COMUNE DI TEGLIO PROVINCIA DI SONDRIO Oggetto: CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L ESERCIZIO DELL IMPIANTO DI RISALITA DENOMINATO: SCIOVIA A FUNE ALTA FONTANACCE (2150) COMBOLINA (2493) IN COMUNE DI TEGLIO. ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune di Teglio e la Società ********., con sede in ****, ******, derivanti dalla concessione di esercizio dell impianto di risalita denominato: SCIOVIA A FUNE ALTA FONTANACCE (2150) COMBOLINA (2492) in COMUNE DI TEGLIO. Il concessionario, oltre che al rispetto dell atto di concessione e del presente capitolato, è tenuto all osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di funicolari aeree o sciovie in servizio pubblico. ART. 2 DURATA, SCADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE La concessione di esercizio ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell atto di concessione. Essa sarà rinnovabile, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle Leggi Regionali e Statali in materia di impianti di risalita e di piste. In ogni caso l efficacia della concessione è condizionata dall esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti. L esito sfavorevole delle verifiche e dei collaudi tecnici di cui sopra, comporterà l automatica decadenza della concessione e l applicazione delle disposizioni di cui all art. 10. ART. 3 VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO Dopo l ultimazione dei lavori di costruzione, di eventuale ammodernamento, potenziamento o adeguamento dell impianto, su richiesta del concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione dell impianto stesso, al cui esito favorevole è subordinato il rilascio dell autorizzazione. ART. 4 DOCUMENTI DI VIAGGIO La concessionaria si impegna a realizzare documenti di viaggio mediante tessere SKI PASS a tariffe comuni di tutti gli impianti da essi gestiti, nell interesse della collettività, essendo gli stessi considerati di pubblica utilità e quale obbiettivo essenziale per la sussistenza della concessione stessa. ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE La concessionaria dovrà corrispondere al Comune di Teglio in un unica soluzione ed in contanti, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, il canone annuo di concessione di. 300,00 e ciò fino alla scadenza della concessione. Detto canone sarà oggetto di aggiornamento per gli anni successivi al primo mediante applicazione degli indici di variazione del costo della vita registrati dall ISTAT nell anno precedente.
ART. 6 TARIFFE Le tariffe unificate invernali dovranno essere comunicate al Comune di Teglio e alle Organizzazioni Turistiche entro il 15 settembre di ogni anno precedente la relativa stagione invernale. Per poter promuovere, da parte di Enti o Organizzazioni preposte la Località di Teglio attraverso un pacchetto turistico finanziario in fiere specializzate, ecc.., in Italia o all Estero, la Concessionaria dovrà provvedere a fornire in tempo utile ai soggetti deputati le tariffe richieste. Le tariffe unificate, all inizio della stagione invernale, dovranno essere affisse presso le biglietterie degli impianti. ART. 7 AGEVOLAZIONI La concessionaria è tenuta e si impegna ad accordare speciali agevolazioni sui prezzi di risalita degli impianti ai residenti nel Comune di Teglio nella misura sottoelencata: 1) sarà concessa la LIBERA CIRCOLAZIONE ai dipendenti del Comune di Teglio, per motivi attinenti alle proprie mansioni di controllo e sorveglianza (VV.UU.) e di lavoro attinenti alla manutenzione di strade, acquedotti, ecc.(servizio Tecnico Comunale). 2) agli alunni delle scuole Materna, Elementare e Media di Teglio durante la frequenza dei corsi di sci o altri corsi o escursioni organizzati dall Amministrazione Comunale nell ambito del Piano del Diritto allo Studio sarà concordata una riduzione del 60% sul costo dello SKI- PASS giornaliero/pomeridiano; 3) a tutti i residenti del Comune di Teglio sarà accordata sullo SKI PASS stagionale la riduzione del 20% e sullo SKI PASS giornaliero una riduzione del 10 %; 4) per l assunzione di mano d opera la concessionaria si impegna a privilegiare, se e in quanto possibile, i residenti in Comune di Teglio. ART. 8 PROGRAMMA DI ESERCIZIO L esercizio dell impianto nella stagione invernale dovrà essere assicurato in conformità al programma ed agli orari da concordarsi preventivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, con il Comune. Il concessionario dovrà garantire il funzionamento degli impianti almeno durante i seguenti periodi: - durante le festività natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio - tre giorni alla settimana: SABATO DOMENICA LUNEDI O VENERDI, ESCLUSIVAMENTE SE SI EFFETTUANO CORSI DI SCI - qualora vi sia una richiesta di almeno 75 utenti. Qualora per cause di forza maggiore, dovesse verificarsi il fermo dell impianto, la concessionaria dovrà avvisare l utenza a mezzo cartello e segnalarlo in Comune. Per tutto il tempo di funzionamento degli impianti, le strutture ad essi pertinenti dovranno rimanere aperte, salvo casi giustificati da forza maggiore o circostanze eccezionali. Alle esigenze che si presentassero in occasione di feste o di manifestazioni sportive di notevole richiamo pubblicitario, la concessionaria avrà la facoltà, a richiesta del Comune, di prolungare l orario di funzionamento o messa in esercizio dell impianto e questo in deroga al programma e agli orari concordati ma solo entro la fascia di illuminazione naturale Analoga intesa con il Comune potrà essere raggiunta per la stagione estiva. In caso di chiusura ingiustificata degli impianti, e/o per motivazioni inerenti inadempienze di quanto stabilito dall art. 9, il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di 100,00. L applicazione della penale sulla fidejussione, costituita a garanzia del rispetto della
presente convenzione, sarà preceduta da specifica contestazione scritta. Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento. ART. 9 TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI In ordine all apertura, all esercizio, alla gestione e alla cura delle piste, si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali la concessionaria dovrà ottemperare ed adeguarsi. Le piste dovranno essere tutte aperte, battute ed agibili alla pratica dello sci. La battitura delle piste dovrà essere effettuata nelle ore antecedenti o successive l orario di funzionamento degli impianti salvo eventi naturali eccezionali (ad esempio forti nevicate), nel qual caso la pista su cui deve effettuarsi la manutenzione potrà essere anche chiusa. Presso le biglietterie di ogni impianto dovrà essere esposto giornalmente un cartello indicante in modo specifico gli impianti in funzione e la fruibilità delle piste con motivazione specifiche in caso di chiusura di cui dovrà tempestivamente essere portato a conoscenza del Comune. La chiusura delle piste dovrà essere limitata al minor tempo possibile. La concessionaria si impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione dei fondi interessati dal passaggio dell impianto e delle piste (compresi quelli comunali), sempre che non vi provvedono direttamente il proprietario o l affittuario dei fondi stessi. In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc.., durante il periodo primaverile e lo sfalcio durante l estate, così da rimediare agli effetti dell uso, per scopo sciistico, dei fondi in parola. Il comune concedente si impegna a non consentire l esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o comunque possano compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste, il cui tracciato sia fortemente individuato e approvato dal Comune. ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE La concessionaria decade di pieno diritto della concessione nei casi previsti dalla Legge, in caso di fallimento o di scioglimento della stessa. La decadenza sarà altresì dichiarata nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dall art. 5 ed in caso di reiterate violazioni delle norme di cui agli artt. 8 e 9 del presente capitolato. La decadenza potrà essere pronunciata nel caso in cui, trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della diffida con l espressa comminatoria di decadenza, la concessionaria non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento. La diffida sarà comunicata al concessionario presso il domicilio eletto nel Comune di, ai sensi dell art. 20 del presente capitolato. ART. 11 EFFETTI DELLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE Se la concessionaria, trascorsi 6 (sei) mesi dalla pronuncia della decadenza di cui all art. 10, non individui altro soggetto che subentri in base a valido titolo giuridico nella conduzione degli impianti, il Comune concedente avrà la facoltà di rilevare gli impianti fissi, il materiale mobile e di esercizio, nonché le altre opere e provviste necessarie per il regolare servizio dell impianto, corrispondendo il prezzo in relazione al valore del materiale e delle attrezzature calcolato in base alla documentazione fornita dalla concessionaria con regolari fatture, valore aumentato in riferimento all indice del costo della vita elaborato dall ISTAT e diminuito in relazione allo stato d uso. In caso di non intervenuto accordo nel termine di 3 mesi, il prezzo sarà determinato secondo i criteri del comma precedente da un collegio di tre arbitri da costituirsi ai sensi degli artt. 810 e successivi, se e in quanto compatibili, del Codice di Procedura Civile La concessionaria, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere subito l esercizio dell impianto e, qualora gli impianti non siano stati ceduti a terzi in proprietà o in
gestione da parte della concessionaria o il Comune non abbia esercitato il diritto di riscatto di cui sopra, ne dovrà rimuovere ed asportare dai terreni, nel termine che sarà fissato dal Sindaco, attrezzature, opere e quant altro attinente all impianto che non possano avere altra utile destinazione o che in ogni caso possono costituire pericolo diretto o indiretto. L Amministrazione Comunale, sentito il parere degli uffici competenti, comunicherà alla concessionaria quali sono le opere da demolire e fisserà il termine per la demolizione. In caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione in danno della concessionaria: le spese relative, dedotto l importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico della concessionaria, che dovrà rimborsarle. ART. 12 FACOLTA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE DEL SUO RINNOVO Un anno prima della scadenza della concessione o del suo rinnovo, la concessionaria potrà richiedere il rinnovo della stessa. ART. 13 CESSIONE DELLA CONCESSIONE E DELL ESERCIZIO La cessione della concessione e del relativo esercizio (a qualsiasi titolo) è subordinata al consenso del Comune concedente. ART. 14 DIRITTO DI PRELAZIONE La concessionaria, dopo il rilascio dell atto di concessione ed a collaudo intervenuto, godrà di un diritto di prelazione relativamente all acquisto di terreni comunali che si rendessero necessari alla realizzazione di infrastrutture turistiche (con esclusione di fabbricati ad uso civile abitazione) incidenti sull impianto, ai lati delle piste e nelle stazioni di arrivo e partenza. Le richieste saranno esaminate di volta in volta dagli Organi Comunali competenti ed in tale sede si valuterà l opportunità o meno delle opere da realizzare a giudizio insindacabile degli Organi stessi. ART. 15 CONCESSIONI DIRITTI REALI Alla concessionaria vengono accordati altresì i diritti reali per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell impianto e delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse, nonché per l istallazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune. Per quanto sopra la concessionaria dovrà versare al Comune unitamente al canone di concessione di cui al precedente art. 5 un ulteriore corrispettivo annuo di 150,00. Detto corrispettivo sarà oggetto di aggiornamento per gli anni successivi al primo mediante applicazione degli indici di variazione del costo della vita registrati dall ISTAT dell anno precedente. ART. 16 MALLEVERIA VERSO TERZI La concessionaria si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Comune ed i proprietari dei fondi sui quali passano l impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio dell impianto medesimo, di fronte anche alle opposizioni e pretese di indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell esercizio medesimo. Sarà obbligo della concessionaria prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per realizzare o gestire l impianto sciistico.
ART. 17 GARANZIE La concessionaria assume l impegno ai sensi di legge di contrarre con un istituto di assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi. L assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copia del relativo contratto dovrà essere depositato presso il Comune all atto del rilascio dell atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso. La permanenza di detto contratto assicurativo è condizione di continuazione nell esercizio della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa. Il concessionario, inoltre, sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva di 5.000,00 mediante fidejussione nel rispetto delle normative vigenti, finalizzata al corretto adempimento di quanto stabilito dalla presente convenzione e dalla successiva concessione di esercizio. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune ART. 18 SORVEGLIANZA La sorveglianza sulla costruzione e sull esercizio spetta agli Enti preposti per legge. I funzionari appositamente incaricati alla vigilanza avranno libero accesso a tutto l impianto. ART. 19 CONTROVERSIE Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale si fa integrale rinvio. Per qualsiasi controversia di natura civile dovesse sorgere tra le parti il Foro competente è quello di Sondrio. Per le controversie amministrative è competente il Tar.di diritto. SOSTITUIRE ART. 20 DOMICILIO LEGALE DELLA CONCESSIONARIA La concessionaria agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio. presso la sede legale di via n.. La stessa è tenuta a comunicare ogni variazione della propria sede legale o del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all Amministrazione concedente. ART. 21 SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico della concessionaria. ART. 22 NORMA TRANSITORIA Al fine di agevolare l iniziativa, il concessionario è esonerato dal pagamento del canone di concessione previsto all art. 5 del presente capitolato, limitatamente alla prima annualità di esercizio.