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SCHEMA DI CONTRATTO PULIZIA LOCALI AEROSTAZIONE E AREE LAND SIDE ALLESTIMENTO SALA VIP GIARDINAGGIO AREE LAND SIDE MOVIMENTAZIONE ARREDI E MATERIALI VARI PULIZIA PARCHEGGIO REMOTO RACCOLTA RIFIUTI FRA - SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO S.p.A. (inde cit. SAT ), con sede in Pisa, Aeroporto Galileo Galilei, iscritta al n. 5422 del Registro Società presso il Tribunale di Pisa, capitale sociale 13.035.000=, in persona dell Amministratore Delegato-Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. Ing. Pier Giorgio Ballini, codice fiscale n. 00403110505, da una parte, E --------------------------------------------------------------------------------------, d ora in avanti denominata anche Appaltatrice p r e m e s s o - che SAT gestisce l Aeroporto Galileo Galilei di Pisa; - per l affidamento dell esecuzione del servizio di pulizia di cui al presente contratto la SAT ha esperito gara d appalto, conclusa con delibera del C.d.A. n. del, in esito alla quale l Appaltatrice è risultata aggiudicataria; - che SAT, pertanto, intende affidare all Appaltatrice l esecuzione delle attività di seguito specificate nell oggetto, 1

- che l Appaltatrice è disposta ad assumere l esecuzione delle attività in oggetto alle condizioni di seguito specificate; - che SAT, in adempimento a quanto previsto ai sensi dell art. 7 del D.L19/9/94 n. 626, così come modificato dal D.L. 242/96, ha provveduto ad informare l Appaltatrice sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate tramite consegna dello stralcio del Documento di valutazione dei rischi redatto per la SAT nonchè di copia integrale del Piano di Emergenza Interno ; - che SAT, ai sensi dell art. 10 della L. 31/12/96 n. 675 e succ. mod., ha provveduto a dare idonea informativa circa le modalità di trattamento, detenzione e sicurezza dei dati riguardanti l Appaltatrice; - che l Appaltatrice; acconsente all utilizzo dei suddetti dati per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e gestione del presente rapporto contrattuale; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 : OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha per oggetto l espletamento, presso l Aeroporto G. Galilei di Pisa, delle seguente attività: Pulizia delle infrastrutture aeroportuali (interne aerostazione/esterne/viabilità), raccolta rifiuti, nella misura e con le modalità indicate nell apposito capitolato (all.a ). Pulizia allestimento e riassetto Sala VIP (all. b) Pulizia e manutenzione aree verdi land side (all. c) Pulizia parcheggio remoto (all. d) Movimentazione arredi e materiali vari e pulizie straordinarie 2

(all.e) Art. 2 : MODALITÀ I servizi di cui sopra dovranno essere espletati con le modalità, i termini e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico nei rispettivi allegati sub lettere a) b) c) d) e) che, controfirmati da entrambe le parti, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Art. 3: DECORRENZA E DURATA La presente convenzione avrà durata biennale con possibilità di proroga fino ad un anno, esercitabile solo da SAT e con obbligo di accettazione da parte dell Appaltatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni esclusa ogni revisione in aumento del corrispettivo. La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 aprile 2007. Art. 4: CORRISPETTIVO Le attività oggetto della Convenzione di cui all ART. 1 saranno retribuite sulla base della SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA presentata dal l Appaltatrice in sede di gara d appalto controfirmata da entrambe la parti per formale ed integrale accettazione. Tali somme sono stabilite a corpo con riferimento alla situazione dei locali e dei sedimi esterni alla data della stipula e riportata nella planimetria che si allega. L Appaltatrice, con il pagamento del corrispettivo, si intende soddisfatta e compensata di qualsiasi avere o pretendere da parte di SAT per i servizi di cui trattasi o conseguenti i servizi stessi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi salvo il caso, per le attività di pulizia locali, di ampliamento delle superfici interessate. In questa ipotesi per le pulizie dei locali non ricompresi in planimetria sarà riconosciuto il corrispettivo 3

desunto dalla SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA in base alla tipologia di area. SAT si riserva, a proprio insindacabile giudizio ed anche in relazione alle proprie esigenze operative, la facoltà ridurre le prestazioni previste dal contratto eliminando singole tipologie di attività ovvero riducendo o il numero, la tipologia o la dimensione dei locali nei quali esse si svolgono, applicando, in tal caso, le correlative riduzioni di prezzo. Le parti convengono sulla possibilità di prestazioni saltuarie ed eccezionali, comunque sempre nell ambito delle attività oggetto del contratto, che saranno richieste di volta in volta da SAT e liquidate sulla base della quota oraria indicata nella SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA. L Appaltatrice si obbliga altresì a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti che rendano impossibile lo svolgimento delle suddette attività, onde consentire a SAT di provvedervi altrimenti. In caso di svolgimento parziale delle pulizie le parti concordano per una riduzione proporzionale del corrispettivo da calcolarsi utilizzando i parametri di cui alla scheda sopra indicata. Art. 5: MODALITÀ DI PAGAMENTO SAT salderà a 90 gg. data fattura fm le fatture mensili che emetterà l Appaltatrice a fronte dei servizi resi, previo visto di regolare esecuzione da parte del competente organo aziendale; dovranno essere inoltre consegnati i modelli F24 e DM10 relativi al mese precedente rispetto a quello oggetto della fatturazione. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il termine di pagamento suindicato è equo, rispondente alle prassi del settore e non ha la finalità di procurare a SAT liquidità aggiuntiva a spese dell Appaltatrice. 4

Art. 6: DEPOSITO CAUZIONALE A titolo di cauzione l Appaltatrice al momento della sottoscrizione del contratto versa il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale previsto a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso delle somme che SAT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell Appaltatrice a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva per SAT l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere sostituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o Compagnia di Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni. Tale fideiussione avrà durata pari a un mese in più rispetto a quella dell appalto e, in caso di proroga, dovrà essere rinnovata per un importo corrispondente al 10% del nuovo corrispettivo, fermo restando che la sua durata dovrà essere comunque di un mese superiore a quella del contratto prorogato. Tale fideiussione dovrà evidenziare : che lo svincolo sarà disposto solo da SAT con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell originale; che l Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente, senza riserva alcuna e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad effettuare su semplice richiesta di SAT, il versamento della somma dovuta. 5

Art. 7: ISPEZIONI, MATERIALI E MEZZI SAT si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l efficienza del personale addetto al servizio di pulizia e il rispetto degli standards previsti dai capitolati allegati. In caso di disservizi e/o reclami da parte degli utenti, SAT provvederà a suo insindacabile giudizio all applicazione delle penali previste nell art. 8. L Appaltatrice dovrà svolgere il servizio con i propri mezzi dotandosi di materiali, attrezzature e quant altro necessario all organizzazione dell attività, assumendone il relativo rischio. Le attrezzature, i macchinari e gli utensili dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. L Appaltatrice è tenuta ad adottare tutte le opportune cautele e segnalazioni di pericolo qualora lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi frequentati dal pubblico. Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare nella pulizia l Appaltatrice, ferma restando ogni sua responsabilità, dovrà utilizzare prodotti approvati dalla SAT fornendo le schede tecniche e di sicurezza. Art. 8: PENALI I controlli e le ispezioni di cui al precedente art. 7 saranno effettuati dagli organi aziendali di controllo indicati nei capitolati tecnici allegati. Mancando o ritardando l Appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di SAT disporre l applicazione delle penali, non riducibili giudizialmente, di seguito riportate: In caso di inadempienza anche parziale, SAT a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di applicare una penale corrispondente alla percentuale del 3% sul fatturato complessivo mensile per le attività in oggetto per le 6

prime due inadempienze contestate, del 6% per le ulteriori tre, del 10% per la sesta. In caso di ulteriori inadempienze accertate, SAT potrà applicare una penale pari a un quinto del fatturato mensile relativo al servizio contestato, salvo il risarcimento dell ulteriore danno subito riservandosi di risolvere il contratto o provvedere all esecuzione d ufficio a mezzo di altra ditta. In ogni caso, è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Art. 9: PERSONALE Nello svolgimento dell attività l Appaltatrice si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che la stessa impartirà, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT. L Appaltatrice dovrà fornire a SAT i nominativi del personale che potrà essere utilizzato per i lavori in aeroporto, la loro mansione, i dati del libretto di lavoro. L Appaltatrice dovrà far pervenire mensilmente a SAT copia del certificato di regolarità contributiva INAIL e INPS. L Appaltatrice dovrà altresì rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di avviamento al lavoro e provvedere all esatta tenuta di tutta la documentazione prevista per legge. L Appaltatrice provvederà sotto la propria responsabilità all osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente SAT da ogni e qualsiasi responsabilità al 7

riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto. Qualora la SAT venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto della Appaltatrice nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito. Ove la SAT riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti della Appaltatrice di cui al comma precedente, a norma dell art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003, avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall Appaltatrice al richiedente, dandone previamente comunicazione alla Appaltatrice medesima. Con il pagamento al richiedente la SAT sarà liberata dall obbligo di pagamento del corrispettivo in favore della Appaltatrice per la quantità corrispondente a quanto versato. Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione la Appaltatrice comunichi per scritto alla SAT la sua opposizione, quest ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la SAT abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico della Appaltatrice. 8

Il personale dell Appaltatrice dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente autorità aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale. Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all aeroscalo rilasciato dalla competente Direzione Circoscrizionale. Il Ministero dei Trasporti e SAT potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell esecuzione del Servizio. L Appaltatrice dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario uniforme e DPI adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo, e tesserino aeroportuale di identificazione e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia. L Appaltatrice dovrà indicare, mediante comunicazione scritta, la persona Responsabile dei rapporti con la SAT nonché del Responsabile con attestazioni di capacità nei termini previsti dalla legge 626/94. Art. 10: UTENZE E LOCALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SAT concederà per tutta la durata della presente convenzione l uso di un locale per il deposito del materiale utilizzato. L Appaltatrice esonera espressamente SAT da qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia del materiale ivi contenuto. Per i servizi di cui all oggetto l Appaltatrice usufruirà gratuitamente dell uso dell energia elettrica e dell acqua. Art. 11: OBBLIGHI DELLA APPALTATRICE 9

L Appaltatrice dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità in ordine alle attività da svolgersi nell Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale. Ai sensi dell'art.18 comma 8 della legge n.55 del 19/3/90 e della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro, la Appaltatrice sarà tenuta a predisporre prima dell'inizio dei servizi il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Con la stipula del contratto, la Appaltatrice esprime implicitamente di aver valutato gli oneri derivanti dall obbligo di redigere i piani di sicurezza che si intendono compensati con i prezzi pattuiti. A tal fine, l'appaltatrice dovrà fornire alla SAT i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori. Con la stipula del contratto l Appaltatrice si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dall art. 6 del D. L.vo 626/94 in materia di obblighi, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori ed a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente; per i fornitori si impegna a non far effettuare la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente; per gli installatori o montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, si impegna a far si che questi si attengano alle norme di sicurezza e di igiene 10

del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. Art. 12: CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DI SOLIDARIETA 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2) La SAT, ai sensi del secondo comma dell art. 29 del suddetto Decreto resta obbligata, in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 3) L appaltatore, ai sensi del terzo comma dell art. 29 del suddetto Decreto si impegna, nei limiti dei contratti collettivi di categoria, all acquisizione del personale già impiegato in precedenza nell'appalto a seguito del subentro. Le parti si danno reciproco atto che ciò non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Art. 13: DIVIETO DI SUBAPPALTO Le attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, senza l esplicito consenso scritto di SAT, cedute o subappaltate anche solo in parte. 11

L inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell Appaltatrice, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni. L Appaltatrice non potrà, senza esplicito consenso di SAT, cedere in tutto o in parte il presente contratto. In caso di trasferimento d azienda o di ramo d azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall art. 2558 c.c. L Appaltatrice si impegna inoltre ad usare, nell esecuzione dell attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione. Art. 14: ESONERO RESPONSABILITÀ L Appaltatrice s impegna e si obbliga a tenere indenne la SAT da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati nell esecuzione dei servizi. L Appaltatrice esonera espressamente SAT da ogni responsabilità per danni che potessero derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri subconcessionari o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di SAT. Art. 15: ASSICURAZIONE La Appaltatrice dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell attività di cui all oggetto per danni che possono derivare a Terzi. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, ricomprendere SAT fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di 12

somme assicurative, nè disdetta del contratto senza previo consenso di SAT. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare SAT dell eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio. Il massimale RCT non potrà essere inferiore a 1.033.000,00=, con limite di 103.300,00= per danni da interruzione e/o sospensione di attività di Terzi e dovranno essere inclusi anche i Danni a Cose nell Ambito dei Lavori anche se removibili. Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione con massimale di 3 milioni di copertura assicurativa per i tragitti sulla perimetrale (come da Ordinanza Enac); il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di airside driving certificate rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento. Annualmente SAT si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche. Art. 16: CERTIFICAZIONE SA8000 A seguito dell ottenimento da parte di SAT della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere presso l Aeroporto G. Galilei di Pisa. L Appaltatrice si impegna pertanto, con la firma della presente subconcessione, a : 1. non utilizzare lavoro infantile all interno della propria attività; 13

2. a non richiedere ai propri dipendenti/soci la consegna di documenti di identità personale, né ad imporre la contrazione di debiti con la stessa cooperativa; 3. rispettare la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dalla legge n. 626/94 e, comunque dalla normativa tempo per tempo vigente; 4. stipulare contratti di lavoro subordinato conformi al dettato dei Contratti Collettivi di categoria; 5. corrispondere ai propri dipendenti/soci retribuzioni conformi agli standard fissati dai Contratti Collettivi di categoria o altra normativa vigente di settore, mediante modalità di pagamento scelte dal lavoratore; 6. a non porre in essere comportamenti che possano violare il diritto alla libertà di associazione e il diritto dei lavoratori a vedere applicato il proprio Contratto Collettivo o altra normativa vigente di settore; 7. non attuare alcuna forma di discriminazione nell assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento dei lavoratori subordinati in base alla razza, origine etnica, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica del lavoratore; 8. non ricorrere all utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o morale,e violenza verbale nei confronti dei dipendenti/soci. 9. La Appaltatrice si impegna inoltre a : rispettare i requisiti SA8000; 14

informare SAT dell attivazione di rapporti di subfornitura relativi al presente contratto; a ricevere verifiche ispettive da parte di personale SAT e/o soggetti espressamente autorizzati da SAT in merito all applicazione della norma ; a concordare insieme a SAT la risoluzione di eventuali anomalie emerse; SAT renderà conoscibili alla Appaltatrice tutte le procedure relative alla Certificazione Etica che SAT applica alla propria attività economica affinché la Appaltatrice possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.le parti si danno atto che l inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione della presente scrittura privata ai sensi dell art. 1456 c.c. Art. 17 : CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:96 A seguito dell ottenimento da parte di SAT della Certificazione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:1996 e, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività in essere presso l Aeroporto G. Galilei di Pisa, SAT richiede allaappaltatrice, con la firma del presente contratto l impegno specifico a: adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno consegnate da SAT. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale; segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito. Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell attività svolta dalla Appaltatrice, SAT renderà conoscibili tutte le procedure relative alla 15

Certificazione Ambientale in essere, affinché la Appaltatrice possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure. Le parti si danno atto che l inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione della presente scrittura privata ai sensi dell art. 1456 c.c. Art. 18: TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all art. 13 della L. 675/96. Titolare del trattamento per la Committente è Ing. Pier Giorgio Ballini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SAT SpA. Responsabili del trattamento dei dati personali sono congiuntamente il Dr. Francesco Belliti e il Dr. Mario De Pascale. Art. 19: REGISTRAZIONE E SPESE Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso in quanto concerne prestazioni imponibili IVA. Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto ed i bolli sono a carico dell Appaltatrice. Art. 20: FORO COMPETENTE 16

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all interpretazione, all esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa. In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti. Pisa, Società Aeroporto Toscano SpA L Amministratore Delegato Direttore Generale Dott. Ing. Pier Giorgio Ballini La sottoscritta Appaltatrice, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. relativi a : Deposito cauzionale Penali Personale Obblighi Appaltatrice Divieto subappalto Esonero responsabilità Certificazione SA8000 Cerificazione ISO 14001:96 Trattamento dati personali Foro competente Pisa, lì.. 17