Modello di convenzione tra Capofila e Partner Parte italiana



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visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

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OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013 Modello di convenzione tra Capofila e Partner Parte italiana Versione gennaio 2011 Regione Lombardia Regione Piemonte Regione Autonoma Valle d Aosta Provincia Autonoma di Bolzano Cantone dei Grigioni Cantone Ticino Cantone Valle

Modello di convenzione tra Capofila e Partner MODELLO DI CONVENZIONE TRA CAPOFILA E PARTNER DEL PROGETTO TITOLO VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei fondi strutturali; VISTO il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013, approvato dalla Commissione europea il 20 Dicembre 2007 con decisione (2007) 6556; VISTO il bando approvato dal Comitato di Pilotaggio nella sua riunione del 13/05/2008 Viene stipulata la seguente convenzione tra NOME DEL PARTNER in qualità di capofila italiano/elvetico e NOME DEL PARTNER in qualità di partner n. 2 NOME DEL PARTNER in qualità di partner n. 3 NOME DEL PARTNER in qualità di partner n. 4 NOME DEL PARTNER in qualità di partner n. 5 Articolo 1 Oggetto della Convenzione L oggetto della presente Convenzione è la costituzione di una partnership di parte italiana ai fini di realizzare il progetto TITOLO in conformità alla domanda di contributo pubblico e ai relativi allegati. Il progetto prevede un costo totale di IMPORTO, di cui IMPORTO richiesti a titolo di contributo pubblico del PO Italia Svizzera e IMPORTO stanziati dai partner a titolo di autofinanziamento. Articolo 2 Durata della Convenzione La Convenzione è valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i partner di parte italiana. La sua validità si estende fino al momento in cui ciascuno dei partner riceverà dal capofila la propria quota del saldo. Articolo 3 Designazione del Capofila I partner designano di comune accordo NOME DEL PARTNER CAPOFILA di parte nazionale. Egli è il coordinatore degli altri partner firmatari della presente Convezione. Risponde dell avanzamento del progetto sul versante italiano e dei contributi ricevuti. Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 2

Articolo 4 - Obblighi del capofila Il capofila presenta, a nome e per conto di tutti i partner di parte nazionale, la Scheda per la domanda di contributo pubblico per la realizzazione del progetto, accludendovi tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta. Il capofila di parte nazionale deve, inoltre: impegnarsi a partecipare al finanziamento del progetto per la quota minima di autofinanziamento conforme alle disposizioni del Programma; provvedere all avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nella Scheda per la domanda di contributo pubblico; impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario annuale previsto dal piano finanziario e fissato all atto della concessione del contributo, ai fini dell integrale ottenimento del medesimo; Il capofila di parte italiana dovrà inoltre: raccogliere e organizzare i rendiconti delle spese sostenute dai partner di progetto ed imputarle, con il supporto dell Amministrazione corresponsabile, nel sistema di monitoraggio; operare le verifiche ai sensi dell art 20 del Reg. 1080/06 prima dell invio dei rendiconti agli uffici di controllo designati dalle Amministrazioni italiane corresponsabili (rispondenza delle spese dichiarate dai beneficiari agli obiettivi e al piano di attività del progetto, rispetto della distribuzione interna del piano finanziario per voci di spesa) nonché prima di presentare le richieste di liquidazione degli acconti all Autorità di Gestione (ad avvenuta convalida delle spese da parte degli uffici di controllo regionali); comunicare il raggiungimento della percentuale prevista per la corresponsione delle quote dei pagamenti all AdG; ricevere il versamento dei fondi FESR ed erogare agli altri partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza del contributo FESR assegnato; in caso di irregolarità riscontrate, restituire integralmente all AdC la quota FESR dell importo indebitamente percepito rivalendosi sui partner per il recupero delle somme di rispettiva competenza. comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di conto corrente bancario, menzionandoli altresì nelle richieste di erogazione del contributo. Il capofila di parte italiana svolgerà il ruolo di referente unico di progetto, e in quanto tale è tenuto a: inviare on line la scheda per la domanda di contributo pubblico e i relativi allegati; inviare versione cartacea del dossier progettuale (scheda per la domanda di contributo pubblico e i relativi allegati) all Amministrazione corresponsabile/alle Amministrazioni corresponsabili e al Segretariato Tecnico Congiunto con le modalità Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 3

previste dal vademecum per la presentazione dei progetti in vigore per la scadenza di riferimento rispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti e integrazioni; comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell istruttoria, dal Comitato di Pilotaggio; sottoscrivere entro un mese dalla sua ricezione la Convenzione con l AdG che definisce le modalità di erogazione dei contributi ; comunicare all AdG l avvio del progetto; garantire un efficace coordinamento della compagine partenariale; dare immediata comunicazione ai partner associati delle comunicazioni ricevute dall AdG e dalle altre autorità competenti; rappresentare il partenariato nei rapporti con le diverse autorità nazionali e comunitarie coinvolte nella gestione del programma; adottare le soluzioni e gli strumenti più efficaci per la raccolta delle informazioni riguardanti l avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto; produrre la documentazione finale del progetto nei termini previsti (es. relazioni di avanzamento e di chiusura ed eventuali altri prodotti) informare tempestivamente e di propria iniziativa per iscritto l AdG di tutte le circostanze che rallentano o impediscono la realizzazione del progetto; informare (ovvero chiedere l autorizzazione) circa eventuali modifiche delle condizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione di finanziamento e in tutta la documentazione allegata; comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di nominativo del responsabile di progetto; Articolo 5 Obblighi dei partner cofinanziatori associati al progetto I partner cofinanziatori associati al progetto devono accettare il coordinamento tecnico e procedurale del capofila di parte nazionale, al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest ultimo nei confronti delle Amministrazioni responsabili del Programma e devono provvedere a: rispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell evoluzione dell iter istruttorio da parte del capofila di parte nazionale; comunicare l accettazione delle eventuali modifiche e prescrizioni che, adottate in sede di Comitato di Pilotaggio, vengono comunicate ai partner dal capofila; Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 4

eseguire le attività previste a loro carico, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione; trasmettere al capofila i dati periodici di esecuzione procedurale, finanziaria e fisica, necessari per l implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio; fornire al capofila i rendiconti delle spese sostenute nell ambito del progetto; trasmettere (due volte l anno) le copie conformi dei documenti contabili, relativi alle spese sostenute, al capofila di progetto; informare tempestivamente il capofila nazionale di eventuali cause sopraggiunte che potrebbero impedire l implementazione delle attività del progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità previste; provvedere all annullamento dei giustificativi in originale tramite timbratura (con il timbro riportante il nome del Programma, il codice del progetto e l importo ammesso a finanziamento) o esplicita dicitura nell intestazione della fattura/altro documento contabile equipollente; comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di nominativo referenti di progetto; comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di conto corrente bancario Articolo 6 - Obblighi comuni del capofila e degli altri partner (quando applicabili, tenuto conto delle specifiche disposizioni svizzere) I capofila e gli altri partner devono: Attenersi, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, anche alle normative comunitarie, statali, regionali e cantonali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese (cfr. reg. CE N. 1080/2006 art. 7 e 13, reg. CE 1083/2006 art. 56 e reg. CE 1828/2006; per l Italia le linee guida sul sistema di gestione e controllo del MEF, regole in materia di aiuti di stato (cfr. Reg. CE 1998/06;), appalti pubblici (D. Lgs 163/2006, DPR 207/2010 a partire dalla data di entrata in vigore), protezione dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006), eguaglianza di opportunità tra uomini e donne (D. Lgs. 198/2006; D. Lgs. 216/2003), pubblicità. Impegnarsi a rispettare le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico come indicate nell articolo 8 del reg. CE n. 1828/2006 e con le caratteristiche tecniche previste dall art. 9 dello stesso regolamento. Ciascun partner beneficiario del progetto, compreso il capofila, è responsabile, nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni corresponsabili di parte nazionale dell'utilizzo del contributo pubblico che gli è attribuito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate. Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 5

I partner e il capofila sono inoltre tenuti a fornire al Valutatore le informazioni aggiuntive richieste e a partecipare, nelle forme e con le modalità definite nel processo valutativo, a specifici momenti di confronto Articolo 7 - Controlli In caso di audit (o azione di verifica), il capofila e i partner di progetto devono: accettare il controllo dei competenti organi comunitari, dell amministrazione statale e delle amministrazioni corresponsabili dell attuazione del Programma sull'attuazione del medesimo e sull'utilizzo del contributo erogato (cfr. reg. CE N. 1828/2006); conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione europea del saldo relativo all insieme del Programma 1, ai sensi dell art. 89, par.3 del Reg. CE N. 1083/2006. tenere costantemente aggiornate, per ciascun progetto, separate scritture contabili, corredate dei necessari giustificativi di spesa; consentire l accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il progetto, consentire l accesso ai terreni e agli edifici nonché l attuazione di misurazioni e analisi correlate al progetto. Le informazioni concernenti la veridicità e la validità delle azioni e delle spese eleggibili al finanziamento FESR forniti da ciascun partner di progetto ricadranno sotto la sua esclusiva responsabilità. Articolo 8 Importo totale e autofinanziamento NOME DEL CAPOFILA garantisce la sua parte di autofinanziamento per l ammontare di IMPORTO e si impegna a realizzare e a finanziare per un totale di IMPORTO NOME DEL PARTNER 1 garantisce la sua parte di autofinanziamento per l ammontare di IMPORTO e si impegna a realizzare e a finanziare per un totale di IMPORTO NOME DEL PARTNER 2 garantisce la sua parte di autofinanziamento per l ammontare di IMPORTO e si impegna a realizzare e a finanziare per un totale di IMPORTO NOME DEL PARTNER 3 garantisce la sua parte di autofinanziamento per l ammontare di IMPORTO e si impegna a realizzare e a finanziare per un totale di IMPORTO 1 Nel caso della Svizzera la documentazione contabile e amministrativa va conservata per un periodo di 10 anni. Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 6

Articolo 9 Rimborso del contributo pubblico Ciascun partner beneficiario è, dunque, responsabile per la mancata realizzazione delle attività per le quali si è impegnato e provvederà a rimborsare le sovvenzioni pubbliche percepite e non utilizzate. Ciascun partner beneficiario è, inoltre, responsabile dell utilizzazione dei fondi per attività non previste dal progetto e provvederà a restituire la quota di contributo pubblico indebitamente percepita. Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 7

Fatto a Capofila Nome e funzione, firma e timbro Data e luogo Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 8

Partner 1 Nome e funzione, firma e timbro Data e luogo Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 9

Partner 2 Nome e funzione, firma e timbro Data e luogo Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 10

Partner 3 Nome e funzione, firma e timbro Data e luogo Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, 11