QUADERNI. L Amministrazione Straordinaria



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Transcript:

QUADERNI L Amministrazione Straordinaria

2

Sezione Formazione ed Informazione Fonti: Inps 3

COS È L AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA? 4

PREMESSA Gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori sono soggetti in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali. Così recita l Art. 2221 del Codice Civile. Lo stato di insolvenza, secondo la legge fallimentare si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ciò significa che il venir meno degli adempimenti, assolti in precedenza, con il succedersi di esplicite manifestazioni di inattendibilità economica finanziaria, determinano lo stato di insolvenza. Tuttavia, va specificato che lo stato di insolvenza può coinvolgere anche i creditori che possono 5

ritrovarsi nell impossibilità di realizzare in tutto o in parte i crediti vantati, minacciando molteplici interessi collettivi coinvolti. L amministrazione straordinaria è l ultima procedura concorsuale entrata nei dispositivi legislativi. Affianca il Fallimento, il Concordato Preventivo e la Liquidazione Coatta Amministrativa. Nel corso degli anni, la procedura di amministrazione straordinaria ha subito profonde e rilevanti modifiche, quasi sempre dettate dalla aderenza o meno alle norme comunitarie. Nella sostanza, però, l ispirazione di fondo è rimasta inalterata: varare una procedura straordinaria, che servisse ad evitare, o quanto meno che tenti di scongiurare la perdita del patrimonio aziendale. 6

LA LEGGE PRODI 7

E l a l e g g e P r o d i, d e l 3 A p r i l e 1 9 7 9 a d i n t r o d u r r e n e l n o s t r o o r d i n a m e n t o l a p r o c e d u r a d i A m m i n i s t r a z i o n e S t r a o r d i n a r i a p e r l e G r a n d i I m p r e s e i n c r i s i. Q u e s t a n o r m a d u r e r à 2 0 a n n i e s a r à a c c a n t o n a t a e s o s t i t u i t a d o p o c h e a l c u n e v a l u t a z i o n i d e l l a C o r t e d i G i u s t i z i a E u r o p e a n e s a n c i s c o n o a l c u n e i n c o m p a t i b i l i t à c o n i l m e r c a t o c o m u n e i n t e m a d i a i u t i d i S t a t o, d i v a n t a g g i f i s c a l i e r i g u a r d a n t i l i n d e b i t a m e n t o c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e r i f e r i t o s o l o a s o g g e t t i e s c l u s i v a m e n t e p u b b l i c i. 8

PRODI BIS 9

Il D. Lgs. N. 270/99 o Prodi Bis Sotto la pressione delle autorità comunitarie dunque, il legislatore italiano provvede a modificare la norma. La nuova norma ribadisce che in ogni caso lo scopo dell amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi è, in primo luogo, la difesa dell occupazione, la salvaguardia del patrimonio produttivo, attivando lo strumento della riattivazione o della ristrutturazione dell impresa. Il D. Lgs. 270/99 modifica innanzitutto i requisiti dimensionali: I lavoratori dipendenti non devono essere inferiori alle duecento unità (inclusi i lavoratori in CIGS); I debiti devono essere pari ad un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto dell attivo patrimoniale, tanto dello stato dei ricavi provenienti 10

dalle vendite e dalle prestazioni dell ultimo esercizio; Presenta concrete prospettive di recupero da realizzarsi o mediante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell esercizio dell impresa che prevede una durata non superiore all anno o tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni. A fronte di questi obiettivi esplicitamente dichiarati, vediamo le modalità di funzionamento. Innanzitutto, viene accertato lo stato di insolvenza dell impresa, che effettua il Tribunale dove ha la sua sede principale. E l imprenditore medesimo oppure uno o più creditori, nonché d ufficio che si può presentare l istanza per lo stato di insolvenza. 11

Il Tribunale, mentre dichiara lo stato di insolvenza, nomina anche i commissari giudiziali, che possono arrivare anche a tre nei casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura. Tutto ciò in conformità con l indicazione del ministro competente, oppure autonomamente in caso di mancata o ritardata indicazione. In questa prima fase della procedura sono il Tribunale, che ha ratificato lo stato di insolvenza, il giudice e il commissario giudiziale, che nell ambito delle sue funzioni, ha anche la qualifica di pubblico ufficiale. Gli effetti dello stato di insolvenza sono l inefficacia, rispetto ai creditori, dei debiti precedenti alla dichiarazione, eseguiti dall imprenditore successivamente alla dichiarazione stessa nell eventualità in cui non siano stati autorizzati dal giudice delegato. Il Commissario è tenuto a comunicare ai creditori e ai terzi, che vantano reali diritti immobiliari sui 12

beni dell imprenditore insolvente, il termine entro cui devono essere presentate le domande. I creditori sorti a seguito della continuazione dell esercizio di impresa e della gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione secondo quanto disposto dalla legge fallimentare. Una volta dichiarato lo stato di insolvenza, il commissario deve depositare una relazione riguardante le cause che hanno determinato la situazione di insolvenza e, al tempo stesso, deve fornire una valutazione motivata sulla esistenza effettiva delle condizioni di legge per l ammissione alla procedura. La relazione che deve essere trasmessa al Ministero deve contenere lo stato analitico delle attività, l elenco dei creditori con l indicazione dei loro crediti. Il Ministero, ricevuta la relazione, esprime il proprio parere sull ammissibilità dell impresa in procedura. 13

Il Tribunale dichiara con decreto motivato l apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ovvero, se non ricorrono le condizioni, il fallimento dell impresa. Nel caso in cui sia dichiarata l apertura della procedura, il Tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell esercizio fino alla nomina del commissario straordinario. 14

Gli organi della procedura Gli atti posti in essere dal o dai commissari, nominati dal Ministero, a cui compete la vigilanza sulla procedura, sono disposti dal capo II del titolo III. In particolare, al o ai commissari straordinari sono affidate: La gestione dell impresa; L amministrazione dei beni dell imprenditore insolvente. Il/i commissario/i straordinario/i riveste/ono la qualifica di pubblico ufficiale. Gli atti che riguardano l alienazione, l affitto di aziende o di rami delle stesse, nonché l alienazione di beni immobili o costituzione di diritti reali sugli stessi e le transazioni, a partire da quattrocento milioni di lire o da un valore indeterminato, 15

necessitano di un autorizzazione ministeriale sentito il Comitato di Sorveglianza. E il Ministero che nomina il Comitato di Sorveglianza e il suo presidente. La composizione di questo comitato varia da tre a cinque, di cui uno o due rappresentano i creditori chirografari. Gli altri, invece, sono scelti tra gli esperti nell attività esercitata dall impresa o esperti di procedure concorsuali. Il Comitato di Sorveglianza delibera a maggioranza. L amministrazione straordinaria produce degli effetti. In particolare, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura non si possono iniziare e proseguire azioni esecutive e per i crediti creati per la prosecuzione dell attività, nonché per la gestione del patrimonio dell imprenditore insolvente, valgono le norme della legge fallimentare. 16

Una questione cruciale è la definizione ed esecuzione del programma che il commissario straordinario deve presentare al Ministro. Questo programma, perseguendo l equilibrio economico dell impresa, si può realizzare o con la cessione dei beni aziendali o con la ristrutturazione. Il programma deve contenere l indicazione delle attività che si intendono proseguire e di quelle che si intendono dismettere, le eventuali alienazioni dei beni non funzionali all impresa, come provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, se si pensa di utilizzare risorse pubbliche. Se si intraprende la strada della cessione dei complessi aziendali, vanno anche indicate le modalità che si intendono effettuare e le eventuali offerte pervenute. Se si sceglie la ristrutturazione il programma dovrà contenere: 17

Previsioni di ricapitalizzazione dell impresa; Modalità di soddisfazione dei creditori e i tempi necessari a tale soddisfacimento; Variazioni degli assetti imprenditoriali. Una volta definito il programma, il Ministero autorizza la sua esecuzione. Nel caso in cui non c è l esplicito pronunciamento del Ministero, il programma si intende comunque autorizzato. Se c è l autorizzazione esplicita del Ministero, l esecutività del programma è fissata in 30 giorni. Il programma, se il Ministero non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione, si intende autorizzato. 18

Il programma autorizzato, il commissario straordinario lo comunica al Tribunale che ne dispone il deposito in cancelleria. Il programma depositato in cancelleria, escluse le parti dove si può ravvisare l esigenza di segretezza, può essere visionato dall imprenditore insolvente, dai creditori e da ogni altro soggetto interessato. Il commissario straordinario può chiedere al Ministero la necessità di modificare il programma o la sua sostituzione con un programma alternativo. Però l autorizzazione è inefficace se chiesta dopo la scadenza del primo programma autorizzato o, se nel caso di ristrutturazione si interviene dopo un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. Il commissario straordinario, ai fini dell esecuzione del programma, presenta una relazione sull andamento dello stesso. 19

Le relazioni del commissario straordinario sono sottoposte al parere del Comitato di Sorveglianza. L acquirente che acquista un azienda o rami di azienda in esercizio è obbligato a mantenere per almeno un biennio le attività imprenditoriali e i livelli occupazionali stabiliti dall atto di vendita. In tal senso, nell ambito delle procedure di trasferimento dell azienda, le parti, cioè l acquirente ed il rappresentante dei lavoratori, possono convenire che il trasferimento riguardi soltanto una parte dei lavoratori. Va anche sottolineato, che prima che venisse emanata la norma definitiva Marzano, attraverso il D. L. 23 del 2003 veniva disposto che le aziende che si trovavano nella procedura di amministrazione straordinaria e che superavano il num. di 1000 dipendenti potevano beneficiare nel limite di 550 dipendenti, degli incentivi sulla mobilità e delle agevolazioni contributive e che il trasferimento consenta il recupero occupazionale dei lavoratori. 20

Cessazione della procedura La prima eventualità che viene presa in considerazione è quella del fallimento, nel caso in cui il commissario straordinario ravvisi il fatto che l amministrazione straordinaria non può essere utilmente proseguita. Prima di presentare la richiesta di conversione della procedura comunque il commissario straordinario ne riferisce al Ministero. E il Tribunale che dispone il fallimento se, nel caso del programma di cessione dei beni aziendali, non sia avvenuta la cessione alla scadenza del programma, a meno che non ricorrono le condizioni previste dall art. 66 del D. Lsg. 270 che prevede una proroga motivata di tre mesi, oppure, nel caso di programma di ristrutturazione l imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni. Invece, nell eventualità che, una volta autorizzato un programma di cessione dei 21

complessi aziendali il programma venga rispettato, il Tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dichiara cessato l esercizio di impresa, che, essendo l impresa precedentemente in amministrazione straordinaria, è ad ogni effetto una procedura concorsuale liquidatoria. Inoltre, la procedura di amministrazione straordinaria si considera chiusa quando entro i termini previsti dalla sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza, non vengono presentate domande di ammissione al passivo e quando l imprenditore insolvente abbia recuperato la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. L amministrazione straordinaria, nel caso di un programma di cessione dei beni aziendali, si intende chiusa quando anche prima della ripartizione finale dell attivo, le ripartizioni dei creditori raggiungono l ammontare dei crediti ammessi o questi sono altrimenti estinti e i compensi della procedura e le spese sostenute dalla sessa sono pagate. 22

Comunque, il commissario straordinario deve sottoporre al Ministero il bilancio della procedura con il conto della gestione, congiuntamente ad una relazione al Comitato di Sorveglianza. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni facendo ricorso al Tribunale entro 20 giorni. E il commissario straordinario o l imprenditore insolvente che dichiara chiusa la procedura di amministrazione straordinaria. Tuttavia la procedura può essere riaperta su istanza dell imprenditore dichiarato insolvente, entro 5 anni dal decreto di chiusura. Anche qualunque creditore può ordinare la riapertura dell amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento quando risulta che nel patrimonio ci sono attività che possono essere vitali al provvedimento o quando l imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi. 23

Di particolare interesse è la procedura di amministrazione straordinaria alle imprese che fanno parte del gruppo. A tal fine, il D. Lgs. 270/99 prevede che: Procedura madre di amministrazione straordinaria per l impresa che ha i requisiti, facente parte di un gruppo; Per le imprese del gruppo si intendono le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre; Società che direttamente o indirettamente sono controllate dall impresa sottoposta alla procedura madre; Le imprese che, sulla base della composizione degli organismi o di altri elementi, risultano far parte dell impresa sottoposta alla procedura madre. 24

Dichiarata aperta la procedura madre, e fino a quando è in corso, le imprese del gruppo possono essere ammesse all amministrazione straordinaria, anche se non in possesso dei requisiti. Nel caso in cui dopo l apertura della procedura madre avviene il fallimento di un impresa del gruppo, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria. L impresa facente parte di un gruppo, una volta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, se ricorrono le condizioni indicate dall art. 27, cioè presenti concrete prospettive di recupero dell equilibrio economico, il commissario straordinario può proporre le due alternative: o cessione dei beni o ristrutturazione economico finanziaria. Qualora non esistano concrete possibilità di recupero dell equilibrio economico, il commissario straordinario può predisporre un programma integrativo nell ambito della procedura madre. 25

IL DECRETO MARZANO 26

Dalla Prodi Bis alla Marzano Il decreto legge 347 del 23 dicembre 2003, che interviene per arginare la falla originata da Parmalat per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in crisi, ha subito frequenti modifiche ed integrazioni. In sostanza, il provvedimento di amministrazione straordinaria è demandato all autorità governativa che valuta se esistono o meno le condizioni dei requisiti soggettivi. Questo perché il D. Lgs. 270/99 prevede una fase di apertura particolarmente complessa e laboriosa, perché c è il rischio di non consentire la continuazione e la prosecuzione delle attività industriali e lungo il periodo in cui interviene l autorità giudiziaria getta l amministrazione straordinaria in una situazione di incertezza complessiva. 27

All interno di questo retroterra concettuale ed operativo, che non poche obiezioni ha fatto sollevare, in particolare agli esperti del diritto perché si ampliano a dismisura i poteri del Ministro a discapito dell autorità giudiziaria. La nuova procedura prevedeva la fissazione di limiti dimensionali. Inizialmente il D. L. 347/2003 stabiliva che i requisiti per poter accedere alla procedura di amministrazione straordinaria erano stabiliti congiuntamente in un numero di lavoratori subordinati non inferiori a mille da almeno un anno (compresi quelli ammessi al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni) e debiti non inferiori ad un miliardo di euro. Successivamente queste soglie sono state ridotte, rispettivamente a 500 dipendenti da almeno un anno compresi i lavoratori ammessi al trattamento Cassa Integrazione Guadagni e i debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un importo non inferiore a 300 milioni di euro. 28

L impresa che si trova nelle condizioni sopra descritte può chiedere, con istanza motivata corredata da adeguata documentazione, al Ministero di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Ministro, una volta valutati i requisiti della richiesta dell ammissione immediata nella procedura di amministrazione straordinaria nomina il commissario straordinario, che sulla base di quanto previsto dall art. 38 del D. Lgs. 270/99 può variare fino a tre commissari entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura. La decisione assunta dal Ministero significa che l imprenditore insolvente non ha più la responsabilità della gestione dell impresa e dell amministrazione dei beni che passano al commissario straordinario, il quale, tra l altro, dichiara l inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l avvio della procedura. Contestualmente il Decreto del Ministero deve essere comunicato immediatamente al tribunale competente. 29

Quindi, a differenza di quanto contemplato dalla normativa precedente, la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza avvia la procedura con il decreto di nomina del commissario straordinario prima dell avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza. Il commissario, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, oltre a provvedere all amministrazione straordinaria deve anche compiere atti utili ai fini dell accertamento dello stato di insolvenza ed entro 60 giorni depositare presso il Tribunale una relazione che evidenzia, tra l altro, la situazione patrimoniale, l elenco nominativo dei creditori e chi vanta diritti reali immobiliari. Inoltre, il commissario straordinario presenta un contestuale ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale e può richiedere che la procedura di amministrazione straordinaria sia estesa alle altre imprese del gruppo. Qualora il Tribunale accerti l insussistenza dello stato di insolvenza o la mancanza di uno solo dei requisiti previsti cessano gli effetti del decreto. 30

La L. 166/2004, che modifica ed integra la legge 39/2004 modifica la struttura del concordato. In primo luogo, diversamente dalla 270/99, che prevedeva l istanza avanzata dall imprenditore o da un terzo, con la nuova disciplina è solo il commissario a richiederla. In più, la proposta di concordato può prevedere che i creditori siano suddivisi in classi di omogenei interessi economici, secondo la posizione giuridica e con la possibilità di costituire classi autonome per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dall azienda in amministrazione straordinaria. Nei sessanta giorni successivi il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva. I creditori esclusi in tutto o in parte possono fare opposizione al giudice delegato. 31

Nel caso in cui, ferma restando la prosecuzione dell impresa, il concordato venga respinto, il commissario straordinario può presentare al Ministro un programma di cessione dei complessi aziendali. Una volta autorizzato, il programma di cessione, può avere una deroga arrivando fino a due anni per la sua attuazione. 32

IL DECRETO SALVA ALITALIA 33

Il decreto salva Alitalia Quest ultima norma introduce alcune novità ulteriori riguardanti non solo l ex compagnia di bandiera. La prima riguarda la possibilità di preventivare la cessione dei complessi aziendali in alternativa al programma di ristrutturazione. Ora invece, con la L. 166 è possibile presentare un programma di cessione in alternativa alla ristrutturazione fin dall inizio, sulla base del fatto che anche la cessione può consentire il riequilibrio economico dell impresa, non solo come soggetto debitore. Si tenga conto che in precedenza uno dei rilievi più significativi mossi alla Marzano dalla dottrina giuridica era relativo al fatto che la norma fosse pensata esclusivamente in funzione della ristrutturazione aziendale. 34 Inoltre, viene prevista l alienabilità dei cespiti a semplice trattativa privata, in deroga a quanto

previsto dall art. 62 della cosiddetta Prodi bis, che prevedeva le alienazioni previo espletamento di idonee forme di pubblicità. Altra novità rispetto alle norme precedenti è l esclusione dell autorizzazione dell Antitrust dalle operazioni di concentrazione, che, almeno da un certo punto di vista, può essere anche letta positivamente. Il mercato, soprattutto per le aziende che si trovano in un evidente stato di crisi, difficilmente è in grado di attendere le autorizzazioni. Una norma che ha suscitato una grande quantità di polemiche di varia natura è quella che esonera da responsabilità amministratori, sindaci e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari a partire dal 18 luglio. Altra questione affrontata è quella relativa alla interpretazione autentica dell art. 50 della c.d. Prodi bis in materia di ingresso del commissario nei contratti pendenti. 35

Viene chiarito che la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario non esclude la facoltà del commissario stesso di provocarne lo scioglimento. Infine, un ultima novità è maturata recentemente. Si tratta di quanto contenuto dal Decreto 185/2008, art. 14, che prevede esplicitamente che, in ogni caso, sia per cessioni di beni o per ristrutturazione non si applica il passaggio diretto previsto dall art. 2112 del c.c.. E bene ribadire che non si tratta di una novità assoluta, bensì di un vuoto legislativo che viene colmato. Infatti, la norma prevista dall art.14 della legge 428/90 al comma 5 contempla che le aziende in crisi, salvo accordo sindacale di miglior favore, non trasferiscono all azienda acquirente le condizioni in essere. 36

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