GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI CENTRI PER L IMPIEGO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI STRANIERI a cura di Sonia Spazzini Premessa E necessario definire quali siano gli utenti stranieri rispetto ai Centri per l Impiego: cittadini non comunitari, la cui permanenza sul territorio dello Stato è disciplinata da leggi speciali: D.Lgs 286/98 e cittadini neocomunitari (Bulgari e Rumeni), il cui regime di accesso al mercato del lavoro è soggetto al c.d. regime transitorio fino al 31.12.2010 (ultima Circolare congiunta Min.Interno e Lavoro del 20.01.2010). Non sono pertanto considerati utenti stranieri i cittadini comunitari, ovvero coloro che posseggono la cittadinanza di uno qualunque dei paesi dell Unione Europea (con l eccezione appunto di bulgari e rumeni), perché questi, in virtù del trattato di Schengen, hanno libero accesso al mercato del lavoro. Perché lo straniero si rivolge al Centro Impiego? Per fare certificare lo stato di disoccupazione, che è definito, dal D.Lgs. 181/00, come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti e che deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In altre parole, lo straniero si rivolge al Centro Impiego per ottenere l iscrizione nell elenco delle persone immediatamente disponibili, ai sensi dell art.2 D.Lgs.181/00 - La certificazione dello stato di disoccupazione è indispensabile per: ricevere i servizi erogati dal Centro Impiego (colloquio di accoglienza, orientamento, preselezione, tirocini.); ottenere dall INPS l indennità di disoccupazione (fermi restando i requisiti di legge per accedere a questo ammortizzatore); ottenere l iscrizione in lista di mobilità non indennizzata (ai sensi della legge 236/93); beneficiare dell indennità di mobilità, qualora l iscrizione in lista di mobilità (ai sensi della legge 223/91) lo preveda; beneficiare dell esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni del S.S.N.; poter presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art.37 comma 5 Regolamento) 1
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. (art.22 T.U.) Lo straniero può avvalersi di questa previsione normativa soltanto se si presenta al CPI entro 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art.37 Reg.). Quali documenti richiede l operatore del Centro Impiego allo straniero? 1) il primo documento che l operatore del CPI chiede all utente extracomunitario è il titolo di soggiorno: carta di soggiorno a tempo indeterminato o permesso di soggiorno (l art.37 DPR 394/99 ne prevede esplicitamente l esibizione). Rispetto al permesso di soggiorno anzidetto, possono verificarsi tre ipotesi e cioè che esso sia: a. in corso di validità -----------------------> verifica della motivazione b. in attesa del primo rilascio -------------> Direttiva Min. Interno 20.02.2007 c. in attesa di essere rinnovato ---------> Direttiva Min. Interno 05.08.2006 a. Se il permesso di soggiorno è in corso di validità, è necessario verificare quale sia stata la motivazione del suo rilascio, perché non tutte consentono allo straniero di svolgere una attività lavorativa. La tabella sottostante riassume le tipologie di p.s. con l indicazione della possibilità oppure del divieto di lavorare. 2
TIPO DI PERMESSO ATTIVITA LAVORATIVA FONTE NORMATIVA NOTE lavoro subordinato t.i. Direttiva Min.Interno 20.02.07 Direttiva Min.Interno 05.08.06 lavoro subordinato t.d. Direttiva Min.Interno 20.02.07 Direttiva Min.Interno 05.08.06 lavoro autonomo lavoro stagionale consentita ricongiungimento famigliare ingresso al seguito del lavoratore motivi umanitari integrazione minore studio e formazione lavoro subordinato nel limite di 20 ore sett., max 1.08 annue Direttiva Min.Interno 20.02.07 protezione sociale subordinato) art.18 comma 5 assistenza minore consentita art.29 comma 6 motivi familiari art.30 comma 2 3
TIPO DI PERMESSO ATTIVITA LAVORATIVA FONTE NORMATIVA NOTE attesa occupazione art.37 comma 5 lavoro_ casi particolari ex art.27 T.T. specifica art.27 Richiesta di asilo consentita art.11 D.Lgs.140/05 solo se, passati sei mesi dalla presentazione della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, non hanno ancora ricevuto alcuna risposta da parte della Commissione asilo consentita art.11 D.Lgs.140/05 acquisto cittadinanza o dello stato di apolide NON consentita art.11 e art.14 motivi di giustizia NON consentita art.11 e art.14 residenza elettiva NON consentita art.11 e art.14 volontariato NON consentita art.27 bis permessi brevi (visite, affari, turismo, gare sportive, missione...) NON consentita art.5 comma 3 e art.14 b. Se invece l utente straniero è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, l attività lavorativa è consentita solo se si tratta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo in questo caso la norma di riferimento costituita dalla Direttiva Ministero dell Interno del 20.02.2007: Direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La direttiva anzidetta afferma che lo straniero è legittimamente soggiornante a condizione che: abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia; abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato; 4
sia in possesso di copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione; sia in possesso della ricevuta attestante la avvenuta presentazione della richiesta del titolo di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale abilitato. Pertanto, l operatore del Centro Impiego, per procedere all iscrizione della straniero nell elenco delle persone immediatamente disponibili, chiede l esibizione di: contratto di soggiorno copia della richiesta del permesso di soggiorno (modulo 1) ricevute in originale attestanti l avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e verifica il motivo del permesso richiesto: lavoro subordinato (eccezionalmente ricongiungimento). Si sottolinea che, nel caso di specie (attesa del primo permesso), la motivazione del titolo di soggiorno può essere unicamente lavoro subordinato (eccezionalmente ricongiungimento) e l iscrizione in elenco 181 non può essere estesa alle situazioni di attesa del rilascio del primo p.s. per altre motivazioni (ad esempio per studio, o protezione sociale, o assistenza minore ecc.) essendo la direttiva una norma speciale, rispetto alla quale vige il divieto di interpretazione analogica (art.2 preleggi cod.civ.). L estensione ai casi di attesa del documento per ricongiungimento è effettuata in virtù di una nota scritta della Prefettura di Mantova che rispondeva a quesito posto in materia dall Ufficio Coordinamento Amministrativo dei Centri Impiego della Provincia di Mantova. Sono esclusi dall applicazione di questa regola, e pertanto dall iscrizione al CPI, gli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto nell ambito della procedura di emersione prevista dalla legge 102/2009 (regolarizzazione colf e badanti): nelle more del perfezionamento della procedura, lo straniero interessato può lavorare unicamente presso il datore che ha attivato la regolarizzazione. c. Qualora il cittadino extracomunitario sia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, l operatore del Centro per l Impiego procede all iscrizione in elenco 181 dopo avere verificato la ussistenza dei requisiti previsti dalla Direttiva Ministero Interno del 05.08.2006 Direttiva Ministero dell Interno 5 agosto 2006 Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, in base alla quale lo straniero è legittimamente soggiornante se: la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; In questo caso, il Centro Impiego richiede allo straniero per l iscrizione: fotocopia del permesso di soggiorno scaduto 5
ricevute in originale attestanti l avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo verifica che la domanda sia stata presentata entro sessanta giorni dalla scadenza Gli altri documenti richiesti per l iscrizione nell elenco delle persone immediatamente disponibili sono: 2) il codice fiscale 3) titolo di studio: non autocertificabile se conseguito all estero documentato da traduzione Neocomunitari (bulgari e rumeni) L accesso al mercato del lavoro di Bulgari e Rumeni è sottoposto al c.d. regime transitorio fino al 31.12.2010 che significa: accesso libero nei seguenti settori agricoltura e turismo alberghiero lavoro domestico e assistenza alla persona edilizio metalmeccanico dirigenziale e altamente qualificato lavoro stagionale per tutti i restanti settori produttivi l assunzione di lavoratori rumeni e bulgari comporta, per il datore di lavoro, la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l Immigrazione che attiverà una procedura semplificata Per l iscrizione al Centro Impiego è sufficiente il possesso di un valido documento di riconoscimento. 6