BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 DELIBERAZIONE 30 agosto 2016, n. 831

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14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 DELIBERAZIONE 30 agosto 2016, n. 831 Recepimento dell intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 03 marzo 2016 (Rep. atti n. 41/CSR) concernente Linee guida relative all applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti. LA GIUNTA REGIONALE Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, come modificato dal Regolamento (CE) n. 558/2010 della Commissione del 24 giugno 2010; 57 per la ricerca dell enterotossina stafilococcica, i criteri microbiologici per la Salmonella e per le enterobacteriacee per gli alimenti di proseguimento in polvere, il criterio di igiene di processo per Bacillus cereus negli alimenti in polvere, le norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini per la ricerca di Salmonella; Vista la Delibera di Giunta regionale n. 133 del 25 febbraio 2008 relativa alle Linee di indirizzo per l applicazione dei criteri microbiologici agli ali menti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2073/2005- Appro va zione ; Visto il Regolamento (UE) n. 364/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici appli cabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobacteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare; Visto il Regolamento (UE) n. 1086/2011 della commissione del 27 ottobre 2011 che modifica l allegato II del Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la Salmonella presente nella carne fresca di pollame; Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti a alle norme sulla salute e sul benessere animale; Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale stabilendo l obbligo, per gli operatori alimentari, di provvedere a che gli alimenti siano conformi ai criteri di sicurezza e ai criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette strutture di controllo ne verifichino il rispetto anche mediante il campionamento e l analisi dei prodotti alimentari nell ambito dell attività di vigilanza; Visto il Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda il metodo di riferimento Visto il Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione dell 8 marzo 2012 sull obiettivo dell Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei gruppi di polli da carne come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull obiettivo dell Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei gruppi di tacchini co me previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione dell 11 marzo 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto rigurda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (applicabile dal 1 luglio 2013); Visto il Regolamento (UE) n. 1019/2013 del 23 ottobre 2013 che modifica l allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all istamina nei prodotti della pesca; Visto il Regolamento (UE) n. 101/2013 del 4 febbraio 2013 relativo all impiego di acido lattico per ridurre la

58 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 contaminazione microbiologica superficiale delle car casse di bovini; Visto il Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini; Visto il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 2074/2005; Preso atto del D.Lgs 5 aprile, n. 190 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Preso atto del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista l Intesa n. 41/CSR del 03 marzo 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente Linee guida relative al l applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti, con la quale si forniscono indicazioni di carattere applicativo e esplicativo sulle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in tale materia; Ritenuto necessario, inoltre, fornire istruzioni specifiche inerenti le corrette modalità di campionamento ufficiale degli alimenti facendo riferimento al prelievo delle aliquote per l analisi, allo scopo di uniformare, sul territorio regionale, l applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 per migliorare i controlli ufficiali sugli alimenti; Ritenuto, pertanto, di dover approvare: - le Linee guida relative all applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili a gli alimenti di cui all Allegato A, parte integrante e so stanziale, del presente provvedimento; - lo Schema delle aliquote di cui all Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; A voti unanimi DELIBERA 1. di recepire l Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 03 marzo 2016 (Rep. atti n. 41/CSR) di cui all Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della pre sente deliberazione; 2. di approvare lo Schema delle aliquote di cui all Allegato B, che costituisce parte integrante e so stanziale della presente deliberazione; 3. di revocare le disposizioni emanate con la Delibera di Giunta regionale n. 133/2008 in merito alle Linee di indirizzo per l applicazione dei criteri microbiologici agli alimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2073/2005- Approvazione. Il presente atto, unitamente agli allegati, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUONO ALLEGATI

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70 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37 Allegato B Schema delle aliquote Lo schema sottostante prende in considerazione il numero di aliquote, rimandando al Regolamento (CE) n. 2073/2005 e alle linee guida di cui all'allegato A il numero di unità campionarie da prelevare per ogni aliquota (che deve essere sempre garantito per quanto possibile), salvo l'aliquota eventualmente necessaria per l'accertamento di deteriorabilità che è rappresentata da unica unità campionaria. TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO Campionamento alimenti non deperibili produttore e detentore stessa persona Campionamento alimenti non deperibili produttore diverso dal detentore Campionamento alimenti deperibili scadenza inferiore a 90 giorni o aw >0,95 e ph >5,2 o aw >0,91 o ph>4,5 produttore e detentore stessa persona Campionamento alimenti deperibili scadenza inferiore a 90 giorni o aw >0,95 e ph >5,2 o aw >0,91 o ph>4,5 produttore diverso da detentore Campionamento di alimenti altamente deperibili, imminente scadenza o numero aliquote insufficiente N ALIQUOTE DESTINAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4 aliquote 5 aliquote 4 aliquote + 1 aliquota in caso di dubbio di deteriorabilità 5 aliquote * + 1 aliquota in caso di dubbio di deteriorabilità 1 consegnata al detentore 3 al laboratorio - 1 analisi 1 istanza - 1 per revisione analisi ISS - 1 a disposizione A.G. 1 consegnata al detentore 4 al laboratorio - 1 analisi 1 istanza - 1 per revisione analisi ISS - 1 a disposizione produttore - 1 a disposizione A.G. 1 consegnata al detentore 3 al laboratorio - 1 per la prima analisi - 1 per la ripetizione di analisi presso lo stesso laboratorio - 1 a disposizione A.G. al laboratorio per accertamento deteriorabilità 4 al laboratorio - 1 per la prima analisi - 1 per la ripetizione di analisi presso lo stesso laboratorio - 1* a disposizione del produttore - 1 a disposizione della A. G. al laboratorio per accertamento deteriorabilità 1 sola aliquota consegnata al laboratorio Legge 283/62 art. 1 DPR 327/80 art. 5 art.16- art. 19 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 comma 2 art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione della data di revisione presso ISS) Legge 283/62 art. 1 DPR 327/80 art. 5 art.16- art. 19 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 comma 2 art. 230 D.lgs 123/93 art. 4 D.M. 16/12/93 art. 1 e 2 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 comma 2 art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell esercizio del giorno e ore della seconda analisi) D.lgs 123/93 art. 4 D.M. 16/12/93 art. 1 e 2 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 comma 2 art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell esercizio del giorno e ore della seconda analisi) * a garanzia del produttore, poiché diamo interpretazione che la sopra citata normativa vada ad integrare la Legge 283/62 art. 1 ed il DPR 327/80 art. 5 art.16- art. 19 e non ad abrogarla D.lgs 271/89(cpp) art. 223 comma 1 art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell esercizio del giorno e ora dell unica analisi)