DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo VIII, Capo II



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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo VIII, Capo II ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (RUMORE) DITTA: Fratelli Cancian snc LUOGO DELLE MISURE: Via C. Esterle 23, Milano Relazione redatta in data 23 Giugno 2014 ING. SILVIO SALVINI CONSULENZE E RICERCHE INDUSTRIALI PIAZZA CARRARA 9-20141 MILANO TEL. FAX. 02/89515698

2 Indice 1 - INTRODUZIONE... 3 1.1 Definizioni (art. 188)... 3 1.2 Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189)... 3 1.3 Modalità di Valutazione (art. 190)... 4 1.4 Misure di Prevenzione e Protezione e per la Limitazione dell Esposizione (art. 192 e 194). 5 1.5 Dispositivi di Protezione individuale (art. 193)... 6 1.6 Informazione e Formazione dei Lavoratori (artt. 195, 184)... 7 1.7 Sorveglianza Sanitaria (artt. 196, 185)... 7 2 RIFERIMENTI NORMATIVI... 8 3 - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE MISURE... 9 4 - PROCEDURE DI MISURA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI... 10 4.1 Valutazione delle incertezze di misura.... 11 4.2 Definizione dei tempi di esposizione.... 11 5 - DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO... 12 6 PUNTI DI MISURA CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA ESPOSIZIONE... 13 7 ELABORAZIONE DATI RILEVATI... 14 8 - ORARI DI LAVORO... 15 9- VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RUMORE Lex,8h... 16 10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA USO DI SOSTANZE OTOTOSSICHE... 17 11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO... 18 11.1 - Valutazione del rischio... 19 12 VALIDITÀ DELLE MISURE... 21 13 - NOME, TITOLO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLE MISURE... 22

3 1 - INTRODUZIONE I requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore sono determinati dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008; più in generale i rischi legati all esposizione ad agenti fisici sono contemplati dal Capo I della norma citata. 1.1 Definizioni (art. 188) Si intende per: a) PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (ppeak): il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C ; b) LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE (LEX,8h): il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990; si riferisce a tutti i rumori sul lavoro (incluso quello impulsivo), ed è espresso in db(a) riferito a 20µPa; c) LIVELLO DI ESPOSIZIONE SETTIMANALE AL RUMORE (LEX,w): il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990; è espresso in db(a) riferito a 20µPa. 1.2 Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189) I valori limite di esposizione ed i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore ed alla pressione acustica di picco sono fissati a: VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE LEX,8h = 87 db(a) ppeak = 200 Pa = 140 db(c) riferito a 20 Pa VALORI SUPERIORI DI AZIONE LEX,8h = 85 db(a) ppeak = 140 Pa = 137 db(c) riferito a 20 Pa VALORI INFERIORI DI AZIONE LEX,8h = 80 db(a) ppeak = 112 Pa = 135 db(c) riferito a 20 Pa

4 Dove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l esposizione al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all altra, è possibile sostituire, ai fini dell applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, a condizione che: - il livello di esposizione settimanale non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); - siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 1.3 Modalità di Valutazione (art. 190) Nell ambito della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 181 del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro. Ai fini della valutazione del rischio vengono considerati, in particolare, i seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori d azione; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori. d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l attività svolta e l interazione fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull emissione di rumore fornite dal costruttore delle attrezzature di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l emissione del rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l orario di lavoro normale, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

5 Se a seguito della valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c) - possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti. La valutazione e l eventuale misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale (art. 181, comma 2); in ogni caso la valutazione dei rischi deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando la sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. La valutazione individua le misure di prevenzione e protezione necessarie. 1.4 Misure di Prevenzione e Protezione e per la Limitazione dell Esposizione (art. 192 e 194) Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro che abbiano effetto di limitare l esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea (schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti) e/o del rumore strutturale (sistemi di smorzamento o di isolamento); f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Se risulta che i valori inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c) - sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure sopra riportate.

6 I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione - 85 db(a) e/o 137 db(c) - sono indicati da appositi segnali. 85 Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Fermo restando l obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione - 87 db(a) e/o 140 db(c) -, se, nonostante l adozione delle misure di prevenzione e protezione si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 1.5 Dispositivi di Protezione individuale (art. 193) Il datore di lavoro qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere altrimenti evitati, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c) - il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell udito; b) nel caso in cui l esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione - 85 db(a) e/o 137 db(c) il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale che consentono di eliminare il rischio per l udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito. Si tiene conto dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. I D.P.I. sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c)

7 1.6 Informazione e Formazione dei Lavoratori (artt. 195, 184) I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c) - vengono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore, con riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore; b) al significato e all entità dei valori limite di esposizione e ai valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell esposizione per la salute e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l esposizione al rumore. g) all uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell udito a elle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all uso; 1.7 Sorveglianza Sanitaria (artt. 196, 185) I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori superiori di azione - 85 db(a) e/o 137 db(c) - vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione - 80 db(a) e/o 135 db(c) - su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l opportunità In caso di anomalie imputabili all esposizione a rumore rivelata dalla sorveglianza sanitaria è necessario a) riesaminare la valutazione del rischio e le eventuali misurazioni; b) riesaminare le misure di prevenzione e protezione adottate; c) riesaminare lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori con esposizione analoga.

8 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Per l'esecuzione delle misure e delle valutazioni sono state applicate le seguenti normative: UNI 9432:2008 - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore in ambiente di lavoro. ISO 1999:1990 - Determinazione dell'esposizione al rumore occupazionale e stima dell'indebolimento dell'udito indotto dal rumore. La strumentazione di misura utilizzata è conforme alle seguenti normative: Grado 1 secondo IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672. Altre norme di riferimento considerate nella stesura del rapporto e nella metodica di valutazione dei livelli di esposizione: ISO 31-7 - Quantita' e unita' dell'acustica. ISO 131 - Espressione della dimensione fisica e soggettiva del suono in aria. ISO 266 - Frequenze preferite di misura. ISO 1683 - Quantita' di riferimento preferite per i livelli acustici. ISO 3740 - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti.

9 3 - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE MISURE FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE Larson Davis Sound Track LxT Grado 1 secondo IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672 con linearità dinamica > 102 db Ponderazione : A, C, Lin, Passa tutto. Gamma di frequenza: 2 Hz - 70.000 Hz Gamma di misura : 29-142 db(a), picco 143 db Costanti di tempo : Fast, Slow, Impulse, Peak, Max.Hold, Min.hold Media Uscite : Leq, Sel : AC, DC, Digitale FILTRI DI OTTAVA E DI 1/3 DI OTTAVA Set di filtri da 1/3-1/1 d'ottava 31 filtri da 1/3 d'ottava 31 filtri da 1/1 d'ottava da 6,3 Hz a 20 khz MICROFONO: Diametro Capacità : 1/2" - sensibilita' 45 mv/pa : 13.2 pf CALIBRAZIONE: Calibrazione prima e dopo ogni intervento di misura con calibratore Larson Davis CAL 200 - livello 94 db e 114 db a 1000 Hz;

10 4 - PROCEDURE DI MISURA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI La valutazione dei livelli di esposizione degli operatori al rumore, eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08) e con riferimento alle indicazioni della norma UNI 9432:2008, è stata articolata come segue: Misure della rumorosità ambientale eseguite in punti fissi, nelle principali posizioni operative e in diversi punti in centro ambiente (mappatura). Nel posizionamento del microfono in assenza di operatore è stata considerata la posizione occupata normalmente dalla testa, con riferimento al punto che meglio ne rappresenta la reale esposizione (orientativamente ad una altezza di 1,55 m dal piano di calpestio per operatori in piedi, e di 0,80 m dal centro del sedile per operatori seduti). In condizioni di presenza dell'operatore nella propria postazione di lavoro, il microfono è stato posizionato a circa 0,1 m dall entrata del canale uditivo esterno dell orecchio che percepisce il più elevato dei livelli sonori continui equivalenti ponderati A ed ad altezza dell orecchio stesso. analisi delle mansioni e delle condizioni operative, con identificazione dei gruppi di lavoratori a profilo di esposizione equivalente e definizione, dove possibile, dei tempi di svolgimento delle singole mansioni, di utilizzo di attrezzature ed impianti e di permanenza nelle diverse aree di lavoro; integrazione dei risultati dei rilievi ambientali con i dati relativi alle modalità operative e calcolo del livello di esposizione personale secondo le definizioni sotto riportate: LEP,d = L Aeq,Te + 10 log 10 T T e 0 dove LAeq,Te = 10 log 10 1 Te Te P A ( t) 2 P2 o To dt T e = durata quotidiana dell'esposizione personale T o = periodo di riferimento (8 ore) P o = pressione di riferimento (20 µpa) P A = pressione acustica istantanea ponderata A L'esposizione settimanale professionale (LEP,w ) è la media settimanale dei valori quotidiani LEP,d riferita ad un'esposizione di 5 giorni/settimana: LEP,w = 10 log 10 1 5 n k 1 ( 10 0. 1 LEP, d ) k E' valutata l'esposizione settimanale nel caso quella quotidiana sia significativamente variabile nell'arco della settimana.

11 In sede di valutazione si è ritenuto opportuno riferirsi alle linee guida dell ISPESL nelle quali viene specificato che per attività che comportano una elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale, e qualora tali livelli espressi come LEP,d o LEP,w non siano ragionevolmente rappresentativi della reale esposizione giornaliera o settimanale, è corretto che il LEP sia ricostruito in riferimento alla situazione ricorrente al massimo rischio. 4.1 Valutazione delle incertezze di misura. La norma UNI 9432:2008 definisce l incertezza di misura come: Ua incertezza da campionamento o ambientale; UL incertezza da posizionamento dello strumento; UT incertezza sui tempi di esposizione; US incertezza strumentale. Prendendo come riferimento le misure effettuate e tenendo presente che per ciascuna specifica mansione è stato effettuato un campionamento con una sola misura e tendo conto di quanto specificato alla appendice C della norma UNI 9432:2008, si ottiene: Ua = 0 db UL = 1 db UT = 0 db US = 0,5 db (con misure effettuate da fonometro di classe 1 secondo la CEI EN 61672-1 punto 4.2) Pertanto applicando la formula: si ottiene: U = 1,1. U = (U a 2 + U L 2 + U S 2 ) 1/2 4.2 Definizione dei tempi di esposizione. E bene ricordare l importanza della corretta valutazione dei tempi di esposizione relativi alla singole mansioni e/o fasi lavorative, in quanto parametri determinanti nella determinazione dell'esposizione personale degli operatori. Nel corso della presente indagine i tempi di esposizione sono stati definiti sotto la responsabilità diretta del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, il RLS ed i lavoratori stessi; ad eventuali variazioni nel corso del tempo dovrà seguire un aggiornamento della valutazione dei livelli di esposizione.

12 5 - DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO L Azienda è specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. Tabella Riassuntiva delle Mansioni in Azienda Area / Reparto Numero di Addetti / Mansioni Note Uffici 4 Addetti Area / Reparto Numero di Addetti / Mansioni Note Produzione 9 Addetti

6 PUNTI DI MISURA CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA ESPOSIZIONE 13

14 7 ELABORAZIONE DATI RILEVATI Per l elaborazione dei dati rilevati è stato utilizzato il software Rumours 2.3

15 8 - ORARI DI LAVORO L attività svolta dall azienda consiste in assistenza ad impianti termoidraulici. L'orario lavorativo individuale e' : 8 ore/giorno per 5 giorni settimana. Nel calcolo dell esposizione si sono considerati 15 minuti per pause fisiologiche. NOTA: Per il calcolo della esposizione personale al rumore dei lavoratori sono utilizzati i livelli LAeq misurati in ambiente di lavoro correlati ai tempi di permanenza nei locali ed ai tempi di funzionamento dei macchinari/attrezzature.

16 9- VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RUMORE Lex,8h Valutazione di esposizione al rumore professionale sulla base di livelli equivalenti misurati e dei tempi medi effettivi secondo le modalita' espresse dalla norma UNI EN 9432:2008 e dalla norma UNI EN 9612:2011; i test report sono riportati di seguito. La ripartizione dei tempi nelle varie fasi di lavoro è rappresentata nelle tabelle seguenti.

17 10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA USO DI SOSTANZE OTOTOSSICHE Varie sostanze, compresi alcuni solventi e metalli pesanti, sono ototossiche e l'esposizione a questi agenti chimici può danneggiare l'orecchio. Alcuni studi mostrano che, quando un lavoratore è esposto ad alcune di queste sostanze unite al rumore, il rischio per la sua salute è superiore. Nella tabella allegata è contenuto un elenco delle principali sostanze ototossiche. Acido cianidrico Disolfuro di carbonio Monossido di Carbonio Tricloroetilene Solventi aromatici (Stirene, Toluene, Xilene, Etil- benzene) Non si rileva l uso di sostanze ototossiche, pertanto non è presente rischio derivante da interazione fra rumore e sostanze ototossiche.

18 11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

19 11.1 - Valutazione del rischio SCHEDA 11.01 Valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore Lex, 8h < 80 db(a) Ppeack < 135 db(c) Tutte le posizioni rilevate eccetto postazioni di lavoro facenti capo ai seguenti addetti: Addetti uffici Tecnici impantisti Paolo Cancian, Andrea Cancian, Elena Farinoni, Daniela Salupo Daniel Ene, Lofti Abdelli, Giuseppe Brivio, Graziano Repetti, Stefano Grillo, Alessandro Barbuto, Mario Stacco, Christian Volpi, Davide Repossi SCHEDA 11.02 Valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore 80 db(a)< Lex, 8h < 85 db(a) 135 db(c) < Ppeack < 137 db(c) Nessuna posizione. SCHEDA 11.03 Valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore 85 db(a)< Lex, 8h < 87 db(a) 137 db(c) < Ppeack < 140 db(c) Nessuna posizione. SCHEDA 11.04 Valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore Lex, 8h > 87 db(a) Ppeack = 140 db(c) Nessuna posizione. La presente valutazione deve essere sottoposta all attenzione del Medico Competente. E obbligatorio informare i lavoratori riguardo alla valutazione effettuata.

20 La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro ed in particolare per l udito, eseguita tenendo in considerazione gli elementi di cui all art. 190 D.Lgs. 81/2008, fra i quali anche i livelli di esposizione a rumore misurati mediate indagine strumentale, porta a definire il rischio come: Livello di RISCHIO BASSO PER TUTTE LE POSIZIONI ** ** è consigliabile, per aumentare il livello di protezione, l uso di otoprotettori per tutte le posizioni di lavoro interessanti le macchine utensili. Livello di RISCHIO MEDIO PER LA POSIZIONE: ADDETTO CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT 6, OVE È OBBLIGATORIO L USO DI OTOPROTETTORI Si riporta la valutazione con interazione per vibrazioni e sostanze ototossiche: MANSIONE (nota 1) ESPOSIZIONE A SOSTANZE OTOTOSSICHE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE No(nota 1) No(nota 2) Nota 1 Si suggerisce una approfondita valutazione attraverso il Medico Competente per valutare le potenziali interazioni fra rumore e sostanza chimica. Nota 2 Gli addetti possono essere esposti a vibrazioni meccaniche durante lo svolgimento della mansione durante l uso di macchinari aventi posti di guida, ed in particolare vibrazioni che coinvolgono il sistema corpo intero. Si raccomanda l intervento del Medico Competente per la valutazione della interazione rumore-vibrazioni.

21 12 VALIDITÀ DELLE MISURE La valutazione e la misurazione sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità o nel caso di modifica del parco macchine e/o della modifica dei cicli di produzione.

22 13 - NOME, TITOLO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLE MISURE Responsabile delle misure: Ing. SILVIO SALVINI Consulenze e ricerche industriali Piazza Carrara 9 20141 Milano