Risposta ABI alla consultazione della Banca d Italia e della CONSOB in merito alla disciplina secondaria di recepimento della direttiva UCITS IV



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Risposta ABI alla consultazione della Banca d Italia e della CONSOB in merito alla disciplina secondaria di recepimento della direttiva UCITS IV Giugno 2011 POSITION PAPER

Osservazioni generali L ABI esprime apprezzamento per il lavoro svolto da codeste Autorità nell elaborare le proposte di modifica alla regolamentazione secondaria di recepimento della direttiva UCITS IV. Le modifiche poste in consultazione appaiono condivisibili, poiché recepiscono correttamente le nuove misure comunitarie volte ad agevolare l operatività transfrontaliera delle società di gestione, nonché introducono talune semplificazioni utili ad accrescere l attrattività dell ordinamento nazionale in materia di risparmio gestito. Sulla base degli approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari, si ritiene tuttavia opportuno formulare talune osservazioni circa le nuove Disposizioni di vigilanza sulla banca depositaria e il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, raggruppate a seconda che riguardino, nell ordine, la banca depositaria, le comunicazioni alla Banca d Italia, i criteri generali di redazione dei regolamenti di gestione, le attività di investimento, il modulo organizzativo per l offerta in Italia di OICR armonizzati. Osservazioni specifiche Attività della banca depositaria In via generale, l ABI condivide l impostazione della nuova normativa, la quale prevede: - il rilascio da parte della Banca d Italia di una esplicita autorizzazione ad esercitare le funzioni di banca depositaria, con specifica identificazione dei contenuti di tale autorizzazione in relazione alle diverse categorie di OICR, ai fondi pensione, nonché all incarico di calcolo del valore quota. Tale sistema soppianta quello vigente basato sull autorizzazione al singolo incarico di banca depositaria nell ambito del processo di autorizzazione del regolamento dell OICR/statuto del fondo pensione, rispetto al quale sono da tempo emerse crescenti problematiche applicative; - che le banche che svolgono l incarico di banca depositaria o di calcolo del valore della quota alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria o di calcolo del valore quota per le categorie di OICR per le quali espletano effettivamente tali incarichi. Pagina 2 di 13

Appare tuttavia necessario integrare la formulazione di talune innovazioni allo scopo di chiarirne l effettiva portata nell interesse delle banche depositarie, delle SGR/SICAV e dei fondi pensione. Condizioni per il rilascio dell autorizzazione all esercizio delle funzioni di banca depositaria Si ritiene necessario allineare la formulazione delle nuove Disposizioni di vigilanza relative alle condizioni per il rilascio dell autorizzazione all esercizio delle funzioni di banca depositaria con quanto previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio in tema di criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio del fondo (Titolo V, Capitolo IV, Sezione II). In particolare, appare utile integrare la Sezione IV delle Disposizioni di Vigilanza, inserendo un ulteriore alinea, dopo la locuzione In particolare, la banca:, che preveda esplicitamente tra i requisiti organizzativi della banca depositaria il possesso di strutture e procedure adeguate per la valutazione degli asset, che assicurino la corretta determinazione del valore complessivo netto del fondo ed il calcolo del valore della quota. In tal modo verrebbe chiarito anche nelle disposizioni specifiche della banca depositaria che il processo di valutazione dei beni del fondo costituisce il presupposto per lo svolgimento dei compiti inerenti al calcolo del valore della quota in regime di affidamento, ex art. 38 del TUF. Rapporti con la banca depositaria Le nuove disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che disciplinano le relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo produttivo (Titolo IV, Capitolo III, Sezione I 1 ) prevedono che le SGR che intendono incaricare la banca depositaria di calcolare il valore della quota, fermo restando quanto previsto dal Regolamento congiunto Banca d Italia- CONSOB in materia di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti di servizi o attività, valutano l adeguatezza della banca depositaria a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo. Al riguardo si ritiene necessario chiarire il significato del predetto rinvio normativo (evidenziato in corsivo), tenuto conto che i due regimi, dell outsourcing del calcolo del valore della quota e dell affidamento dell incarico di calcolo del valore della quota alla banca depositaria, sono tra loro diversi. Ciò è testimoniato dal fatto che: - la banca depositaria, per poter assumere l incarico di calcolare il valore della quota ex art. 38 del TUF, necessita di apposita 1 Trattandosi di un unica Sezione, si ritiene che la numerazione Sezione III costituisca un refuso. Pagina 3 di 13

autorizzazione, soggetta a specifici requisiti organizzativi (nuove Disposizioni di Vigilanza, Sezione IV); - il regolamento di gestione del fondo indica l eventuale attribuzione alla banca depositaria dell incarico di provvedere al calcolo del valore della quota ex art. 38 del TUF (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 2.5); - il calcolo del valore della quota da parte della banca depositaria ex art. 38 del TUF è soggetto al regime di responsabilità proprio dei compiti della banca depositaria. Al fine di evitare incertezze interpretative e mantenere ferme le rilevanti differenze esistenti tra i cennati due regimi si richiede, pertanto, di identificare in modo preciso quali disposizioni del Regolamento congiunto Banca d Italia-CONSOB in tema di esternalizzazione di funzioni operative/essenziali devono intendersi applicabili nel caso di affidamento alla banca depositaria dell incarico di calcolare il valore della quota ex art. 38 del TUF. Funzioni di banca depositaria di fondi pensione L ABI condivide la scelta della Banca d Italia di esplicitare nell ambito delle nuove Disposizioni di Vigilanza quali norme devono ritenersi applicabili anche alle funzioni di banca depositaria di fondi pensione, poiché ciò consente di superare: - talune incertezze interpretative ed applicative connesse al regime di approvazione di statuti e regolamenti dei fondi pensione; - l interpretazione che la COVIP (nell ambito delle Direttive generali adottate con la Deliberazione del 28 giugno 2006) ha ritenuto di adottare con riferimento alla normativa sulla banca depositaria, specificando che: i) i fondi pensione possano attribuire alla banca depositaria solo la delega a provvedere direttamente al calcolo del valore delle quote del fondo; ii) come per gli altri casi di delega, rimane ferma in capo al fondo pensione negoziale o alla società istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilità per l operato del soggetto delegato. Nella prospettiva delle nuove Disposizioni di vigilanza, che trattano con elevato rigore il rilascio dell autorizzazione ad assumere l incarico del calcolo del valore della quota in regime di affidamento ex art. 38 del TUF, si ritiene ragionevole consentire alle banche depositarie di poter assumere tale incarico anche per i fondi pensione. Tale nuova impostazione: - favorisce la razionalizzazione dei processi da parte delle banche depositarie; - consente di differenziare la tipologia di incarichi relativi al calcolo del valore della quota che i fondi pensione possono impartire a seconda che il soggetto incaricato sia una banca depositaria (in tal caso è ammesso sia l affidamento ex art. 38 del T.U.F. che l outsourcing) Pagina 4 di 13

ovvero un service amministrativo (in tal caso è ammesso unicamente l outsourcing) in coerenza con il differente regime normativo valevole per tali soggetti; - favorisce la razionalizzazione dei processi anche da parte dei fondi pensione, soprattutto laddove essi siano di tipo aperto ed istituiti da SGR che abbiano affidato alla banca depositaria il calcolo del valore della quota anche sui fondi comuni dalle medesime gestiti. Categoria dei fondi pensione Si ritiene di interpretare correttamente le nuove Disposizioni di vigilanza (Sezione III) nel senso che i fondi pensione sono intesi in modo unitario e, dunque, senza nessuna distinzione tra fondi pensione negoziali e aperti, tenuto conto dell identità dell attività di investimento da essi svolta. Considerata la rilevanza di tale interpretazione anche rispetto alle implicazioni delle disposizioni finali e transitorie, si chiede di integrare la formulazione delle nuove Disposizioni di vigilanza chiarendo che i fondi pensione costituiscono rispetto alle funzioni di banca depositaria una categoria unitaria. Di conseguenza, le banche che svolgono l incarico di banca depositaria dei fondi pensione (negoziali e/o aperti) alla data del 1 luglio 2011 sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria per i fondi pensione (negoziali e aperti). Parimenti sarebbe opportuno stabilire che le banche depositarie, che alla data del 1 luglio 2011 sono autorizzate al calcolo del NAV ex art. 38 del T.U.F. per OICR aperti, sono parimenti autorizzate a fornire il predetto servizio ai fondi pensione dietro specifica richiesta di questi ultimi. Autorizzazione all esercizio del calcolo del valore della quota Si richiede di omogeneizzare nelle diverse Sezioni delle nuove Disposizioni di Vigilanza la formulazione adottata per identificare la struttura dedicata alla funzione di banca depositaria. Si segnala, infatti, che: - la Sezione II al punto 5, primo alinea, richiede che la funzione di banca depositaria sia svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitative ; - la Sezione IV al primo e terzo alinea fa riferimento all unità incaricata/preposta ai controlli di depositaria/sull attività di banca depositaria. Allo scopo di evitare incertezze interpretative, appare necessario utilizzare una terminologia uniforme ogni qualvolta le nuove Disposizioni di Vigilanza facciano riferimento alla medesima struttura. Pagina 5 di 13

Pubblicazione dell elenco delle autorizzazioni alle funzioni di banca depositaria Nell ottica di agevolare la conoscibilità da parte delle società (SGR, società di gestione armonizzate, società istitutrici di fondi pensione aperti) e dei fondi pensione negoziali delle banche in possesso delle autorizzazioni ad esercitare le funzioni di banche depositarie, nonché dell ampiezza di tali autorizzazioni, si ritiene necessario che la Banca d Italia pubblichi sul proprio sito internet l elenco delle banche autorizzate e i contenuti specifici dell autorizzazione rilasciata alla singola banca. Segnalazioni sulle irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti di banca depositaria Nella riorganizzazione delle nuove disposizioni che disciplinano la banca depositaria è venuta meno la previsione regolamentare, attualmente presente nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Capitolo VII, Sezione I, paragrafo 2, penultimo periodo, che prevede che Gli organi amministrativi e di controllo della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla Banca d Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell amministrazione della SGR o della SICAV e nella gestione degli OICR. Si richiede di indicare espressamente nel Titolo IV, Capitolo IV, Sezione II l'obbligo di comunicare alla Banca d'italia, almeno da parte della banca depositaria, il superamento dei limiti previsti dai regolamenti di gestione dei fondi e più in generale di dettagliare gli obblighi informativi nei confronti della Banca d'italia da parte della banca depositaria. Tale dettaglio è previsto espressamente nel Titolo V, Capitolo V-BIS, Sezione III, paragrafo 3.2 solo per le strutture master-feeder. L'assenza di analogo dettaglio per tutte le altre tipologie di fondi potrebbe accrescere i contrasti con le SGR, le quali potrebbero eccepire che gli obblighi informativi, ove esistenti, sono puntualmente definiti nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, rendendo di fatto sempre più complesso per le banche depositarie provvedervi sulla base unicamente dell' art. 38 del TUF anziché di una esplicita previsione del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Controllo della legittimità delle operazioni di fusione/scissione da parte di soggetti terzi Diritti dei partecipanti ai fondi Le nuove disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo V, Sezione II, paragrafo 3) recepiscono correttamente quanto previsto dalla direttiva (art. 42, paragrafo 1) in merito all identificazione dei soggetti terzi (banca depositaria o revisore legale) ai quali le SGR interessate all operazione di fusione/scissione debbono affidare l incarico di redigere una relazione che attesti la correttezza: a) dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle Pagina 6 di 13

quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente; b) dell eventuale corresponsione, in parziale cambio delle quote del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro; c) del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto. Diversamente, il successivo paragrafo 5 (ultimo periodo) delle medesime disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio prevede che I partecipanti ai fondi coinvolti nell operazione hanno diritto di ottenere, senza costi, la relazione della banca depositaria o del revisore legale prevista nel paragrafo 3 e, dunque, si discosta in qualche misura dalla corrispondente norma della direttiva (art. 42, paragrafo 3), la quale prevede che Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell OICVM oggetto di fusione che dell OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti. Poiché la richiamata norma comunitaria sembra assegnare una sorta di precedenza alla certificazione dei revisori legali rispetto a quella delle banche depositarie (forse in considerazione del fatto che qualora le depositarie coinvolte siano differenti, specialmente nelle fusioni transfrontaliere, potrebbero insorgere difficoltà e potenziali conflitti fra le stesse) e poiché detta certificazione esula dai compiti della banca depositaria, si chiede di riformulare il richiamato ultimo periodo del paragrafo 5 delle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo V, Sezione II) in aderenza alla richiamata norma comunitaria. Strutture di master-feeder: competenze del depositario dell OICR master Si richiede di riformulare le nuove disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva sul risparmio in tema di competenze della banca depositaria dell OICR master (Titolo V, Capitolo V-BIS, Sezione III, paragrafo 3.2) limitando l ambito delle verifiche dovute da tale banca alle violazioni dello scopo, dell oggetto o della politica di investimento dell OICR master individuate sulla base di quanto previsto dal regolamento di gestione/atto costitutivo/statuto e non anche in base a quanto previsto nel prospetto e del documento recante le informazioni chiave per gli investitori. Tale richiesta è volta a superare il recepimento letterale delle disposizioni di cui all art. 26, lettere d) ed e), della Direttiva 2010/42/UE della Commissione Europea, in contrasto con le norme generali sul depositario degli OICR armonizzati di cui agli artt. 22 e 23 della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le quali prevedono che gli obblighi del depositario abbiano quale punto di riferimento soltanto il regolamento di gestione o l atto costitutivo dell OICR. Pagina 7 di 13

Modalità di deposito e sub-deposito dei beni dell OICR Appare poco chiara la portata della nota n. 6 al Titolo V, Capitolo VII, Sezione III (ossia, post modifiche, Sezione II ), paragrafo 4 Altre operazioni, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. In particolare, si osserva che: - il paragrafo 4 ha ad oggetto la custodia di strumenti finanziari e non della liquidità; - il contenuto della nota n. 6 è relativo al deposito di somme di denaro e riproduce un apertura a suo tempo fornita dalla Banca d Italia che, com è noto, è stata presa a riferimento dagli operatori per far fronte, con un applicazione per analogia opportunamente adattata di quanto in essa previsto, anche ad altre necessità (ad esempio, far fronte all impossibilità da parte di istituti di credito terzi di concedere finanziamenti agli OICR senza dar corso alla contestuale apertura di un rapporto di conto corrente, nonché per quelle banche depositarie prive di uno sportello atto alla negoziazione di assegni per incaricare un terzo istituto di credito alla negoziazione di assegni di cui risulta essere beneficiario un OICR). Alla luce di quanto osservato, si ritiene che la nota n. 6 sopra menzionata debba essere espunta dal testo del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio affinché la stessa, assurgendo al rango di norma secondaria, non venga intesa come unica eccezione ammissibile. In alternativa, nella consapevolezza peraltro delle novità che la cosiddetta Direttiva AIMF potrà portare in materia, la nota n. 6 potrebbe essere inserita in un apposita Sezione relativa al deposito della liquidità degli OICR dopo essere stata modificata per dare atto di un possibile schema operativo aperto (ossia non relativo alla fattispecie legata all esigenza di un fondo immobiliare di procedere all apertura di un conto di liquidità presso una banca estera per l incasso dei canoni di locazione e la gestione delle spese relative a immobili posseduti dal fondo all estero ), al quale è possibile ricorrere nell impossibilità di dare luogo ad un versamento diretto di liquidità presso la banca depositaria. Comunicazioni alla Banca d Italia Errata valorizzazione delle quote Si richiede di eliminare la nota n. 7 al Titolo IV, Capitolo IV, Sezione II, paragrafo 13 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, la quale disciplina un adempimento: di cui la stessa Banca d Italia ha disposto la sospensione con Comunicazione del 10 luglio 2007 e che è, pertanto, considerato abrogato da SGR/SICAV e dalle banche depositarie; Pagina 8 di 13

la cui eventuale reintroduzione avrebbe implicazioni onerose per SGR/SICAV e banche depositarie, che di fatto annullano l utilità di stabilire una soglia di rilevanza dell errore di calcolo del valore quota, ponendo l industria del risparmio gestito italiana in situazione di svantaggio competitivo nei confronti di altre regolamentazioni europee. I criteri generali di redazione dei regolamenti di gestione Operazioni di switch A differenza del Regolamento Intermediari (art. 74, comma 2, lettera f) e del Regolamento congiunto Banca d Italia-CONSOB (Allegato 3), il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4.2.1) mantiene fermo il riferimento allo switch nella parte dedicata al rimborso delle quote. In relazione a ciò, si ritiene necessario chiarire se lo switch in senso tecnico deve considerarsi superato anche nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, in quanto assimilato a tutti gli effetti ad un rimborso e ad una successiva sottoscrizione, oppure se tale ultima previsione è ancora vigente. Certificati di partecipazione Si richiede di allineare la formulazione delle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4.3) al nuovo art. 36, comma 8 del TUF in corso di emanazione, il quale rimette al regolamento di gestione e non più al singolo partecipante la scelta circa la forma (titoli nominativi o al portatore) dei certificati rappresentativi delle quote. Sarebbe inoltre utile riformulare tale paragrafo al fine di chiarire che, al pari di altri strumenti finanziari, sono le quote del fondo comune di investimento ad essere nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo, e non i certificati rappresentativi delle stesse. Tale modifica consentirebbe, peraltro, di chiarire che il codice ISIN è attribuito alle quote e non al certificato rappresentativo delle stesse, così che non sia pertanto ammissibile assegnare un codice ISIN al certificato cumulativo. Attività di investimento Strumenti finanziari quotati Le nuove definizioni di cui al Titolo I, paragrafo 1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio mantengono ferma la nota n. 2 del Regolamento vigente, volta a chiarire le condizioni in base alle quali, ai fini Pagina 9 di 13

delle disposizioni in materia di norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell OICR, possono essere considerati quotati anche gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati i cui prezzi siano rilevati su sistemi alternativi di scambio caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza degli scambi se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori. Tuttavia la portata è stata limitata in modo rilevante essendo stato aggiunto alla vigente formulazione l inciso emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al Gruppo dei 10, giustificato con la parentesi (frase modificata con Comunicazione del 15.09.2006 quesito n.4). Al riguardo si osserva che tali integrazioni: - non tengono in debito conto che il citato quesito n. 4 era specifico e riferito a Investimento dei fondi comuni aperti in Titoli di Stato non quotati trattati su sistemi di scambi organizzati ; - sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto, sembrano eliminare o non tenere in considerazione tutta la parte di strumenti finanziari di debito (in special modo corporate) che, seppur formalmente ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato (condizione essenziale per essere considerati quotati), vengono poi effettivamente scambiati su altre trading venues (tra cui anche gli MTF) e che precedentemente erano compresi nella nota 2. Considerata la rilevanza di tale disposizione ai fini dei criteri di valutazione degli assets del fondo e della loro classificazione in quotati e non quotati, si richiede che la nota in discorso sia mantenuta in perfetta aderenza al testo vigente. Detenzione presso soggetti diversi dalla banca depositaria della liquidità a garanzia del fondo nel caso di operazioni di securities lending attivo Le disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio relative all utilizzo delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio (Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 6.6) prevedono che nel caso di un operazione di prestito titoli attivo la SGR possa detenere la liquidità ricevuta a garanzia presso un soggetto diverso dalla banca depositaria e che in tal caso debba rilevare un esposizione nei confronti di tale soggetto terzo. Tale previsione è importante in quanto attesta la possibilità per la SGR di detenere tale liquidità a garanzia presso un soggetto diverso dalla banca depositaria. Si richiede tuttavia di eliminare la previsione relativa all assoggettamento di tale importo al rischio di controparte, la quale penalizza la possibilità della Pagina 10 di 13

SGR di depositare tale ammontare presso il soggetto che garantisce le migliori condizioni di mercato in termini di remunerazione. Si ritiene, infatti che, trattandosi di asset non facenti parte del patrimonio dell OICR, ma a garanzia dello stesso, gli eventuali rischi connessi a questa scelta da una parte rientrino nell autonomia delle SGR in materia di gestione dei rischi, dall altra siano sufficientemente limitati dalla predisposizione di un accordo tra la SGR, la banca depositaria e il soggetto che detiene tali ammontari simile a quello già previsto per le operazioni in strumenti finanziari derivati previsto dal Provvedimento alla lettera b), paragrafo 3, Sezione III, Capitolo VII, Titolo V. La previsione in parola non è, peraltro, presente né nella normativa comunitaria né nelle disposizioni attuative del CESR, con la conseguenza che essa limiterebbe l operatività degli OICR italiano rispetto a quelli dei principali Paesi europei. Detenzione delle attività ricevute in garanzia all interno dell operatività in strumenti finanziari derivati OTC Le disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (paragrafo 3 dell Allegato V.3.2) prevedono, tra l altro, che le garanzie ricevute dall OICR all interno di un operatività in strumenti finanziari derivati OTC debbano essere custodite da una parte terza, soggetta a supervisione prudenziale, non connessa al fornitore delle stesse. Tale previsione appare eccessiva e rischia di limitare in maniera significativa l operatività dell OICR. Difatti, le disposizioni attuative comunitarie, e nello specifico il Box 26 del documento CESR/10-788, a differenza di quanto previsto nel Provvedimento, considerano tale condizione come un requisito per poter tenere conto di tali ammontari a riduzione dell esposizione al rischio di controparte e non come un obbligo relativo alla gestione delle garanzie ricevute. Inoltre, sempre il CESR ritiene che tali garanzie possano essere custodite anche da una soggetto connesso al fornitore delle stesse, purché abbia in essere con il fornitore stesso tali previsioni contrattuali che gli consentano di non subire le conseguenze nel caso di un fallimento del fornitore in qualità di controparte dell operazione in strumenti finanziari derivati OTC (testualmente is legally secured from the consequences of a failure of a related party ). Si richiede pertanto di allineare il testo del Provvedimento a quanto indicato dal CESR, così da non discriminare gli OICR italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei. Violazioni di limiti o divieti posti all attività dei fondi comuni o delle SICAV Tenuto conto che le banche depositarie sono obbligate a verificare e comunicare il superamento dei limiti di investimento stabiliti nei regolamenti Pagina 11 di 13

di gestione dei fondi comuni/statuti delle SICAV, si ritiene utile allineare i processi di monitoraggio e informativa delle banche e delle SGR/SICAV estendendo l utilizzo della scheda di cui all Allegato IV.4.2 al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio al superamento dei limiti di investimento stabiliti nei regolamenti di gestione dei fondi comuni/statuti delle SICAV. In questo modo verrebbero superate le difficoltà che spesso emergono nei rapporti tra le predette società e la banca depositaria ogni qualvolta quest ultima si trova a dover effettuare segnalazioni unilaterali sul comportamento tenuto dalla SGR/SICAV. Disposizioni relative al modulo organizzativo per l offerta OICR comunitari armonizzati La formulazione della nuova disciplina circa il modello organizzativo per l offerta in Italia degli OICR armonizzati prevista dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo VI, Capitolo V, paragrafo 1.3) sintetizza in modo atecnico, tramite il termine collocatori, il novero dei soggetti che possono essere designati per curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell OICR estero, tenuto conto che: - detti soggetti sono correttamente ivi identificati, tra parentesi, nella SGR, nella succursale di una società di gestione armonizzata, nelle imprese di investimento o banche insediate in Italia; - le funzioni ivi assegnate a tali soggetti non attengono all attività di collocamento, quanto piuttosto, ad attività che è necessario svolgere in modo accentrato a fronte della pluralità di intermediari operanti in veste di distributori degli OICR esteri al fine di efficientare i processi sottostanti. In relazione a ciò ed al fine di assicurare che le innovazioni in materia siano volte ad offrire modalità operative aggiuntive, ma non sostitutive di quelle già in uso, si ritiene necessario riformulare detto paragrafo 1.3 come segue: - eliminando dal secondo periodo il termine i collocatori indicato tra parentesi; - aggiungendo nella parentesi alla fine del predetto secondo periodo l intermediario incaricato di svolgere le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione all OICR; - eliminando la lettera e), relativa alla ricezione dei reclami degli investitori, che più correttamente deve essere svolta dagli intermediari incaricati di distribuire gli OICR in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento congiunto Banca d Italia-CONSOB; Pagina 12 di 13

- eliminando la lettera h) che costituisce una previsione generica comprendente la totalità delle differenti attività puntualmente previste nei punti precedenti; - riformulando l ultimo periodo della pagina VI.5.8 nel seguente modo: Le attività indicate nel capoverso precedente, ove non espletate da una succursale in Italia della società di gestione, devono essere disciplinate in apposite convenzioni stipulate con i soggetti all uopo designati che curano l offerta in Italia. Nella lettera di notifica prevista nel par.1 sono indicati i soggetti a cui sono attribuite le funzioni di intermediazione dei pagamenti nonché è attestato che la società di gestione armonizzata o la SICAV hanno stipulato le convenzioni di cui sopra, secondo quanto previsto nei precedenti capoversi. Pagina 13 di 13