RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 71/1946 SU PENSIONI DELLA GENTE DI MARE.

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RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 71/1946 SU PENSIONI DELLA GENTE DI MARE. Con riferimento all applicazione della Convenzione in oggetto, nella legislazione e nella pratica, si segnala, quale normativa di rilievo, intervenuta a partire dall invio dell ultimo rapporto, quella contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 247. Si fa presente che la parte innovata è riportata nel presente rapporto, specificamente, in relazione all attuazione dell art. 3 della Convenzione. - Articolo 1 Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 413 l'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. - Articolo 2, comma 1 L'articolo 4 della legge n. 413 del 1984 prevede che siano iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria ed alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'inps i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale a far tempo dal 1 gennaio 1980. Tali lavoratori sono: 1) i marittimi di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; 2) i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare di 1 A, 2 A e 3 A categoria assunti con contratti di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri; 3) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione; 4) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato aventi mezzi di propulsione propri; 5) i civili imbarcati su navi militari in qualità di cuochi, di domestici e di panettieri; 6) i marittimi componenti l'equipaggio delle navi da diporto iscritte nei "Registri delle navi da diporto" e delle imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; 7) gli allievi nautici, imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dell'abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia; 1

8) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo "stato maggiore" navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale; 9) dal r.9.1984 i marittimi abilitati al pilotaggio, ai sensi dell'articolo 96 e seguenti del codice della navigazione "pratici locali"; 10) gli agenti naviganti del settore delle navi-traghetto dipendenti dalla "Ferrovia dello Stato S.p.a; 11) i lavoratori marittimi italiani che effettuano navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere. - Articolo 2, comma 2 Sono esclusi dalla particolare tutela assicurativa marittima prevista dalla legge n. 413 del 1984 i seguenti soggetti: 1 ) il personale dirigente dipendente dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali; 2) i marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna; 3) i marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa diversa dall'assicurazione generale obbligatoria; 4) i marittimi addetti alla piccola pesca esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica, su natanti inferiori alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore; 5)i marittimi che esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; 6) i soggetti che svolgono a bordo attività autonoma, senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi. Ciò premesso si precisa che risultano non avere diritto alle prestazioni pensionistiche previste dalla legge n. 413 i soggetti indicati ai paragrafi e, f, h, i e vi del comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione in esame. - Articolo 3, punto 1, lett. a I marittimi hanno diritto alle seguenti prestazioni: a) pensioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 413/1984 (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti); b) pensioni specifiche per i marittimi, previste dagli articoli 30, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984 (pensione anticipata di vecchiaia, pensione ordinaria di inabilità alla navigazione, pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, pensione privilegiata ai superstiti e pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare); In particolare, per quanto riguarda le singole prestazioni, indicate al punto a) i requisiti di età, di inabilità e di assicurazione richiesti per il diritto a pensione sono: 2

1) Pensione di vecchiaia: Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto Requisiti I lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia a 65 anni, se uomini, e a 60, se donne, e con un accreditamento di 1040 settimane di assicurazione marittima e non marittima. b) decorrenze Dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell art. 1, comma 5, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori che risultino in possesso dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia: entro il primo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno stesso; entro il secondo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dell anno stesso; entro il terzo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; entro il quarto trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell anno successivo. 2) Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: a) Requisiti Nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata pensione di vecchiaia, che sostituisce le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata. Dal 1 gennaio 2008, in base alla legge n. 247/2007, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia: a 65 anni, se uomini, e a 60 anni, se donne, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni; a prescindere dal requisito anagrafico con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età. Dal 1 luglio 2009, viene introdotto il sistema delle quote, in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall assicurato. Le quote che i lavoratori dipendenti devono raggiungere sono: dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un età minima di 59 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un età minima di 60 anni; a decorrere dal 1 gennaio 2013 quota 97 con un età minima di 61 anni. 3

L accesso al pensionamento prima del compimento del 65 anno di età è soggetto alla condizione che l importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. b) decorrenze I lavoratori che risultino in possesso del requisito di età pari o superiore a 60 anni se donne e 65 se uomini: entro il primo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno medesimo; entro il secondo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dell anno medesimo; entro il terzo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; entro il quarto trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell anno successivo. I lavoratori che invece accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l età di 65 anni se uomini e 60 se donne, se risultano in possesso dei requisiti richiesti: entro il primo semestre dell anno possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo semestre dell anno possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo. 2) Pensione di anzianità: Per effetto del comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 1998 in poi si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla legge citata che di seguito si riporta: anno età e anzianità Sola anzianità 1998 54 e 35 36 1999 55 e 35 37 2000 55 e 35 37 2001 56 e 35 37 2002 57 e 35 37 2003 57 e 35 37 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 57 e 35 40 Modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 4

a) Requisiti L articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Pertanto, per il periodo 1 gennaio 2008 30 giugno 2009 il diritto alla pensione di anzianità si consegue: al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica pari a 58 anni e di anzianità contributiva di 35 anni, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di 40 anni, a prescindere dall età anagrafica. Dal 1 luglio 2009, la stessa disposizione introduce il sistema delle quote, in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall assicurato. Le quote che i lavoratori dipendenti devono raggiungere sono: dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un età minima di 59 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un età minima di 60 anni; a decorrere dal 1 gennaio 2013 quota 97 con un età minima di 61 anni. b) decorrenze Ai sensi dell articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 247/2007, i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione: entro il primo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; entro il secondo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; entro il terzo trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; entro il quarto trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell anno successivo. I lavoratori che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni e conseguono i requisiti richiesti: entro il primo semestre dell anno possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; entro il secondo semestre dell anno possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo. 3) Pensione di inabilità: - riconoscimento di una infermità fisica o mentale tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; - accreditamento di 260 contributi settimanali dei quali almeno 156 versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione, corrispondenti ad attività marittima e non marittima; 5

- incompatibilità della pensione con l'attività lavorativa dipendente, l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi e l'iscrizione negli albi professionali; - la pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli successivi al pensionamento e fino al compimento dell'età pensionabile fissata a 55 anni di età per le donne e a 60 per gli uomini. 4) Assegno ordinario di invalidità: - riconoscimento di una infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore; - 260 contributi settimanali di cui 156 versati nei cinque anni precedenti la domanda, corrispondenti ad attività marittima e non marittima; - l'assegno ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte, dopodiché diventa definitivo; - al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. 5) Pensione ai superstiti: La pensione ai superstiti può essere: - di reversibilità se il defunto era già titolare di pensione (vecchiaia, inabilità, anzianità); - indiretta se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione oppure era assicurato da almeno 5 anni e aveva versato 260 contributi settimanali, di cui 156 versati nei cinque anni precedenti la morte. Per quanto riguarda invece le singole prestazioni indicate al punto b) sopracitato i requisiti di età, di inabilità e di contribuzione richiesti per il diritto a pensione sono: 1. Pensione anticipata di vecchiaia (art. 31 della legge n. 413/1984): compimento del cinquantacinquesimo anno di età; accreditamento di 1040 settimane di assicurazione marittima, effettiva e figurativa corrispondente ad attività di navigazione; 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. 2) Pensione ordinaria di inabilità alla navigazione (articolo 33 legge n. 413/1984): giudizio di permanente inabilità alla navigazione emesso da apposite Commissioni mediche; accreditamento di 520 settimane di assicurazione marittima, effettiva e figurativa corrispondente ad attività di navigazione; 6

52 settimane di assicurazione marittima, effettiva e figurativa, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o del giudizio di inabilità permanente alla navigazione. 3) Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione (articolo 34 della legge n. 413/1984): giudizio di inabilità permanente alla navigazione; riconoscimento della causa di servizio; almeno un contributo settimanale di assicurazione marittima corrispondente a navigazione effettiva; la pensione non può essere inferiore a quella spettante in base a 1040 contributi settimanali. 4) Pensione privilegiata ai superstiti di marittimo deceduto per causa di servizio (articolo 34, legge n. 413/1984): - riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio; - almeno un contributo settimanale di assicurazione marittima corrispondente a navigazione effettiva; - la pensione non può essere inferiore a quella spettante in base a 1040 contributi settimanali. 5) Pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare (articolo 30, legge n. 413/1984): - spetta ai superstiti di marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave; - il marittimo deve essere scomparso in mare per eventi connessi alla navigazione e non deve essere rinvenuto il cadavere; - la scomparsa deve essere documentata dagli atti previsti dall'articolo 206 (verbale di scomparsa senza reperimento del cadavere, trascritto sul ruolo di equipaggio e con menzione sul giornale di bordo) e dall'articolo 211 (trascrizione del processo verbale nel registro degli atti di morte ovvero a margine dell'atto di nascita) del codice della navigazione; - devono essere perfezionati i requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria; - la verifica del diritto ed il calcolo della pensione devono essere effettuati in riferimento ai periodi di assicurazione marittima e non marittima; - nel caso in cui il marittimo torni nel territorio dello Stato o si abbiano di lui notizie la pensione sarà revocata. 7

Definizione del termine "servizio in mare" Si fa presente che per periodi di assicurazione marittima si intendono i periodi di navigazione mercantile effettiva e i periodi figurativi (malattia, disoccupazione) corrispondenti alla navigazione stessa; per periodi di assicurazione non marittima si intendono invece i periodi di assicurazione per lavoro a terra e i periodi figurativi successivi a tale lavoro. Calcolo delle pensioni La legge di riforma del sistema pensionistico italiano (legge n. 335/1995) ha modificato il criterio di calcolo delle pensioni, a seconda dell'anzianità maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995. SISTEMA RETRIBUTIVO Tale sistema prevede che la pensione sia rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi anni di attività lavorativa e si basa su tre elementi: l'anzianità contributiva, l'aliquota di rendimento e la retribuzione pensionabile. L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultino accreditati sul suo conto assicurativo e viene valutata fino ad un massimo di 40 anni. La individuazione della retribuzione pensionabile viene attualmente così determinata Dal 1 luglio 1982 Secondo quanto previsto dalla legge n. 297/82 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (pensioni con decorrenza compresa tra il 1.7.1982 e il 31.12.1992). Tale legge ha introdotto, altresì, la rivalutazione delle retribuzioni sulla base degli indici annui del costo vita. Dal 1 gennaio 1993 Con il D.Lgs: n. 503/92, viene ampliato il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile che si determina con criteri differenti a seconda che l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 sia inferiore ovvero pari o superiore ai 15 anni di contribuzione. Per i lavoratori dipendenti con almeno 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, il periodo di riferimento viene ampliato dai 5 anni (260 settimane) ai 10 (520 settimane) il passaggio è, tuttavia, graduale in ragione di un anno ogni due. Per i lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992 il periodo di riferimento è costituito da un numero di settimane pari a 260 più il numero delle settimane di contribuzione intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992. Dal 1 gennaio 1996 La legge 335/95 accelera l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione della quota di pensione spettante ai lavoratori dipendenti con più di 15 anni di contribuzione alla data 8

del 31.12.1992 per i periodi di contribuzione necessari a tale data, con un ritmo di incremento delle settimane verso le 520 in ragione di un anno ogni 18 mesi. SISTEMA CONTRIBUTIVO Tale sistema prevede che la pensione si basi su tutti i contributi versati nella vita lavorativa. Introdotto dalla legge 335/95, si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi privi di anzianità contributiva anteriormente al 1. 1.1996 e, in parte, a coloro che avevano al 31.12.1995, un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Elementi essenziali di calcolo sono: il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età del lavoratore al momento del pensionamento. Criterio di calcolo La contribuzione accantonata ogni anno in base alle aliquote del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per gli autonomi, rispettivamente, applicate sulle retribuzioni e sui redditi imponibili, viene rivalutata su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione che è dato dalla variazione media del PIL (prodotto interno lordo) con riferimento ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare. Per ottenere l'importo annuo della pensione si moltiplica il montante retributivo costituito dalla somma dei contributi di ogni anno, opportunamente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età dell'interessato al momento del pensionamento. SISTEMA MISTO Il sistema contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31.12.1995. Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno una anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni la pensione si calcola con i due sistemi: a) calcolo retributivo, per i periodi di assicurazione fino al 31.12.1995; b) calcolo contributivo, per i periodi di assicurazione dal 1.1.1996. - Articolo 4, comma 1 I lavoratori marittimi possono conseguire le prestazioni pensionistiche solo al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi previsti dalle norme in vigore. Nel caso in cui il marittimo non raggiunga l'anzianità contributiva minima utile per il diritto a pensione, i contributi versati per l'attività marittima restano accreditati nella gestione assicurativa, non sono rimborsati all'interessato e non danno diritto a nessun pagamento a favore dell'iscritto. - Articolo 4, comma 2 I lavoratori marittimi possono proporre ricorso in via amministrativa contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi. Competenti a decidere, secondo la materia del ricorso, sono gli Organi deliberanti dell'inps previsti dalla legge n. 413/1984 e cioè: - il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; 9

- i Comitati regionali dell'inps per i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro; i Comitati provinciali dell'inps per i ricorsi concernenti: a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; b) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; c) la pensione sociale; d) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per la maternità; e )i trattamenti familiari; f )l'assegno per congedo matrimoniale; g) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati. II termine per ricorrere al Comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria è stabilito in tre anni, per le controversie in materia pensionistica, ed in un anno, per le controversie in materia di prestazioni temporanee. I termini suddetti sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. - Articolo 4, comma 4 Le norme dell'assicurazione generale obbligatoria che, come detto in precedenza, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori marittimi non prevedono la partecipazione degli armatori e dei marittimi alla amministrazione di tale regime previdenziale. Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all elenco allegato. Si trasmette in allegato: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 CF 10