SCHEMA DI CONVENZIONE



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Transcript:

ALLEGATO B D.D. n..del Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile Direzione Promozione Tutela Ambientale ed Agricoltura Oggetto: Approvazione Convenzione per l adozione/realizzazione dell area cani, a titolo gratuito, delimitata all interno dell area verde di proprietà di Roma Capitale, in carico al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, sita in Via/Piazza.ricadente nel Municipio Roma. Alla singola persona fisica.. Alla Associazione, o al Comitato, o all Ente, o all Organismo etc. (specificare):.. SCHEMA DI CONVENZIONE Il giorno.del mese di dell anno., in Roma, presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, sottoscrivono il presente atto. DA UNA PARTE: ROMA CAPITALE, C.F. n.02438750586, nella persona del.nato a., il, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di.del Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, giusta Ordinanza del Sindaco n... del., in forza dei poteri che gli derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art.107, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale. ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d ora in poi sarà indicata anche come CONCEDENTE. DALL ALTRA PARTE: Il Sig., nata/oa.il codice fiscale n., che interviene nel presente atto nella sua qualità di residente per la carica che ricopre in qualità di persona fisica singola, o Presidente dell Associazione o Comitato o Ente od Organismo (specificare):. Il Soggetto come sopra rappresentato, sarà d ora in poi indicatoanche come SOGGETTO ADOTTANTE. PREMESSO CHEnell ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell Ente Roma Capitale, numerosi spazi, siti all interno di più ampie aree verdi, in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, sono riservati all attività ludica e di passeggio per cani (cc.dd. aree cani). CHE come si evince dalle Linee Guida approvate dalla Giunta Capitolina in materia di adozione aree cani (Deliberazione n.306 del 17/10/2014), emerge la necessità di sviluppare iniziative finalizzate ad elevare gli standard qualitativi preesistenti di manutenzione, non ottimali a causa della cospicua contrazione delle risorse economiche stanziate in Bilancio per le aree in questione.

CHE come contenuto nella Memoria di Giunta Capitolina, prot. RC/7673 del 31/07/2014, il numero sempre più crescente di cani da compagnia e da guardia presenti nel territorio di Roma Capitale ha comportato, oltre ad un incremento degli spazi ad essi riservati, un corrispondente aumento di richiesteda parte dei proprietari dei cani, anche costituitisi in Associazioni, volti ad adottare sia aree già realizzate che ulteriori aree, attualmente in carico al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, che si potrebbero adibire allo scopo. CHE pertanto, nel favorire lo sviluppo di modelli di sussidiarietà orizzontale potenziando gli schemi operativi di partenariato sociale pubblico-privato, è opportuno dar seguito alla volontà più volte espressa dai cittadini di adottare le suddette aree cani,quale forma di collaborazione dei medesimi con l Amministrazione di Roma Capitale, nella manutenzione delle aree già in essere o realizzande. CHE la Giunta Capitolina, con la citata Memoria, ha conferito mandato al Dipartimento Tutela Ambiente Protezione Civile di avviare, in analogia con il modello adozione di aree verdi, già approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.207 del 9/07/2014, le procedure di adozione di aree cani da parte dei soggetti che ne facciano richiesta. CHE il modello dell ADOZIONE costituisce un Istituto all interno del quale il soggetto Adottante si impegna, mediante il perfezionamento di apposito atto, a manutenere l area cani cittadina adottata in conformità a specifici standard tecnico-operativi definiti unilateralmente dal competente Ufficio di Roma Capitale, per un periodo a tempo determinato e senza oneri finanziari a carico dell Amministrazione Capitolina. CONSIDERATO CHE l Adottante ha presentato istanza al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, con prot.ql..del (alleg.a), per l adozione/realizzazione dell area canidi proprietà di Roma Capitale, sita in Via Municipio Roma..per il servizio gratuito di manutenzione ordinaria e di vigilanza, allo scopo di prevenire stati di degrado ed eventuali usi impropri dell area, come da Disciplinare Manutentivo (alleg.c). CHE ai sensi della Legge n.55 del 19/03/1990 e ss.mm. nulla osta alla firma del presente atto. CHE ai sensi dell art.32 quater del Codice Penale, come sostituito dall art.3 della Legge 15/11/1993 n.461, il Sig quale Legale Rappresentante di..ha dichiarato di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta dichiarazione di cui all istanza (alleg.a) conservata agli atti. CHE la richiesta di adozione/realizzazione della suddetta area cani è stata valutata ed approvata dal Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile, in quanto la correlata proposta è stata ritenuta adeguata agli standard qualitativi in premessa. CHE il presente ATTO DI CONVENZIONE (allegato B) è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di assegnazione, n..del.., insieme al Disciplinare Manutentivo (allegato C), alla domanda di adozione (allegato A) ed al Verbale di assegnazione (allegato D). 2

Tutto ciò premesso e confermato, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELL AREA CANI: Individuazione dell area cani delimitata all interno dell area verde sita nel territorio di Roma Capitale,da destinarsi all attività motoria/ludica dei cani. ART.2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Oggetto del presente atto è l adozione/realizzazione dell area cani sita a Roma in Via e ricadente nel Municipio Roma..di proprietà di Roma Capitale, in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile. ART.3 SOGGETTI DESTINATARI DELL ADOZIONE: Singole persone fisiche o Associazioni o Comitati o Enti od Organismi che ne facciano richiesta (allegato A), che:1) siano residenti nel Comune di Roma Capitale; 2) non abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l Amministrazione di Roma Capitale; 3) non esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l attività pubblica. ART.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ADOZIONE: E fatto assoluto divieto al soggetto Adottante di cedere a terzi l affidamento assentito in suo favore, salvo espressa autorizzazione scritta del Concedente, su motivata richiesta dell Adottante. ART.5 REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O PER INERZIA DELL IMPEGNO ASSUNTO: Il Concedente può decidere di revocare il contratto di adozione area cani, senza indennizzo, a) per motivi di interesse pubblico; b) per motivi attinenti l accertata incuria da parte dell Adottante, nell assolvere all impegno assunto con l atto di adozione; c) quando venga ostacolata o ridotta dall Adottante la fruizione pubblica dell area avuta in adozione; d) per danneggiamento od alterazione dello stato dei luoghi da parte dell Adottante; e) per mancata realizzazione di parti del programma di intervento autorizzato o di quanto previsto dal Dispositivo Manutentivo. ART.6 ESCLUSIONE DELLE FINALITA DI LUCRO L adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsiasi forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l apposizione di cartellonistica, ad eccezione di quella istituzionale di Roma Capitale, recante l apposito logo istituzionale dell Ente e contenente le indicazioni operative afferenti l adozione dell area cani. ART. 7 VALORIZZAZIONE CINOFILA E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI L area cani adottata resta potenzialmente utilizzabile, in conformità alla vigente normativa ed in consonanza con finalità di valorizzazione cinofila, da parte di soggetti eventualmente interessati e diversi dal soggetto adottante, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante medesimo, 3

facendo ricorso all Istituto di occupazione di suolo pubblico, in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone (COSAP).Tali utilizzi devono rivestire carattere occasionale e strumentale allo svolgimento dell attività principale a cui è destinata l area stessa. ART.8 CARATTERE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DELL INIZIATIVA: In ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l iniziativa in materia di adozione spetta di norma alla singola persona fisica o singolarmente all Associazione, o Comitato o Ente o Organismo, che presenti istanza formale al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile di Roma Capitale, per adottare un area cani e, solo se per la medesima area sussistano, anche in via temporalmente dilazionata, più richieste, l adozione verrà riconosciuta, da parte dell Ufficio competente, al soggetto che offra il miglior progetto sotto il profilo qualiquantitativo. ART.9 GARANZIA DI ADEGUATA PUBBLICITA : L Amministrazione Capitolina, quale Concedente assicurerà adeguata pubblicità all area data in adozione, mediante il costante aggiornamento dell apposita sezione, già presente nel sito istituzionale di Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile. ART.10 GARANZIA DI PROFICUA INTERLOCUZIONE: E garantito all Adottante, per l intero periodo di durata dell adozione, un rapporto di diretta e proficua interlocuzione con l Ufficio competente, affinchè siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative, in un ottica di virtuoso tutoraggio nell ambito dell instaurato partenariato pubblico-privato. ART.11 GESTIONE DELL AREA CANI Gestione quale assunzione dell impegno, a titolo gratuito, da parte del soggetto adottante, a mantenere per un periodo di tempo determinato l area cani adottata, curandone la pulizia, il decoro e gli arredi, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, ed eventualmente la custodia,secondo un livello quali-quantitativo di interventi, conformi a standard definiti nel dettaglio dal Disciplinare Manutentivo (allegato C), che il soggetto adottante dovrà sottoscrivere al momento dell assegnazione. ART.12 OBBLIGHI DELL ADOTTANTE 12a) Realizzare a propria cura e spese quanto descritto nel Disciplinare Manutentivo che l Adottante dovrà sottoscrivere al momento dell assegnazione (allegato C),nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. 12b) Obbligo dell Adottante a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di Assicurazione, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone od a cose correlati alla manutenzione. 12c) Se l Adottante intende utilizzare personale dipendente, dovrà applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. 12d) l Adottante si impegna a non ostacolare, modificare od alterare la fruibilità dell area, a non effettuare interventi per nuovi manufatti od impianti, ed a non effettuarvi attività (ad 4

esempio:addestramento cani, manifestazioni canine competitive ) in quanto delimiterebbero la fruibilità pubblica dell area, e si porrebbero in contrasto con la finalità dell adozione. 12e) l Adottante deve rispettare ed applicare quanto contenuto nella presente Convenzione, nel Dispositivo Manutentivo (allegato C) e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e dai Regolamenti. ART.13 ONERI DELLA ADOZIONE/REALIZZAZIONE: Per l intero periodo di concessione in adozione dell area de quo, dovranno essere rispettati da parte dell Adottante, gli specifici standard tecnico-operativi definiti dal competente Ufficio di Roma Capitale. Gli oneri inerenti l adozione/realizzazione sono esclusivamente a carico dell Adottante. ART.14 APERTURA DELL AREA L area cani adottata è aperta negli orari stabiliti e resi noti mediante affissione di segnaletica specifica. In deroga a questo, Roma Capitale può decidere l apertura delle aree al di fuori degli orari previsti, per realizzare iniziative della stessa tematica, o può decidere la chiusura dell area per validi motivi. ART.15 VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE SULLA GESTIONE DELL AREA: Il Concedente, tramite un suo rappresentante, potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, lo stato di manutenzione dell area data in adozione e l esecuzione dell impegno preso in conformità al progetto approvato. Per funzioni di vigilanza sull utilizzo dell area sono autorizzati all accesso, oltre al personale di Roma Capitale, il personale della Sanità Pubblica Veterinaria della ASL e la Polizia di Roma Capitale territorialmente competenti. In caso di abuso e/o grave inadempienza nella gestione suddetta, l Adottante avrà 15giorni (quindici) di tempo, dalla ricezione della segnalazione formale inviata dal Concedente, per provvedere all esecuzione di operazioni previste e non eseguite, e/o al ripristino di impianti ed arredi fissidanneggiati. Per i succitati motivipuò imporre una sanzione pecuniaria commisurata al danno procurato ed al periodo di sussistenza dell abuso e/o dell inadempienza. Nel caso in cui tale inadempienza dovesse persistere, pur con pagamento della sanzione amministrativaprevista,potrà essere sospeso il contratto di Adozione sino a che l Adottante non abbia assolto agli obblighi contestati dal Concedente, entro 30 giorni (trenta) dalla ricezione della comunicazione formale da parte del Concedente medesimo. Trascorso inutilmente tale periodo di tempo il Concedente potrà risolvere il presente contratto di adozione. ART.16 DURATA DELL ADOZIONE: L adozione dovrà avere la durata di anni uno. La decorrenza si intende a partire dalla firma delle parti, del Verbale di Consegna dell area cani (allegato D) in oggetto. Nel caso in cui l Adottante, allo scadere del contratto annuale, non intenda proseguire nell adozione dell area cani assegnata, dovrà darne tempestivamente formale comunicazione all Ufficio competente, con raccomandata a/r., restituendo immediatamente, una volta scaduto il contratto, l area alla piena disponibilità dell Ente Concedente. Almeno tre mesi prima della scadenza dell Adozione, il soggetto Adottante dovrà comunicare al Concedente l intenzione di rinnovo, a mezzo di raccomandata a/r. 5

Entro tre mesi dalla richiesta di rinnovo, il Concedente valuterà le nuove condizioni e le garanzie offerte dal soggetto Adottante, restando convenuto il diritto di modificare le condizioni del Contratto, alla luce di possibili mutazioni sopraggiunte alle vigenti esigenze di pubblica utilità, al fine di disporre l eventuale rinnovo dell adozione con la sottoscrizione di una nuova Convenzione che recepisca le modifiche concordate tra le parti. Se per la medesima area pervengano più richieste si valuterà la migliore proposta di manutenzione. Inoltre, in allegato o no all eventuale istanza formale di rinnovo, l Adottante dovrà inviare presso l Ufficio Concedente una relazione concernente le operazioni eseguite, le criticità incontrate e poi risolte, le migliorie che intenderà apportare alla manutenzione eseguita, in caso di interesse a proseguire nell Adozione in essere. ART.17 SGOMBERO DELL AREA: Allo scadere del contratto di Adozione, l Adottante dovrà provvedere a suo carico allo sgombero dell area, che dovrà essere lasciata nel rispetto della situazione quo ante, in perfetto ordine e pulizia. In caso di inadempienza saranno applicate all Adottante le sanzioni previste dalle vigenti norme e regolamenti ed il Concedente, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante allo stesso, procederà alla revoca dell Adozione medesima, avvalendosi, nei confronti dell Adottante, della clausola risolutiva di cui all art.1456 del c.p.c. E pertanto esclusa ogni e qualsivoglia controprestazione a favore dell Adottante. L area in essere ritornerà al patrimonio indisponibile dell Amministrazione di Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell art.934 e ss. del Codice Civile, senza necessità di alcun ulteriore atto. ART.18 CANONE DI ADOZIONE: Il canone per l adozione dell area non è dovuto, in quanto trattasi di offerta di servizi inerenti la gestione, in capo all Adottante, totalmente gratuita, senza oneri per l Amministrazione Concedente, con finalità no-profit, esclusivamente di carattere sociale, quali quelle di offrire un adeguata fruibilità da parte dell utenza pubblica. ART.19 VERTENZE: Tutte le vertenze che potranno eventualmente insorgere tra l Adottante ed il Concedente, in merito all interpretazioni od alla esecuzione della presente Adozione, saranno deferite all Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. ART. 20 RINVII Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto. ART. 21 RICHIAMO ALLE PREMESSE: Le premesse suindicate formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 6

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