Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017

Documenti analoghi
Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVE in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la se

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronu

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

TRIBUNALE DI VENEZIA

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Tribunale di Udine. - sezione civile -

LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

TRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI


Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

TRIBUNALE DI LECCE. in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

GIURISPRUDENZA

in persona dei seguenti Magistrati: dott. Valerio Colandrea dott.ssa Ermelinda Mercurio avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo DECRETO

Sentenza n. 1301/2017 pubbl. il 19/12/2017 RG n. 3697/2014 Repert. n. 2822/2017 del 21/12/2017

Tribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Napoli, Sezione II

Sentenza n. 5438/2018 pubbl. il 01/06/2018 RG n. 6283/2013

Indicazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie in ipotesi di conto aperto e conto chiuso


Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile,


Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice Unico del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 4435/2016 pubbl. il 07/04/2016 RG n /2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

rappresentati e difesi, in forza di delega a margine dell atto di citazione, congiuntamente e contro CONCLUSIONI

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

Tribunale Ordinario di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE

GIURISPRUDENZA

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Tribunale di Udine. - sezione civile -

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra

Sentenza n. 916/2018 pubbl. il 23/03/2018 RG n /2013 Repert. n. 2694/2018 del 23/03/2018

TRIBUNALE DI CATANIA

Accoglimento totale del 24/11/2016 RG n. 6701/2016

Sentenza n. 226/2018 pubbl. il 05/03/2018 RG n. 422/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Verbale d udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Sentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

Banca Popolare di Sondrio - soc. coop. per azioni - (C.F. e P. IVA ), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi proc

Transcript:

N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I Oggi 7 marzo 2017 ad ore 12.45 innanzi al dott. Antonella Rimondini, sono comparsi: Per CARROZZERIA S.R.L. l avv. GUALTIERO MAURO oggi sostituito dall avv. Ilaria Imperatrice Per BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. l avv. TULLIO ANTONIO sostituito dall avv. Camplese. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L avv. Imperatrice precisa come da note conclusive. L avv. Camplese precisa come da note difensive autorizzate. I procuratori si riportano alle note difensive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice Antonella Rimondini pagina 1 di 6

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., SENTENZA nella causa civile iscritta al rg. n. 10677/2014, promossa da: CAROZZERIA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa dall avv. Mauro Gualtiero - attrice contro BANCO POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa dall avv. Antonio Tullio - convenuta In punto a: contratti bancari. CONCLUSIONI Per l attrice: note conclusive. Per la convenuta: note conclusive. MOTIVI DELLA DECISIONE La Carrozzeria s.r.l. ha agito in giudizio deducendo di aver intrattenuto un rapporto di apertura di credito in via chirografaria (n. 251) con la Banca Popolare dell Emilia Romagna s.c.; che l Istituto di credito aveva illegittimamente applicato interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli pagina 2 di 6

interessi passivi, variazioni di tassi non approvate, tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non concordate. Sulla base di tali allegazioni la correntista ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonchè ad eseguire la corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi. La Banca Popolare dell Emilia Romagna s.c. a r.l. ha resistito al giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e la loro inammissibilità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria. La verifica dell operato della Banca in relazione ai profili d illegittimità denunciati dalla società attrice è ostacolato dall omesso deposito, già segnalato con l ordinanza del 14.7.2016, del contratto di conto corrente e della produzione completa degli estratti conto periodici. Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, infatti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l esecuzione della prestazione e l inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale. Nel caso in esame l asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, dei giorni valuta, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi. Ne deriva che anche qualora fosse pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura la società attrice abbia versato somme non dovute a titolo di interessi passivi o per commissioni di massimo scoperto. pagina 3 di 6

L assenza del contratto e degli estratti conto fino al 2003 e per un periodo del tutto imprecisato (non essendo nota la data esatta di sottoscrizione del contratto) non consente di verificare l andamento del rapporto, il quale non può essere ricostruito solo sulla base degli estratti conto in atti (mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti) o sulla consulenza di parte attrice, non essendo possibile verificare se tali conteggi corrispondono alle norme negoziali e alle intese economiche intercorse tra i contraenti. La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell attrice, poiché trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla Carrozzeria s.r.l.. Ed invero, il presupposto per l emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475). Nella fattispecie in esame la correntista non ha mai negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto e, pertanto, ben avrebbe potuto produrli tempestivamente in giudizio, assolvendo così l onere probatorio posto a suo carico. Non va inoltre trascurato che l art. 119, IV comma, TUB prevede che il cliente (o colui che a qualsiasi titolo gli succede nell amministrazione dei suoi beni) ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Nella fattispecie in esame la Carrozzeria s.r.l. ha presentato la richiesta ex art. 119 TUB (cfr. doc. n. 1 di parte attrice). Tale istanza, come già evidenziato nell ordinanza del 14.7.2016, non può avere ad oggetto i pagina 4 di 6

contratti, poiché l art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni. Parimenti, va escluso che possa essere accolta l istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento agli estratti conto per il periodo anteriore ai dieci anni dalla richiesta ex art. 119 TUB, poiché tale norma limita la domanda agli ultimi dieci anni. L assenza del necessario corredo contrattuale e documentale impone di confermare la decisione espressa con l ordinanza del 14.7.2016 riguardo all assenza delle condizioni per procedere all espletamento della ctu contabile domandata da parte attrice, tenuto conto che la mancanza del contratto di conto corrente (del quale è ignota la data di stipulazione), delle relative condizioni economiche e degli estratti conto attinenti alla prima parte del rapporto non consentono di accertare la presenza delle clausole nulle indicate dall attrice e ricostruire l andamento del rapporto, con l eventuale depurazione di interessi, spese o commissioni non dovute. Né si può ritenere sufficiente, al fine di compiere gli accertamenti domandati dalla Carrozzeria la produzione del solo contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), poiché nonostante il collegamento sussistente tra l apertura di credito e il conto corrente i rapporti tra i due negozi conservano una loro causa autonoma (cfr. Cass., sez. I, 1.10.2014, n. 20726, n. 20726, esplicitamente riferito ad un contratto di apertura di credito utilizzata, come nel caso di specie, su un conto corrente). La domanda va quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico degli attori in solido. La liquidazione delle spese è compiuta sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.2014, n. 77). P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla Carrozzeria s.r.l. nei confronti della Banca Popolare dell Emilia pagina 5 di 6

Romagna s.c. a r.l., con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta la domanda; 2. condanna l attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta, che liquida in 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. Modena, 7 marzo 2017 Il Giudice Antonella Rimondini pagina 6 di 6