IL RINA E LA NAVIGAZIONE INTERNA

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IL RINA E LA NAVIGAZIONE INTERNA (Confronto normativo tra Reg. Rina in forza e Direttive Comunitarie) Ing.. Luigi Scarpati Rina Technical Function Venezia 25 maggio 2007

ART 72 CAPO II REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA a) Certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate addette a servizi pubblici di linea per traporto persone; b) Certificato di navigabilità rilasciato dall ispettorato compartimentale se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d idoneità della caldaia, rilasciato dall ispettorato compartimentale (1) c) Certificato d idoneità rilasciato dall ispettorato compartimentale (1), se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a) ovvero di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio

NORME APPLICABILI 1) Per le navi di cui al comma a) o comunque nei casi in cui è richiesta la classificazione RINA. Regolamento per la costruzione e classificazione delle navi destinate alla navigazione interna. 2) Per le altre tipologie di navi di cui al comma a): Norme ai fini del rilascio e del mantenimento del certificato di navigabilità o delle annotazioni di sicurezza.

SEZIONE A: RINA Regolamento per la costruzione e la classificazione delle navi destinate alla navigazione interna - Norme generali e classificazione SEZIONE B: CAP. 1 Norme generali per il progetto CAP. 2 Norme generali Cap. 3 Materiali e collegamenti Cap. 4 Carichi Cap. 5 Norme generali per il dimensionamento Cap. 6 Robustezza longitudinale Cap. 7 Fasciame esterno e fasciame dei ponti

Cap. 8 Strutture del fondo Cap. 9 Strutture del fianco e delle casse longitudinali Cap.10 Strutture di rinforzo e di sostegno dei ponti Cap.11 Paratie Cap.12 Sovrastrutture, tughe Cap.13 Strutture delle zone di estremità, appendici Cap.14 Timoni Cap.14 Appendice 1 Calcolo diretto di reazioni vincolari e caratteristiche di sollecitazione per l asta del timone Cap.15 Armamento marinaresco Cap.16 mezzi di chiusura delle aperture a scafo e nelle sovrastrutture ombrinali e scarichi fuori bordo Cap.17 - Prove

SEZIONE C: Cap. 1 Caldaie ed altri recipienti in pressione Cap. 2 Motori a combustione interna, riduttori ed invertitori Cap. 3 Linee d alberi e propulsori Cap. 4 Vibrazione degli apparati motori di propulsione e dei macchinari ausiliari Cap. 5 Pompe e tubolature Cap. 6 Depositi di combustibile Cap. 7 Pezzi di rispetto Cap. 8 Macchine di governo Cap. 9 Prove degli apparati motore e dei macchinari in genere Cap. 10 Norme addizionali per la navigazione fra i ghiacci Cap. 11 Impianti frigoriferi Cap. 12 Apparecchi per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione Cap. 13 Navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi e di gas liquefatti.

SEZIONE D: - Regolamento per gli impianti elettrici Cap. 1 Generalità Cap. 2 Condizioni ambientali Cap. 3 Sistemi di distribuzione Cap. 4 Tensioni massime Cap. 5 Sorgenti di energia elettrica per navi da carico Cap. 6 Sorgenti di energia elettrica per navi da passeggeri Cap. 7 Circuiti terminali Cap. 8 Fanali di navigazione Cap. 9 Ventilazione naturale dei compartimenti per batterie di accumulatori

SEZIONE E : - Regolamento per gli impianti di automazione SEZIONE F: - Regolamento per la protezione contro gli incendi SEZIONE G: - Regolamento per i materiali e i collaudi SEZIONE H: - Regolamento per le saldature

SEZIONE I: - Norme addizionali per particolari tipi di navi Cap. 1 Navi da passeggeri Cap. 2 Navi traghetto Cap. 3 Navi per il traporto di carichi solidi alla rinfusa Cap. 4 Navi petroliere ed altre navi cisterna per il trasporto di prodotti infiammabili liquidi Cap. 5 Navi per il traporto di gas liquefatti Cap. 6 navi cisterna adibile al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi Cap. 7 Rimorchiatori e spintori Cap. 8 Chiatte e pontoni Cap. 9 Convogli a spinta Cap. 10 Navi atte al rimorchio Cap. 11 Navi atte a garantire la propulsione di una formazione in coppia

APPENDICI: 1. Inquinamento 2. Igiene e sicurezza degli alloggi dell equipaggio e dedll ambiente di lavoro 3. Mezzi di salvataggio 4. Norme per gli impianti a gas liquefatti per usi domestici 5. Bordo libero 6. Stabilità e compartimentazione 7. Posto di comando e sistemazioni sui ponti 8. Sistemazione particolare della stazione di comando per la conduzione della nave con il radar da parte di una sola persona 9. Dotazioni varie 10. Elenco delle vie navigabili interne della rete comunitaria europea suddivise geograficamente nelle zone 1 e 2, 3, 4 11. Controllo del rumore prodotto dalle navi autopropulse 12. Disposizioni particolari 13. Elenco delle norme ISO

2006/87/CE Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione n interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio Articolo 1 Classificazione delle vie navigabili 1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunità sono così classificate: a) Zone 1, 2, 3, e 4 i. Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell elenco di cui all allegato I, capo 1, ii. Zona 3: le vie navigabili comprese nell elenco di cui all allegato I, capo 2, iii. Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell elenco di cui all allegato I, capo 3 b) Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell entrata in vigore della presente direttiva.

Zona 4 Repubblica italiana Fiume Po: da Piacenza alla Foce Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po Fiume Micio: da Mantova, Governolo al Po Idrovia Ferrarese: dal Po (Ponte Lagoscuro) Ferrara a Porto Garibaldi Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale Litoranea Veneta: dalla laguna di Venezia a Grado

Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica, ai sensi dell allegato II, articolo 1.01: a) Alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri b) Alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T p pari o superiore in volume a 100 m 3. 2. La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell allegato II, articolo 1.01 a tutte le seguenti imbarcazioni: a) Ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti; b) Alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all equipaggio; c) Ai galleggianti

3. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni: a) Alle navi traghetto; b) Alle navi da guerra; c) Alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che i. Navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime ii. Navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di: - un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato internazionale per la prevenzione dell inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o - per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [8]; o - per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

Articolo 3 Obbligo di certificato 1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all articolo 1 devono essere munite: a) Sulle vie navigabili della zona R: - Di un certificato rilasciato a norma dell Art.22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; - Di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al 30/12/2008. b) Sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all articolo 5.

Articolo 4 Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna 2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare comunitario per la navigazione interna: a) Per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici. 3. Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.

Articolo 5 Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone 1. Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli dell allegato 2 per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio. 6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter dell allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all articolo 3. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel suo territorio.

Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un imbarcazione soddisfano tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso di cui all articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. La riduzione dei requisiti tecnici dell allegato II è comunicata, almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6 Merci pericolose Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose nel suo territorio sul Reno (adnr) può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della comunità alle condizioni previste in tale certificato. Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla commissione che ne informa gli altri Stati membri.

ARTICOLO 7 Deroghe 1. Gli stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per: a) Le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;

ARTICOLO 8 Rilascio dei certificati comunitari per la navigazione interna 1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato all imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30/12/2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell entrata in servizio dell imbarcazione ed intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell allegato II.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Parte II, capo 3 Articolo 3.02: robustezza e stabilità Robustezza dimostrata a mezzo prova di calcolo ovvero certificato di classe rilasciato da organismo di classificazione autorizzato. Spessore minimo fasciame fondo fianco: nave inferiore a 40 m in acciaio tmin = f b c(1,5 + 0,006 L ) [mm] a = interv. 055 = 450mm f = 1 (a 500 mm) b = 1,0 (fasciame fondo) c = 1,0 (nave senza doppio fondo) L = 38 m tmin = 1 x 1 x 1 (1,5 + 0,006 x 38 ) = 3,78mm t comunque deve essere non inferiore a: tmin = 0,005 x a x T = 0,005 x 450 x 2 = 4,5mm L > 40 m tmin = f x b x c (2,3 + 0,04 L) (mm) per L = 60 m ; tmin = 4,7 mm Il Rina ha proprie norme dimensionamento strutturale materiali metallici e non regolamento per la costruzione e la classificazione delle navi destinate alla navigazione interna, il regolamento prevede minimi di: tmin = (fondo) = (0,064 L + 7 1-0,3) K 05 = 4,93mm tmin = 5 K 05 = 5 Per L = 60m: tmin = (0,064 L + 7 x 8-0,3) K 05 = 6,69 mm

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Parte II, capo 3 Articolo 3.03: scafo a) Una paratia di collisione ad una distanza adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica con una distanza di sicurezza residua pari a 100mm in caso di allagamento del compartimento stagno all'acqua situato a prua della paratia di collisione. Di norma, il requisito di cui al primo comma si considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano di massima immersione, compresa fra 0,04 Le 0,04 L + 2 m. Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il requisito di cui al primo comma deve essere provato mediante calcolo. La distanza, può essere ridotta fino a 0,03 L. In questo caso, il requisito di cui al primo comma è provato mediante calcolo considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli contigui sono tutti allagati; b) una paratia del gavone di poppa a una distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m. per L = 60 m 2,4 m dc 4,4 m In zona 4 viene richiesta sistemazione paratia di collisione ad adeguata distanza da perpendicolare avanti: (0,05 L dc 0,08 L) Per L = 60m: 3 m dc 4,8 m; se dc > 0,08 L metri verifica stabilità ed assetto con compartimento prodiero allagato. Devono inoltre essere previste: una paratia poppiera nel caso la lunghezza della nave sia 25 m; una paratia a proravia del locale apparato motore.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Stabilità: Navi passeggeri; allegato II Art. 15 1) Condizioni di stabilità allo stato integro almeno nelle seguenti condizioni: nave alla partenza, nave durante il viaggio, nave a fine viaggio, nave vacante. Verifica aria sottesa curva braccio di stabilità, braccio minimo di stabilità, verifica altezza metacentrica iniziale. 2) Verifica addensamento laterale: angolo di sbandamento dovuto a risultante momento addensamento laterale passeggeri + azione vento 12 ; angolo di sbandamento dovuto a risultante momento addensamento laterale passeggeri + accostata 12 bordo libero residuo dovuto a sbandamento dovuto ad addensamento passeggeri + azione vento + accostata > 200mm. 1) Condizioni di stabilità allo stato integro: Per la verifica delle condizioni di stabilità allo stato integro le norme Rina prescrivono che in ognuna delle condizioni operative dell unità l altezza metacentrica iniziale sia non inferiore a 0,35 m 2) Verifica addensamento laterale: Per navi aventi una lunghezza minore di 20 m è richiesto che a seguito dell addensamento laterale dei passeggeri l angolo di sbandamento sia non maggiore di 15 associato ad un Bordo libero residuo non minore di 200 mm. Per navi aventi una lunghezza di 20 m a seguito dell addensamento laterale passeggeri il Bordo libero residuo deve essere non inferiore a 0,20 metri.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA 3) Verifica stabilità in falla: la verifica deve essere effettuata con allagamento compartimento al 25%; 50%; 75% ed al 100%. Si considera la lunghezza convenzionale falla: Danno laterale: - Estensione longitudinale: l = 1,20 + 0,07 LwL (m) - Estensione trasversale: b= B/5 (m) - Estensione verticale: - dal fondo fino al ponte Danno sul fondo: l= 1,20 +0,07 LwL (m) b= B/5 (m) h= 0,59m le navi devono essere compartimentate con criterio di compartimentazione di tipo 1 o di tipo 2. TIPO 1 : paratie sistemate a distanza maggiore della lunghezza longitudinale convenzionale di falla. TIPO 2 : paratie sistemate a distanza non maggiore della lunghezza convenzionale falla. - Condizioni di stabilità durante allagamento: angolo sbandamento 15 ; area positiva curva bracci stabilità 0,02m aperture non a chiusura stagna non interessate allagamento - Condizioni di stabilità a fine allagamento: angolo sbandamento 10 ; Gzmax 0,05 m ed area residua 0,065 mrad 3) Verifica condizioni di stabilità in falla: La verifica della Stabilità in falla è richiesta quando il n. dei passeggeri è > 350. A seconda del n. di passeggeri la stabilità in falla è verificata considerando uno o due compartimenti contemporaneamente allagati. Le dimensioni della falla convenzionale sono quelle previste dalla SOLAS (74). E prevista verifica delle condizioni di stabilità a fine allagamento: eventuale angolo di sbandamento non superiore a 7 altezza metacentrica trasversale positiva galleggiamento al massimo tangente alla linea limite

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA 4a) Bordo libero residuo Deve essere non inferiore ai valori necessari per Garantire l angolo limite pari a 12 ovvero a 200mm. Per unità non pontate il Bordo libero residuo deve essere non inferiore a 500 mm. 4b) Bordo libero Il Bordo libero deve essere pari alla somma della sovraimmersione relativa all angolo di sbandamento pari all azione in contemporanea pax + vento e pax + accostata e della sovraimmersione dovuta all azione contemporanea addensamento pax + azione vento + accostata. 4) Bordo libero residuo Il Bordo libero residuo deve essere tale da garantire le condizioni di cui al par.2.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Capo 17: disposizioni particolari per i galleggianti Articolo 17.06 prova di sbandamento 1) Deve essere effettuata una prova di sbandamento (prova di stabilità) nella debita forma. Se, in occasione di una prova di sbandamento, non si riesce ad ottenere un angolo di sbandamento adeguato o se la prova di sbandamento genera difficoltà tecniche eccessive, è possibile effettuare, in sostituzione, un calcolo del peso del centro di gravità dell imbarcazione. Il risultato del calcolo del peso è controllato effettuando misurazioni dell immersione ammettendo una differenza massima del più o meno 5% 1) Il Rina prevede esplicite norme relative alle modalità di esecuzione e conduzione della prova di stabilità. Tali norme sono per altro in accordo alla IMO Intact Stability. Nei casi in cui non è ragionevolmente possibile sbandare di un angolo sufficiente (circa 3 ) il galleggiante è consentito previo parere favorevole dell Amministrazione assumere il baricentro sul ponte. Tale assunzione è comunque possibile per galleggianti del tipo flat deck. Inoltre deve essere eseguita pesata nave per determinazione dislocamento nave vacante.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Art. 17.07: Dimostrazione della Stabilità A seguito delle azioni sbandanti la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non deve superare i 10 ed il fondo dell oggetto galleggiante non deve emergere. Ai fini della valutazione degli effetti sbandanti il momento sbandante deve essere assunto quale sommatoria di: i. effetto sbandante dovuto ad azione vento; ii. effetto sbandante dovuto ad accostata; iii. effetto sbandante dovuto all azione della corrente (da considerare solo per quei galleggianti che eserciscono ancorati o ormeggiati di traverso alla corrente); iv. effetto sbandante dovuto all eventuale spostamento di zavorra liquida o provviste liquide; v. Effetto sbandante dovuto alle forze di, inerzia causate dal movimento del carico e dalle apparecchiature di lavoro Tali effetti sbandanti devono essere confrontati con la curva dei bracci di stabilità del galleggiante.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA 2a Distanza di sicurezza residua: Distanza tra max galleggiamento e il punto più basso del galleggiante oltre il quale esso non è più stagno. Tale distanza deve essere non inferiore a 300 mm per una apertura munita di mezzo di chiusura stagna alle intemperie. Deve essere non inferiore a 400mm per una apertura non stagna. 2 b Bordo libero residuo Distanza tra max galleggiamento e ponte stagno. E ammesso un Bordo libero ridotto a condizione siano soddisfatte le verifiche addizionali. A seguito delle azioni sbandanti sopra esposte deve essere certificato che la distanza di sicurezza ed il bordo libero residuo siano non inferiori ai valori di cui al punto 2 a e 2 b considerando comunque che l angolo di sbandamento non deve essere superiore a 10 Non è prevista verifica curva dei bracci stabilità in nessun caso. In ogni condizione operativa l altezza metacentrica trasversale deve essere non inferiore a 0,35 m. Particolari considerazioni vengono applicate per galleggianti muniti di attrezzi di sollevamento. Per tali unità in ogni condizione operativa deve essere verificato: il Bordo libero residuo non inferiore a 300 mm; gli angoli di sbandamento trasversale e longitudinale che assume il complesso pontone + gru devono essere compatibili con gli angoli assunti per il dimensionamento della gru (in generale 5 nel piano longitudinale del braccio e 2 nel senso trasversale al braccio).

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA Annesso II: Art. 15.1: protezione antincendio navi passeggeri 1) criteri previsti sembrano essere applicabili alle sole unità con scafo costruito in acciaio o materiale equivalente; 2) I locali alloggi, timonerie e spazi pubblici devono essere muniti di impianto sprinkler. 3) Protezione strutturale incendi differenziata in relazione alla destinazione d uso dei locali tenuto conto se negli stessi locali è sistemato impianto sprinkler; 4) Pitture ed in genere tutti i prodotti di rivestimento superficiale (ad eccezione di quelli sistemati nei locali macchine e depositi) devono essere del tipo a limitata attitudine a propagare la fiamma.tendine, materiali tessili sospesi, imbottiture e tappezzerie, lenzuola devono essere a limitata attitudine a propagare la fiamma a meno che nei locali in cui tali materiali sono sistemati è installato impianto sprinkler.soffittature e rivestimenti delle pareti comprese le relative strutture di sostegno devono essere costruite con materiali non combustibili a meno che in tali locali è sistemato un impianto sprinkler.il mobilio e tutto l arredo sistemato nei punti di riunione deve essere in materiale non combustibile a meno che in tali locali è sistemato un impianto sprinkler.pitture e sostanze impiegate per trattamenti superficiali di superfici interne esposte non devono emanare quantità eccessive di fumo né sostanze tossiche. 1) I Regolamenti Rina prevedono criteri di protezione antincendio differenziati in relazione al tipo di materiale dello scafo; 2) La sistemazione dell impianto sprinkler non è obbligatoria. Tuttavia la protezione strutturale antincendio risulta differenziata a seconda che sia prevista o meno la sistemazione di impianto automatico estinzione incendi ad acqua spruzzata. 3) Protezione strutturale incendi differenziata in relazione alla destinazione d uso dei locali tenuto conto se negli stessi locali è sistemato impianto sprinkler; 4) Nei locali di alloggio e nei locali macchine non è ammesso l uso di pitture e vernici o simili preparati a base di nitrocellulosa o a base di altre sostanze altamente infiammabili;

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA 5) Impianto di ventilazione Condotte di ventilazione aventi una sezione trasversale superiore a 0,02 mq attraversanti paratie di classe A devono essere provviste di serrande tagliafuoco automatiche che possono essere azionate da una posizione costantemente presidiata. 6) Impianto idrico antincendio Devono essere previste almeno due pompe da incendio aventi portata sufficiente e di cui una barrellabile. Le due pompe devono essere installate in due locali differenti. L impianto deve essere dimensionato in modo tale che ciascun punto della nave sia raggiungibile da almeno due getti d acqua non provenienti dalla stessa manichetta. In corrispondenza di ciascuna presa d acqua deve esserre assicurata una pressione pari ad almeno 300 Kpa. Da ogni manichetta deve essere possibile lanciare un getto d acqua ad una distanza non inferiore a 6 m. 5) Impianto di ventilazione Deve essere prevista serranda tagliafuoco ad azionamento automatico e manuale da entrambi i lati della paratia quando la sezione della condotta è > di 0,075 mq.nei casi in cui la sezione della condotta è > di 0,02 mq e non è realizzata in acciaio in corrispondenza dell attraversamento deve essere previsto manicotto in acciaio. 6) Impianto idrico antincendio Devono essere previste almeno 2 pompe di cui una indipendente ed azionata ad energia meccanica. La seconda pompa può essere trascinata dall apparato motore. La portata di ciascuna pompa deve essere non inferiore a 2/3 di quelle richieste per le pompe di sentina. L impianto deve essere dimensionato in modo tale che ciascun punto della nave sia raggiungibile da almeno due getti d acqua non provenienti dalla stessa manichetta.

RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/87/CE NORME RINA 7) Impianto protezione fissa antincendio locali macchine Richiesto indipendentemente dalla potenza installata 7) Impianto protezione fissa antincendio locali macchine Nei locali macchine ove sono sistemati ausiliari costituiti da macchine a combustione interna o a vapore aventi una potenza inferiore a 750 Kw tale impianto non è obbligatorio

Conclusioni Il Rina ha un proprio Regolamento di classe che ad oggi rappresenta un riferimento tecnico/normativo per le unità adibite a navigazione in acque interne in ambito nazionale; Il Rina ha in corso la revisione del proprio Regolamento per la navigazione nelle acque interne. Nell ambito del processo di revisione delle proprie norme il Rina è interessato ad aggiornare tali norme tenuto conto dell esperienza acquisita e degli aggiornamenti tecnici intervenuti. Il Rina è altresì interessato a recepire eventuali norme statutarie delle Amministrazioni da cui è riconosciuto; Il Rina non ha interesse a modificare le proprie norme introducendo dei requisiti dirompenti e non in linea con gli standard industriali effettivi a meno che non vi sia manifesta evidenza della necessità di introdurre tali nuovi requisiti inquanto non garantiti adeguati requisiti di sicurezza in relazione al servizio esercito dalle unità alle quali le norme si applicano.

Grazie per l attenzione. l