/7

Elenco delle modifiche Questa circolare è modificata come segue: Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1 gennaio 2013. nm. modificato 45 Modifica entrata in vigore il 1 gennaio 2013. Sono stati adeguati i rimandi agli art. 16 e segg. OBCR nell Ordinanza sulla liquidità (RS 952.06) che e entrata in vigore il 1 gennaio 2013. Modifica del 3 luglio 2014 entrata in vigore il 1 gennaio 2015. nm. modificato 1, 3 nm. abrogati 21 43 I dettagli del trattamento di PcT e SLB nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di liquidità sono disponibili dal 1 gennaio 2015 nella Circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità - banche». 7/7