COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.7.2013 C(2013) 4052 final Oggetto Aiuto di Stato SA.36091 (2013/N) Italia "Piano riassicurativo agricolo annuale" Signora Ministro, 1. Procedimento 1. Con e-mail del 17 gennaio 2013, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato il progetto di decreto concernente il Piano riassicurativo agricolo annuale, a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 2. Una riunione con le autorità italiane si è tenuta in data 19 febbraio 2013 a Bruxelles. Con lettera del 21 febbraio 2013, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all'italia, che ha risposto con lettera del 10 aprile 2013, protocollata lo stesso giorno, e con lettere del 3 maggio 2013, protocollata lo stesso giorno e del 28 maggio 2013, protocollata lo stesso giorno. 2. Descrizione dettagliata della misura 2.1. Obiettivo della misura 3. La misura notificata riguarda un aiuto alla riassicurazione nel settore agricolo, diretto a introdurre una gestione più efficace del rischio ovviando alle carenze dell'offerta assicurativa. Si tratta della modifica dei regimi esistenti N 598/2004 e N 381/2007 approvati dalla Commissione 1. Il regime esistente scade nel 2013. Il regime notificato mira ad apportare alcune modifiche al regime esistente alla luce dell'esperienza acquisita con la sua applicazione. 1 Regime N 598/2004, approvato con decisione della Commissione del 12.4.2005 C(2005) 1194 e regime N 381/2007, approvato con decisione della Commissione del 21.12.2007 C(2007) 6898. Signora Emma BONINO Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 00-32 (0) 2 299.11.11.
4. L'ultimo regime notificato, a tutt'oggi in vigore, prevede un intervento del Fondo per le polizze pluririschio quando la "loss ratio" (rapporto sinistri-premi) 2 della compagnia di assicurazione è superiore al limite stabilito tra le parti per ogni portafoglio ceduto al Fondo. Il limite minimo è stabilito in una "loss ratio" del 90% per ogni portafoglio ceduto. Le compagnie cedenti corrispondono al Fondo un premio in funzione dell'intervento riassicurativo richiesto. 5. La copertura del Fondo di riassicurazione per le polizze multirischio interviene in una modalità di diretta proporzionalità del rischio tra l'assicuratore ed il riassicuratore (quota pura) 3 sull'intero portafoglio della cedente fino ad un massimo dell'80% che è, quindi, la quota massima di cessione del rischio al riassicuratore pubblico. Le cedenti corrispondono al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso. 6. Il regime ad oggi in vigore ha consentito la copertura di due nuove tipologie di rischi, grazie alle polizze sui redditi e alle polizze sulle perdite. Il primo tipo di polizza è costituito da contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o più attività produttive o dell'insieme delle attività produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione. L'altra polizza riguarda le perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di: valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico; mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia; costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti. 7. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene in una modalità di diretta proporzionalità (quota pura) 4 sull'intero portafoglio delle compagnie assicuratrici fino ad un massimo del 100%. Le suddette compagnie corrispondono al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso. 8. Il Fondo per la Riassicurazione dei rischi agricoli nel corso dei suoi nove anni di attività (2004/2012) ha provveduto alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative innovative. Infatti l'obiettivo del Fondo è da sempre sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso l'utilizzo della leva della riassicurazione dei rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. L'operatività del Fondo coinvolge direttamente le compagnie di assicurazione che offrono garanzie assicurative innovative, mediante l attività di riassicurazione, e indirettamente gli imprenditori agricoli che possono beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalla sottoscrizione di garanzie assicurative innovative, altrimenti inesistenti. 2 3 4 La "loss ratio" è definita all'art. 1 della bozza di Decreto (notificata dall'italia) come la relazione in termini percentuali tra la totalità delle perdite ed i premi che sono stati emessi e che sono coperti dal Fondo. "Quota pura" è la diretta proporzionalità del rischio tra l'assicuratore ed il riassicuratore. Per esempio: allorquando l'assicuratore cede il 50% dei rischi, il totale dei rischi coperti dall'assicuratore (denominato portafoglio) è diviso esattamente a metà con il riassicuratore. Si veda nota 3. 2
9. Il Fondo, infatti, introducendo una fattiva collaborazione tra settore pubblico e settore privato, ha contribuito ad una maggiore diffusione di prodotti assicurativi innovativi presso gli operatori agricoli producendo anche economie di scala tali da ridurre il costo dei premi pagati dagli agricoltori. In particolare, la quota di mercato dei contratti innovativi è cresciuta dal 5% della campagna 2003 al 57% del 2011, mentre le tariffe medie sono scese dall 8,14% del 2003 al 6,18% del 2011. 10. Dopo nove campagne assicurative, il mercato, il contesto istituzionale e le esigenze degli imprenditori agricoli in materia di gestione dei rischi sono profondamente cambiati e quindi risulta necessario adeguare le modalità operative del Fondo, mediante l aggiornamento del Piano riassicurativo, al fine di poter continuare a promuovere strumenti assicurativi innovativi che i soli operatori privati non sono in grado di introdurre e sostenere anche in vista delle novità che saranno introdotte dalla nuova PAC in tema di gestione del rischio. 11. Il nuovo regime notificato prevede l estensione del metodo di riassicurazione stop loss (non proporzionale) alle polizze multirischi, attualmente applicabile solo alle polizze pluririschi 5. 12. E, inoltre, previsto un ampliamento delle tipologie di polizze riassicurabili. La previsione di strumenti sperimentali e innovativi è finalizzata a introdurre tempestivamente nel mercato italiano eventuali nuovi strumenti di gestione del rischio a favore delle imprese agricole. In tale contesto le autorità italiane si sono impegnate a verificare la compatibilità di tali misure con la normativa sugli aiuti di Stato vigente al momento in cui saranno attuate ed eventualmente a notificarle o a comunicarle sulla base della futura regolamentazione. 13. Il nuovo regime prevede di eliminare l obbligatorietà di ricorrere a forme di riassicurazione prestabilite sulla base delle diverse tipologie di polizza. Il Fondo di riassicurazione ha la possibilità di operare utilizzando tutte le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali. Il motivo di tale modifica risiede nell esigenza di ampliare la leva riassicurativa, dando più capacità alle polizze multi rischio. 14. Tali polizze, infatti, costituiscono attualmente la tipologia di assicurazione più innovativa e maggiormente in grado di tutelare gli agricoltori, analogamente a quanto avvenuto nel campo delle polizze pluririschi, che in Italia sono passate da una quota di mercato del 40% nel 2007, al 53% nel 2012, con effetti positivi sia in termini di incremento dei valori assicurati sia in termini di riduzione del costo assicurativo. Tale incremento non si è verificato per le polizze multi rischio, che nel 2007 rappresentavano il 5,43% del mercato mentre nel 2012 si attestano su una quota del 4%. 5 Nel caso delle polizze pluririschio, i contratti assicurativi coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più colture; nel caso delle polizze multi rischio i contratti assicurativi coprono il risultato della produzione, misurata come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità. 3
15. Il Piano Assicurativo 2013 ha inoltre introdotto una separazione tra avversità catastrofali, quali la siccità e l alluvione, e altre avversità, quali la grandine, il colpo di calore, il vento forte, gli sbalzi termici, l eccesso di pioggia, sulla base dell intensità e della frequenza di danno, stabilendo che le prime siano assicurabili solo con polizze multirischi sulle rese. E pertanto ragionevole aspettarsi un incremento di tale tipo di polizze, con conseguente incremento della domanda di riassicurazione delle stesse. 2.2. I beneficiari 16. Le autorità italiane hanno dichiarato che le polizze ammesse alla riassicurazione dal Fondo di riassicurazione devono rispettare i criteri previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 6. In particolare, il regime in questione esclude l'aiuto a favore di grandi imprese e a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 17. Il regime in oggetto beneficerà, secondo le autorità italiane, soprattutto gli agricoltori. Sempre secondo le autorità italiane, né il Fondo, né le compagnie di assicurazione possono essere considerati beneficiari diretti di un aiuto di Stato. 18. In effetti, le autorità italiane hanno dimostrato nel quadro del regime esistente 7 che il Fondo opera a condizioni mercato e reinveste ogni anno gli utili conseguiti e li utilizza esclusivamente per finanziare le proprie attività. 19. Grazie all'intervento del Fondo, è stato possibile assicurare un numero maggiore di eventi atmosferici e il mercato assicurativo è diventato più dinamico. Con l'ingresso sul mercato di nuove compagnie assicurative, è aumentata l'offerta di prodotti per gli agricoltori e si è avuta una parziale riduzione delle tariffe assicurative 8. 20. Per quanto riguarda le compagnie assicuratrici, le autorità italiane hanno dichiarato che non possono essere considerate beneficiarie degli aiuti in quanto costituiscono solo uno strumento attraverso cui si esplica l'attività del Fondo stesso. Il loro ruolo si limita a introdurre sul mercato ed a fornire le nuove coperture assicurative offerte dal Fondo. Esse non traggono nessun beneficio economico oltre a quello legato alla loro specifica attività e al loro scopo sociale. 21. L'ISMEA 9, che è responsabile della gestione del Fondo di riassicurazione, presenterà al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione annuale sui risultati ottenuti. 2.3. Dotazione finanziaria 22. L'ammontare complessivo per l'intera durata della misura è pari a 136 milioni di euro. 6 7 8 9 GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. Si veda nota 1. Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una relazione inerente l'attività del Fondo nell'esercizio 2011. ISMEA: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 4
2.4. Durata della misura 23. Le autorità italiane hanno dichiarato che la durata della misura è fino al 31.12.2015. Di conseguenza, il precedente regime approvato dalla Commissione cesserà di esser applicabile non appena entrerà in vigore il nuovo regime. 2.5. Intensità dell'aiuto 24. Le autorità italiane hanno dichiarato che l'intensità massima dell'aiuto è dell'80%. A tale riguardo trova applicazione il Capitolo V.B.5 (Aiuto al pagamento dei premi d'assicurazione), punti 138 e seguenti degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. 10 Il punto 140 richiama il regolamento di esenzione per quanto concerne le condizioni da rispettare per l'esame della compatibilità dell'aiuto al pagamento del premio assicurativo. A tale riguardo, l'art. 12 del regolamento n. 1857/2006 fissa un' intensità lorda che non puo' superare l'80% o il 50% del costo dei premi assicurativi. L'intensità massima dell'80% si applica laddove la copertura definita nella polizza si riferisce alle sole perdite dovute ad avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; l'intensità massima del 50% è fissata laddove la copertura si riferisce alle cause precitate e alle altre perdite causate da condizioni atmosferiche e/o epizoozie, fitopatie o da infestazioni parassitarie. 2.6. Cumulo 25. Le autorità italiane hanno dichiarato che la misura in questione non può essere cumulata con altri aiuti. 2.7. Base giuridica 1. Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante il Piano riassicurativo agricolo annuale 2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 127, comma 3 3. Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, articolo 13, comma 4-sexies 4. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 5. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2008 di approvazione del "Piano Riassicurativo Agricolo Annuale. 2.8. Imprese in difficoltà 26. Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 11 ". 10 11 JO C 319, 27.12.2006,, p.1. JO C 244, 1.10.2004. 5
2.9. Sospensione nel caso di aiuto illegale o incompatibile 27. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 3. Valutazione della misura 3.1. Esistenza di un aiuto 28. L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 29. Misura concessa dallo Stato: il Fondo di riassicurazione è gestito dall'ismea, che è un ente economico pubblico 12. 30. Misura che favorisce talune imprese o talune produzioni: la misura, in linea di principio, può avere tre tipi di beneficiari: gli agricoltori, il Fondo stesso e le compagnie di assicurazione. 31. Per quanto riguarda il vantaggio concesso agli agricoltori, è chiaro che gli agricoltori italiani saranno i principali beneficiari della misura di riassicurazione prevista. In effetti, attraverso il Fondo di riassicurazione, essi otterranno un vantaggio economico che altrimenti non avrebbero ottenuto, vale a dire la possibilità di assicurarsi, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, contro vari tipi di rischi connessi all'attività agricola. Essi sono quindi sollevati dai costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere senza l'intervento del Fondo nel settore della riassicurazione. 32. Per quanto riguarda il vantaggio concesso al Fondo, si può concludere, sulla base delle informazioni fornite dall'italia e dell'analisi effettuata nelle decisioni concernenti i regimi precedenti, che il Fondo non può essere considerato come beneficiario di un aiuto di Stato. In effetti, il Fondo non utilizza gli utili conseguiti per esercitare altre attività dato che li reinveste ogni anno e li utilizza esclusivamente per finanziare le proprie attività. Il contributo finanziario in favore del Fondo non comporta, quindi, una distorsione della concorrenza visto che la sola attività del Fondo risulta essere l'attività di riassicurazione propriamente detta, di modo che il finanziamento concesso non può avvantaggiare altre attività esercitate dallo stesso. 33. Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, non si può escludere che il Fondo possa rappresentare un elemento di sviluppo del settore assicurativo in quanto introduce sul mercato nuove formule di assicurazione. Il Fondo, tuttavia, è aperto alla partecipazione di tutte le compagnie assicuratrici operanti in Italia, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. Le compagnie di assicurazione sono libere di scegliere i servizi offerti dal Fondo o quelli di altri operatori privati. L'effetto di aiuto deve 12 www.ismea.it 6
quindi essere considerato un effetto secondario in quanto favorisce formule assicurative che costituiscono una novità per l'italia e sono ancora in fase sperimentale, come dichiarato dalle autorità italiane. Il Fondo chiede alle compagnie assicuratrici un premio minimo che può essere inferiore ai tassi praticati sul mercato allo scopo di indurre le compagnie a proporre agli agricoltori un certo tipo di polizze assicurative. L'apertura del Fondo a tutte le compagnie di assicurazione senza condizioni discriminatorie e la concorrenzialità del settore assicurativo sono una garanzia di equilibrio per il buon funzionamento del mercato. Gli agricoltori sono i principali beneficiari di questa misura in quanto il vantaggio finanziario, indirettamente concesso alle compagnie di assicurazione, dispiega integralmente e direttamente i suoi effetti a favore degli agricoltori che possono avvalersi di polizze a un tasso ridotto rispetto ai tassi praticati sul mercato. 34. Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza: Il regime in questione può incidere sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui favorisce la produzione nazionale a scapito della produzione degli altri Stati membri. In effetti, i settori che possono essere interessati, sono aperti alla concorrenza a livello europeo e quindi sensibili ad ogni misura che possa favorire la produzione in uno o nell'altro Stato membro. Le misure ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 3.2. Compatibilità dell'aiuto 35. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 36. Nel caso di specie, gli aiuti saranno valutati alla luce del punto 138 e segg. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 13, nonché dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 14. 37. Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale stabiliscono al punto 140 che gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi sono compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano le condizioni previste all'articolo 12 del regolamento di esenzione n. 1857/2006 precitato e non sono concessi né a grandi imprese né a imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 38. L'articolo 12 del regolamento di esenzione precitato stabilisce le condizioni relative all'intensità degli aiuti (80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e 50% laddove la polizza specifichi che sono coperte le perdite dovute alle cause summenzionate e le altre perdite causate da condizioni atmosferiche e/o le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie). 13 14 GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. 7
39. Per quanto riguarda le intensità massime autorizzate, le autorità italiane hanno dichiarato che queste saranno rispettate in quanto le intensità previste varieranno dallo 0% al massimo che può essere concesso in virtù delle norme precitate (cfr. sopra punto 2.5). 40. I rischi coperti dal regime di riassicurazione notificato (cfr. sopra punto 2.1) sono quelli autorizzati dal regolamento di esenzione (avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie). 41. Il regolamento di esenzione stabilisce inoltre che gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. A tal fine, l'aiuto non deve essere limitato ad un'unica compagnia o ad un unico gruppo assicurativo, né essere subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato. Dalle informazioni trasmesse al momento della notifica si può concludere che le autorità italiane intendono rispettare le suddette condizioni. Dalla lettura della relazione annuale 2011 relativa all'attività del Fondo di riassicurazione si può inoltre constatare che, una compagnia di assicurazione inglese 15 ha potuto beneficiare del Fondo di riassicurazione. 42. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento degli aiuti notificati se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (riguardante un aiuto individuale o un regime di aiuti), finché il beneficiario abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'intero ammontare dell'aiuto illegale e incompatibile, insieme ai relativi interessi di mora (cfr. sopra punto 2.9). Inoltre le suddette autorità hanno escluso dall'aiuto le imprese in difficoltà (cfr. sopra punto 2.8). 43. Inoltre le autorità italiane si sono impegnate ad adattare tali misure per renderle conformi alle eventuali future modifiche degli orientamenti (cfr. sopra paragrafo 12). 44. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che gli aiuti non rischiano di alterare le condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune. Essi possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 15 Si tratta della Great Lakes assicurazioni. 8
4. Conclusione 45. La Commissione ha dunque deciso di ritenere gli aiuti compatibili con il mercato interno. 46. Se la presente lettera contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere comunicate a terzi, si prega di informarne la Commissione nei quindici giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento. Se la Commissione non riceve una richiesta motivata entro tale termine, riterrà che le autorità italiane non si oppongono alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede nel sito internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm La richiesta va inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo: Commission européenne Direction générale Agriculture et développement rural Direction M - Législation agricole Unité M.2 - Conditions de concurrence Bureau: Loi 130 5/140 B-1049 Bruxelles Fax: 0032 2 29 67 672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 9