Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

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Il Diritto Commerciale: Secondo gli art 41 e 42 Cost. il nostro paese sceglie un modello di sviluppo economico basato sull economia di mercato; esso presuppone : Libertà dei privati di svolgere attività di impresa Sono libertà relative perché strumentali Libertà di competizione fra coloro che operano sul mercato alla realizzazione del benessere collettivo secondo scelte ispirate alla logica del tornaconto personale. Ruolo centrale delle imprese necessità di una legislazione economica sia di Diritto Privato che Pubblico volto a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese ed ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse. Nel Cod. Civ. è predisposta una disciplina degli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale fondata su scelte che rendono rapida e sicura la circolazione dei beni e garantiscono adeguata tutela al credito. Diritto Commerciale Moderno = parte del Diritto Privato che ha per oggetto e regola l attività e gli atti di impresa. L attuale Diritto commerciale non è più solo diritto del commercio e commercianti. Mantiene tale nome per ragioni storiche. Esso è sempre stato fin dalle origini : Diritto Speciale: costituito da norme da quelle valevoli per la generalità dei consociati. Diritto tendente ad uniformità internazionale: sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita giuridica in tutti i paesi a economia di mercato. Diritto in evoluzione: perché in continua evoluzione è la realtà economica nazionale ed internazionale Evoluzione storica del Diritto Commerciale: La formazione di un modello organico di diritto commerciale si ha solo verso la fine del Medioevo. Per la difesa dei propri interessi artigiani e mercanti danno vita alle corporazioni di arti e mestieri: Nasce il Diritto Commerciale dall esigenza del ceto mercantile di una giustizia rapida resa secondo usi mercantili. Tali regole vengono trasfuse negli statuti delle corporazioni. La loro applicazione viene man mano estesa anche alle controversie tra mercanti e non mercanti. Si diffonde in ogni zona dell Europa continentale. La successiva evoluzione del Diritto Commerciale si caratterizza per: a) Progressiva perdita del carattere originario b) Progressiva espansione del suo ambito di applicazione Tappe fondamentali di Evoluzione: Periodo Mercantilista: politica interventista dello stato nella vita economica segna la fine dell autonomia normativa delle corporazioni mercantili Il Diritto Commerciale diviene Diritto Nazionale (la giurisdizione mercantile passa ai tribunali statali nascono i tribunali del commercio) Codice Civile 1885 Codificazione Dei Codici: Vengono emanati 2 Codici Codice del Commercio 1865-1882 Il codice del commercio realizza un ampliamento della sfera di applicazione dei principi del Diritto commerciale. Gli attori dello sviluppo economico sono gli industriali e i banchieri. Tutti gli atti negoziali sono disciplinati dal codice del commercio ( anche se nessuna delle parti è commerciante) Il Diritto Commerciale raggiunge la sua massima espansione Unificazione Dei Codici: Riforma legislativa del 1942 La disciplina delle attività commerciale è riorganizzata attorno la figura dell imprenditore commerciale; viene introdotta dall art. 2082 la nozione generale di imprenditore. Viene emanato lo statuto generale dell imprenditore e quello speciale dell imprenditore commerciale. Viene unificata la disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni con quella dei singoli contratti(libro IV Codice Civile). 1

Costituzione 1948: ha ribadito all art. 41 la libertà di iniziativa economica privata ed ha fissato nuovi valori da tutelare (es. diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese) Unificazione internazionale: con l entrata nell Unione Europea vi è l esigenza di una uniformità sovranazionale del diritto commerciale alle rinnovate esigenze del mondo economico. L obiettivo è perseguito con 2 diverse tecniche legislative: Trattati Comunitari: Introducono una disciplina antimonopolistica tesa a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune Direttive di armonizzazione: emanate dal consiglio dell Unione Europea in vista del progressivo ravvicinamento delle singole legislazioni nazionali. I singoli stati sono tenuti ad adeguarsi ad essa con propria legge interna Obiettivo futuro di un Diritto Commerciale Europeo Uniforme PARTE PRIMA. L IMPRENDITORE Capitolo Primo : L imprenditore Criteri di distinzione della tipologia di impresa e di imprenditore: Oggetto dell impresa:determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. Dimensione dell impresa: determina la distinzione tra piccolo e medio-grande imprenditore. Natura del soggetto che esercita l impresa: permette di distinguere impresa individuale, impresa in forma di società e impresa pubblica. Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell imprenditore (comprendente parte della disciplina dell azienda e dei segni distintivi; la disciplina della concorrenza e dei consorzi): Chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico dell imprenditore commerciale (comprendente l iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento ed altro). La nozione generale di imprenditore Art.2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L art. 2082 c.c. fissa i requisiti minimi (non quelli normali) che devono ricorrere per acquisire lo status di imprenditore. Esercizio attività economica Professionalità Organizzazione Produzione o scambio bene e servizio Dallo stesso articolo si ricava che l impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento. E controverso se siano indispensabili : a) la liceità dell attività svolta [non necessaria] b) L intento dell imprenditore di ricavarne un profitto (c.d. scopo di lucro) [necessario è solo il metodo economico] c) La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti [non necessario, nessuna norma lo richiede ed esistono le c.d. imprese per conto proprio] 2

Attività produttiva (produzione o scambio di beni o servizi) L impresa è attività produttiva di nuova ricchezza Non sono impresa le attività di mero godimento (attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi; ad es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione). Un attività può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi (es. albergatore). Gli atti di investimento, speculazione e finanziamento quando siano coordinati in modo da configurare un attività possono dar vita ad impresa se ricorrono i requisiti dell organizzazione e della professionalità (es. società finanziarie che erogano crediti con mezzi propri). È ormai opinione diffusa che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l attività produttiva svolta è illecita (contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Questo riconoscimento dell attività d impresa estesa anche alle imprese illecite risponde all esigenza di tutelare eventuali creditori di queste e di sottoporle alla disciplina fallimentare. Inoltre chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l imprenditore nei confronti dei terzi in quanto da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. L organizzazione. Impresa e lavoro autonomo L imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali (è quindi un attività organizzata). È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate (es. lavanderia a gettoni); infatti la sempre più alta fungibilità tra capitale e lavoro ha determinato che l organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. La qualità di imprenditore non può essere negata (per difetto di organizzazione)sia quando l attività è esercitata senza ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento di capitale e lavoro proprio non si concretizza in un complesso aziendale materialmente percepibile. La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione (presenza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale) deve negarsi l esistenza dell impresa. Ad esempio la borsa degli attrezzi di un idraulico non può essere considerata una forma di capitale poiché sono solo beni strumentali al lavoro. Esercizio attività economica È essenziale che l attività produttiva sia svolta con metodo economico (coprendo i costi con i ricavi, assicurando l autosufficienza economica). In caso contrario si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza. Non è quindi essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro (essendo sufficiente il solo metodo economico). Impresa sociale: imprese cui è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma ai soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Si richiede sempre che esse svolgano una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Non vi è alcuna ragione per negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico che producono beni o servizi con metodo economico. Professionalità È l esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva (es. non è imprenditore chi compie un isolata operazione di acquisto e di rivendita di merci). Non è richiesto che l attività sia svolta senza interruzioni, poiché sarebbero escluse attività stagionali come alberghi e stabilimenti balneari, ma è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Non è richiesto che l attività d impresa sia attività unica o principale essendo imprenditore anche il professore o l impiegato che gestisce un negozio o albergo. Può costituire impresa anche un unico affare se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l utilizzo di un apparato produttivo complesso (es. costruzione di un singolo edificio). Può essere qualificato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (parliamo di imprese per conto proprio) dato che l attività produttiva può considerarsi svolta con il metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da incremento del patrimonio del produttore la destinazione al mercato del produzione non è richiesta da alcun dato legislativo. 3

Imprese e professioni intellettuali I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai) non sono mai in quanto tali imprenditori. Le disposizioni in tema d impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa (es. il medico che gestisce la clinica privata nella quale opera o professore titolare di una scuola privata nella quale insegna). Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore. Non lo diventa non solo se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali. Motivo di questa esclusione è l esistenza di specifici statuti per le diverse categorie professionali che sono già una forma di tutela per il professionista. L esonero dei professionisti intellettuali dello statuto dell imprenditore ha vantaggi (sottrazione al fallimento) e svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale). Capitolo Secondo : Le categorie di Imprenditori A)Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale Il ruolo della distinzione La distinzione è fatta in base all oggetto dell attività svolta. Questa distinzione è necessaria al fine di applicare la specifica normativa. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l imprenditore in generale. È esonerato dalla applicazione della disciplina propria dell imprenditore commerciale: tenute delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento. L imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all imprenditore commerciale, anche grazie a incentivi e agevolazioni. L imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali E sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie: attività agricole essenziali attività agricole per connessione La nozione originaria art 2135 c.c. citava: è imprenditore agricolo chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all allevamento del bestiame e attività connesse.prevedeva uno stretto legame tra fondo e attività agricole essenziali. L attuale formulazione dell art 2135 c.c. cita: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.. intendendo le attività agricole essenziali come dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Rispetto alle attività agricole tradizionali regolate nel Codice del 1942 si è introdotto il concetto di ciclo biologico (o di fase necessaria dello stesso) quale elemento caratterizzante la nozione eliminazione legame fondoattività agricole essenziali. Si deve ritenere, quindi, che la produzione di specie vegetali od animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (es. allevamenti in batteria, animali da pelliccia). Le attività agricole per connessione Secondo il previgente testo dell art. 2135 c.c. erano solo : attività dirette alla trasformazione o all alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell esercizio normale dell agricoltura tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l allevamento del bestiame(es. agriturismo, trebbiatura), per le quali si riteneva che dovessero rivestire carattere accessorio 4

Questa distinzione oggi scompare in base alla nuova formulazione dell art. 2135 c.c. che individua le attività agricole per connessione in : attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un attività agricola essenziale (vini,conserve,insaccati). attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell attività agricola esercitata. (agriturismo). Condizioni necessarie per qualificare un attività intrinsecamente commerciale come attività agricola per connessione Connessione soggettiva: il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa.(es. viticoltore che produce vino). Deroga a tale criterio: la qualifica di imprenditori agricoli è estesa alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi (es. cantine sociali) quando utilizzino prevalentemente prodotti dei soci. Connessione oggettiva: rapporto oggettivo tra attività connessa ed essenziale. Criterio della Prevalenza: necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall esercizio dell attività agricola essenziale. Per essere imprenditore agricolo le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, su quelle dell attività agricola essenziale. L imprenditore commerciale È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività, elencate dall art. 2195, 1 comma: Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali); Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio); Attività di trasporto; Attività bancarie o assicurative. Altre attività ausiliarie delle precedenti N.B. L art 2195 non fornisce una definizione di imprenditore commerciale, ma elenca le attività che impongono l obbligo di iscrizione nel registro delle imprese Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola. N.B.(2) La differenza tra impresa agricola e impresa commerciale si riscontra nella mancanza del momento creativo dell attività imprenditoriale. Nell impresa agricola infatti il collegamento funzionale di beni dipende in massima parte da vicende naturali (quindi solo in parte dalla scelta di chi organizza). B) Piccolo imprenditore art. 2083: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio e/o dei componenti della propria famiglia rispetto al lavoro altrui e ai capitali utilizzati È sottoposto allo statuto generale dell imprenditore. E esonerato(anche se esercita attività commerciale) dalla tenuta delle scritture contabili e dall assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali. L iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale, ma di pubblicità notizia. 5

Dall art 2083 c.c. si ricava: Criterio della prevalenza: La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale: per aversi piccola impresa è perciò necessario che: a) l imprenditore presti il proprio lavoro nell impresa (es. il fruttivendolo = piccolo imprenditore) b) il lavoro dell imprenditore e quello degli eventuali familiari che collaborano nell impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui (es. dipendenti) sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell impresa. Es. il gioielliere non può essere considerato piccolo imprenditore per la rilevanza del capitale investito(non vi è prevalenza del lavoro sul capitale). Prevalenza funzionale: La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve correttamente intendersi in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativoaritmetica. Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare Versione originale art. 1, 2 l. fall. Individuava i piccoli imprenditori in base ai criteri: Del reddito: titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell imposta di ricchezza mobile Del capitale: aver investito nell azienda un capitale non superiore a lire 900.000 (in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali) Tale norma era in contrasto con i criteri fissati dall art 2083 c.c. riguardo l individuazione del piccolo imprenditore. Tuttavia tale contrasto è venuto meno in seguito all abrogazione del: Criterio del reddito: dovuta alla sostituzione dell imposta di ricchezza mobile da parte dell IRPEF Criterio del capitale: ritenuto incostituzionale per non idoneità a fungere da scriminante fra imprenditori commerciali soggetti a fallimento e quelli esonerati, in seguito alla svalutazione monetaria. Attuale formulazione art. 1,2 l. fall. Definisce dei requisiti di non fallibilità (o criteri dimensionali) Non è soggetto al fallimento l imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento(o all inizio dell attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 b) Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito di istanza di fallimento (o all inizio dell attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 c) Avere un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore a 500.000 Tali valori possono essere aggiornati con cadenza triennale per adeguarle alla svalutazione monetaria. Basta il superamento di un solo parametro per essere esposti al fallimento. In base a questa nuova formulazione anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento se rispettano i limiti dimensionali sopra indicati. N.B. Secondo opinione prevalente chi può essere dichiarato fallito si determina esclusivamente in base ai criteri dimensionali stabiliti dall art. 1,2 L. fall. Mentre la definizione di piccolo imprenditore data dall art. 2083 c.c. rileva ai fini dell applicazione della restante parte dello statuto dell imprenditore commerciale (iscrizione registro imprese,obbligo tenuta scritture contabili). N.B.(2) Attivo patrimoniale: patrimonio dell'impresa(macchinari,azioni, impianti) Ricavi lordi: l'utilità economica 6

L impresa artigiana Legge quadro per l artigianato del 1985: La definizione dell impresa artigiana è basata: Sull oggetto dell impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi; Sul ruolo dell artigiano nell impresa, si richiede in particolare che egli svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sui fattori produttivi. Continuano ad essere imposti limiti per quanto riguarda il numero massimo dei dipendenti utilizzabili(il numero massimo è variabile da settore a settore) La legge del 1985 riafferma la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società di persone, di società a responsabilità limitata e di società cooperative. Tuttavia secondo la legge del 1985 la nozione di impresa artigiana non è più definita a tutti gli effetti di legge. Il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge sull artigianato non basta per sottrarre l artigiano allo statuto dell imprenditore commerciale(quindi anche dal fallimento): occorrerà valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall art. 2083 e, per quanto riguarda il fallimento, siano rispettati i requisiti di non fallibilità (art. 1,2 l. fall.) L impresa familiare È l impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti (fino ai nipoti) e gli affini (fino ai cognati) dell imprenditore (c.d. famiglia nucleare). Non necessariamente l impresa familiare è una piccola impresa(anche un impresa non piccola può essere impresa familiare). Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell impresa (al fine di evitare abusi e ingiustizie largamente diffuse nel passato) destinata a trovare applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico(lavoro subordinato) e non sia perciò azionabile altro mezzo di tutela. Sono quindi riconosciuti ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato nella famiglia o nell impresa: Diritti patrimoniali Diritto al mantenimento Diritto di partecipazione agli utili di impresa (proporzionato alla quantità del lavoro prestato) Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell azienda Diritto di prelazione sull azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell azienda stessa Diritti amministrativi (o Poteri gestori) Le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell impresa e talune altre decisioni di particolare rilievo (impiego utili ed incrementi, cessazione impresa) sono adottate,a maggioranza, dai familiari che partecipano all impresa stessa. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. E inoltre liquidabile in danaro qualora cessi la prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell azienda. L impresa familiare è una impresa individuale l imprenditore ha la proprietà esclusiva dei beni aziendali e il compito di provvedere alla gestione ordinaria, agisce nei confronti di terzi in proprio e solo lui sarà responsabile verso questi delle relative obbligazioni di contratto. Se l impresa è commerciale(non piccola) sarà esposto al fallimento in caso di dissesto. N.B. Impresa familiare società in quanto l impresa familiare appartiene solo al suo titolare Il lavoro domestico è configurato come lavoro in favore dell impresa familiare solo se esso contribuisce al miglior andamento dell impresa (in caso contrario rientra nei generali obblighi gravanti sui coniugi). 7

C) Impresa collettiva e impresa pubblica L impresa societaria La società semplice è utilizzabile solo per l esercizio di attività non commerciale. Le società commerciali sono quelle diverse dalla società semplice e possono essere imprenditori agricoli o imprenditori commerciali a seconda dell attività esercitata. L applicazione alle società commerciali degli istituti tipici dell imprenditore commerciale segue le seguenti regole: a) Parte della disciplina propria dell imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l attività svolta (obbligo di iscrizione nel registro delle imprese). Sono esonerate dal fallimento le società commerciali che rispettino i requisiti di non fallibilità(art. 1,2 l. fall.) b) Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice parte della disciplina dell imprenditore commerciale trova poi applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata. Trovano applicazione solo nei confronti dei soci le norme che regolano l esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace. Trova applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimento (Il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento dei soci a responsabilità illimitata). Le imprese pubbliche Attività d impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ciò è possibile in tre diverse forme: a) Società a partecipazione statale: è generalmente una s.p.a. che si serve di strutture di diritto privato. b) Enti pubblici economici: enti di diritto pubblico svolgenti attività d impresa sottoposti allo statuto generale dell imprenditore o, se svolgono attività commerciale, allo statuto tipico dell imprenditore commerciale con la sola eccezione (in caso di dissesto) dell esonero dal fallimento sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure concorsuali. c) Impresa organo: l ente svolge direttamente l attività d impresa avvalendosi della propria struttura organizzativa (prive di distinta soggettività, ma dotate di una o più o meno ampia autonomia decisionale e contabile) l attività di impresa è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali perseguita dell ente (Es. le aziende municipalizzate che erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti). Art.2093 c.c. dispone che gli enti titolari di imprese organo seguono la disciplina generale dell impresa e quella propria dell imprenditore commerciale (salvo diversa disposizione di legge). Gli enti titolari di impresa-organo sono esonerati dall iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali. Dal 1990 quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione statale (privatizzazione formale); in tempi più recenti è stata avviata la dismissione delle partecipazione pubbliche di controllo (privatizzazione sostanziale). Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d impresa. Infatti per aversi impresa è sufficiente che l attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. Questo presupposto è in linea anche se si tratta di un ente con finalità ideale. L ente resta sottoposto a tutte le conseguenze dell impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo (es. fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale) o accessorio (es. sindacato che gestisce una casa editrice con la quale pubblica il materiale relativo all attività del sindacato). Gli eventuali guadagni devono essere necessariamente reinvestiti e l attività d impresa deve essere compatibile con la finalità ideale dell ente. L impresa sociale Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. È necessaria l assenza dello scopo di lucro (gli utili devono essere impiegati per lo svolgimento dell attività statutaria o all incremento del patrimonio dell ente assenza scopo di lucro). 8

Non è possibile disporre del patrimonio dell impresa e distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte dell organizzazione. In caso di cessazione dell impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni secondo quanto previsto dallo statuto Vincolo di indisponibilità. Le imprese sociali possono organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata (qualsiasi tipo societario, anche tipi impiegati per scopo lucrativo). Più imprese sociali possono formare gruppo di imprese. Non possono essere imprese sociali: Le amministrazioni pubbliche Organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente ai propri soci La responsabilità patrimoniale dei partecipanti è limitata. Se l impresa sociale è dotata di un patrimonio (netto) di almeno 20.000, dal momento dell iscrizione nel registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte soltanto l organizzazione con il suo patrimonio. Se il patrimonio diminuisce di oltre 1/3 al di sotto del limite dei 20.000, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell impresa (non però gli altri soci). E fatta salva l applicazione della disciplina più favorevole se l impresa sociale è organizzata in una forma societaria che prevede una più ampia limitazione di responsabilità per i soci e il soggetto agente (ad esempio nelle società di capitali, dove la responsabilità limitata si conserva anche in caso di perdita). Impresa sociale Deve iscriversi in un apposita sezione del registro delle imprese Deve redigere scritture contabili Si costituisce per atto pubblico (atto costitutivo) In caso di insolvenza sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa invece che al fallimento Esso deve Disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci Indicare la denominazione dell ente integrata con la locuzione impresa sociale Enunciare l assenza di scopo di lucro Determinare l oggetto sociale Prevedere un sistema di controlli (interno) fondati sulla distinzione fra controllo contabile, controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. (sono esentate da questo tipo di controllo le organizzazioni che non superano i limiti dimensionali fissati dalla legge[ art.1,2 l. fall.]) Fissare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti delle cariche sociali Prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e destinatari dell attività di impresa nell assunzione delle decisioni che possono incidere direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate L impresa è soggetta a controlli esterni da parte del ministero del lavoro Non vi sono le condizioni per il riconoscimento Esso può disporre la perdita della qualifica sociale se Riscontra violazioni della relativa disciplina e l impresa non vi ottempera entro un congruo termine 9 L impresa viene cancellata dal registro; il patrimonio deve essere devoluto ad enti non lucrativi determinati dallo statuto