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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 49 DEL 16/11/2000 OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA. L esercizio dell attività di estetista è oggi disciplinato dal Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, deliberato dal Commissario Prefettizio con Atto n. 410 in data 12/05/1972. Appare evidente la necessità di intervenire con una nuova regolamentazione che tenga conto delle mutate disposizioni di legge che disciplinano l attività di estetista non più come mestiere affine a quella di parrucchiere, ma come attività con una propria connotazione, tenendo conto altresì delle nuove abitudini e richieste dei consumatori. Il presente Regolamento disciplina le attività ed i trattamenti che mantengano e migliorano l aspetto estetico del corpo umano, con esclusione quindi di ogni intervento di carattere terapeutico, fissando le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni ed il corretto svolgimento delle attività estetiche stesse. A questo fine, il territorio comunale è stato suddiviso in zone coincidenti con quelle circoscrizionali e sono state previste per le nuove aperture ed i trasferimenti, distanze minime tra esercizi similari. Preso atto, ai sensi dell art. 53 della legge 142/90, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio. IL CONSIGLIO COMUNALE - vista la proposta che precede - vista l illustrazione dell Assessore Merlo ( durante l illustrazione entra il Consigliere Turini ed escono i consiglieri Lamma, Manucci, Conte, De Marco, Isolabella: presenti 25) - posta in votazione la proposta di deliberazione approvata con 25 voti favorevoli, contrari, astenuti. Delibera - di approvare il Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività di Estetista, nel testo integrante e parte integrante della presente deliberazione. - Di dare mandato al Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro per l attuazione del presente regolamento. - Di inviare il presente provvedimento al CO.RE.CO. INDICE Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 2 Art. 2 - DEFINIZIONE DELL ATTIVITA.pag. 2

Art. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA pag.3/ 4 Art. 4 - COMMISIONE COMUNALE.pag. 5 Art. 5 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D ESERCIZIO.pag. 6 Art. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA...pag. 6 Art. 7 - PARERI NECESSARI AI FINI DEL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE.. pag. 7 Art. 8 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 8 Art. 9 - RILASCIO E CONTENUTO DELL AUTORIZZAZIONE pag. 8 Art. 10 - SUBINGRESSI E MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE...pag. 9 Art. 11 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI... pag. 9 Art. 12 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI.. pag. 10 Art. 13 - ESPLETAMENTO DELL ATTIVITA...pag. 11 Art. 14 - LIBRETTO DI IDONEITA SANITARIA.pag. 12 Art. 15 - SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE.pag. 12 Art. 16 - REVOCA E DECADENZA.pag. 13 Art. 17 - DINIEGO RICORSI..pag. 14 Art. 18 - ORARIO E TARIFFE..pag. 14 Art. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE pag. 15 Art. 20 - VIGILANZA.pag. 15 Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI...pag. 16 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO L attività di estetista, esercitata in pubblico locale, presso enti, istituzioni, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito, nell ambito del territorio del comune è soggetta ad autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 04/01/1990 n. 1. L attività è disciplinata dalla suddetta legge e dalla legge regionale n. 50 del 14/09/1993 e n. 4 del 20/01/1997, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. ART. 2 - DEFINIZIONE DELL ATTIVITA L attività di estetista può essere esercitata indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell art. 1 della legge 4 gennaio 1990, e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato alla legge 04/01/1990 n. 1 e, con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n.713. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. I centri di abbronzatura sono ricompresi nell attività di estetista e pertanto sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento. ART. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA Le imprese che svolgono l attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o societaria.

Il titolare dell impresa artigiana di estetista deve essere personalmente in possesso della qualificazione professionale all esercizio dell attività. In caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell art. 3 comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n.133, la maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale ( nel caso di due soli soci almeno uno ), restando inteso che solo quelli con la qualificazione possono concretamente esercitare l attività. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A), della legge 20 maggio 1997, n. 133, la qualificazione professionale deve essere posseduta dall unico socio; In caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell art. 1, comma 2, lett.b), della legge 20 maggio 1997, n.133, dai soci accomandatari; In caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla l. 20 maggio 1997, n. 133, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona designata ad assumere la direzione dell azienda, la quale deve accettare l incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al comune e garantire la presenza nell esercizio durante l orario d apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore ( es. malattia ) ( salvo comunque l obbligo che qualsiasi altro socio o dipendente che eserciti concretamente l attività deve a sua volta possedere il requisito professionale ). L esercizio dell attività di cui al precedente art. 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa di cui all art. 5 valido per l intestatario della stessa e per i locali da questi indicati, con le seguenti modalità: - ad un impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi. - Ad un impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a questi sono i soci in possesso della prescritta qualificazione professionale di cui all art. 3 della legge 1/90, a condizione che in ciascun esercizio operi almeno un socio avente la suddetta qualifica. - Ad un impresa societaria diversa da quelle previste dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, ( relative a più sedi ) a condizione che in ciascun esercizio operi una persona qualificata professionalmente. L attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di barbiere o di parrucchiere, nella medesima sede da due distinte imprese, che dovranno avere i requisiti professionali richiesti per ognuna delle rispettive attività. L attività oggetto del presente Regolamento non può essere esercitata in forma ambulante o di posteggio. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi in presenza di motivazioni valide per non recarsi presso l esercizio. I barbieri e i parrucchieri nell esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente, per l esclusivo svolgimento di semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l abitazione dell esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un idonea sala d attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I locali dovranno risultare idonei sotto l aspetto igienico sanitario e dotati di opportuni servizi igienici. ART. 4 - COMMISSIONE COMUNALE - La Commissione prevista dall art. 3 della legge n. 1142 del 23/12/1970 integrata dall art. 5 della legge regionale n. 50 del 14/09/1993 è così composta: 1) Il dirigente o suo delegato Presidente

2) N. 3 rappresentanti della categoria artigianale componenti 3) N. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative componenti 4) Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. competente sul territorio o suo delegato 5) Comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato componente 6) Un rappresentante Commissione Prov.Artigianato o suo delegato, artigiano della categoria, residente nel comune componente Funge da segretario un dipendente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro. Le riunioni della Commissione sono valide con l intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o morte. In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all organizzazione che aveva designato il membro sostituito. I componenti della Commissione esprimono parere sulle domande di rilascio, di trasferimento di autorizzazioni, sulla stesura del Regolamento ed eventuali proposte di modifica dello stesso, sulla determinazione degli orari degli esercizi e problematiche inerenti la categoria. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante per l amministrazione. ART. 5 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D ESERCIZIO Tutti coloro che intendono iniziare l attività di cui all art 1 del presente Regolamento devono richiedere l apposita autorizzazione amministrativa valida per l intestatario e per i locali da esso indicati. All uopo l interessato dovrà inoltrare domanda in bollo al Sindaco e dovrà indicare: - le generalità della persona fisica ( nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ), o i dati relativi alla compagine societaria; - l ubicazione e numero civico del locale ove s intende svolgere l attività; - le modalità con cui si intende esercitare: se in luogo pubblico o privato, se a titolo gratuito o meno. Deve essere richiesta al Sindaco, l autorizzazione anche nei casi di trasferimento, ampliamento, subingresso. ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) requisiti professionali posseduti dalla persona, nelle ditte individuali, dalla maggioranza dei soci nelle imprese artigiane, dal direttore tecnico quando trattasi di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443/85 o dei soci se esercitano professionalmente l attività. b) Copia EIRA relativa alla localizzazione dell esrcizio c) Copia fotostatica non autenticata, di documento di identità in corso di validità intestata al richiedente d) Le imprese in forma societaria, siano esse quelle previste dall art. 3 della legge 08/08/1985 n. 443 o imprese diverse devono esibire copia dell atto costitutivo registrato o autocertificazione contenente tutti i dati inerenti alla compagine societaria. e) Iscrizione nel registro ditte della C.C.I.A.A. per le imprese diverse da quelle previste dalla legge 08/08/1985 n. 443 o autocertificazione.

Le modifiche alla composizione della società devono garantire il mantenimento della condizione della qualificazione professionale della maggioranza dei soci ed essere preventivamente comunicate all'amministrazione comunale, al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti professionali previsti dalla legge 08/08/1985 n. 443, entro 30 giorni dall'avvenuta costituzione. ART. 7 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a: 1) all'accertamento da parte del Servizio Igiene Pubblica dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali e delle relative apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività; 2) all'accertamento da parte del Settore Interventi sul Territorio della destinazione d'uso dei locali; 3) all'accertamento della distanza tra esercizi similari a cura del corpo di Polizia Municipale e del Servizio Edilizia. ART. 8 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE Le autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi di estetista ed al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, il territorio comunale è ripartito in zone coincidenti con le circoscrizioni: circoscrizione n.1 - Cadimare, Marola, Campiglia, Fabiano, Pegazzano, Biassa circoscrizione n.2 - Rebocco, Chiappa, Marinasco, Strà, Sarbia, Foce, Fossitermi, Scorza. circoscrizione n.3 - La Spezia centro ( da viale Aldo Ferrari sino a via S.Cipriano ) circoscrizione n.4 - La Spezia est, Mazzetta, Valdellora, Migliarina, La Pianta, Isola, Montepertico, Favaro, Felettino. circoscrizione n.5 - Canaletto, Melara, Termo, Limone, S. Venerio, Pianazze, Pitelli, Fossamastra, Muggiano, Carozzo, Pieve di S.Venerio, Pagliari, Ruffino, San Bartolomeo, Castagnoni. L'insediamento di un nuovo esercizio non potrà avvenire all'interno di un'area compresa in un cerchio avente un raggio di almeno 50 metri, con centro all'ingresso principale dell'esercizio operante più vicino. Il trasferimento di esercizi esistenti è consentito solamente all'interno della stessa circoscrizione, con una distanza di 30 metri ( misurata in linea d'aria ) dal più vicino esercizio similare. Si deroga alle distanze fissate, per comprovate e documentate richieste, sentito il parere dell'apposita Commissione. ART. 9 - RILASCIO E CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro e costituisce il titolo di esercizio dell'attività. In essa devono essere indicati il nominativo della persona o la denominazione della società a cui viene rilasciata l'autorizzazione, la tipologia d'esercizio ed i locali sede dell'attività. ART. 10 - SUBINGRESSI E MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE

I subingressi e le modifiche di compagine sociale vengono autorizzati dal Servizio Economia e Politiche del Lavoro senza acquisire il parere preventivo della Commissione di cui all'art. 4. Nel caso di subingresso per cessione di azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purchè questi richieda al Sindaco, la voltura dell'autorizzazione e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto di idoneità sanitaria. Si autorizza il subingresso nell'esercizio a chi è in possesso dei requisiti necessari e succede in una attività preesistente, in seguito a cessione o contratto di affitto di azienda. Colui che cessa definitivamente l'attività ha l'obbligo di restituire al comune la propria autorizzazione, entro 30 giorni dalla data dell'evento. ART. 11 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI L'accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari di cui al punto 1 dell'art. 7 del presente regolamento viene eseguito dal servizio di Igiene Pubblica che esprime pareri sia sui requisiti igienico-sanitari dei locali che delle attrezzature e le suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione. Detto accertamento è regolato dai successivi articoli 12,13,14. ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista devono presentare altezza netta interna conforme a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio e di Igiene Comunale, essere ufficialmente ampi anche in relazione al numero di posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente, costruiti con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di m. 2 in materiale impermeabile e lavabile con acqua disinfettante. I locali dovranno essere muniti di lavandini fissi serviti da acqua corrente calda e fredda e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in numero proporzionato ai posti di lavoro. Dovranno avere collocati idonei recipienti muniti di coperchio con copertura a pedale necessari per la raccolta, temporanea conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi. Gli stessi locali devono essere mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione. Sia i locali che gli arredi devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia. Gli esercizi di estetista dovranno essere dotati di servizi igienici propri, completi di bagno e antibagno, conformi a quanto prescritto dai Regolamenti comunali, con pavimenti e pareti rivestiti di materiale lavabile fino a m. 2 di altezza, apparecchiature idrosanitarie in materiale disinfettabile, divisi per sesso quando l'attività è prevista per uomo e donna. Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla normativa specifica ed il loro uso dovrà avvenire conformemente alle norme emanate in materia. Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 05/03/1990 n. 46. I locali per l'attività in oggetto devono essere dotati di impianti ed apparecchi di disinfezione dello strumentario ed oggetti destinati alla lavorazione, dovranno essere dotati altresì di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione. ART. 13 - ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio deve essere fornito di poltrone e lettini idonee all'uso e di attrezzature, suppellettili e biancheria che dovranno essere tenute costantemente pulite. Le attrezzature e le suppellettili devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente all'esercizio per essere sottoposta ad una nuova lavatura e disinfezione. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere eseguite in presenza di idoneo ricambio d'aria dei locali. I prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 01/10/1986, n. 713 e successive integrazioni e modificazioni. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie e indossare una sopravveste sempre in perfetto stato di pulizia. Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee o da evidenti alterazioni della pelle non potranno essere servite. Ai sensi della deliberazione n. 7197/94 della Giunta Regione Liguria, nei locali dove viene svolta attività di estetista dovrà essere affisso il seguente avviso al pubblico nelle dimensioni prescritte. "AVVISO E TUTELA DELLA SALUTE" Si richiama l'attenzione dei signori clienti che intendano sottoporsi a trattamenti estetici e che risultino affetti da particolari patologie di informarne tempestivamente l'estetista e di consultare al riguardo il proprio medico di fiducia ( in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge regionale 1993, n.50); Coloro che intendono svolgere, a richiesta del cliente, il servizio presso sedi designate dal cliente, dovranno essere forniti di apposita valigetta contenente gli strumenti necessari nel rispetto delle norme sanitarie e possibilmente dovranno essere utilizzati strumenti monouso. ART. 14 - LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio deve essere munito di librettodi idoneità sanitaria. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo e soggetti al rinnovo di validità annuale, previa visita sanitaria da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica. ART. 15 - SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati che intendono continuare l'esercizio dell'attività, devono presentare domanda unitamente al certificato dell'avvenuta denuncia di successione, entro 180 giorni dall'evento. In caso di decesso del titolare, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/85 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli

minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o al tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto. ART. 16 - REVOCA E DECADENZA Il Dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Dirigente: ( art. 9 della legge 50 ) a) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione ( notifica interessato ), salvo richiesta di proroga debitamente motivata; b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, tranne i seguenti casi, nei quali il Dirigente può consentire la sospensione dell'attività fino a diciotto mesi: 1) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovanti motivi; 2) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività; 3) per lavori di ristrutturazione dei locali. ART 17 - DINIEGO-RICORSI Il rifiuto di rilasciare l autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 90 gg. Dalla richiesta. Contro il provvedimento di diniego del Dirigente è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 gg. Dalla notifica. ART. 18 - ORARIO E TARIFFE Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di estetista sono fissati dal Comune e adottati con ordinanza, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria. Gli orari di esercizio devono essere esposti con cartello sulla porta di ingresso del locale. La tabella delle tariffe effettivamente praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all interno dell esercizio; Deve essere parimenti esposta l autorizzazione di cui al precedente art.5. E concessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse, per l ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limiti di orario. ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE Le infrazioni al Regolamento Comunale sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. 8 della legge regionale 14/09/1993 n. 50 e dall art. 12 della legge 04/01/1990 n.1. Per qualsiasi altra violazione che non rientri nei casi previsti dalle leggi citate sarà applicata una sanzione fino a lire 1.000.000. In caso di reiterate violazioni del presente regolamento, il Dirigente, può disporre la chiusura temporanea dell esercizio da un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di trenta giorni. Nell ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente, dispone l immediata cessazione dell attività, eseguibile anche coattivamente. ART. 20 - VIGILANZA Il Corpo di Polizia Municipale e il personale di ispezione delle ASL, possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolge l attività prevista dal presente Regolamento.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI I soggetti che dimostrino, sulla base dell iscrizione all albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990 n. 1, attività di estetica riconducibili alla disciplina di detta legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all autorizzazione comunale prevista dalla legge 14 gennaio 1936, n. 161, modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 142, potranno ottenere l autorizzazione prevista dal presente regolamento, qualora sussistono i requisiti previsti dal regolamento stesso. Gli esercizi predetti possono continuare l attività medesima a norma dell art.11 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il comune provvederà entro 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione, a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.