LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE



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LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Servizio Prevenzione e Protezione V IA A LBERTONI, 15-40138 BOLOGNA! 051.63.61.371-FAX 051.63.61.358 E-mail: spp@aosp.bo.it Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 1 di 24

committente colui che richiede un lavoro o una prestazione appaltatore é il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri definizioni subappaltatore é il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri lavoratore autonomo o prestatore d'opera è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 2 di 24

contratto d'appalto l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 C.C.) è articolato principalmente su: l'oggetto dell'opera da compiere, le modalità di esecuzione e i mezzi d'opera, le responsabilità e l'organizzazione del sistema produttivo, le prerogative e gli obblighi. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 3 di 24

contratto d'opera il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 C.C.) contratto di somministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 C.C.) subappalto il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 C.C.) Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 4 di 24

Evoluzione normativa " D.Lgs. 626/94, art. 7 contratto d appalto o d opera Vengono introdotti l obbligo di: " Verifica requisiti tecnico-professionali delle imprese esterne " Informazioni del committente all appaltatore " Cooperazione e coordinamento " Coordinamento a cura del committente " Legge 123/07, art. 3 modifiche al D.Lgs 626/94 " Modifica del D.Lgs. 626/94 con l introduzione di nuovi obblighi " Viene modificato l art. 7 con l introduzione dell obbligo di redazione del DUVRI (documento unico sulla valutazione dei rischi interferenti) " D.Lgs. 81/08, art. 26 contratto d appalto o d opera o di somministrazione " Viene completamente modificato l art. 7 del D.Lgs 626/94 Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 5 di 24

ARTICOLO 26 D.LGS. 81/08 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 6 di 24

2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 7 di 24

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 8 di 24

elementi evidenziati nella norma verifica dei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore); informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente); cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti; coordinamento della prevenzione e cooperazione a carico del datore di lavoro committente Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 9 di 24

Art. 26 D.Lgs. 81/08 c. 1 punto a) verifica dei requisiti tecnico-professionali Attraverso (requisiti obbligatori) " iscrizione alla C.C.I.A.A. " D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) " autocertificazione (sul possesso dei requisiti) ai sensi del DPR 445/2000 Attraverso (requisiti facoltativi e opportuni) " possesso attrezzature e mezzi d opera idonei all esecuzione dei lavori " osservanza dei CCNL " valutazione dell andamento infortunistico e malattie professionali " formazione e informazione in tema di tutela della salute " programma degli investimenti attuati o previsti in tema di tutela della salute dei lavoratori " ecc. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 10 di 24

in modo da verificare " il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. " la capacità dell appaltatore di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire. A cura del datore di lavoro committente Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 11 di 24

Art. 26 D.Lgs. 81/08 c. 1 punto b) informazioni del committente all appaltatore Erano già previste nell'art. 5 del DPR 547/55 (limitato ai lavoratori autonomi ) e art. 7 D.Lgs 626/94 Quali informazioni: " rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro: " cicli di lavoro, macchine e impianti " prevenzione degli incendi e piani di emergenza " sostanze e preparati pericolosi " aree ad accesso controllato, ecc. " presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori " utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori " collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 12 di 24

come Predisponendo, ad esempio, un documento contenente: " la descrizione della struttura e dell attività " l elenco dei referenti aziendali " le modalità di accesso/permessi " le operazioni propedeutiche ai lavori " le misure di prevenzione del rischio di incendio e le caratteristiche del piano di emergenza " la descrizione dei principali rischi (chimico, biologico, elettrico, ecc.) e delle misure di prevenzione adottate " le modalità di utilizzo delle attrezzature e delle strutture del committente (mensa, servizi igienici, spogliatoi, ecc. " le modalità di gestione dei rifiuti " ecc.. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 13 di 24

Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 14 di 24

Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 15 di 24

Art. 26 D.Lgs. 81/08 c. 2 punti a) e b) cooperazione fra appaltatori e committenti Abitudine consolidata, ma relativa all esecuzione tecnica dei lavori ed all uso promiscuo di attrezzature; " la cooperazione deve essere anche estesa alla prevenzione dei rischi sul lavoro, relativi all opera da eseguire; " i datori di lavoro devono informarsi reciprocamente ed intervenire per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese come attivando il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 16 di 24

ESEMPIO E MODALITÀ DI COORDINAMENTO Piano di coordinamento delle misure antinfortunistiche e di sicurezza # piano di lavoro (modalità di lavoro, cronogramma, attrezzature) # procedure di sicurezza (soluzioni per eliminare i rischi da interferenze, modifiche ed integrazioni dei piani di emergenza) #flusso di informazioni che deve essere garantito a due vie (ma soprattutto verso il committente, per consentirgli, nel suo ruolo di coordinamento, il continuo aggiornamento delle misure) # definizione di un sistema di responsabilità per il controllo del rispetto delle misure preventive (chi fa che cosa) Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 17 di 24

Art. 26 D.Lgs. 81/08 c. 3 cooperazione e coordinamento promossi dal committenti il datore di lavoro committente " non può limitarsi solo ad informare l appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro ; " non può trascurare nel seguito la concreta gestione della sicurezza nella realizzazione dei lavori; " deve promuovere il coordinamento e la cooperazione degli interventi di prevenzione e protezione; Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 18 di 24

deve deve superare il principio della non ingerenza ; deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenti deve indicare le misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze DUVRI Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 19 di 24

Caratteristiche e contenuti del DUVRI " specifico per ogni singolo appalto " descrive e identifica l opera da eseguire (completo di cronogramma) " individua i soggetti con compiti di sicurezza " individua le scelte progettuali e organizzative " individua le attività interferenti " individua, analizza e valuta i rischi legati alle attività interferenti " descrive le misure preventive e protettive adottate " descrive le misure di coordinamento e cooperazione adottate " stima i costi della sicurezza nelle attività interferenti " ecc Condiviso e firmato per accettazione dalle parti contraenti Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 20 di 24

DETERMINAZIONE 5 MARZO 2008 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008). (GU n. 64 del 15-3-2008) omissis.. A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI..Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza». Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti..omissis. Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita' o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante..omissis. B. Valutazione dei costi della sicurezza. Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare: a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 21 di 24

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva..omissis.. Conclusioni Alla luce delle precedenti considerazioni l'autorità' ritiene che: A. Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri; b) i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante..omissis.. Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 22 di 24

Contratto d appalto, d opera, di somministrazione SPP 2008 REV. 1 Pagina 23 di 24

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