PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI



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PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI Indice Art. 1 Principi generali Art. 2 Zonizzazione Art. 3 Abilitazione all esercizio dell attività: avvio, subingresso, trasferimento Art. 4 Controlli Art. 5 Mancato rispetto dei requisiti Art. 6 Validità della programmazione Art. 7 Rinvio Art. 8 Norme transitorie Art.1 Principi generali 1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell art. 41 della Costituzione. 2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell interesse dell imprenditore al libero esercizio dell attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle esigenze, anche stagionali, del territorio. 3. L Amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte di nuovi imprenditori, ed individua requisiti a tutela del servizio reso alla collettività. Art. 2 Zonizzazione Ai fini del presente provvedimento, il territorio del Comune di Montespertoli risulta diviso nelle seguenti 6 zone, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2003 : zona 1: CENTRO STORICO - Piazza Machiavelli, Via Battisti, Via Trieste (tratto da Via Martini a Piazza Machiavelli) Via Martini Via Sonnino Piazza Don Minzoni Vicolo dell Aia. zona 2: RESTO CAPOLUOGO all interno della delimitazione dei cartelli del Centro Urbano; zona 3: Martignana Ortimino e zone rurali, come delimitato nella cartografia; zona 4: Anselmo Baccaiano Fornacette Lucardo Montagnana - Poppiano San Pancrazio Lucignano San Quirico e zone rurali, come delimitato nella cartografia; zona 5: foglio mappa 65 (part. 665-667) e 66 (part. 215); zona 6: foglio mappa 92 (part. 151)

Art. 3 Abilitazione all esercizio dell attività: avvio, subingresso, trasferimento. 1. Ai fini dell avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, ai sensi dell art. 42 bis della LR 28/2005 come modificato dalla LR 34/07, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all allegato B. 2. L abilitazione all esercizio di una nuova attività si attua secondo le disposizioni di seguito riportate: - gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio attività autocertificando e dimostrando con idonea documentazione il possesso dei requisiti di cui all allegato B; - possono iniziare l attività dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica Reg. CEE 852/2004); - devono iniziare l attività entro 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni per comprovata necessità; - devono garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti di cui all allegato B; 3. Nel caso di subingresso in un esercizio autorizzato precedentemente all adozione della presente regolamentazione si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento. Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione attivato successivamente all approvazione del presente regolamento il subentrante dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all allegato B ed il loro rispetto in ogni momento. 4. I trasferimenti di sede sono ammessi nell ambito di tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli esercizi posti all interno della zona 1 Centro Storico, per i quali è consentito il trasferimento esclusivamente nell ambito della medesima zona. Il trasferimento di un esercizio di somministrazione equivale all avvio di una nuova attività, pertanto devono essere garantiti i requisiti di cui all allegato B. Art. 4 Controlli 1. Il controllo della sussistenza e del mantenimento dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio effettivo dell attività e in qualunque momento di svolgimento dell attività, anche con controlli a campione. Art. 5 Mancato rispetto dei requisiti 1. Nel caso in cui non sussistano o si verifichi il venir meno, durante l esercizio dell attività, di anche solo uno dei requisiti di cui all allegato B, l Amministrazione procede: 1. a comunicare l avvio del procedimento diretto alla pronuncia della sospensione dell attività fino a 30 giorni assegnando all interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per l adeguamento; 2. a pronunciare la sospensione in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, salva proroga per comprovata necessità, purché richiesta entro la scadenza del predetto termine. 2. In caso di recidiva, l avvio del procedimento di cui al punto a) è volto all adozione di un provvedimento di chiusura. 3. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005 e successive modificazioni.

Art. 6 Validità della programmazione 1. Il presente atto è efficace dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 2. I requisiti di cui all allegato B verranno aggiornati agli indirizzi regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con specifico atto approvato dalla Giunta Comunale. Art. 7 Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successive norme in materia. Art. 8 Norme transitorie 1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate in base alla previgente normativa e non ancora attivate non si applicano le disposizioni del presente atto. 2. Gli esercizi esistenti al momento dell entrata in vigore del presente atto e quelli di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti del presente regolamento in caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria e/o di aumento della superficie di somministrazione di oltre il 30%. Si prescinde dall adeguamento ai requisiti relativi alla presenza dei parcheggi come definiti al punto 7 dell allegato B.

Allegato B REQUISITI PER L INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE 1) Requisiti di onorabilità e professionali L esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è precluso a coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all art. 13 della L.R. 28/2005, come modificata dalla L.R: 34/2007 Requisiti di onorabilità o che non siano in possesso di uno dei requisiti professionali individuati dall art. 14 della medesima legge. 2) Disponibilità di locale Congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività il richiedente deve autocertificare il possesso di un titolo idoneo ad attestare la disponibilità del locale, allegando la documentazione comprovante tale disponibilità (es. contratto di locazione, preliminare di compravendita ecc.) 3) Requisiti urbanistici ed edilizi Ai sensi dell art. 59 della LR 1/2005 e in conformità agli strumenti urbanistici comunali vigenti, per locale idoneo deve intendersi che le unità immobiliari ove verrà attivato il nuovo esercizio devono avere destinazione d uso commerciale. 4) Requisiti igienico sanitari. Deve essere garantito il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, preferibilmente secondo le linee guida così come definite dal Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande approvato con delibera del C.C. n 26 del 31.03.2004 e gli allegati al regolamento con delibera G.C. 203 del 12/06/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni ; Il rispetto dei suddetti requisiti si attesta con la presentazione di una dichiarazione di possesso dei pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento CEE 852/2004; Qualora l avvio dell attività avvenga successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività è sufficiente allegare alla stessa un autocertificazione nella quale il soggetto dichiara di conformarsi ai requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa prima dell effettivo avvio dell attività e garantisce che la dichiarazione di possesso di cui sopra verrà presentata prima di tale data. 5) Requisiti obbligatori di rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico. Ai sensi dell art. 12 della LR 89/98 deve essere allegata la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei locali ove si svolge l attività.

6) Adozione degli strumenti e delle pratiche necessari per una corretta effettuazione della raccolta differenziata Il richiedente deve autocertificare la disponibilità di locali al chiuso o all'aperto idonei all'organizzazione della raccolta differenziata in modalità conforme al regolamento comunale del Servizio i gestione dei rifiuti che disciplina il sistema di raccolta porta a porta. 7) Disponibilità di parcheggi su area pubblica o privata Disponibilità di un numero di parcheggi su area privata pertinente o comunque facilmente raggiungibile in aggiunta a quelli previsti dalle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, calcolata in base alla superficie di somministrazione, nella modalità di seguito espressa : - superficie di somministrazione fino a mq. 25 posti auto 4 - superficie di somministrazione da mq. 25 a mq. 50 posti auto 6 - superficie di somministrazione oltre 50 mq. posti auto 8. Nell ipotesi di ristorante, dovranno essere garantiti un numero di parcheggi auto pari a un terzo dei posti a sedere riservati alla somministrazione di pasti computati seguendo il criterio di n. 1 posto a sedere ogni 1,5 metri quadrati di superficie di somministrazione. I requisiti di cui sopra potranno essere soddisfatti anche usufruendo di parcheggi su area pubblica nel caso in cui ad una distanza non superiore a metri 300 nella zona 1 centro storico e a metri cento in tutte le altre zone, dall esercizio di somministrazione, calcolata seguendo il percorso pubblico pedonale più breve, sia presente un parcheggio pubblico che assicuri la disponibilità di almeno il doppio dei posteggi richiesti nel caso di specie. 8) Requisiti per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per i portatori di handicap anche in assenza di opere edilizie, il rispetto del requisito della visibilità si intende soddisfatto se almeno una sala somministrazione ed un servizio igienico sono accessibili. Dovrà, inoltre, essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura, nell ambito dei parcheggi previsti al punto 7, nel caso che il requisito venga garantito con parcheggi su area privata. Si prescinde dalle disposizioni di cui al presente articolo per i locali situati nella zona 1 Centro Storico, dove si applicano unicamente le vigenti disposizioni urbanistiche. 9) Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei locali Tali interventi dovranno soddisfare due dei seguenti requisiti: interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti tali da conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell allegato C numero 1) tabella 1 del DLgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Interventi riguardanti le strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, tali da rispettare i requisisti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/07. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Istallazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza, congiuntamente all utilizzo di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+. Adozione di sistemi di risparmio idrico che consentano l abbattimento del 15% del consumo di acqua. Adozione di sistemi di risparmio energetico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di energia. Il rispetto di tali requisiti dovrà essere certificato e dettagliato da tecnico abilitato.