Successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all amianto e soggetti all assicurazione INAIL.



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NELLA FINANZIARIA 2007: NESSUN INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA PROBLEMATICA! L ultimo intervento legislativo, in tema di: <<Benefici per i lavoratori marittimi esposti all amianto>>, ovvero l art. 1, comma 567, della Legge Finanziaria per l anno 2006, n. 266/05 ha trasferito all IPSEMA( ) la competenza relativa all accertamento ed alla conseguente certificazione dell esposizione all amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale ex D.L. 269/2003, convertito nella Legge 326/03. La richiamata Legge Finanziaria precisa, altresì, che restano valide le richieste di certificazione presentate dai marittimi all INAIL in ottemperanza al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2004. I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge n. 257 del 1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell impiego dell amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un delimitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l amianto. Il principale beneficio consisteva: per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell esposizione all amianto documentate dall INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l esposizione a tale sostanza (art. 13, comma 7); per gli altri lavoratori, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all amianto di lavoro, se superiori ai 10 anni, soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL (art. 13, comma 8). Successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all amianto e soggetti all assicurazione INAIL. La certificazione dei periodi di esposizione è stata demandata all INAIL; l accertamento dell esposizione all amianto viene svolto dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione Regionali (Con.T.A.R.P.) dell INAIL. Con riferimento ad alcune specifiche realtà aziendali, negli anni 2000-2001 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emesso atti di indirizzo nei quali sono contenuti gli elementi utili alla certificazione della esposizione all amianto. Ulteriori interventi normativi (art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004) hanno esteso i benefici previdenziali anche a

lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In questo caso il coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi è pari all 1,25 ed è utile solo ai fini dell importo della pensione e non ai fini del raggiungimento della anzianità pensionabile. L INAIL ha impartito istruzioni operative alle Unità territoriali per il rilascio delle certificazioni con circolare n. 90 del 29 dicembre 2004 Per la concessione dei benefici previdenziali di competenza, l INPDAP e l INPS hanno emanato rispettivamente le circolari n. 11 del 7 aprile 2005 e n. 58 del 15 aprile 2005. Da ultimo, l art. 1, comma 567, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha disposto il passaggio di competenza all Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo relativamente al rilascio delle certificazioni di esposizione per i lavoratori marittimi assicurati presso l IPSEMA stesso. Per i MILITARI, sempre nell anno 2005 viene finalmente emanata, dal MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI I REPARTO, una circolare applicativa (allegato B) in attuazione del Decreto Interministeriale 27 ottobre 2004. Cio in ragione che l articolo 47 del D.L. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge 326/03, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina (legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto ) relativa alla applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo di esposizione all amianto. Tale portata normativa ha permesso all Ufficio Legislativo della Difesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell Economia e delle Finanze, di indicare finalmente quali possibili destinatari dei BENEFICI PER I LAVORATORI MARITTIMI ESPOSTI ALL AMIANTO, anche il personale militare delle Forze Armate. ( ):L' I.P.SE.MA. (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo)è stato istituito dal decreto legislativo n. 479/94 a seguito della delega conferita al Governo dall' art. 1 della legge n. 537/93 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, in sostituzione delle tre Casse Marittime (Adriatica, Meridionale e Tirrena) e con gli stessi compiti di queste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di prestazioni previdenziali di malattia e maternità nel campo marittimo. Le Casse Marittime - e quindi l' I.P.SE.MA. - vantano precedenti storici di vecchia data, in virtù della particolare attenzione sempre dedicata dal legislatore al lavoro sul mare. Costituiscono precedenti importanti nel settore le Casse regionali per i marittimi invalidi (1861), i Sindacati obbligatori marittimi per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro costituiti ai sensi del Testo Unico n. 51 del 1904 a Napoli (1905), a Trieste (1928) e a Genova (1929). Nel 1929 fu istituita la Cassa Nazionale per l' assicurazione contro le malattie e I'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria con sede in Roma, i cui compiti furono in seguito devoluti ai tre Sindacati obbligatori per gli infortuni, che nel 1933 assunsero il nome di Casse mutue per la gente di mare e nel 1935 quello di Casse Marittime. Ulteriori compiti furono ad esse attribuiti da successive disposizioni di legge (legge n. 831/38, legge n. 145/41, Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65), finché la legge di riforma sanitaria (n. 833/78) ha sottratto alle Casse le competenze in materia di assistenza sanitaria ed in materia di prestazioni e contributi di malattia e maternità. Quest' ultima materia, attribuita per la generalità dei lavoratori all' I.N.P.S., è stata nuovamente devoluta per delega legislativa (legge n. 33/80) alle Casse Marittime per il personale navigante. Infine, nell' ambito del riordino degli Istituti di previdenza obbligatoria, il decreto legislativo n. 479/94 ha unificato le Casse Marittine nell'i.p.se.ma. avente sede centrale a Roma.

LEGISLAZIONE (di massima) da 2000 al 2006 Allegato A l art. 1, comma 567, della Legge Finanziaria per l anno 2006: << Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'ipsema. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione gia' presentate all'inail, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.>> Decreto Legislativo 25/07/2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Deliberazione Giunta Regionale 22/12/2005, n. 8 (Lombardia) Approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n.17. Circolare 15/04/2005, n. 58 Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Decreto Ministeriale 14/12/2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. Circolare 29/12/2004, n. 90 Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Decreto Interministeriale 27/10/2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Decreto Interministeriale 29/07/2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Decreto Interministeriale 05/02/2004 - Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto. Circolare INAIL 12/01/2004 Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Art. 3, comma 132, della Legge n. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria 2004). Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto. Legge Regionale 29/09/2003, n. 17 (Lombardia) Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. Decreto Interministeriale 18/03/2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/12/2002, n. 308 Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991. Decreto Ministeriale 25/07/2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Proposta di Direttiva della Commissione UE 20/07/2001 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro - (2001/C 304 E/07) - (Testo rilevante ai fini del SEE) - COM(2001) 417 def. - 2001/0165(COD).

Allegato B MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI I REPARTO OGGETTO: Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2004 concernente l attuazione dell art. 47 del decreto-legge 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori dell amianto. 1. L articolo 47 del D.L. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge 326/03, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina (legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto ) relativa alla applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo di esposizione all amianto, rinviando al D.I. in oggetto per la fissazione delle modalità attuative. Si precisa che, ai sensi del già citato art. 47 comma 1, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maggiorazione dell importo delle prestazioni pensionistiche e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Circa la portata della nuova normativa lo Stato Maggiore della Difesa, ha richiesto, per il tramite dell Ufficio Legislativo, un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all applicabilità del D.I. in oggetto anche al personale militare e civile della Difesa. Inoltre il citato S.M. ha interessato questo Segretariato affinché, nelle more del predetto intervento chiarificatore, valutasse l opportunità di emanare le prime linee applicative delle disposizioni in argomento. Al riguardo, l Ufficio Legislativo ha comunicato che sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia quello dell Economia e delle Finanze hanno indicato quali possibili destinatari della normativa in oggetto anche il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 3. In via preliminare appare opportuno evidenziare, alla luce del già citato quadro normativo, che possono considerarsi possibili destinatari del beneficio in questione i lavoratori i quali rispondano a tutti i seguenti requisiti e condizioni: - deve trattarsi di lavoratori che siano stati impiegati in modo diretto ed abituale; - il periodo di esposizione deve essere non inferiore a 10 anni; - la data di ultima esposizione all amianto, utile per la maturazione dei benefici, è il 2 ottobre 2003; - la concentrazione media annua di esposizione, calcolata sulla durata oraria giornaliera prevista dalla normativa vigente, non deve essere inferiore a 100 fibre/litro; - deve trattarsi di una delle specifiche attività lavorative tassativamente individuate al comma 2 dell art.2 del D.I. indicato in oggetto e cioè: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti edifici o macchinari contenenti amianto; f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. Si richiama, inoltre, l attenzione sul fatto che, ai sensi dell art. 47 comma 6 ter, del d.l. 269/03, coloro i quali siano destinatari nei regimi pensionistici di appartenenza di benefici previdenziali che comportino l anticipazione dell accesso al pensionamento ovvero l aumento dell anzianità contributiva (ad esempio impiego presso reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo etc.), hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dalla normativa in esame. 4. Non potendosi escludere in maniera aprioristica che le norme in questione possano interessare personale della Difesa e tenuto conto che l art. 3 del D.I., fissa a pena di decadenza il termine perentorio del 15 giugno 2005 per la presentazione delle domande, al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti dei lavoratori dell A.D., questo Segretariato invita gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente. Si precisa che la normativa vigente prevede la competenza esclusiva dell INAIL in materia di accertamento dell esposizione all amianto, per cui le domande di riconoscimento vanno presentate direttamente al suddetto istituto entro il prescritto termine perentorio e secondo lo schema allegato in copia. 5. Si ritiene opportuno che copia delle domande vengano inviate alla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero a quella per il Personale Civile, a seconda dello status del richiedente, al fine di consentire una completa valutazione della problematica e la successiva predisposizione dei curricula. Infatti, la recente normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro del curriculum lavorativo in cui si attesti l adibizione in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative di cui all art. 2 comma 2 del D.I.. Tale attestazione è, tuttavia, solo condizione per l avvio del procedimento da parte dell INAIL, non essendo previsto un termine perentorio di decadenza per la presentazione dei curricula. 6. Da un primo esame interforze tenutosi sulla problematica in oggetto è emersa l opportunità di suggerire ai datori di lavoro periferici di evitare, per il momento, il rilascio dei curricula al fine di pervenire ad un comportamento univoco da parte della Difesa evitando, in tal modo, possibili disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni. Pertanto, gli eventuali interessati nell inviare la domanda all INAIL faranno riserva di far pervenire al suddetto istituto il curriculum non appena l A.D. sarà in grado di fornirlo. d ordine IL CAPO REPARTO (Dir. Gen. Dr.Teodoro Raffaele BILANZONE)