LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO Dott.ssa Marina Martin Dott. Sandro Bressan Funzionari del Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate della Provincia di Pordenone Pordenone, 25.05.10 acqua@provincia.pordenone.it
OBIETTIVO DELL INTERVENTO illustrare i seguenti temi: A) TIPOLOGIE DI SCARICO DA AUTORIZZARE B) PROCEDURA AUTORIZZATIVA C) SITUAZIONE IMPIANTISTICA Con riferimenti normativi specifici e problematiche rilevate
TIPOLOGIA DEGLI SCARICHI (in base al D.Lgs 152/06 art.74) ACQUE REFLUE DOMESTICHE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ACQUE REFLUE URBANE
"acque reflue urbane : (art. 74 c. 1 let. i) D.Lgs. 152/06 acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
Acque meteoriche L art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. conferisce alla Regione la competenza a disciplinare tali scarichi La Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta recentemente a regolare solo in parte detta materia (art. 19, L.R. 16/08: autorizzazione scarico meteoriche di dilavamento piazzali venute in contatto con materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento). La Regione non è intervenuta a disciplinare le reti fognarie separate per acque meteoriche, gli scolmatori di piena.
RETI FOGNARIE: A) SEPARATE (art. 74 c. 1 let. ee) meteoriche di dilavamento ( bianche ) domestiche (industriali), di prima pioggia ( nere )- B) MISTE meteoriche di dilavamento, domestiche (industriali).
SCARICHI REFLUI URBANI AUTORIZZATI: A) DA RETI SEPARATE bianche - meteoriche di dilavamento nere - domestiche (industriali) B) DA RETI MISTE meteoriche di dilavamento e domestiche (industriali) E) DA SCOLMATORI DI PIENA F) DA SCARICHI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
SCARICHI AUTORIZZATI (n ) SCOLMATORI DI PIENA n 207 (*) 28,8% NERE n 33 56,0% 15,3% RETI SEPARATE n 110 70% 30% RETI MISTE n 398 BIANCHE n 77 (*) non inseriti 43 scolmatori di piena poiche si uniscono allo scarico del depuratore
SCARICHI AUTORIZZATI (NUMERO): ALTRE TIPOLOGIE A) DA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ca 17 (stazione sollevam+scolmatore 1) (stazione sollevam+rete separata meteoriche 2) B) DA RETI MISTE sc. bianche unificato a nere ca 8 C) ALTRO sc. bianche unificato a scolmatore ca 2
TIPOLOGIA TRATTAMENTI: IMPIANTI URBANI AUTORIZZATI N 137 PRIMARI SECONDARI PRELIMINARI
SCARICHI: A) DA DEPURATORI URBANI < 200 A.E. 36 B) REFLUI URBANI DA CONSORZI 4 C) REFLUI URBANI DA LOTTIZZAZIONI 6 D) COMUNI SENZA SCARICHI URBANI 5
DAI CONTROLLI E DAI DATI PRESENTATI EMERGE CHE: Ci sono numerosi scolmatori di piena che evidenziano frequentemente problemi collegati all ingresso di portate d acqua parassite. E NECESSARIO CONTROLLARE E SISTEMARE, OVE POSSIBILE, LE RETI ESISTENTI. Non tutti gli agglomerati con n. a.e.>2.000 sono provvisti di una rete fognaria completa per i reflui urbani (art. 100) e non tutte le acque reflue da tali agglomerati sono sottoposte al trattamento secondario o equivalente (art. 105). La separazione delle reti bianche e nere è molto limitata (a volte le reti nere si riuniscono alle bianche nel tratto finale) e solo il 21% dei depuratori urbani tratta reflui da fognatura separata. Il trattamento depurativo è per il 40 % dei casi costituito da pretrattamenti e da trattamenti primari (Imhoff) E NECESSARIO COMPLETARE LE RETI FOGNARIE E COLLEGARLE A IDONEO TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE, TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA. (DPCM 4 marzo 96-sistema separato in zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Recapito finale degli scarichi ACQUE SUPERFICIALI (artt. 105 e 106) SUOLO E STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (art. 103) (SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE art. 104-es. acque usate per scopi geotermici) divieto, salvo limitate eccezioni, per gli scarichi nel suolo, strati superficiali del suolo e sottosuolo (art. 103 e 104). Recapito ha rilievo ai fini della disciplina e del riparto di competenze
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto: - DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA DEI CORPI IDRICI (art. 76) - DEI VALORI LIMITE PREVISTI NEL DECRETO (art. 101)
Limiti e Trattamento depurativo per scarichi urbani Recapito in Acque dolci (DA AGGLOMERATI <2.000 a.e.) TRATTAMENTO APPROPRIATO - limiti definiti da Regioni e, nelle more della disciplina, dalle leggi regionali esistenti (D.P.G.R. 384/82 Approvazione Piano generale per il risanamento delle acque). Se sono presenti scarichi industriali in fognatura: limiti tabella 3 all. 5 alla parte III (o norme stabilite dalle Regioni). Tutte le altre acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente in conformità con indicazioni all. 5 alla parte III e devono rispettare i limiti di emissione ex art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (art. 103 comma 1) SONO VIETATI eccetto per: b) scaricatori di piena a servizio di reti fognarie; e) scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; c) scarichi acque reflue urbane (e industriali) per i quali accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte di benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché rispettino limiti;
SCARICHI SUL SUOLO Nota del Ministero dell Ambiente del 27/03/2001 SONO DA EQUIPARARE A SCARICHI SUL SUOLO GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE (O INDUSTRIALI) IN CORPI IDRICI CON PORTATA NULLA PER PIU DI 120 GG/ANNO. SI RITIENE di poter applicare quanto previsto dall art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, imponendo la disciplina per scarichi su suolo ossia i limiti della Tab. 4 (3 per sc. esistente di r. urbani) nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.
RECAPITO (137): N. SCARICHI Q NULLA > 120 gg/anno n 28 (20%) n SUOLO 14 (10%) ACQUE SUPERFICIALI n 95 (70%)
SCARICHI SUL SUOLO LA PROVINCIA DEVE VALUTARE l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. III del 29.04.09 n. 17862 precisa le condizioni per la deroga. Con art. 137 c. 11 ( chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l arresto fino a tre anni ) il legislatore, conformemente a direttive comunitarie ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo per la natura particolare di tale corpo recettore e per l impossibilità di controllare le sostanze immesse. L autorizzazione allo scarico su suolo in deroga al generale divieto dell art. 103 del D.Lgs. 152/06, consente di escludere la sanzione penale di cui all art. 137, c. 11 del decreto.
SCARICHI SUL SUOLO Deroga al divieto nelle sole ipotesi tassative previste da legge: rispetto dei limiti (Tab. 4 o indicati da Regioni), impossibilità tecnica, criterio oggettivo, quando altro scarico non è attuabile, eccessiva onerosità in riferimento a cosa? A capacità economica dell istante in relazione a grandezza agglomerato o al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo? La Corte Suprema dice che secondo una dottrina le due anzidette condizioni non sono alternative ma rappresentano una la specificazione dell altra l eccessiva onerosità è un impossibilità tecnica collegata all obbligo dell utilizzo delle migliori tecniche disponibili (art. 101 c. 2). La mancanza di 1 o 2 o 3 rende l autorizzazione ILLEGITTIMA.
SCARICHI SUL SUOLO Art. 124 c. 10 D.Lgs. 152/06 contiene previsione di ampio respiro per quanto riguarda ulteriori prescrizioni tecniche contenute nell autorizzazione in funzione di condizioni locali. SENTENZA T.A.R. FVG 167 del 26.03.08 (valutazione legittimità) Provincia di Gorizia ha prescritto per scarico industriale: rilevazione, registrazione ph ingresso, torbidità del liquame allo scarico, monitoraggio falda tramite realizzazione di due piezometri. Il GIUDICE ha ritenuto che il potere-dovere di imporre prescrizioni da parte della PA deve essere esercitato-se possibile-con ancora maggiore attenzione laddove le stesse siano finalizzate a consentire un eserzizio dell attività di scarico che integri un eccezione rispetto ai divieti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 152/06.
PER SCARICO SUL SUOLO Verifica delle seguenti condizioni (art.103 e allegato 5 alla parte III): Deroga automatica se distanza da più vicino corpo idrico sup > 1.000m e portata media<500mc/g o se dist>2.500m e portata 501-5.000mc/g o dist.>5.000m e portata 5.001-10.000. eccessiva onerosità o impossibilità tecnica per recapito in fognatura o corpo idrico superficiale (compresi canali consortili) preventivo di spesa e dichiarazione inerente l eccessiva onerosità dell intervento di allacciamento dello scarico al corso d acqua superficiale (con periodi di asciutta < 120 gg/anno), considerando che trattasi di opere finanziate da Ente pubblico,
Scarichi in corpi idrici ricadenti in Aree sensibili (art. 91 e 106) Sono comprese tra le aree sensibili Art. 91 c. 1 i) le acque costiere dell Adriatico settentrionale. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell art. 91 del D.Lgs. 152/06 ha deliberato di delimitare quale bacino drenante delle acque costiere dell Adriatico settentrionale e della laguna di Marano e Grado l intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini Slizza e Sava (Del. G.R. n. 2016 del 09.10.08)
Scarichi in corpi idrici ricadenti in Aree sensibili (art. 91 e 106) Art. 106 comma 3: le regioni individuano, tra scarichi da impianti trattamento reflui urbani situati all interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili quelli che, contribuendo all inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento più spinto in funzione del raggiungimento dell obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
DA QUANTO SOPRA EMERGE LA NECESSITA CHE: Venga aggiornata la disciplina per gli scarichi < 2.000 a.e. con recapito in corsi d acqua superficiale (allo stato attuale vengono applicate norme D.P.G.R. 384/82). La Regione nel fissare i nuovi limiti per scarichi su suolo, tenga in considerazione che molti scarichi da impianti di depurazione per reflui urbani (34 % solo in provincia di Pordenone) recapitano su suolo o corsi d acqua da equiparare a suolo e le difficoltà istruttorie evidenziate. La Regione individui, ai sensi dell art. 106 del D.Lgs. 152/06, quali tra gli impianti di depurazione di reflui urbani provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e. sono da assoggettare al trattamento più spinto del secondario o equivalente di cui all art. 105 c. 3 del decreto, nel caso non venga dimostrato abbattimento nel depuratore almeno del 75 % per il fosforo totale oppure almeno del 75 % per l azoto totale.
Controlli degli scarichi Art. 128 Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
CONTROLLI ARPA REFLUI URBANI (n.) 2001 18 2002 43 2003 35 2004 40 2005 28 2006 30 2007 31 2008 26 2009 32 2010 7
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 130) Ferma restando l applicazione delle norme sanzionatorie di cui al tit. V in caso di inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione allo scarico l autorità competente (quella che rilascia autorizzazione) procede, secondo la gravità dell infrazione: - DIFFIDA, stabilendo termine per eliminare le inosservanze - DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE, per tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per salute pubblica e per ambiente - REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE in caso di mancato adeguamento a prescrizioni diffida e di reiterate situazioni di pericolo per salute e ambiente.
DIFFIDE Reflui urbani n. 2001 2 2002 3 2003 3 2004 5 2005-2006 9 2007 8 2008 10 2009 10 2010 1