Il socio-lavoratore: se non è più socio, non può più lavorare? Nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - Tribunale di Bologna - sezione Lavoro

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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 9..203 La Nuova Procedura Civile, 5, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Il socio-lavoratore: se non è più socio, non può più lavorare? Nota ordinanza cautelare del 23/09/203 - Tribunale di Bologna - sezione Lavoro Articolo di Laura SANTONI L ordinanza in esame è stata emanata nell ambito di un procedimento instaurato da un ex socio di una cooperativa, nei confronti di quest ultima, mediante impugnazione della delibera con cui la stessa l aveva escluso dalla compagine sociale. Precisamente, il ricorrente riteneva che i fatti, oggetto di contestazione disciplinare e posti a fondamento di tale esclusione, fossero inesistenti. Il caso di specie ha dato occasione al giudice di affrontare un duplice ordine di problematiche: il primo è inerente alla posizione del socio lavoratore nei confronti della cooperativa di appartenenza, con particolare riferimento alla relazione intercorrente tra rapporto di lavoro e rapporto associativo; il secondo, conseguente, riguarda

l individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra socio lavoratore e cooperativa. Con riferimento alla prima delle due questioni trattate, il giudice del lavoro di Bologna ha dichiarato che il rapporto di lavoro tra le parti, non è cessato in forza di un provvedimento di licenziamento, bensì in forza di un provvedimento di esclusione del socio lavoratore, atto che viene in questa sede contestato. La pronuncia de qua non è altro che l applicazione dell art.9 della L. n.30 del 2003 il quale, apportando modifiche alla L. n.42 del 200, prevede che il rapporto di lavoro si estingue con [..] l esclusione del socio, deliberat[a] nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt.2526 e 2527 del codice civile., in tal modo sottolineando la dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo( ). Pressoché pacifico è oggi l orientamento giurisprudenziale che sostiene la dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, ritenendo che la valutazione circa la legittimità della cessazione di quest ultimo configuri una questione pregiudiziale all accertamento della legittimità del licenziamento ( 2 ): il dato normativo ha comportato la condivisione della tesi suesposta da parte della dottrina nonché della giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritarie. Si legge della dipendenza tra i due rapporti, quello associativo e quello lavorativo, nell ordinanza della Cassazione del 6 dicembre 200, n.24692, richiamata altresì dall ordinanza in commento, secondo la quale, a seguito dell esclusione del socio dalla compagine societaria, opererebbe un meccanismo automatico di risoluzione del contratto di lavoro. La Suprema Corte ha però precisato che tale automatismo sussiste solamente nell ipotesi in cui il licenziamento venga intimato in dipendenza ovvero contestualmente all esclusione del socio ( 3 ). ) Cfr. altresì Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 200, n.24692. 2 ) "[...] poiché ai sensi della L. n.30 del 2003, art.9, l'esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento della legittimità dell'esclusione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento[...]" (Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 200, n.24692) 3 ) "[...] in tema di lavoro del socio di cooperativa [...] la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio [...] compete al tribunale ordinario [...]"

Tale affermazione potrebbe suscitare perplessità: infatti, se da una parte la Cassazione parla di automatico scioglimento del rapporto di lavoro, facendo intendere la non necessità di un provvedimento ad hoc, dall altra la Corte richiede una dipendente o contestuale intimazione del licenziamento, rispetto alla delibera di esclusione del socio dalla compagine societaria. Ora, potrebbe anche trattarsi di un intimazione informale, orale e comunque anche tale profilo sarebbe discutibile ma resta che pare comunque non potersi prescindere da un atto del datore di lavoro, volto all interruzione del rapporto lavorativo. Contrariamente, all interno della giurisprudenza di merito, può rinvenirsi un numero di pronunce, seppur esiguo, nelle quali la contestualità dei due provvedimenti di licenziamento e di esclusione non è ritenuta elemento necessario ai fini dell operatività del meccanismo sopra esposto. Anzi, ancor di più: non è necessario un atto specifico di licenziamento; la qualità di socio è pur sempre presupposto essenziale del rapporto lavorativo e, quindi, con il venir meno di tale qualità, automaticamente il rapporto lavorativo si estingue ( 4 ). Come nella pronuncia precedentemente esposta ( 5 ), anche in quest ultima si riconosce l operatività di un meccanismo automatico di risoluzione del contratto, con la differenza però che il giudice specifica la non necessità di un provvedimento di interruzione del rapporto lavorativo, ponendosi maggiormente in linea con il dato letterale normativo. La Circolare n.0 del Ministero del Lavoro ( 6 ), datata 8 marzo 2004, annovera tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro, l esclusione del socio dalla cooperativa, disponendo che, se quest ultima è deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con le disposizioni di legge, si ha l automatica estinzione del primo ( 7 ). 4 ) Ex multis: Tribunale di Genova, 2 dicembre 20, n.983. 5 ) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 200, n.24692. 6 ) Si evidenzia che si tratta di circolare contenente le "Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 200, n.42, che può ricomprendersi nella tipologia delle circolari interpretative le quali, pur non avendo valore di fonte, offrono un interpretazione, rectius, chiarificazione delle disposizioni normative, al fine di garantire l applicazione uniforme del diritto. 7 ) A contrario, la cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni, recesso o licenziamento) non compromette la permanenza del rapporto associativo.

Tuttavia, neppure l essenzialità del presupposto dello status di socio, ai fini della permanenza della condizione di lavoratore, è pacificamente riconosciuta. Alcune decisioni la escludono a priori, sostenendo a contrario la completa indipendenza delle due posizioni, seppur sussistenti in capo allo stesso soggetto ed in relazione alla medesima controparte ( 8 ); ciò significa che il rapporto di lavoro ben può proseguire anche dopo l esclusione del socio dalla cooperativa. Invero, si tratta di pronunce ormai isolate probabile retaggio degli orientamenti delineatesi in vigenza del quadro normativo precedente considerando altresì che il rapporto di lavoro del socio lavoratore è regolato, per la sua estinzione, dalle norme previste per il rapporto associativo. L art.5, comma 2, della L. 42 del 200 dispone che il rapporto di lavoro del socio lavoratore è disciplinato, nella sua fase estintiva, non dalle norme sue proprie né sul piano formale, né su quello della giustificazione ma da quelle del rapporto associativo, la cui estinzione comporta automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro ( 9 ). Inoltre, all art.2 la stessa legge stabilisce che ogni volta che venga a cessare col rapporto di lavoro anche il rapporto associativo non si applica l art.8 dello Statuto dei lavoratori sulla reintegra nel posto di lavoro. Infine, la summenzionata circolare stabilisce che, mentre nel caso in cui si risolve il rapporto lavorativo ma non quello associativo, opera il regime di tutela dei licenziamenti individuali, previsto per la generalità dei dipendenti; nell ipotesi in cui si ha risoluzione del rapporto associativo, con apposita delibera, alla quale consegue l automatico scioglimento di quello lavorativo, non si applicano le disposizioni sulla reintegrazione nel posto di lavoro. La giurisprudenza riconosce oggi pacificamente l inapplicabilità dell istituto della reintegrazione ai soci di cooperativa, esclusi dalla compagine sociale: la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che [ ] lo scopo mutualistico di assicurare ai singoli soci una continuità di lavoro e più favorevoli condizioni di guadagno e la previsione di 8 ) Cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. 3 maggio 2005, n.92. 9 ) L'art.5, comma 2 della l. 42 del 200 dispone che "Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile."

remunerazioni predeterminate a favore dei soci lavoratori, non consentono di individuare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro dipendente, né di effettuare una equiparazione della peculiare disciplina associativa a tale rapporto. ( 0 ) Il Tribunale di Ravenna, con sentenza emessa in data 29 aprile 2009, richiamando espressamente il succitato art.5, afferma che da ciò discende anche una conseguenza sul piano processuale: infatti, anche se l attore qualifica la propria domanda come impugnazione di licenziamento, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell esclusione, in conformità con l art.2533 c.c. ( ) e con le previsioni statutarie. Per cui, nel caso in cui l atto di esclusione sia legittimo, altresì la risoluzione del rapporto di lavoro lo sarà. Quindi, a seguito della rimozione dell illegittimo provvedimento di esclusione, il socio lavoratore avrà diritto alla ricostituzione sia del rapporto associativo, che di quello lavorativo, indipendentemente dall operatività dell art.8 dello Statuto ( 2 ). Sulla legittimità della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa e, conseguentemente, sulla legittimità del licenziamento, la giurisprudenza ( 3 ) ritiene operi la giurisdizione ordinaria: e questa è la seconda questione affrontata dal provvedimento in commento. L ordinanza de qua richiama la citata L. n.24 del 200, così come riformata nel 2003 ad opera della legge n.30, la quale prevede che le controversie tra socio lavoratore e cooperativa, relative alle prestazioni mutualistiche, sono di competenza del giudice ordinario ( 4 ). Nel caso in esame, avendo il ricorrente impugnato il solo atto di esclusione, non sussistendo alcun provvedimento di licenziamento ed, infine, trattandosi di competenza funzionale e quindi inderogabile il 0 ) Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2004, n.6072. ) L'art.2533 c.c. dispone che "quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti". 2 ) Cass. civ., 5 luglio 20, n.474. 3 ) La cassazione ha avuto modo di affermare che "[...] in tema di lavoro del socio di cooperativa [...] la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio [...] compete al tribunale ordinario [...]" (Cass. civ. sez. lav., 6 dicembre 200, n.24692. 4 ) La legge n.30 del 2003 ha apportato modifiche alla legge n.42 del 200, prevedendo in particolare, all'art.9, comma 2, seconda parte, che "Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario."

Giudice del lavoro di Bologna ha ordinato la trasmissione della causa al Presidente del tribunale, affinché si procedesse all assegnazione ( 5 ). Altresì, la più volte citata sentenza della Corte di Cassazione del 6 dicembre 200, n.24692, richiama la suddetta normativa, affermando che l accertamento della legittimità dell esclusione del socio è pregiudiziale rispetto all accertamento della legittimità del licenziamento, e che il potere di conoscere della controversia relativa a quest ultimo, qualora intimato in dipendenza ovvero contestualmente all esclusione, spetta al giudice ordinario. In realtà, parte della giurisprudenza riconosce che anche precedentemente all intervento della legge n.42 del 200 era compito del giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, vivesse un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato ( 6 ). Mentre, la giurisprudenza maggioritaria, formatasi sotto la vigenza della precedente disciplina, riteneva che le controversie inerenti alle prestazioni lavorative cui il socio era tenuto per il perseguimento dei fini istituzionali, spettassero al giudice del lavoro. Questo sulla base di una sostanziale equiparazione del rapporto associativo con i rapporti contemplati all art.409 c.p.c.: infatti, all estensione della disciplina sostanziale, prevista per i lavoratori subordinati, al socio cooperatore, avrebbe dovuto operare un analoga estensione delle tutele processuali ( 7 ). 5 ) L'ordinanza in esame richiama la già citata pronuncia della Cassazione del 6 dicembre 200, n.24692, la quale ritiene che il licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio sia soggetto alle seguenti regole: la cognizione sulla legittimità dell'esclusione del socio appartiene al giudice ordinario; poiché l'esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento della legittimità dell'esclusione è pregiudizievole a quello della legittimità del licenziamento; la controversia relativa alla legittimità del licenziamento è dunque connessa alla tutela relativa alla legittimità dell'esclusione e l'intera controversia deve quindi essere trattata dal giudice ordinario. 6 ) Ex multis: Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 200, n.8346, con cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa ed il socio, valorizzando la domanda di adesione del socio alla cooperativa, la sua partecipazione al capitale sociale ed all'attività sociale, nonché la rispondenza dell'attività lavorativa all'oggetto sociale. 7 ) Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 998, n.0906.

In seno a tale giurisprudenza, si è sviluppato un orientamento particolarmente restrittivo ( 8 ) il quale, in realtà, arriva poi a riconoscere l operatività della giurisdizione ordinaria: si è ritenuto che, in relazione a prestazioni del socio strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, neppure si configura un rapporto di lavoro, o qualsiasi altro tipo di rapporto riconducibile all art.409 c.p.c., in quanto quel tipo di prestazioni sono oggetto del contratto di società e, pertanto, non sono riconducibili a centri d interesse diversi, con la conseguente esclusione della cognizione del giudice del lavoro. Tornando alla normativa attuale, di cui all art.5 della legge 42 del 200, occorre evidenziare che essa integra un eccezione alla regola generale contenuta nell art.40, comma 3, c.p.c., secondo cui, trattandosi di procedimenti connessi quello relativo al licenziamento e quello promosso contro il provvedimento di esclusione essi dovrebbero trattarsi unitariamente ai sensi dell art.34 c.p.c., seguendo il rito del lavoro di cui agli artt.40 e ss. c.p.c. Pertanto, la disposizione speciale de qua, oltre a non essere passibile di applicazione estensiva, deve essere interpretata restrittivamente: con prestazioni mutualistiche devono intendersi quelle prestazioni che la società assicura ai propri soci, in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi. Restano pertanto escluse le controversie inerenti i diritti sostanziali ed assistenziali dei lavoratori ( 9 ). (Cass. ord. n.850 del 2005). Inoltre, in una recente pronuncia di merito del Tribunale di Milano ( 20 ), può leggersi che la locuzione prestazioni mutualistiche non può essere fatta coincidere con le prestazioni oggetto del rapporto di lavoro [ ] non certo sol perché si violerebbe quel canone di stretta interpretazione, ma soprattutto perché, così ragionando, verrebbero attribuite al giudice ordinario tutte le controversie in materia di lavoro tra soci e cooperativa con inammissibile abrogazione implicita del citato art.5 comma 3 [ ] La decisione del giudice del lavoro di Bologna rientra soltanto parzialmente all interno della giurisprudenza oggi predominante, in quanto vi si afferma la generale sussistenza della competenza del 8 ) Cass. civ., 4 aprile 997, n.294. 9 ) Cass. civ., ord. 8 gennaio 2005, n.850. 20 ) Tribunale di Milano, 5 ottobre 202, n.3785.

giudice ordinario con riferimento ad una controversia sorta tra socio escluso e cooperativa ma, in particolare, sulla considerazione che nella fattispecie specifica, manca un qualsiasi atto di licenziamento ( 2 ). In tal modo, infatti, la pronuncia che si annota sembra ritenere necessario un atto formale di interruzione del rapporto di lavoro, ancorché sia intervenuta una delibera di esclusione del socio lavoratore dalla compagine sociale e vi siano disposizioni normative che ne fanno discendere automaticamente lo scioglimento. Si auspica pertanto un intervento delle Sezioni Unite che chiariscano il punto, fornendo un interpretazione chiara ed univoca dei testi di legge, nella parte in cui prevedono l operatività di un meccanismo automatico di risoluzione del rapporto lavorativo. 2 ) Si legge: "[...] nel caso in esame, ove manca radicalmente un atto di licenziamento, e l'atto impugnato è il solo atto di esclusione del socio, le relative controversie sono di competenza del Tribunale ordinario ex art.2533 c.c."