Registro generale n. 3233 del 27/09/2013 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Oggetto Esercizio competenze L.R. 09/2010. Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs.152/06, per stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Lunga n.73, della Ditta Petheory S.r.l., legale rappresentante Marco Ceci. Direttore dell Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 3233 del 27/09/2013 Oggetto: Esercizio competenze L.R. 09/2010. Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs.152/06, per stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Lunga n.73, della Ditta Petheory S.r.l., legale rappresentante Marco Ceci. IL DIRETTORE RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di controllo dell inquinamento atmosferico ed in particolare la parte quinta del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione; CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente, in particolare l art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006; TENUTO CONTO dei seguenti regolamenti dell'unione Europea: - n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; - n.142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE/1069/2009; ESAMINATA la domanda di autorizzazione ai sensi dell art.269, comma 2, del D.Lgs.152/2006, trasmessa in data 06/06/2013, ns.prot.n.16925, alla Provincia di Prato, corredata dei necessari elaborati tecnici, presentata dalla Ditta Petheory S.r.l. con sede legale in Prato, Piazza San Francesco n.8, concernente le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento da ubicarsi nel Comune di Montemurlo, in Via Lunga n.73; PRESO ATTO che sono stati assolti i diritti di istruttoria come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.16 del 18.01.2011; CONSIDERATO che questa amministrazione provinciale ha convocato, con nota del 17/06/2013, prot.n.17908, la conferenza di servizi, ai sensi dell art.269 comma 3 del D.Lgs.152/2006, per il giorno 26/06/2013, alla quale sono stati invitati i seguenti enti: Comune di Montemurlo, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato e Azienda USL n.4; PRESO ATTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi del 26/06/2013 (Provincia di Prato, Azienda USL n.4 e ARPAT) hanno deciso di sospendere il procedimento per richiedere integrazioni al gestore (nota del 27/06/2013, prot.n.18820); PRESO ATTO della documentazione integrativa che il gestore ha inviato in data 23/07/2013, ns.prot.n.21250 e in data 12/09/2013, ns.prot.n.24934; TENUTO CONTO che dalla documentazione complessiva presentata dal gestore si evince, tra le altre informazioni, che: - l'impianto tratterà esclusivamente carcasse di animali da compagnia di cui all'art.8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n.1069/2009; - la capacità di incenerimento dell'impianto è inferiore a 50 kg/h; 0_tmptmp6kGtXZdoc.odt
- l'impianto è da definirsi a bassa capacità di trattamento ai sensi del Capo III, dell'allegato III al regolamento CE 142/2011 e quindi non è da assoggettare al D.Lgs.133/2005; CONSIDERATO che questa amministrazione provinciale ha nuovamente convocato, con nota del 06/09/2013, prot.n.24426, la conferenza di servizi, ai sensi dell art.269 comma 3 del D.Lgs.152/2006, per il giorno 17/09/2013, alla quale sono stati invitati i seguenti enti: Comune di Montemurlo, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato e Azienda USL n.4; PRESO ATTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi del 17/09/2013 (Provincia di Prato, Azienda USL n.4 e ARPAT) hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come da verbale depositato agli atti, con l indicazione dei limiti alle emissioni e le ulteriori prescrizioni di cui all allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto; PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni espresso dal Comune di Montemurlo con nota scritta del 16/09/2013, ns.prot.n.25316; TENUTO CONTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi suddetta hanno stabilito che: - Le carcasse di animali trattate dall'impianto e smaltite conformemente a quanto previsto dai regolamenti CE1069/2009 e UE142/2011, non sono soggette alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006, come previsto dall'art.185, comma 2, lettera c). - il gestore dovrà presentare al SUAP del Comune di Montemurlo domanda di riconoscimento ai sensi dell'art.24 del Reg.CE 1069 del 2009. CONSIDERATA l istruttoria del competente, consultabile agli atti del fascicolo; RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere al rilascio dell autorizzazione; DETERMINA 1.di autorizzare, ai sensi dell art.269, comma 2, del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento da ubicare nel Comune di Montemurlo, in Via Lunga n.73, secondo il progetto presentato dalla Ditta Petheory S.r.l., avente sede legale in Prato, in Piazza S. Francesco n.8, legale rappresentante Marco Ceci, secondo quanto precisato e prescritto nell allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto; 2.di prescrivere che la messa in esercizio dello stabilimento è subordinata all'avvenuto riconoscimento di cui all'art.24 del Reg. CE n.1069/2009; 3.di prescrivere che l'impianto dovrà trattare esclusivamente carcasse di animali da compagnia di cui all'art.8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n.1069/2009; 4.di fissare i seguenti limiti massimi di quantitativi di carcasse di animali da sottoporre a processo di inecenerimento: - 100 kg per ogni ciclo di cremazione; - 200 kg per ogni giorno di funzionamento dell'impianto, pari ad un massimo di n.2 cicli di cremazione da 100 kg cadauno. 5.di segnalare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006; 0_tmptmp6kGtXZdoc.odt
6.di dare atto che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, autorizzata con il presente atto ai soli fini della parte quinta del D.Lgs.152/2006, ciò con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; 7.di incaricare il Dip.to prov.le ARPAT di Prato ad eseguire gli accertamenti di cui all art.269, comma 6 del D.Lgs.152/2006; 8.di precisare, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; 9.di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza ed eventuale controllo all A.S.L. n. 4 ed al Dipartimento Provinciale dell ARPAT e al Comune di Montemurlo; 10.di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell art. 5 della L. 241/90 il Dott.Nicola Stramandinoli, funzionario P.O. del della Provincia di Prato. Il Direttore dell'area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo 0_tmptmp6kGtXZdoc.odt
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269, COMMA 2, DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: PETHEORY S.R.L. Stabilimento: Montemurlo Via Lunga n.73 Legale rappresentante: Marco Ceci Allegato N.1 Pag.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI : (valori dichiarati dalla ditta richiedente ) Impianti di Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata Inquinanti emessi abbattimento Nm 3 /h m 2 m/sec C m h/g g/a Tipologia mg/nm 3 Kg/h MPT 20 Camera di post CO 100 combustione E1 FORNO CREMATORIO 800 0,07 3,2 180 9,0 12 220 NOx 400 - Abbattitore ad umido SOx 100 per le polveri COT 20 VALORI LIMITE DI EMISSIONE Sigla Origine Impianto di abbattimento E1 FORNO CREMATORIO (1) A partire dalla data di messa a regime (2) Come deciso in conferenza di servizi Camera di post combustione Abbattitore ad umido per le polveri Inquinanti emessi : valori limite (2) Tipologia mg/nm 3 Kg/h MPT CO NOx SOx COT 20 100 400 100 20 Periodicità dei rilevamenti di emissione (1) Annuale
Allegato N.1 Pag.2 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269, COMMA 2 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: PETHEORY S.R.L. Stabilimento: Montemurlo Via Lunga n.73 Legale rappresentante: Marco Ceci PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI: Sigla Origine Inquinanti emessi E1 FORNO CREMATORIO MPT CO NOx SOx COT Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni. MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO: Numero di campionamenti (1) 2 Osservazioni Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. Impianto di abbattimento Tipologia delle operazioni di manutenzione Frequenza minima di esecuzione Camera di post combustione Abbattitore ad umido delle polveri Verifica del corretto funzionamento dell'impianto (in modo particolare verifica del rispetto delle condizioni di cui alla prescrizione n.13, pag.4) Verifica del corretto funzionamento dell'impianto Smaltimento fanghi prodotti dall'impianto Semestrale Semestrale Semestrale
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: Allegato N.1 I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del della Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono: - rispettare quanto stabilito nell allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.1991 n.33 Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni ; - disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); - si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pag.3 PRESCRIZIONI: 1 Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n.1 pag.1; 2 Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n.1 pag.1; 3 Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e in All.n.1, pag.2; 4 Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio medesimo); 5 Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 dovrà essere inviata a questo della Provincia di Prato e all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato; 6 I registri devono essere resi disponibili presso lo stabilimento ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente; 7 Si ricorda che, ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata a questo. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell autorizzazione. 8 Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in questo atto. 9 Entro il 28 febbraio di ogni anno, il gestore dovrà inviare a questa amministrazione e al dipartimento provinciale ARPAT, i dati sul consumo di olio combustibile relativo all anno solare precedente, utilizzando il seguente schema: Impianto (1) Potenzialità termica (KW) Combustibile Utilizzato Consumo stimato anno. Tenore di zolfo accertato (%) Metodo utilizzato (2) (1) Indicare la sigla identificativa dell emissione in atmosfera relativa (2) Accertamento avvenuto mediante campionamento ed analisi o mediante controlli documentali Tenore di zolfo max previsto 0.30% 0.30% L'impianto termico potrà utilizzare esclusivamente olio BTZ avente un tenore di zolfo inferiore allo 0,3%
Allegato N.1 Pag.4 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI INCENERIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DI AFFEZIONE: 10 L'impianto dovrà trattare esclusivamente carcasse di animali da compagnia di cui all'art.8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n.1069/2009; 11 Non potrà essere introdotto nel processo di incenerimento alcun altro accessorio oltre alle carcasse degli animali e agli eventuali sacchi/contenitori; 12 I sacchi/contenitori utilizzati per contenere le carcasse di animali trattati dall'impianto dovranno essere del tipo idoneo al processo di incenerimento, al fine di evitare la eventuale produzione di sostanze inquinanti pericolose quali PCDD, PCDF, IPA ecc.; 13 Il processo di post combustione dovrà garantire le seguenti condizioni: tempo di contatto dei fumi all'interno della camera di post combustione superiore a 2 secondi; temperatura a cui sono sottoposti i fumi all'interno della camera di post-combustione superiore a 850 C; tenore di ossigeno libero all'interno della camera di post-combustione superiore al 6%; 14 I rifiuti solidi e/o liquidi prodotti dall'impianto di abbattimento dovranno essere smaltiti in conformità delle leggi vigenti. 15 Il gestore dovrà tenere presso lo stabilimento un registro con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo della Provincia di Prato, sul quale annotare: data di accettazione della carcassa di animale, con relativo peso e dati identificativi del proprietario/detentore; data di incenerimento della carcassa di animale di cui sopra; PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI DI EMISSIONE 16 La data e i risultati delle misure devono essere annotati nell apposito registro; 17 I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati; 18 Il gestore dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax o pec al Responsabile dell ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio. 19 Inviare i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato. L Amministrazione Provinciale si riserva di richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati; 20 I risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno contenere, inoltre, indicazioni circa: - La condizione dell impianto durante l esecuzione del controllo (se alcuni parametri fossero variabili, come ad esempio la portata, la temperatura di esercizio, la velocità di lavorazione, questi devono essere indicati). - Tipologia dell eventuale materiale trattato dall impianto durante l esecuzione del controllo. - Specificare il metodo di campionamento ed analisi. 21 Comunicare all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente;
Allegato N.1 Pag.5 PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA DI COMMESSE DI LAVORO: 22 se alla data comunicata all autorità competente per l esecuzione del controllo, non è possibile procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico incaricato deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso; 23 l impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo; 24 nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire l impianto, il gestore dovrà comunicare al della Provincia di Prato e al Dip.to ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere all esecuzione del controllo; 25 soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento dell impianto; 26 il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga; 27 il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo: -del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 22, se entro i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 24; -del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 22, se dopo i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 24. PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME: 28 La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dal gestore a questo della Provincia di Prato così come disposto dall art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006; 29 La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT di Prato; 30 Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell impianto dovrà presentare specifica e documentata comunicazione a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; 31 L azienda, nel periodo di marcia controllata dell impianto di 10 giorni, di cui all art.269, comma 6, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui in All.n.1 Pag.2; 32 Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie; 33 Ogni campionamento dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro rappresentativo dell effettivo livello dell emissione e della eventuale variabilità dei dati; 34 Ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria; 35 Entro novanta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni. I risultati delle analisi dovranno contenere tutte le indicazioni previste dal precedente paragrafo Prescrizioni per i controlli di emissione ; DURATA DELL AUTORIZZAZIONE: Ai sensi dell'art.269, comma 7, del D.Lgs.152/2006 la durata della presente autorizzazione è pari a 15 anni. Allegato tecnico parte integrante all'atto.