REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE



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Transcript:

COMUNE DI CASALGRANDE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDICE ART. 1...1 ART. 2...2 ART. 3...2 ART. 4...3 ART. 5...4 ART. 6...4 ART. 7...4 ART. 8...5 ART. 9...5 ART. 10...5 ART. 11...5 ART. 12...6 ART. 13...6 ART. 14...7 ART. 15...7 ART. 16...7 ART. 17...7 TABELLA DELLE TARIFFE PER INTERVENTI GIORNALIERI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 1996...8 UTENTE SOLO...8 UTENTE IN COPPIA...8 1

ART. 1 L'Amministrazione Comunale di Casalgrande istituisce un servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alla popolazione anziana, residente nel territorio comunale, e ai disabili adulti. Per quanto attiene agli anziani, le finalità del Servizio vengono concordate anche tramite convenzioni con Associazioni, Volontariato, Enti Assistenziali pubblici o privati, per la realizzazione di un intervento programmato e unitario, in applicazione della legislazione regionale in materia. ART. 2 Il Servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico e ambientali, che possono agire negativamente sulla popolazione anziana, determinandone l isolamento, l esclusione e l istituzionalizzazione. In modo più specifico il Servizio si propone nel rispetto delle libere scelte di: a) assicurare all'anziano, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, un esistenza dignitosa con la garanzia dell integrità fisica e della protezione dagli elementi e dalle situazioni patogene; b) salvaguardare l'unità del nucleo familiare, evitando che la mancanza di interventi idonei conduca all emarginazione dell anziano o alla crisi del nucleo familiare; c) favorire la permanenza dell'anziano nella sua famiglia, nel suo ambiente di vita fatto di abitudini, di routine quotidiane, di persone note e di rapporti di vicinato; d) garantire il soggetto dall eventuale isolamento sociale, favorendone i contatti sociali e non limitando quindi l assistenza domiciliare a pura e semplice prestazione tecnica; e) nel rispetto di quanto previsto dal punto d), effettuare prestazioni a favore del singolo anziano strettamente correlate alle sue caratteristiche individuali; f) operare, con tutti gli strumenti possibili, per evitare il ricovero in Istituto ed ogni altra forma di ospedalizzazione prolungata, di medicalizzazione delle prestazioni, fatto salvo il parere del medico o dell'operatore sanitario di volta in volta interessato. ART. 3 Per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previste dagli artt.1 e 2, il servizio e le persone interessate operano a partire dalla conoscenza dei fenomeni che caratterizzano la popolazione anziana, nonché dalla conoscenza delle cause di disagio psichico e sociale, individuate sulla base dei risultati e dei dati prodotti dalle ricerche delle U.S.L., delle autorità di Pubblica Sicurezza. e di ogni altro Ente pubblico o privato interessato ai fenomeni oggetto del presente Regolamento. In questo quadro il Servizio di Assistenza Domiciliare opera in modo autonomo e concreto al fine di erogare le seguenti prestazioni: Aiuto per il governo della casa: - riordino del letto e della stanza; PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 2

- pulizia generale dell alloggio; - cambio della biancheria; - preparazione del pranzo, della cena o aiuto nella eventuale fornitura di pasti in asporto a domicilio. Aiuto nelle attività della persona su se stessa: - alzata da letto; - pulizie personali quotidiane; - bagno periodico; - vestizione; - nutrizione; - aiuto nella assunzione dei pasti. Aiuto atto a favorire l autosufficienza nelle attività giornaliere: aiuto per una corretta deambulazione; aiuto nel movimento degli arti invalidi; accorgimenti per una giusta posizione degli arti e del corpo in condizioni di riposo; aiuto nell uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, a utilizzare le attrezzature del bagno, ecc.; collaborazione nelle attività riabilitative promosse dai sanitari. Eventuali prestazioni di segreteria: - riscossione pensioni; - informazione sulle pratiche assistenziali; - collaborazione per le stesse pratiche con l'assistente Sociale; trasporto agli Uffici Postali, ai centri di cura, all'ospedale, agli Uffici U.S.L.. Sostegno dei rapporti interpersonali: - trasporti, programmati dall'assistente Sociale, per incontri con persone del nucleo familiare o per iniziative sociali nel territorio comunale; - accompagnamento in gite o altre attività sociali autorizzate dall Assistente Sociale; - collaborazione con il servizio Obiettori per le stesse ragioni. PRESTAZIONI SANITARIE - semplici cure di riabilitazione; - controllo delle condizioni igieniche; - semplici cure infermieristiche generiche e controllo delle cure farmacologiche su indicazione del medico curante; fornitura dei presidi sanitari di prima necessità in rapporto alla prevenzione delle piaghe da decubito. Le prestazioni sanitarie devono essere fornite da presidi territoriali competenti, in modo coordinato ed integrato alle attività domiciliari di assistenza sopra descritta. ART. 4 Spetta all Assistente Sociale, in collaborazione con gli operatori dell'assistenza di base, definire i progetti, gli obiettivi e la tipologia delle prestazioni da erogare, secondo tempi, modi, orari definiti all'inizio dell'intervento. Spetta altresì all Assistente Sociale verificare, 3

modificare o sospendere le prestazioni quando si presentino le condizioni che richiedano un cambiamento del tipo di intervento. ART. 5 Il Servizio Domiciliare, nell'ambito di una concezione non settoriale, opera in collegamento con gli altri servizi del Comune, con i servizi dell U.S.L. e in accordo con le disponibilità della famiglia. ART. 6 Ferma restando la valutazione prioritaria da parte dell Assistente Sociale circa la rilevazione dello stato di bisogno, si determinano le seguenti priorità: 1) persone che sono nelle condizioni generali di ricovero in Istituto, ma che non trovano collocazione immediata; 2) persone sole e per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in Istituto; 3) anziani soli o coppie di anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti; 4) persone dimesse da Istituto o da Ospedale in condizione di non autosufficienza temporanea; 5) anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per l'insorgere di problemi acuti legati alla loro situazione psico-fisica e familiare; 6) persone portatrici di handicap la cui condizione fisica, psichica o sociale li renda non autosufficienti o siano inseriti in nuclei familiari non in grado di garantire risposte idonee; 7) anziani non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare a cui si garantisce un temporaneo intervento di sostegno; 8) si precisa inoltre che nella presa in carico verrà concessa priorità assoluta alle persone che rientrano nella I fascia di reddito. ART. 7 Il Servizio può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo classi di reddito. Contestualmente all'ammissione al Servizio, in base alle condizioni economiche dell'utente, l'assistente Sociale determina la quota di spesa da porre a carico dello stesso. Le quote di partecipazione riguardano l'intervento giornaliero che prevede una durata media di 1 ora e può essere comprensivo di più prestazioni. I limiti e le modalità della compartecipazione alla spesa, mediante il pagamento di quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche, sono stabilite dalla Giunta Comunale con atto deliberativo ed inserite nel presente Regolamento. L Ufficio Amministrativo competente provvederà all invio del bollettino di pagamento, relativo alla compartecipazione di spesa, su base mensile. Le tariffe debbono essere rapportate al reddito complessivo dell utente e del coniuge, definito dalla somma di tutti gli introiti accertabili, documentabili o dichiarati. In caso di familiari produttori di reddito, si passa alla fascia successiva. Da tale somma dovranno poi essere detratti il canone di locazione o mutuo prima casa, nel 4

limite massimo di. 400.000. Sono esenti dal pagamento della quota di contribuzione i nuclei familiari il cui reddito complessivo sia pari o inferiore all'importo stabilito nella I fascia delle Tabelle allegate. Nella valutazione dell'intervento e della contribuzione dell'utente, su proposta dell Assistente Sociale, si dovrà tenere conto anche delle spese eventualmente sostenute dall utente o dal suo nucleo familiare per prestazioni di assistenza domiciliare effettuate da privati. La tabella dei livelli di compartecipazione alla spesa in base al reddito è quella allegata, in calce al presente Regolamento. ART. 8 L intervento di Assistenza Domiciliare può essere richiesto direttamente dalla persona interessata, dai suoi familiari, dai parenti o su segnalazione di altri servizi comunali o genericamente pubblici, nonché da semplici cittadini informati di situazioni particolari di rischio sociale. Dopo la segnalazione o la richiesta di intervento, spetta all'assistente Sociale, unitamente agli operatori, l'istruzione di una pratica per l'assunzione del caso, completa di tutta la documentazione e articolata in tre fasi: a) diagnosi del bisogno assistenziale, con descrizione del contesto di vita dell'utente; b) esame della condizione economica e abitativa dell'utente; c) esame delle reti familiari e delle relazioni di vita quotidiana; d)individuazione degli obiettivi e delle risorse ritenute idonee e costruzione con relazione scritta di un progetto di intervento; e) determinazione della fascia di contribuzione alla spesa. ART. 9 E compito dell'assistente Sociale verificare le reali possibilità di mantenere l'anziano nel proprio ambiente anche in presenza di una richiesta di collocazione presso una Casa di Riposo o una Casa Protetta. Tale valutazione deve essere fatta in accordo, nei casi previsti, con le indicazioni della Unità di Valutazione Geriatrica o degli altri organismi e persone tenute ad esprimere pareri. ART. 10 I rapporti tra il personale ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, sulla base di doveri elementari di collaborazione e di comunicazione delle varie situazioni verificatesi nel corso di attuazione del progetto assistenziale. ART. 11 Per un migliore svolgimento del Servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue: a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo; b) avvertire l'assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio; 5

c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario; d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio. L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco. Nel caso in cui i rapporti tra utente e assistente domiciliare siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell operatore. La richiesta motivata, accompagnata dai pareri dell'assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Dirigente del Settore Servizi Sociali. ART. 12 L'Assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue: a) tenere con cura i fogli di presenza, compilarli settimanalmente in accordo con l'assistente Sociale; b) avvertire l Assistente Sociale dell assenza dell utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro; c) non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo autorizzazione scritta dell Amministrazione Comunale, che accerti l'esistenza di una polizza assicurativa apposita, sia per l operatore che per il trasportato; d) non apportare modifiche né all' orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza, in accordo con l'assistente Sociale; e) non fornire agli utenti recapiti privati; f) mantenere il segreto d ufficio, nonché quello professionale; g) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto. Il personale in servizio rappresenta nello svolgimento delle proprie mansioni l Amministrazione Comunale e come tale è vincolato al rispetto delle norme dettate dall Amministrazione, con riferimento alla legislazione vigente in materia di Pubblico Impiego e di reati contro la Pubblica Amministrazione. ART. 13 Con riferimento all art.5 del presente Regolamento il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare o essere ridotto in caso di: a) richiesta scritta dell'utente; b) decesso o ricovero definitivo presso Istituti qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del Servizio stesso; c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio, ad esempio modifica del nucleo familiare; d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di Servizio (molestie, aggressioni, minacce in forma ripetuta, ecc.); e) qualora l utente si assenti più volte nell'orario del Servizio senza aver preventivamente 6

avvertito l Assistente Sociale o l Assistente Domiciliare; f) qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo il primo sollecito scritto. ART. 14 La possibilità di sostituzioni o supplenze dell Assistente Domiciliare è contemplata nei casi di assenza prolungata e limitatamente a situazioni particolarmente gravi. In caso di sostituzioni l'operatore può essere assunto anche ad orario ridotto per garantire il sostegno alle situazioni più gravi. ART. 15 Il presente Regolamento ed il mansionario ad esso allegato devono essere rispettati anche dal personale di Cooperative convenzionate con l Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'assistenza Domiciliare. ART. 16 Con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 30.06.1995 relativa alla approvazione ex novo della pianta organica del personale, ai sensi dell'art.3 - comma 11 - della Legge 537/93 e successive modifiche ed integrazioni, l'assistenza Domiciliare è aggregata al V Settore Scuola, Assistenza e Cultura ed è composto da n.5 operatori che afferiscono in quanto alla direzione all'assistente Sociale e al Capo Settore e al C.E.D. Assistenza per quanto attiene alle pratiche amministrative. ART. 17 Aggregato al Servizio di Assistenza Domiciliare è il Servizio degli Obiettori, che collabora nei limiti delle proprie competenze e nell'ambito delle proprie finalità ad un programma di sicurezza sociale. 7

TABELLA DELLE TARIFFE PER INTERVENTI GIORNALIERI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 1996 Utente Solo Fascia di reddito Reddito Tariffa dell intervento 1 fascia Annuo Fino a. 12.220.000 Mensile Fino a. 940.000 Esente 2 fascia Annuo Da. 12.220.001 a. 15.600.00 Mensile Da. 940.001 a.1.200.000. 5.000 / intervento 3 fascia Annuo Da. 15.600.001 a. 19.000.000 Mensile Da. 1.200.001 a. 1.460.000. 7.000 / intervento 4 fascia Annuo Da. 19.000.001 a. 22.400.000 Mensile Da. 1.460.001 a. 1.723.000. 9.000 / intervento 5 fascia Annuo Da. 22.400.001 a. 27.900.000 Mensile Da. 1.723.001 a. 2.146.000. 11.000 / intervento 6 fascia Annuo Da. 27.900.001 a. 31.400.000 Mensile Da. 2.146.001 a. 2.415.000. 15.000 / intervento 7 fascia Annuo Superiore a. 31.400.000 Mensile Superiore a. 2.415.001 Costo reale intervento Utente in Coppia Fascia di reddito Reddito Tariffa dell intervento 1 fascia Annuo Fino a. 16.500.000 Mensile Fino a. 1.270.000 Esente 2 fascia Annuo Da. 16.500.001 a. 20.000.00 Mensile Da. 1.270.001 a.1.538.000. 5.000 / intervento 3 fascia Annuo Da. 20.000.001 a. 23.400.000 Mensile Da. 1.538.001 a. 1.800.000. 7.000 / intervento 4 fascia Annuo Da. 23.400.001 a. 26.800.000 Mensile Da. 1.800.001 a. 2.060.000. 9.000 / intervento 5 fascia Annuo Da. 26.800.001 a. 30.200.000 Mensile Da. 2.060.001 a. 2.320.000. 11.000 / intervento 6 fascia Annuo Da. 30.200.001 a. 33.800.000 Mensile Da. 2.320.001 a. 2.600.000. 15.000 / intervento 7 fascia Annuo Superiore a. 33.800.000 Mensile Superiore a. 2.600.001 Costo reale intervento 8