S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Strumenti di impiego temporaneo dei lavoratori stranieri negli eventi Expo DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA Relatore: Giovanni Francesco Cassano 23 marzo 2015, Milano Auditorium San Fedele
Ingresso di lavoratori stranieri in Italia Disciplina diversificata in funzione della provenienza geografica LAVORATORI COMUNITARI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SUBORDINATO AUTONOMO SUBORDINATO AUTONOMO INIZIATIVA PERSONALE DISTACCO FLUSSI DISTACCO FLUSSI 2
Ingresso di lavoratori stranieri in Italia ASPETTI ANALIZZATI DISCIPLINA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DISCIPLINA FISCALE 3
Ingresso di lavoratori comunitari INGRESSO PER ATTIVITA LAVORATIVA DI INIZIATIVA PROPRIA PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PRIMI TRE MESI SENZA FORMALITA SUCCESSIVAMENTE SERVONO DEI REQUISITI 4
Ingresso di lavoratori comunitari in Italia disciplina previdenziale Principio di territorialità: il lavoratore che si sposta all interno dell Unione Europea deve essere assoggettato ad un unica legislazione di sicurezza sociale, salvo eccezioni esplicitamente previste(art.13, par.1 del regolamento) Principio di territorialità: i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa; Eccezione al principio di territorialità: a) distacchi regolamentati da convenzioni in materia di sicurezza sociale; b) distacchi disciplinati dall art. 3, c. 8 L398/87 (reciprocità nel trattamento di esonero dal versamento dei contributi alle assicurazioni generali obbligatorie dei rispettivi Paese). Al di fuori delle predette eccezioni: spetta la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni 5
Ingresso di lavoratori comunitari in Italia disciplina previdenziale DEROGHE DISTACCO TEMPORANEO DISTACCO BREVE O INFERIORE AI TRE MESI DISTACCHI PROROGABILI DI 12 MESI MAX 24 DISTACCO DI 12 6
Lavoratori provenienti da Paesi comunitari Per lavoratore distaccato si intende colui che, abitualmente occupato in un paese membro Ue, è chiamato a svolgere il proprio lavoro in territorio italiano per un periodo predeterminato, laddove il rapporto di lavoro instaurato tra l impresa beneficiaria del servizio ed il lavoratore distaccato è sottoposto alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali applicate a coloro che in Italia svolgono funzioni analoghe ai distaccati. Il committente che si serve di un appaltatore transnazionale è obbligato con quest ultimo a corrispondere al distaccato una retribuzione che garantisce il rispetto dei minimi contrattuali, garantendo un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti.(c.d.: «principio di territorialità) 7
segue Per quanto concerne l aspetto previdenziale, trova applicazione il principio di «personalità» opposto al principio di «territorialità» vigente in materia di condizioni di lavoro. Occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore (art. 14 Reg CEE n. 1408/71 art. 12 Reg. CEE n. 883/2004) fermo restando che, la retribuzione su cui calcolare l imponibile sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento (Interpello Min. Lav. 33/2010). 8
Regolamenti comunitari I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano ai seguenti paesi: AUSTRIA-BELGIO-BULGARIA-CIPRO-DANIMARCA-ESTONIA-FINLANDIA-FRANCIA-GERMANIA- GRECIA-IRLANDA-ITALIA-LETTONIA-LITUANIA-LUSSEMBURGO-MALTA-PAESI BASSI- POLONIA-PORTOGALLO-REGNO UNITO-REPUBBLICA CECA-ROMANIA-SLOVACCHIA- SLOVENIA-SPAGNA-SVEZIA-UNGHERIA-CROAZIA SVIZZERA, IN VIRTU DEGLI ACCORDI GLOBALI SVIZZERA-UE STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO: ISLANDA-LIECHTENSTEIN-NORVEGIA 9
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte 10
Regolamenti comunitari: Principi fondamentali Alle persone cui si applica la normativa comunitaria sono garantiti -Parità di Trattamento -Totalizzazione dei periodi assicurativi -Esportabilità delle prestazioni -Applicazione di una sola legislazione 11
Regolamenti comunitari: non esportabilità delle prestazioni speciali di carattere non contributivo Le prestazioni italiane non esportabili sono: l assegno sociale;. le pensioni sociali;. la maggiorazione sociale; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l integrazione della pensione minima; l integrazione dell assegno di invalidità; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; Le prestazioni in argomento possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono. 12
Ambito soggettivo delle convenzioni internazionali L AMBITO SOGGETTIVO, GENERALMENTE, RIGUARDA SOLO GLI ASPETTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. LE ALTRE PRESTAZIONI SONO SOLO PARZIALMENTE DISCIPLINATE DALLE CONVENZIONI, ESEMPIO ASSEGNI FAMILIARI, DISOCCUPAZIONE, ETC. AD ESEMPIO CON ALCUNI PAESI ESISTONO SOLO ACCORDI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE, ISRAELE-REPUBBLICA DI COREA 13
Gli Accordi e le Convenzioni Internazionali di sicurezza sociale Gli Accordi e le Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, ai lavoratori migranti, le stesse tutele e gli stessi diritti previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini PAESI CON I QUALI ESISTONO CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ARGENTINA-AUSTRALIA-BOSNIA ERZEGOVINA-BRASILE-CANADA E QUEBEC-JERSEY E ISOLE DEL CANALE- MACEDONIA-MONTENEGRO-PRINCIPATO DI MONACO-REP. DI CAPO VERDE-REPUBBLICA DI SAN MARINO- STATO PONTIFICIO-SERBIA-TURCHIA- TUNISIA- URUGUAY-STATI UNITI D AMERICA-VENEZUELA 14
Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, D.Lgs. 72/2000: le imprese stabilite in uno Stato non membro UE, in occasione di prestazioni di servizi transnazionali, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi. Il distacco del lavoratore è consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto di lavoro fra lavoratore distaccato e impresa distaccante, durante tutto il periodo del distacco (Circ. Min. Lav. 82/2000; Msg. Inps n. 102 del 4.3.3002). 15
Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari in cui non vigono accordi di sicurezza sociale PRINCIPIO DELLA TUTELA MINIMA GARANTITA PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI + DISPOSIZIONI VIGENTI NEL PAESE DI DISTACCO = DOPPIA CONTRIBUZIONE RAPPRESENTANZA CONTRIBUTIVA IN ITALIA 16
Regole generali del distacco transnazionale Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la parità di trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge o dai ccnl applicati a lavoratori italiani con analoghe mansioni. L azienda distaccante rimane responsabile di tutti gli adempimenti con gli Enti, salve le eccezioni previste da accordi internazionali, stipulati dall Italia, a condizione di reciprocità 17
Rappresentante Previdenziale Aziende straniere Le imprese straniere con filiali in Italia devono rispettare le medesime regole previste per tutte le imprese italiane. Le imprese, invece, che occupano dipendenti in Italia, ma non hanno alcuna struttura operativa, sono tenute anch esse a versare i contributi e a rispettare gli adempimenti previdenziali iscrivendosi all INPS, sulla base del principio della lex loci laboris. L azienda dovrà: richiedere all Agenzia delle entrate un codice fiscale; produrre un documento, rilasciato dall Autorità competente del suo Paese, dal quale risultino la denominazione e l attività esercitata; copia dei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti operanti in Italia e un documento da cui risulti il nominativo del legale rappresentante della società in Italia. 18
Rappresentante Previdenziale Qualora l impresa intenda avvalersi di un intermediario, dovrà conferire mandato di rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece agli obblighi contributivi. Il conferimento e l assenso devono risultare da atto pubblico; il secondo, nello specifico, comporta l esplicita accettazione della responsabilità solidale nell obbligazione da parte del rappresentante. 19
Rappresentante Previdenziale Tale mandatario aprirà un apposita posizione previdenziale/assicurativa e verserà i contributi dovuti secondo le scadenze ordinarie. Il mandatario provvederà alla tenuta del Libro Unico e a redigere tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (es: CU). In relazione alle obbligazioni fiscali su tali redditi da lavoro dipendente, il rappresentante non ha un obbligo di sostituzione in quanto non rientra nel campo di applicazione del comma 1 dell art. 23 DPR 600/73 che definisce quali siano i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte come sostituti d imposta. L azienda straniera, che non ha stabile organizzazione né base fissa sul territorio italiano, non potrà quindi provvedere a trattenere le imposte, neanche mediante il soggetto che agisce da rappresentante previdenziale. Il lavoratore dovrà provvedere al versamento delle imposte in autoliquidazione, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico). 20
Rappresentante Previdenziale Nel momento in cui si è dato incarico di rappresentanza previdenziale in Italia, il soggetto che ha ricevuto procura deve aver cura di: procedere con l apertura della posizione Inail (allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio; procedere alla apertura della posizione Inps ( allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio e versare i contributi; iscrivere la società estera ad altri fondi di assistenza e previdenza integrativi se previsti (ad esempio se il dipendente viene assunto con la qualifica di dirigente commerciale va iscritto al Fondo Mario Negri Mario Besusso Associazione Antonio Pastore); adempiere ad ogni obbligazione previdenziale in Italia per la società estera (ad esempio tenuta dei libri obbligatori, redazione dei modelli Cu ) 21
Aspetti retributivi e contributivi Il datore di lavoro è tenuto all applicazione delle medesime misure retributive e contributive adottate per i lavoratori italiani; Al lavoratore straniero spettano gli ANF e le detrazioni per i familiari a carico (fatto salvo il trattamento di reciprocità di trattamento); Il diritto alle detrazioni per familiari a carico sussiste nel caso venga provato di non godere di analogo beneficio nel paese di residenza e di non possedere un determinato reddito stabilito ogni anno dalla Legge Finanziaria; L aspi e la mobilità sono riconosciute al cittadino straniero che, per brevi periodi, si reca all estero per comprovate ragioni di salute personali o di un familiare. 22
Presupposto impositivo (Art.3, c.1 TUIR) Soggetti fiscalmente residenti in Italia Soggetti fiscalmente non residenti in Italia Tassazione sui redditi ovunque prodotti worldwide taxation Tassazione sui redditi prodotti in Italia reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia 23
Trattati contro le doppie imposizioni Articolo 15 Modello OCSE: Reddito di lavoro dipendente Principio generale (c.1) : tassazione nel paese ove si produce il reddito ECCEZIONE (C.2) : Tassazione nello stato di residenza solo se a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 24
Aspetti Fiscali DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DI NON RESIDENTE I NON RESIDENTI, AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, HANNO IL DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE OVE IL REDDITO E PRODOTTO, SE ESISTONO PIU COMUNI, CONTA QUELLO CON IL REDDITO PIU ELEVATO PRINCIPALI IMPOSTE PER I NON RESIDENTI: - IRPEF - ADDIZ.REGIONALE - ADDIZ COMUNALE - IPOCATASTALI SU IMMOBILI/REGISTRO - IRAP 25
La residenza fiscale ai sensi del Trattato (Art. 4, Modello OCSE) Se la persona fisica risulta residente fiscale in entrambi gli Stati, ai sensi delle normative nazionali, si dovranno considerare alcuni elementi specifici quali: -Abitazione permanente -Centro vitale degli interessi -- luogo di interessi vitali -- nazionalità -Accordi tra stati 26
Aspetti Fiscali IL LAVORATORE DISTACCATO IN ITALIA PER PIU DI 183 DEVE ASSOLVERE L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI < 183 gg la tassazione avviene nel paese di origine > 183 gg Con convenzione: regime della tassazione concorrente Senza convenzione: vige il regime della doppia imposizione 27
Convenzioni Su Doppie Imposizioni SI TRATTA DI ACCORDI INTERNAZIONALI BILATERALI ED INDIVIDUANO, IN BASE A CRITERI CONDIVISI, QUALE STATO POSSA ESERCITARE LA POTESTA IMPOSITIVA AL FINE DI EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI SULLO STESSO REDDITO 28
Lavoratori Extracomunitari In Distacco in ITALIA PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DALLA DISTACCANTE RESIDENTE IN PAESE NON CONVENZIONATO IL LAVORATORE DISTACCATO SI DEVE DOTARE DI CODICE FISCALE AZIENDA ESTERA NON E RESIDENTE NE HA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE AZIENDA ESTERA CON UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IL LAVORATORE DICHIARA I REDDITI CON MODELLO UNICO L AZIENDA AGISCE COME SOSTITUTO D IMPOSTA 29
Tutela Lavoratore distaccato Per risolvere eventuali controversie insorte tra lavoratore distaccato e impresa distaccataria, è previsto che il lavoratore straniero distaccato che presta servizio in Italia può tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale civile competente, in funzione di giudice del lavoro, ovvero innanzi all autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esiste una convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore intende avvalersi dell autorità giudiziaria non dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione previsto dall art. 410 c.p.c. 30