CITTA DI GRANAROLO DELL EMILIA Provincia di Bologna



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Regolamento della Biblioteca civica di Granarolo INDICE Titolo I Finalità, definizioni e compiti 2 Titolo II Consiglio di gestione 3 Titolo III Gestione economica e patrimonio 4 Titolo IV Personale 5 Titolo V Ordinamento e servizi 6 Titolo VI Norme e comportamento 8 Titolo VII Strutture associative 9 Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie 9

TITOLO I FINALITA, DEFINIZIONI E COMPITI ART. 1 Il presente regolamento è adottato per l esercizio delle funzioni amministrative nel servizio culturale della Biblioteca civica, ai sensi dell art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e degli articoli del titolo IV "Servizi pubblici locali" dello Statuto del Comune di Granarolo dell Emilia (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10/10/1992, n. 109). Il regolamento disciplina l organizzazione interna, la gestione e i relativi organi, nonchè le modalità di espletamento dei servizi per l utenza, ivi comprese le norme di salvaguardia delle raccolte, ai sensi dell art. 16, comma a), della Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 42. ART. 2 La Biblioteca civica di Granarolo dell Emilia è un istituto culturale che, ai sensi dell art. 15 della L.R. 42 del 29/12/1983, concorre all attuazione del diritto di tutti i cittadini all istruzione e all informazione, mediante la raccolta, l ordinamento e la messa a disposizione del pubblico dei documenti, comunque intesi, aventi valore bibliografico, storico, artistico o culturale. La Biblioteca civica è un servizio pubblico che ha per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile della comunità locale. ART. 3 Il Comune di Granarolo dell Emilia, con riferimento al 1 comma dell art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, riconosce nella Biblioteca civica un servizio pubblico indispensabile al fine di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale. Il Comune di Granarolo dell Emilia si impegna a sostenere la Biblioteca civica, anche ai fini finanziari e patrimoniali, nei modi e nelle forme più opportune. Il Comune di Granarolo dell Emilia riconosce e fa propri come riferimenti fondamentali per l attività e la gestione della Biblioteca civica i suggerimenti contenuti nel "Manifesto delle biblioteche pubbliche", pubblicato dall United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (U.N.E.S.C.O.), e nelle "Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche", stilate dall International Federation of Library Associations and Institutions (I.F.L.A.). ART. 4 La Biblioteca civica realizza le proprie finalità in stretta collaborazione con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico. La Biblioteca civica mantiene forme di intesa e collegamento con istituzioni e servizi culturali provinciali, regionali e nazionali. Strutture e servizi della Biblioteca afferiscono, ai sensi dell art. 12 della L.R. 42/1983, al sistema bibliotecario

locale territorialmente competente. TITOLO II IL CONSIGLIO DI GESTIONE ART. 5 Il Consiglio di gestione è l organo di riferimento della Amministrazione comunale e della cittadinanza per la conduzione della Biblioteca civica. Il Consiglio di gestione è un organo a carattere tecnico-culturale e deve esprimere le proprie capacità propositive nei seguenti ambiti: gestione ordinaria della Biblioteca, con particolare riferimento al programma e ai piani di spesa da presentare all Amministrazione comunale per la formazione del bilancio di previsione e alla relazione e rendicontazione dell attività svolta da inviare all Amministrazione comunale; iniziative per promuovere e incrementare la lettura e le attività della Biblioteca; iniziative atte a rispondere ai bisogni culturali degli utenti della Biblioteca e dei cittadini. 3. Sono compiti del Consiglio di gestione: formulare proposte all Amministrazione comunale in ordine allo sviluppo delle strutture e dei servizi della Biblioteca; proporre acquisizioni per l incremento del patrimonio documentario della Biblioteca, secondo criteri di imparzialità e pluralismo (ai sensi dell art. 3 della L.R. 42/83); vigilare sull efficienza ed efficacia dei servizi resi dalla Biblioteca alle esigenze dell utenza e ai programmi stabiliti; proporre al Consiglio comunale aggiornamenti o modifiche al presente regolamento; elaborare norme funzionali per i servizi (prestito, uso dei materiali e delle strutture, ecc.); approvare piani e programmi di spesa da sottoporre all Amministrazione comunale per la formazione del bilancio di previsione; approvare la relazione e rendicontazione dell attività svolta da presentare all Amministrazione comunale. 4. E compito del Presidente del Consiglio di gestione tenere i collegamenti con l Amministrazione comunale e con gli altri istituti culturali e scolastici del territorio, in stretta collaborazione con l Assistente bibliotecario. 5. Il Consiglio di gestione è costituito da cinque componenti: - l Assessore alla Cultura in carica;

- l Assistente bibliotecario; - un rappresentante del Consiglio comunale ; - due rappresentanti degli utenti della Biblioteca civica. 6. Il Consiglio di gestione rimane in carica quattro anni ed esplica le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio; la durata si calcola dal giorno dell avvenuta elezione di tutti i rappresentati previsti nel comma 5 del presente articolo. ART. 6 Il rappresentante del Consiglio comunale viene eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto. L assemblea degli utenti che elegge i due rappresentati è composta dagli iscritti al prestito maggiorenni; essi sono convocati con avviso scritto dall Assessore alla Cultura e dal Segretario comunale almeno sette giorni prima della data stabilita per l elezione. In sede di assemblea degli utenti, i partecipanti sono invitati a presentare le candidature e, successivamente, a esprimere, con scrutinio segreto, un massimo di due preferenze ; sono dichiarati eletti i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, in tutti i casi di cui ai commi precedenti, prevale l età. Il Segretario comunale ha il compito di controllare il regolare svolgimento dell assemblea e delle operazioni di voto, nonchè di redigere apposito verbale della seduta. ART. 7 Per la validità delle riunioni del Consiglio di gestione è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Il Consiglio di gestione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Il Consiglio di gestione elegge al suo interno un Presidente. Le sedute sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dall Assistente bibliotecario. Il voto sulle persone è segreto; in tutti gli altri casi è palese. Il verbale delle sedute è pubblico. TITOLO III GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO ART. 8 La Biblioteca civica è gestita in economia, ai sensi dello art. 2, 3 comma, della L. 142/90.

Il Comune di Granarolo dell Emilia si riserva di modificare la forma di gestione in altre previste dalla L. 142/90, qualora lo richiedessero le mutate dimensioni del servizio o il sistema bibliotecario a cui afferisce la Biblioteca civica. ART. 9 Alle spese riguardanti la conservazione e l incremento del patrimonio documentario e dei sussidi culturali, l acquisto di oggetti di cancelleria e l organizzazione di attività di valorizzazione e di promozione della lettura, si provvede mediante iscrizione di un adeguato stanziamento annuo nelle apposite rubriche e capitoli di spesa del bilancio comunale. Ai fini di tale stanziamento, nell ambito della programmazione del sistema bibliotecario locale, il Consiglio di gestione predispone una proposta di programma, corredata dai relativi piani di spesa, da sottoporre all attenzione degli organi competenti secondo le norme previste nel regolamento comunale di contabilità, in tempi utili per la formazione del bilancio di previsione comunale. Annualmente, il Consiglio di gestione stende la relazione e il relativo rendiconto dell attività svolta e lo presenta all Amministrazione comunale. ART. 10 Il piano finanziario si compone delle spese e delle entrate iscritte nelle apposite rubriche del bilancio comunale e comprende: fondi comunali; contributi provinciali, regionali o di altri enti; eventuali entrate derivanti dalle attività della Biblioteca (vendita di riproduzioni, di pubblicazioni curate dalla Biblioteca stessa, ecc.); eventuali contributi volontari di soggetti privati, singoli o associati che dovranno essere acquisiti nei modi di legge. 2. Il piano finanziario della Biblioteca è efficace a partire dal momento dell avvenuta esecutività del bilancio comunale. ART. 11 La Biblioteca civica è autorizzata a ricevere donazioni di documenti e attrezzature da parte di soggetti pubblici e privati. Le donazioni devono essere accompagnate da un apposito elenco, sottoscritto dal donatore; l accettazione delle donazioni spetta al Consiglio di gestione; le donazioni così approvate entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca civica. ART. 12 La Biblioteca civica è autorizzata ad effettuare scambi di materiale documentario con altre biblioteche, istituti

culturali e altri soggetti pubblici o privati. Gli scambi di materiali vanno effettuati secondo le modalità di uso comune nella prassi gestionale delle biblioteche. TITOLO IV PERSONALE ART. 13 Nella pianta organica del Comune di Granarolo dell Emilia sono presenti le seguenti figure, da destinare esclusivamente all organico della Biblioteca civica: Assistente bibliotecario (6^ qualifica funzionale ex DPR 347/83) e Istruttore amministrativo addetto al servizio (6^ qualifica funzionale, ex DPR 347/83). L Amministrazione comunale favorisce la partecipazione del proprio personale alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione, in orario di servizio o comunque retribuito, ai sensi dell art. 5 della L.R. 42/83. ART. 14 Ai sensi degli artt. 22-23 della L. 142/90, concernenti la distinzione fra gli ambiti propri della gestione dei servizi pubblici rispetto alle procedure di competenza degli uffici amministrativi, si ribadisce la previsione di modalità organizzative specifiche per il servizio di Biblioteca civica e, conseguentemente, i compiti dell Assistente bibliotecario devono essere prevalentemente rivolti alla biblioteconomia e alle tecniche ad essa connesse. In conformità allo spirito e alla lettera della L. 142/90 sull efficienza ed efficacia del servizio, l Assistente bibliotecario deve curare il processo di produzione e di erogazione finale del servizio bibliotecario al cittadino, con particolare attenzione alla direzione tecnico-scientifica della Biblioteca. L Assistente bibliotecario ha la facoltà di richiedere l attiva collaborazione degli uffici amministrativi del Comune per gli adempimenti burocratici e per il rispetto delle formalità legali connesse al servizio bibliotecario. Sono compiti dell Assistente bibliotecario: curare l acquisto di libri, periodici, audiovisivi e ogni altro tipo di materiale documentario; formare e tenere aggiornati i cataloghi e gli inventari del materiale custodito; curare la custodia, l ordinamento, la conservazione, la valorizzazione e l incremento delle raccolte documentarie, nonchè favorirne l accessibilità e l utilizzo da parte del pubblico (ai sensi dell art. 23 della L.R. 42/83) ; predisporre strumenti di rilevazione statistica circa il patrimonio, l utenza e l attività della Biblioteca in genere; redigere il programma e i relativi piani di spesa da sottoporre al Consiglio di gestione e all Amministrazione comunale per la formazione del bilancio di previsione;

formulare proposte in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e delle attrezzature; avvisare tempestivamente i competenti uffici comunali ogni volta che si riscontrino inconvenienti di ordine statico od igienico o altri difetti nei locali a disposizione della Biblioteca ; proporre modifiche al regolamento funzionale dei servizi. ART. 15 L Assistente bibliotecario può avvalersi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di gestione, dell opera di volontari che intendono collaborare alla conduzione della Biblioteca civica. ART. 16 L Assistente bibliotecario può avvalersi dell opera di Obiettori di coscienza assegnati al Comune e distaccati presso la Biblioteca stessa. TITOLO V ORDINAMENTO E SERVIZI ART. 17 La Biblioteca civica ha sede presso l edificio di via Irma Bandiera n.66 a Granarolo dell Emilia. Il Consiglio di gestione dispone dell utilizzo dei locali dell edificio di cui al comma precedente, al fine di permettere alla Biblioteca di erogare i servizi di informazione generale e documentazione culturale; eventuali altri utilizzi dei locali di cui sopra devono essere concordati con il Consiglio di gestione della Biblioteca. Gli orari di lavoro ordinari e di apertura al pubblico sono determinati dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio di gestione e delle Organizzazioni sindacali; si avrà comunque riguardo di agevolare l accesso ai servizi di tutte le fasce di utenza, in modo da agevolare la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini. ART. 18 La frequenza della Biblioteca, il servizio di pubblica lettura e di prestito del materiale documentario sono gratuiti e aperti a tutti, ai sensi dell art. 16, comma d), L.R. 42/83. L iscrizione al prestito del materiale documentario è gratuita e aperta a tutti i cittadini, mediante dichiarazione dei propri dati anagrafici e di residenza (per i minorenni) o di presentazione di un documento di identità (per i maggiorenni). L iscrizione al prestito decade trascorso un anno dal giorno dell ultimo prestito usufruito; il presente comma ha validità fino a quando la gestione del prestito verrà effettuata manualmente. La reiscrizione al prestito è sempre consentita. ART. 19

Sono esclusi dal prestito i seguenti testi: enciclopedie e dizionari; manoscritti e libri antichi o rari; opere che, a giudizio dell Assistente bibliotecario o del Consiglio di gestione, siano di particolare valore artistico, bibliografico o storico; Sono esclusi dai vincoli di cui al comma precedente gli Enti e Scuole che richiedono il materiale per attività culturali o didattiche. Altre deroghe possono essere concesse previa autorizzazione dell Assessore alla cultura o del Presidente del Consiglio di gestione e nel rispetto delle vigenti norme di legge sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico e sulla disciplina delle mostre d arte. ART. 20 Il prestito ha la durata di un mese ed è rinnovabile per un altro mese se le opere, nel frattempo, non sono state richieste da altri lettori. L Assistente bibliotecario può richiedere l immediata restituzione di opere in prestito anche prima della scadenza del termine consentito. In caso di mancata restituzione delle opere in prestito, l Assistente bibliotecario provvederà ad inviare, un sollecito al lettore, con la richiesta di restituzione. In caso di prolungata inottemperanza all invito di restituzione, il Consiglio di gestione segnalerà al Sindaco il nominativo del lettore per i provvedimenti di cui al successivo art. 24. Nei confronti di coloro che restituiscono abitualmente in ritardo le opere ricevute in prestito potranno essere adottati, a giudizio del Consiglio di gestione, provvedimenti restrittivi. Il numero delle opere concedibili in prestito è stabilito dal Consiglio di gestione in rapporto alla dotazione di materiale librario e documentario della Biblioteca; in base a criteri di opportunità, l Assistente bibliotecario ha facoltà di derogare a questa norma. Gli utenti sono tenuti a non danneggiare con sottolineature, note marginali o macchie i testi ottenuti in lettura o in prestito, pena l esclusione temporanea o definitiva dal prestito. L utente che riceve un opera in prestito deve controllarne la integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente all Assistente bibliotecario le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati. Qualora il materiale documentario venga smarrito o irrimediabilmente danneggiato, il responsabile è tenuto al rimborso o all acquisto di un altra copia del materiale. La quantificazione del rimborso di cui al comma precedente è stabilito dall Assistente bibliotecario in base al prezzo più aggiornato ricavabile dai cataloghi commerciali o da altre fonti attendibili.

Gli iscritti al prestito sono tenuti a comunicare tempestivamente all Assistente bibliotecario eventuali cambiamenti di abitazione. ART. 21 E attivato il servizio di fotocopie all utenza. Il costo di ogni copia è fissato periodicamente dalla Giunta comunale, sentito il Consiglio di gestione. Per la riproduzione fotografiche destinate ad essere pubblicate, il richiedente deve rilasciare alla Biblioteca un esemplare delle tavole riprodotte oppure una copia della pubblicazione che le comprende. TITOLO VI NORME E COMPORTAMENTO ART. 22 I frequentatori accedono liberamente ai materiali librari e documentari della Biblioteca e procurano di ricollocarli al proprio posto a lettura terminata. I frequentatori sono tenuti ad osservare un comportamento civile, possibilmente raccolto e discreto; è tassativamente vietato fumare. Le ricerche nei cataloghi vengono eseguite dagli utenti, che possono richiedere l assistenza del personale della Biblioteca. Il personale della Biblioteca deve dar prova, nei rapporti con l utenza, di cortesia e buona volontà; in particolare, deve fornire ai frequentatori chiarimenti sull uso dei cataloghi, sullo schema di classificazione e ogni altra informazione bibliografica venga loro richiesta. L Assistente bibliotecario deve tenere nota delle opere desiderate delle quali l utenza chieda l acquisto e delle prenotazioni delle opere in prestito. ART. 23 Chi si rende colpevole di sottrazione o guasto intenzionale delle opere avute in prestito o in lettura e chiunque mantenga un comportamento indecoroso o arrechi ripetutamente disturbo agli altri utenti viene escluso dall accesso in biblioteca e dal prestito per un periodo stabilito dal Consiglio di gestione; per casi particolarmente gravi, può essere deferito all Autorità giudiziaria dal Sindaco, su proposta del Consiglio di gestione. Chi danneggia materiali e arredi della Biblioteca è tenuto a rispondere del danno, sia sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia versando all Amministrazione comunale il valore nella misura determinata dalla stessa. A chi smarrisce, danneggia o non restituisce libri o altri documenti, non più reperibili in copia uguale nei normali canali commerciali, verrà applicata una sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 106 e segg. del T.U.L.C.P., approvato con R.D. n.383/1934, e della L. n. 689/1981. La determinazione delle sanzioni pecuniarie

sarà preventivamente effettuata in misura certa per ogni specie di contravvenzione con deliberazione della Giunta comunale e nel rispetto della normativa sopra citata; è fatta salva, in ogni caso, l azione di responsabilità civile e l eventuale applicazione di norme penali. ART. 24 Nei confronti di coloro che sono tenuti a risarcire all Amministrazione comunale il valore di opere o cose non restituite o danneggiate, si applica la procedura di cui ai commi del presente articolo. Il Consiglio di gestione segnala al Sindaco i nominativi dei soggetti di cui al comma precedente; il Sindaco valuta l opportunità di inviare all interessato (nel caso di minorenni, ad uno dei suoi genitori), un intimazione o diffida, nella forma della notifica; essa deve contenere il formale avvertimento al soggetto di ottemperare all obbligo a cui è tenuto in base al presente regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica; all invito può essere allegato il bollettino postale per il versamento della cifra da risarcire. Se il soggetto interessato non ottempera alla disposizione di cui al comma precedente, l Amministrazione comunale può procedere nei suoi confronti, per recuperare quanto dovuto, con una ingiunzione fiscale. TITOLO VII STRUTTURE ASSOCIATIVE ART. 25 Il Comune di Granarolo dell Emilia può stipulare, ai sensi della L. 142/90 e della L.R. 42/83, convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l integrazione delle risorse bibliotecarie e storico-archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica. ART. 26 L ordinamento, l organizzazione e le finalità delle convenzioni di cui sopra sono approvati con apposita deliberazione del Consiglio comunale e non comportano modificazioni al presente regolamento, salvo che, per esigenze associative, non debbano essere riveduti i compiti e la struttura del Consiglio di gestione o la natura istituzionale, amministrativa o giuridica della Biblioteca civica. Qualora per il funzionamento delle nuove strutture sia necessario uno stanziamento di fondi che non trovino capienza nella normale dotazione finanziaria della Biblioteca, l Amministrazione comunale provvederà a deliberare appositi stanziamenti. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 27 Tutte le disposizioni, le norme e le regolamentazioni eventualmente preesistenti vengono abrogate e sostituite a tutti gli effetti dal presente regolamento.

Un estratto del presente regolamento, limitatamente agli articoli e ai punti che interessano l utenza, va divulgato, nelle forme e nei modi opportuni, fra i frequentatori della Biblioteca.