ARTICOLO 1 CRITERI E PRINCIPI GENERALI 1) Il presente regolamento comunale per l installazione di impianti di teleradiocomunicazione viene redatto, unitamente ad altra documentazione integrativa, allo scopo di istituire il piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e di teleradiodiffusione (c.d. Piano delle Antenne). Tale strumento disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti originanti campi elettromagnetici (CEM). 2) Concordemente alla normativa sopraordinata, i principi direttori di redazione del regolamento sono quelli volti a: a) razionalizzare ed ottimizzare la distribuzione delle Stazioni Radio Base (SRB) nel territorio, garantendo un adeguato livello del servizio di telefonia mobile, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità; al contempo si richiede ai Gestori che la tecnologia utilizzata sia tale da recepire tutte quelle misure concretamente realizzabili ed attuabili per dar luogo ai più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile; b) equanime fruizione del servizio. Gli oneri di locazione dei Gestori si riducono e si tramutano in risorse da cui la cittadinanza tutta può trarre beneficio. 3) Il Comune di Porto Sant'Elpidio s impegna, in virtù dell eventuale sviluppo della tecnologia e di eventuali nuove norme sopraordinate di futura emanazione, ad aggiornare la propria regolamentazione.
ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI In ottemperanza all'art.5 della Legge Regionale 13.11.2001 n. 25, il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su base carrata e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio, distinguendoli in: - impianti per la telefonia mobile (reti cellulari o gli impianti per la diffusione di dati digitali); - impianti di radiodiffusione (impianti di telecomunicazione non cellulari per la generazione e trasmissione dei segnali radiotelevisivi, inclusi i ponti radio). Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell 'art. 2 della legge regionale 13.11.2001 n.25.
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni: a) Gestore: licenziatario munito del titolo abilitativo all esercizio di telecomunicazione; b) stazione radiobase: stazione radio di terra a servizio di uno o più Gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; c) antenna radiobase: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base (SRB), a servizio di un singolo Gestore; d) impianto radiobase: insieme di una o più antenne di un singolo Gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge; e) macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase; f) limiti di esposizione: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003; g) valori di attenzione: a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, ivi incluse le pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, logge -aperte e non-, verde privato, giardini e cortili, esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione sono assunti uguali a quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8/7/2003; h) obiettivi di qualità: la minimizzazione dell impatto urbanistico-ambientale e dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03. i) aree vincolate, o sensibili: asili, scuole, ospedali e/o case di cura, o luoghi ad essi assimilabili per analogia, residenze socio sanitarie, ospizi, ecc., ovvero aree di interesse storico-artistico e paesaggistico-ambientale, meglio definite all art. 7 della L.R. n. 25/2001. l) reti cellulari: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in celle servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile). m) impianti di telecomunicazione non-cellulari: sistema per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive). n) Microcella: Stazione Radio Base che eroga al connettore d antenna una potenza massima di 5 Watt. o) Titolare: soggetto in possesso del permesso di costruire e che realizza la struttura edilizia; p) Locatario: Gestore che utilizza la struttura realizzata dal soggetto Titolare a seguito di stipula di contratto di locazione con il Comune.
ARTICOLO 4 ATTO AUTORIZZATIVO 1) L'installazione, le modifiche e lo smantellamento dei sistemi di cui all'art.3, lettere b), c), d), e), m), ed n) sono disciplinati dall'art.87 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 2) Fino all'approvazione del Piano, ai sensi della L.R. 14/04/2004 n. 7 modificata dalla L.R. 12/06/2007 n.6- ad oggetto "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", la installazione di impianti radioelettrici, con esclusione per gli impianti provvisori di telefonia mobile, è assoggettata a procedura di verifica come indicato all'art. 6 della stessa L.R. 7/2004, e, a seconda dell'esito della procedura di verifica, se del caso, alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e delle relative Linee Guida Regionali di attuazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1600 del 21/12/2004, nonché del relativo Regolamento. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all acquisizione agli atti, dell'esito positivo della procedura di verifica e, ove necessaria, della VIA. 3) Conformemente all'art. 87, comma 4 del D.Lgs. 259/03, il competente sportello comunale provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
ARTICOLO 5 LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA 1) I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3. Tabella 1 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m²) Limiti di esposizione 0,1< f 3 Mhz 3 < f 3000 MHz 3 < f 300 GHz 60 20 40 0,2 0,05 0,01-1 4 Tabella 2 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m²) Valori di attenzione 0,1 Mhz < f 300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz-300GHz) 2) Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003. Tabella 3 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m²) Obiettivi di qualità 0,1 Mhz < f 300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz-300GHz) 3) Gli stessi limiti e valori si intenderanno variati automaticamente ove norme emanate da Enti sopraordinati intervengano con disposizioni diverse. 4) Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 5) Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 e nell'allegato C del D.P.C.M. 08/07/2003. [Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati dovrà essere minore di uno. In caso contrario si dovrà applicare la riduzione a conformità]
ARTICOLO 6 UBICAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE Il Piano Comunale per l'insediamento degli impianti di teleradiocomunicazione, di cui il presente Regolamento è parte integrante, comprende gli elaborati grafici nei quali sono riportati i siti in cui è stata accertata le presenza degli impianti di cui all'art.2 alla data di approvazione del presente regolamento e i siti individuati dal piano, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi. Alcuni siti esistenti coincidono con i siti individuati dal piano. Per quelli esistenti che invece non coincidono è previsto lo spostamento nel sito più vicino individuato dal piano, che quindi non può essere utilizzato come sito aggiuntivo per lo stesso gestore dell impianto da spostare. Tale spostamento può avvenire nel caso in cui il titolo contrattuale che ha consentito l installazione sull immobile privato abbia esaurito la propria efficacia, ovvero anche anticipatamente qualora il gestore lo ritenga opportuno, tenuto conto anche dell incentivo di cui al successivo art. 14. ARTICOLO 7 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata dal D.Lgs. 259/2003 e le disposizioni dell art. 4 della L.R. n.25/2001. ARTICOLO 8 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE L art. 7 comma 1. della L.R. n.25/2001 stabilisce che: 1) E' vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione: a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all esercizio degli impianti stessi; b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi; c) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale-archeologico. L installazione di impianti di radiodiffusione, ad esclusione dei ponti radio, potrà essere possibile solo dopo l'avvenuto espletamento da parte della Regione Marche della procedura indicata dall'art. articolo 13 della L.R. 13/11/2001 n. 25. Qualora, alla data della eventuale richiesta presentata da un Gestore, la Regione non avesse proceduto all'espletamento delle procedure suddette, potrà essere autorizzata l'installazione in via provvisoria dell'impianto, previo atto di impegno per l'adeguamento alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dalla Regione medesima, compresa la delocalizzazione dello stesso.
ARTICOLO 9 ARMONIZZAZIONE TRA IL PIANO DELLE ANTENNE ED IL PIANO REGOLATORE GENERALE 1) Il Piano delle Antenne costituisce modifica degli strumenti esistenti di programmazione urbanistica del Comune di Porto Sant'Elpidio (art.5 comma 1 L.R. 25/2001), nonchè adeguamento a norme ad essi sopravvenute e sopraordinate. La modifica degli strumenti di programmazione urbanistica di che trattasi è intesa come integrazione delle norme esistenti. In particolare, il Piano Regolatore Generale non viene modificato. 2) Gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. Del 22 gennaio 2004 n.42, o individuati dal Comune come edifici di pregio storico-architettonico di cui all'art.7, comma 2 lettera a) della L.R. n. 25/2001, unitamente alle loro pertinenze, sono in questa sede integralmente richiamati e considerati siti in cui l'installazione di impianti di telefonia mobile è consentita subordinatamente al preventivo atto di assenso della Soprintendenza. A tal fine si fa riferimento alla Tavola del Piano Regolatore Generale denominata Vincoli Storico- Ambientali e Manufatti Storici Extraurbani, nonchè all'art. 5 delle Norme di Attuazione dello stesso P.R.G. 3) Ad integrazione delle suddette norme e degli elaborati di P.R.G., sono redatte le tavv. C5-1 e C5-2, in cui vengono individuati siti e loro pertinenze in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, comma 2 lettera b) della L.R.n.25/2001. 4) Oltre all'art. 5 delle Norme di Attuazione del P.R.G., il Piano delle Antenne rende vincolanti, ai fini dell'individuazione dei siti, gli elaborati grafici C5-1 e C5-2, in scala 1:5000. Essi costituiscono ottemperanza all'art.7, comma 1 della L.R. n.25/2001 (tavole con i siti di pregio storico-architettonico e di tutela ambientale). In tali elaborati, nelle porzioni di aree con destinazione a Verde pubblico, l'uso U5/6 (attrezzature per il verde) è escluso ove si autorizzi l'installazione degli impianti. ARTICOLO 10 ARMONIZZAZIONE TRA IL PIANO DELLE ANTENNE ED IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 1) Gli involucri e le strutture di protezione delle apparecchiature e della strumentazione, necessarie per il corretto funzionamento di impianti radio base e di impianti di tele-radio diffusione, sono considerati volumi tecnici di cui all'art.13, comma 1 lettera c) del Regolamento Edilizio Comunale. Tali involucri e strutture devono avere dimensioni strettamente necessarie a contenere le suddette apparecchiature e strumentazione in condizioni di sicurezza e corretto funzionamento. 2) Al fine di mitigare l'impatto visivo, nei siti individuati nella cartografia in cui è prevista l'installazione a seguito di delocalizzazione o di nuova installazione, è da preferire, la soluzione che preveda la maggiore aliquota di porzione interrata degli involucri e delle strutture di cui al comma 1), ovvero una perimetrazione con piantumazione con essenze di medio o alto fusto, siepi, piante rampicanti, ecc. 3) Tipologia delle strutture di sostegno delle antenne nei nuovi siti. Solo a titolo esemplificativo si indica che le antenne relative alle SRB andranno di norma installate su pali metallici singoli, a sezione circolare o poligonale variabile al crescere della quota rispetto alla sezione a terra. Sono escluse le strutture strallate. La tinteggiatura dei pali è ammessa con colori appartenenti alla scala delle terre o del verde. Altre soluzioni possono essere sottoposte alla valutazione del Comune. In ogni caso la struttura dovrà comprendere i manufatti edilizi a terra necessari ad accogliere l impiantistica dei Gestori, essere idonea all installazione di almeno quattro impianti radio base e di un eventuale impianto di pubblica illuminazione.
ARTICOLO 11 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO L art. 3 comma 10. della L.R. n.25/2001 stabilisce che per ciascun impianto il Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione è inviata all'arpam e al Comune di Porto Sant'Elpidio, che ha rilasciato l'atto autorizzativo. ARTICOLO 12 CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione del presente regolamento. L art. 16 della L.R. n.25/2001 stabilisce che: 1) Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge regionale con il supporto tecnico dell'arpam, anche su richiesta dell'arpam medesima. 2) Per il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, si applica la disposizione prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 36/2001. 3) Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti previsti dall'articolo 2, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli stessi ed ha inoltre facoltà di verificarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'arpam. 4) I Gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale, contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M. 08-07-2003 e dalla legge regionale deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti al Comune e all'arpam avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. l risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta sia all'arpam che al Comune che, su richiesta, li mette a disposizione dei cittadini interessati. ARTICOLO 13 SANZIONI In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale. In particolare le sanzioni applicabili sono quelle riportate all'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e all art. 17 della L.R. n. 25/2001.
ARTICOLO 14 INTROITI 1) A ciascun impianto installato su siti di proprietà comunale o gestiti dal Comune o dei quali il Comune sia Titolare ai sensi del presente Regolamento, individuati nella relativa cartografia del Piano delle Antenne, dovrà corrispondere un canone che il Gestore o i Gestori verseranno al Comune con le modalità che l'ente stesso stabilirà con atti specifici. In tali atti saranno stabiliti anche i relativi importi, in ottemperanza ed in conformità all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03. 2) Un'aliquota del compendio degli introiti, da stabilire con apposita Delibera di Giunta Comunale di volta in volta, può annualmente essere impiegata per informazione e formazione, in particolare nelle scuole cittadine in materie inerenti i rischi da inquinamento elettromagnetico. 3) Criterio di determinazione del canone di cui al punto 1): a) Il diritto di realizzare la struttura è riservato al Titolare che quindi non necessariamente risulta anche Gestore. In tal caso non verrà corrisposto alcun canone al Comune, in quanto quest ultimo potrà utilizzare gratuitamente la struttura come sostegno per pubblica illuminazione, essendo a tale scopo idoneo come previsto dall art. 10 comma 5. Dovrà essere allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire una stima asseverata del costo della struttura che farà da riferimento per la regolazione dei contratti di subentro dei vari Gestori non titolari, e rimarrà a disposizione degli aventi diritto, ai sensi della L. 241/90, all accesso agli atti amministrativi. b) Il diritto di installare attrezzature, apparecchiature e/o impianti SRB è riservata ai Gestori muniti di concessione ministeriale, previa stipula di contratto di locazione con il Comune. c) Tale diritto di installare attrezzature ed apparecchiature, ad esclusione della gestione delle reti di telefonia cellulare, è esteso a Società che esercitino le corrispondenti attività economiche. d) Per ciascun sito, inteso come singolo sostegno per l'installazione delle antenne ricetrasmittenti per le reti di telefonia cellulare, il canone da corrispondere al Comune in regime di locazione, sarà pari al 60% della media del canone annuo corrisposto dal Gestore stesso ai proprietari privati del territorio comunale per la conduzione degli immobili in regime di locazione. Ove non esistenti verranno considerati i contratti in essere nei comuni vicini. e) Per quanto segue, tale canone viene considerato come l'unità di riferimento (100%) e versato al momento della stipula del contratto di locazione del primo Gestore. E' previsto annualmente l'adeguamento ISTAT in base all indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati-variazione percentuale rispetto all anno precedente. f) A seguito della richiesta del Gestore e all autorizzazione del Comune si procede alla stipula del contratto di locazione. Il Titolare è obbligato a consentire l installazione di almeno quattro impianti radio base ai Gestori-Locatari alle condizioni previste nel successivo art. 15. g) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da due Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 130% del canone di cui alla precedente lettera d). h) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da tre o più Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 150% del canone di cui alla precedente lettera d). i) Il canone degli anni successivi a quello della stipula del contratto, eventualmente adeguato a seguito della presenza di più Gestori, è versato all'inizio dell'anno. Esso va
considerato interamente se, in un anno, si riferisce ad almeno 6 mesi. Per un tempo inferiore si applica un canone forfettario intermedio. La data di riferimento è quella del mese di rilascio dell'atto autorizzativo. Esempio: canone da versare dal Locatario, per un impianto il cui atto autorizzativo è rilasciato al secondo Gestore di una rete, nel mese di ottobre. Canone intero per il primo Gestore: 100% dell unità di riferimento; canone intero per la presenza del secondo Gestore: 130%. Canone transitorio virtuale fino alla fine dell'anno: 115%. L'anno successivo il canone sarà pari a 145%: 130% per i due Gestori di rete per tutto l'anno corrente e 15% per la porzione dell'anno precedente in cui sono stati presenti due Gestori. Non sono previsti rimborsi al Locatario per periodi inferiori ad un anno, nel caso che il numero di Gestori di rete diminuisca. La determinazione della percentuale di ripartizione del canone può essere individuata graficamente anche attraverso i diagrammi di cui all'allegato A. Gestori canone totale al Comune n Gestori A B C D 100% / / / 100% 1 65% 65% / / 130% 2 50% 50% 50% / 150% 3 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 150% 4 l) Per incentivare il gestore allo spostamento nei siti previsti dal piano degli impianti esistenti, l Amministrazione comunale in accordo con il gestore stesso, con apposito atto potrà prevedere forme di agevolazione sul canone di locazione di cui al presente articolo.
ARTICOLO 15 RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORI-LOCATARI Sulla base di quanto previsto all art. 14 punto 3) lettera f), l installazione dell impianto radio base da parte di Gestore diverso dal Titolare, autorizzata dal Comune e, nel caso ricada su area comunale, regolarizzata a seguito della stipula del contratto di locazione con il Comune stesso, è regolata nei rapporti con il soggetto Titolare come segue. Il Titolare è tenuto a contrattualizzare il Gestore regolarmente autorizzato e/o Locatario del Comune, nei tempi tecnici strettamente necessari a far data dalla richiesta del Gestore di utilizzo della struttura, al fine di consentirgli l attivazione del servizio nel minor tempo possibile, restando responsabile di comportamenti che possano arrecare danni al Gestore. Il canone complessivo massimo annuo che il Titolare potrà richiedere ai Gestori-Locatari, è stabilito nel rapporto tra: la stima di cui all art. 14 punto 3) lettera a) raddoppiata, in virtù delle seguenti maggiorazioni: 30% in considerazione forfettaria degli oneri finanziari; 40% per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 20% a titolo di utile d impresa e spese generali per la gestione; la durata operativa della struttura che si stima in via meramente contabile e presunta pari a 10 anni, tenendo conto non tanto della vita utile della struttura edilizia, sicuramente maggiore, ma della valutazione prudenziale della durata del servizio da gestire in conseguenza del rapido sviluppo tecnologico del settore degli impianti di radiodiffusione e delle normative. con le seguenti maggiorazioni: numero dei Gestori: maggiorazione del 30% in caso di presenza di due Gestori e del 50% nel caso di presente di più di due Gestori; Pertanto il canone complessivo massimo annuo che il Titolare potrà richiedere ai Gestori- Locatari, si ricava con la seguente formula: canone annuo max= costo stimato x 2 10 Il valore ottenuto deve essere moltiplicato per 1,3 nel caso di presenza di n 2 Gestori, oppure per 1,5 nel caso della presenza di n 3 o pi ù Gestori.(x 1.30 se due Gestori o x 1.50 oltre) tale canone va ripartito per il numero di Gestori: quota annuale singolo Gestore = canone annuo max n Gestori
il tutto come riepilogato nella tabella seguente: Gestori canone totale al Titolare n Gestori A B C D 100% / / / 100% 1 65% 65% / / 130% 2 50% 50% 50% / 150% 3 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 150% 4 E' consentito annualmente l'adeguamento ISTAT in base all indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati-variazione percentuale rispetto all anno precedente, da applicare alla stima di cui all art. 14 punto 3) lettera a). Il contratto dovrà prevedere la revisione del canone in funzione del subentro e recesso di altri Gestori-Locatari, nonché il rispetto delle norme previste nel presente regolamento ed eventualmente la revisione ISTAT. Il Titolare è tenuto a depositare copia del contratto presso il Comune, ufficio Ambiente, per la verifica del rispetto del regolamento e per i controlli sul Gestore di competenza dell Ente. Il Titolare è obbligato a comunicare ai Gestori-Locatari con esso già contrattualizzati il subentro ed il recesso di nuovi Gestori-Locatari, ai fini dell aggiornamento automatico delle rispettive quote sulla base delle norme del presente Regolamento. Il canone va considerato interamente se, in un anno, si riferisce ad almeno 6 mesi. Per un tempo inferiore si applica un canone forfettario intermedio. La data di riferimento è quella del mese di stipula. Esempio: canone da versare dal Gestore, per un impianto il cui atto autorizzativo è rilasciato al secondo Gestore di una rete, nel mese di ottobre. Canone intero per il primo Gestore: 100% dell unità di riferimento; canone intero per la presenza del secondo Gestore: 130%. Canone transitorio virtuale fino alla fine dell'anno: 115%. L'anno successivo il canone sarà pari a 145%: 130% per i due Gestori di rete per tutto l'anno corrente e 15% per la porzione dell'anno precedente in cui sono stati presenti due Gestori. Non sono previsti rimborsi al Gestore per periodi inferiori ad un anno, nel caso che il numero di Gestori di rete diminuisca. La determinazione della percentuale di ripartizione del canone può essere individuata graficamente anche attraverso i diagrammi di cui all'allegato A. In caso di inosservanza da parte del Titolare di quanto stabilito nel presente articolo, segnalata e documentata dal Gestore-Locatario, il Comune provvederà a diffidare il Titolare a ottemperare entro 30 gg. In caso di recidiva il Comune provvederà all incasso da parte del Gestore che deve subentrare di quanto dovuto al Titolare sulla base del presente regolamento; all emissione di una ordinanza dirigenziale di autorizzazione all accesso ed all utilizzo della struttura a favore del Gestore e di concessione di ulteriore termine al Titolare per il perfezionamento del rapporto contrattuale tra Titolare e Gestore. La somma incassata dal Comune verrà tenuta in deposito per la eventuale restituzione al Titolare a seguito dell avvenuto perfezionamento del rapporto contrattuale, senza interessi ed al netto delle spese sostenute dal Comune per il comportamento inadempiente del Titolare. trascorso inutilmente anche il secondo termine stabilito con la suddetta ordinanza il Comune provvederà alla regolarizzazione della posizione contrattuale del Gestore stipulando con esso un regolare contratto per un anno in sostituzione del Titolare, alle stesse condizioni.
il canone resterà acquisito al Comune e non potrà essere richiesto per nessun motivo dal Titolare; alla scadenza del contratto, previa richiesta scritta del Titolare al Comune entro un mese dalla scadenza, questo potrà stipulare un nuovo contratto con il Gestore in vece del Comune ripristinando il regime previsto dal presente regolamento; diversamente il contratto stipulato dal Comune continuerà ad essere rinnovato annualmente, continuando a incamerarne il canone, sino al verificarsi della condizione suddetta. della avvenuta stipula di un contratto da parte del Comune in sostituzione al Titolare verrò data informazione agli altri Gestori già contrattualizzati dal Titolare, al fine di autorizzarne la richiesta al Titolare di aggiornamento del canone stabilita dal presente regolamento. ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso. Nella fase transitoria tra la deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione e l'approvazione definitiva del Piano delle Antenne, valgono le norme di salvaguardi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. ARTICOLO 17 DURATA E VARIAZIONI Il presente regolamento resta valido fino all abrogazione della norma che lo rende obbligatorio e fino ad eventuali variazioni che il Comune riterrà necessario apportare, da approvare con lo stesso iter adottato per la fase di approvazione originaria.
ALLEGATO A monogrammi per la determinazione del canone di locazione dei siti