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CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI G.P.L. TRA la TOTALGAZ ITALIA S.R.L., con sede in Roma, Via Cornelia n. 498, capitale sociale 5.300.000.000 i.v., P. IVA 05225691004, C.F. e n. R.I. Roma 01746890159, in persona del Direttore Generale Walter Lanosa e del Direttore Commerciale Francesco Lupi, di seguito denominata per brevità CONCESSIONARIA E Il CONSORZIO POGGIO DEL SOLE con sede legale in Trevignano Romano (RM), Via dello Sboccatore, 3 C.F./P.I. 97263370583, in persona di in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a il C.F. residente a, Via,. Il CONSORZIO POGGIO DEL SOLE interviene nel presente atto sia in proprio che, in forza di delega allegata al presente atto alla lettera A, in nome e per conto di ciascun proprietario di unità immobiliari del complesso residenziale denominato POGGIO DEL SOLE (già AQUARANDA) facente parte del Consorzio POGGIO DEL SOLE e di ciascun Utente che attualmente ha sottoscritto una << DOMANDA DI ALLACCIO GAS >> facente riferimento alla Convenzione AQUARANDA di cui al paragrafo a) delle premesse. Di seguito il CONSORZIO POGGIO DEL SOLE e i soggetti da questo rappresentati come indicato nel precedente periodo saranno denominati collettivamente per brevità CONCEDENTE premesso che a) è in essere una Convenzione denominata AQUARANDA sottoscritta in 1

data 08/05/2001 tra la ELF GAS ITALIANA S.r.l. (ora denominata TOTALGAZ ITALIA S.r.l.) e la AGRO ROMANO S.r.l. già proprietaria esclusiva del terreno sito nel Comune di Trevignano Romano (RM), in località AQUARANDA, contraddistinto al Foglio 13, Particelle 8 e 92; b) che sul terreno di cui al precedente paragrafo la AGRO ROMANO S.r.l. ha realizzato il complesso residenziale denominato AQUARANDA (ora denominato complesso residenziale POGGIO DEL SOLE ); c) che, in forza della Convenzione di cui al precedente paragrafo a), tra l altro alla CONCESSIONARIA è stato affidato irrevocabilmente in esclusiva per un periodo di anni 12, con decorrenza primo gennaio 2002, il servizio di somministrazione di GPL per le aree inerenti il terreno e il complesso residenziale di cui ai precedenti paragrafi a) e b); d) che la CONCESSIONARIA ha realizzato a proprie spese il deposito di stoccaggio, la rete di distribuzione primaria e la rete di distribuzione secondaria fino ai contatori delle Utenze compresi e ne è proprietaria; e) che il rapporto di fornitura intercorre tra la CONCESSIONARIA e ciascun attuale Utente ed è regolato dalla << DOMANDA DI ALLACCIO GAS >>, già sottoscritta, che fa riferimento alla Convenzione AQUARANDA di cui al precedente paragrafo a); f) che la AGRO ROMANO S.r.l., quale impresa costruttrice del complesso residenziale di cui al paragrafo b) ed a suo tempo proprietaria del terreno di cui al paragrafo a), ha sottoscritto la menzionata Convenzione AQUARANDA anche quale amministratore del futuro costituendo Condominio o Consorzio o altra figura giuridica che si sarebbe costituita tra i proprietari delle realizzande unità immobiliari; 2

g) che la CONCEDENTE dichiara e garantisce che: - con atto Notaio Mauro Franco in Roma, Rep. n. 103.876, del 02/05/2002 è stato costituito il Consorzio denominato POGGIO DEL SOLE tra la società AGRO ROMANO S.r.l. e tutti i proprietari aventi causa della stessa ricadenti nel comprensorio del Comune di Trevignano Romano, località Poggio del Sole (già AQUARANDA) con accesso dalla Via dello Sboccatore confinante con terreni fogli 13, particelle 471, 521, 4, Via dello Sboccatore e come identificato nella planimetria si allegata al presente atto alla lettera B ; - che il predetto Consorzio POGGIO DEL SOLE è stato costituito per provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei servizi comuni e delle strade; - che il Patrimonio del Consorzio POGGIO DEL SOLE è costituito dagli impianti e dai servizi comuni di qualsiasi genere, da esso costruito in via indivisibile e destinati a servire in termini collettivi tutti i consorziati; - che il CONSORZIO POGGIO DEL SOLE ha il potere di ed è legittimato a stipulare il presente atto e ciò sia in proprio che in nome e per conto di ciascun proprietario delle unità immobiliari del complesso residenziale denominato POGGIO DEL SOLE (già AQUORANDA) facente parte del Consorzio POGGIO DEL SOLE e di ciascun Utente che attualmente ha sottoscritto una << DOMANDA DI ALLACCIO GAS >> facente riferimento alla Convenzione AQUARANDA di cui al paragrafo a) delle premesse; h) che è interesse del CONCEDENTE far cessare, ne rapporti tra le parti, la Convenzione AQUARANDA di cui al precedente paragrafo a) e stipulare 3

la presente nuova Convenzione; tutto ciò premesso, si conviene e stipula ART. 1 PREMESSE ED OGGETTO 1.1 - Le premesse e gli allegati contraddistinti dalle lettere da A a C formano parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce, nei rapporti tra le parti, la Convenzione AQUARANDA di cui al paragrafo a) delle premesse. 1.2 Il CONCEDENTE affida irrevocabilmente in esclusiva alla CONCESSIONARIA il servizio di somministrazione di G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatti) per le aree specificate nella planimetria allegata al presente atto alla lettera B che è parte integrante della presente scrittura nonché per tutte le aree che fanno parte e che in futuro dovessero far parte del Consorzio POGGIO DEL SOLE. 1.3 Il CONCEDENTE, per tutta la durata della convenzione, concede alla CONCESSIONARIA, che accetta, il diritto di esclusiva per l utilizzo delle strade, suolo e sottosuolo, occorrenti per l espletamento del servizio di somministrazione del gas e per la posa, il mantenimento e la manutenzione di opere, apparecchiature, canalizzazioni compresi i serbatoi di stoccaggio del G.P.L. e la piazzola di sosta delle autobotti. 1.4 Il CONCEDENTE autorizza la CONCESSIONARIA alla cessione del presente atto. ART. 2 ESCLUSIVA 2.1 Tenuto anche conto dell investimento eseguito dalla CONCESSIONARIA per la realizzazione dell impianto di stoccaggio, delle linee primarie e 4

delle linee secondaria fino ai contatori compresi, il CONCEDENTE riconosce alla CONCESSIONARIA, per l intera durata della convenzione, l esclusiva per la somministrazione di G.P.L. e si impegna altresì a non permettere ad altri il collocamento sul suolo o sottosuolo di condutture del gas o altro fluido combustibile. ART. 3 DURATA, EFFETTI E SCADENZA DELLA CONVENZIONE 3.1 - La convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni a partire dal primo marzo 2009. 3.2 - Alla data di scadenza della presente concessione di cui al precedente art. 3.1, qualora la CONCEDENTE abbia dato regolare esecuzione alla concessione medesima, tutti gli impianti di distribuzione del gas, ad esclusione dei serbatoi di stoccaggio e dei riduttori che resteranno di proprietà della Concessionaria, passeranno di proprietà del CONCEDENTE a titolo gratuito. I contatori verranno acquistati dalla CONCENDENTE al prezzo di Euro 50,00 (cinquanta/00) l uno. 3.3 La CONCESSIONARIA conserva il diritto e l obbligo di liquidare le pendenze attive e passive riferentesi al periodo antecedente alla consegna degli impianti. 3.4 In ogni caso per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza, naturale o rinnovata, della presente convenzione, la CONCEDENTE riconosce fin d ora alla CONCESSIONARIA il diritto di preferenza nella somministrazione, di cui all art. 1566 del codice civile, che la CONCESSIONARIA avrà facoltà di esercitare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prevista comunicazione. ART. 4 EVENTUALE METANIZZAZIONE E RISCATTO DEL SERVIZIO E DEGLI 5

IMPIANTI ANTICIPATA CESSAZIONE 4.1 Il CONCEDENTE si riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio decorsi 3 (tre) anni dal termine indicato al primo comma dell art. 3 nel caso in cui si verificasse la possibilità di effettuare l erogazione del servizio con gas naturale metano. 4.2 - Il prezzo del riscatto anticipato da corrispondere sarà quello della stima industriale degli impianti e tubazioni realizzati dalla CONCESSIONARIA, più un indennizzo economico da determinarsi in base alla seguente formula: A: CONSUMO MEDIO IN METRI CUBI GAS DELLA CONVENZIONE moltiplicato per B: NUMERO ANNI RESIDUI moltiplicato per C: PREZZO G.P.L. AL METRO CUBO GAS VENDUTO ALLA DATA DEL RISCATTO moltiplicato per D: DIECI PER CENTO e cioè INDENNIZZO = A x B x C x D. I contatori verranno riscattati dalla CONCENDENTE al prezzo di Euro 50,00 (cinquanta/00) l uno. 4.3 Nel caso in cui per qualsivoglia motivo o causa si dovesse verificare l anticipata cessazione della presente Concessione o del regime di esclusiva previsto nella Concessione medesima, la CONCESSIONARIA avrà diritto di richiedere alla CONCEDENTE il pagamento di una somma di denaro determinata secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo [(stima industriale degli impianti e tubazioni) + ( 50,00 x n. 6

contatori) + (A x B x C x D)]. ART. 5 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA 5.1 - La CONCESSIONARIA si impegna a manutenzionare i serbatoi di stoccaggio, insieme alle apparecchiature collegate quali riduttori, chiusure, valvole, oltre ai contatori, i riduttori di pressione, la linea primaria del gas e la linea secondaria, intendendo per tale quella che parte dalla primaria ed arriva fino ai contatori posti all esterno delle singole unità abitative. 5.2 - La CONCESSIONARIA si impegna altresì ad osservare tutte le norme di sicurezza nell esercizio degli impianti. ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 6.1 - I rapporti di fornitura intercorreranno singolarmente tra la CONCESSIONARIA e ciascun Utente e saranno regolati dalla << DOMANDA DI ALLACCIO GAS >> il cui fac-simile viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (all. C ). 6.2 Con la sottoscrizione del presente atto tutte le << DOMANDE DI ALLACCIO GAS >> già sottoscritte che fanno riferimento alla Convenzione AQUARANDA si intenderanno automaticamente riferite alla presente Convenzione e conserveranno la loro validità ed efficacia. 6.3 - Il gas sarà fatturato sulla base dei consumi dell utenza rilevati dai contatori consegnati dalla CONCESSIONARIA a ciascun Utente. 6.4 - Il punto di consegna del gas è posto immediatamente a valle del punto di uscita del contatore/utente. 6.5 - Pertanto il prodotto giacente nel serbatoio e nelle tubazioni fino al contatore è di proprietà della CONCESSIONARIA, che si riserva di 7

verificare in ogni momento la corrispondenza della relazione tra progressivo scaricato nel serbatoio e progressivo erogato, al netto della giacenza accertata pro-tempore, al fine di controllare che non vi siano state manomissioni. 6.6 - La CONCESSIONARIA provvederà direttamente a garantire la scorta tecnica di prodotto nell impianto di stoccaggio. ART. 7 MODALITÀ DI RILEVAZIONE CONSUMI 7.1 - I consumi possono essere rilevati: a) mediante lettura dei contatori da parte di un incaricato della CONCESSIONARIA o tramite Telelettura; b) mediante autolettura dell Utente, comunicata tramite telefono, fax, e- mail ecc; c) mediante fatturazione del consumo stimato del periodo di riferimento con conguaglio entro il 31 dicembre. 7.2 Il CONSORZIO POGGIO DEL SOLE e gli Utenti s impegnano in ogni momento a consentire alla CONCESSIONARIA l accesso ai propri immobili per la lettura dei contatori e per quanto possa occorrere per eseguire la presente Convenzione e verificare gli impianti e le apparecchiature di proprietà della CONCESSIONARIA. ART. 8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PREZZO 8.1 - La fatturazione dei consumi avverrà con cadenza non inferiore al bimestre ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura. 8.2 E inoltre dovuto da parte degli Utenti che non siano proprietari dell unità abitativa cui il rapporto di utenza si riferisce un deposito 8

infruttifero pari al 15% del consumo presunto/anno, che verrà restituito a fine contratto. 8.3 - Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora calcolati al Tasso Euroribor del periodo di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali. 8.4 Il prezzo del G.P.L. sarà pari a quello di listino della CONCESSIONARIA pro-tempore vigente diminuito di uno sconto fisso pari a 1,50 euro/metro cubo per i primi tre anni. A decorrere dal primo gennaio 2012 lo sconto sarà pari a 1,80 euro/metro cubo. 8.5 Le variazioni che interverranno sui listini della CONCESSIONARIA saranno comunicati tempestivamente a mezzo fax, e-mail etc. dalla CONCESSIONARIA al recapito che il CONCEDENTE indicherà. ART. 9 - CANONI E CONTRIBUTI ALLACCIO 9.1 - I nuovi Utenti, ovvero coloro che diverranno Utenti successivamente alla stipula del presente atto, dovranno corrispondere un contributo per costi attivazione di Euro 103,00 (centotrevirgolazero) più IVA alla sottoscrizione della domanda di allaccio. 9.2 Gli Utenti dovranno corrispondere un canone bimestrale di manutenzione contatore di Euro 1,55 (unovirgolacinquantacinque) più IVA. ART. 10 - ASSICURAZIONI 10.1 - La CONCESSIONARIA dichiara che provvederà a sua cura e spese a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale adeguato. Resta ferma la facoltà del CONCEDENTE o degli Utenti di stipulare polizze integrative. ART. 11 - OBBLIGHI DELLA CONCENDENTE 9

11.1 - La CONCEDENTE si obbliga a non ostacolare, anzi a favorire nei termini e modi più convenienti, la diffusione e l ampliamento dei rapporti di utenza oggetto della presente convenzione. 11.2 - La CONCEDENTE si impegna altresì a notificare e far rispettare la presente Concessione a tutti i soggetti, presenti e futuri, appartenenti al Consorzio POGGIO DEL SOLE. ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12.1 - In caso di inadempienza anche ad una sola delle seguenti clausole specifiche del presente contratto da parte della CONCEDENTE: 1.2, 1.3, 2.1, 4.2, 6.5, 7.2, 9.2, 11.2 e 13.1, la CONCESSIONARIA avrà la facoltà di ritenere automaticamente risolto il contratto in danno del CONCEDENTE ai sensi dell art. 1456 del codice civile con applicazione dell art. 4.3 fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni. ART. 13 NORMA DI COORDINAMENTO 13.1 Il CONCEDENTE dichiara e garantisce che la presente scrittura è conforme e non in contrasto con la normativa regolante i rapporti di consorzio, condominio ecc.. ART. 14 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 14.1 - La CONCESSIONARIA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità ad ogni effetto sia verso il CONCEDENTE, che verso gli Utenti, per l interruzione dell erogazione del gas dovuta a causa di forza maggiore e/o modifiche e/o manutenzioni degli impianti. ART. 15 FORO COMPETENTE 15.1 - Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 10

Si allega: A) Delega; B) Planimetria area Consorzio POGGIO DEL SOLE ; C) fac-simile << DOMANDA DI ALLACCIO GAS >>. Letto, confermato e sottoscritto in Roma il TOTALGAZ ITALIA SRL CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole: parag. g) delle premesse, artt. 1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 11.2, 12.1, 14.1 e 15. Letto, confermato e sottoscritto in Roma il TOTALGAZ ITALIA SRL CONSORZIO POGGIO DEL SOLE 11