IL TFR COS È, COME SI UTILIZZA, E ALTRO Manualetto a uso di lavoratrici e lavoratori Aprilia A cura dei delegati FIOM CGIL Aprilia Agosto 2010 1
Sommario 1. Un po di storia... 3 2. La normativa attuale sul TFR... 3 3. La tassazione del TFR... 5 4. Anticipazioni e liquidazione... 6 5. Il TFR nei fondi pensione... 7 6. Conclusioni... 8 Agosto 2010 2
1. Un po di storia La storia dell attuale trattamento di fine rapporto ha inizio un bel po di anni fa, precisamente negli anni Venti del secolo scorso. Nel 1898 si istituì la prima forma di pensione nazionale per i lavoratori dipendenti: essa era riservata a tutti gli operai, ma non era obbligatoria: ci si iscriveva su base volontaria e il sistema era a capitalizzazione, ossia la pensione corrisposta era corrispondente ai contributi versati. Nel 1919, l assicurazione previdenziale diventa obbligatoria per tutti gli operai e gli impiegati con retribuzione mensile fino a 800 lire (poco più di 1.000 euro di oggi). Non erano previsti accantonamenti specifici per chi perdeva il posto di lavoro e la pensione era sempre calcolata a capitalizzazione. Nel 1924, venne istituita per i soli impiegati l indennità di licenziamento, che aveva funzione soprattutto assistenziale. Il Codice Civile (C. C.) del 1942, che è in vigore seppur modificato ancora oggi, la estenderà a tutti i lavoratori come indennità di anzianità, calcolata in base agli anni di servizio e all ultima retribuzione (art. 2120). Nel frattempo, nel 1933 il governo Mussolini aveva istituto l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Subito dopo la guerra, nel 1945, il sistema pensionistico fu trasformato da capitalizzazione a ripartizione, a causa della spaventosa inflazione dovuta agli eventi di guerra che aveva quasi totalmente eroso i contributi dei lavoratori. Nel sistema a ripartizione, le pensioni vengono pagate dai contributi dei lavoratori attivi. Tutto procede pressoché inalterato fino al 1982, quando l indennità di anzianità viene trasformata in Trattamento di Fine Rapporto (TFR), mentre le pensioni verranno abbondantemente rimaneggiate negli anni 90 e tuttora sono oggetto di riforme e discussioni: ma questa è un altra storia, ed è raccontata da un altra parte. 2. La normativa attuale sul TFR Come accennato, la riforma fondamentale del TFR risale al 1982. In particolare, la nuova disciplina è stata introdotta con la legge 297 del 29 maggio 1982, che ha riscritto l art. 2120 del C. C. e ha stabilito un nuovo metodo di calcolo. L indennità di anzianità andava infatti calcolata, all atto della cessazione del rapporto di lavoro, moltiplicando il valore dell ultima retribuzione mensile per il numero di anni di servizio prestati; questo meccanismo si prestava però ad abusi e clientelismi, sicché il TFR si calcola ora anno per anno, con una quota annua pari alla retribuzione specifica diviso 13,5; tale quota è soggetta all aliquota contributiva dello 0,5% sicché Agosto 2010 3
alla fine l accantonamento effettivo risulta essere pari a (100/13,5)% 0,5% = 6,91% della retribuzione totale. Così, se per esempio un lavoratore ha uno stipendio o salario lordo (calcolato come sotto specificato) di 2.000 euro per 13 mensilità, quindi 26.000 euro nell anno, l accantonamento risulterà pari a 26.000 x 6,91/100 = 1796,60 euro (138,20 euro per ognuna delle 13 mensilità). Nel calcolo, le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si contano come mese intero. La quota annua di TFR maturato risulta essere quindi un po meno del 90% di una mensilità media dell anno di riferimento. Se il rapporto di lavoro ha avuto durata inferiore all anno, l accantonamento è ovviamente proporzionale alla durata effettiva. La retribuzione che concorre al calcolo del TFR è quella non occasionale. Essa comprende quindi paga base, eventuale superminimo, scatti di anzianità, elementi aziendali fissi, indennità di funzione contrattuali, eventuali benefit purché compresi nel contratto di lavoro (collettivo o individuale). In altre parole, quanto normalmente compreso nella cosiddetta parte alta della busta paga. Sono pertanto esclusi dal computo del TFR gli straordinari, i premi di risultato, le una tantum, i rimborsi spese e quant altro rivesta carattere di occasionalità, con l importante eccezione dell indennità di mancato preavviso dato che quest ultima ha natura sostitutiva della retribuzione normale che sarebbe spettata al lavoratore. Inoltre, per il computo del TFR vanno calcolate anche le ore supplementari svolte da lavoratrici e lavoratori part time. Giova poi ricordare che nel calcolo del TFR rientra la cosiddetta retribuzione figurativa, ossia quella che il lavoratore avrebbe percepito nei periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio (art. 2110 C. C.), oltre che nei periodi di sospensione per Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria sia straordinaria. Ai fini del calcolo del TFR, l art. 1 della l. 297 specifica che le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono calcolate come mese intero. Dalla retribuzione utile vanno però sottratti i giorni in cui essa non viene corrisposta, quali ad esempio congedi e permessi non retribuiti, scioperi, ecc. anche se essi vengono comunque considerati come giorni utili per la maturazione del diritto. Esempio: un lavoratore viene assunto il 15 settembre; i giorni da conteggiare nel mese sono quindi 16: egli ha diritto alla maturazione della quota di TFR relativa al mese. Sempre durante il mese di settembre, egli svolge un giorno di permesso non retribuito. La retribuzione verrà quindi decurtata di un giorno e quindi anche il TFR verrà ridotto in proporzione, pur non perdendo egli il diritto a maturare la quota nonostante i giorni lavorati si siano ridotti di uno. Il TFR viene rivalutato ogni anno, al 31 dicembre, di una quantità pari a una quota fissa di 1,5% più il 75% dell inflazione calcolata sull indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Agosto 2010 4
3. La tassazione del TFR Il TFR appartiene alla categoria dei redditi da lavoro dipendente; va quindi tassato nel periodo d imposta in cui viene percepito (per esempio, se mi licenzio nel 2007 pagherò l imposta col CUD, col 730 o con l Unico riferito al 2007, quindi con il modello 2008). Naturalmente, poiché si ha a che fare con somme d importo spesso consistente e comunque generalmente maturate in più anni (anche se con la diffusione del precariato questo non è più così vero ), se tali somme fossero soggette all aliquota d imposta marginale (cioè quella massima applicata sullo scaglione di appartenenza), molti lavoratori pagherebbero cifre spropositate e fuori dai criteri di equità previsti dall art. 53 della Costituzione. Si è introdotta pertanto la modalità della tassazione separata. La determinazione dell imposta sul TFR ha trovato una prima formulazione nel 1985 ed è stata oggetto di pesanti modifiche in anni recenti, con due interventi legislativi a partire dal 2001. Non ci addentreremo in questa normativa, che è particolarmente complessa, specialmente per quanto riguarda il calcolo dell aliquota di tassazione separata. Basti sapere che, in sede di anticipi o liquidazione alla fine del rapporto di lavoro, al TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 viene applicata la normativa vigente fino a quel momento, in cui le rivalutazioni annuali venivano tassate come il maturato, con detrazioni d imposta di 309,87 euro per ogni anno di servizio; al TFR maturato a partire dal 1 gennaio 2001 si applica invece la tassazione separata solo al maturato, mentre le rivalutazioni annue sono tassate nella misura dell 11%. Le detrazioni d imposta non esistono più, salvo che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata fino a due anni, per un valore di 61,97 euro all anno riproporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro. Si può ritenere, grosso modo, che l aliquota complessiva di tassazione del TFR sia del 23%. IL TFR conferito ai fondi pensione, diventando parte del montante previdenziale integrati- Agosto 2010 5
vo, viene poi tassato all atto del pensionamento o del riscatto per motivi non dipendenti dal lavoratore con la tassazione agevolata dell 11%, consentendo quindi un vantaggio fiscale. 4. Anticipazioni e liquidazione L art. 2120 C. C. norma anche la possibilità, da parte del lavoratore, di ottenere anticipazioni sul TFR maturato, ivi comprese le rivalutazioni di legge fino al 31 dicembre dell anno precedente quello di richiesta. I requisiti di legge per ottenere di diritto l anticipazione sono: 1. anzianità di servizio presso l azienda di almeno otto anni; 2. necessità per spese sanitarie per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, oppure 3. acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile; 4. percentuale massima di anticipazione del 70% del TFR disponibile come sopra specificato. L anticipazione del TFR spetta di diritto una sola volta in costanza di rapporto di lavoro con la stessa azienda. A queste condizioni, l art. 7 della legge 53 dell 8 marzo 2000, recepito nell accordo aziendale Aprilia dell 8 ottobre 2003, aggiunge la possibilità di richiedere l anticipazione del TFR anche per lavoratrici e lavoratori in congedo parentale. Le richieste sono soddisfatte, su base annua, nella misura massima del 10% degli aventi titolo e comunque nella misura massima del 4% dei dipendenti dell azienda. Occorre dire che quanto sopra detto costituisce la base di diritto per richiedere l anticipazione: sono le condizioni cioè nelle quali l azienda è obbligata a erogare l anticipazione. In effetti, a norma dell art. 2120 C. C., sono sempre possibili patti collettivi o individuali che prevedano condizioni più favorevoli di quelle testè citate, quali ad esempio minor anzianità, causali diverse, maggiore percentuale d anticipazione, più anticipazioni nel corso dello stesso rapporto di lavoro. Quando il rapporto di lavoro termina, il TFR viene corrisposto al lavoratore, eventualmente come residuo al netto delle anticipazioni. In merito al pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro, preme segnalare un importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 4 aprile 2002, n. 4822) che modifica l orientamento finora consolidatosi. Il Supremo Collegio ha affermato il principio che il datore di lavoro ha l obbligo di erogare il trattamento di fine rapporto nell immediatezza della cessazione del rapporto di lavoro; una successiva sentenza (16 maggio Agosto 2010 6
2002, n. 7143) specificava che l unico ritardo ammissibile poteva consistere nella mancata disponibilità del dato mensile dell indice ISTAT su cui calcolare la rivalutazione all atto della cessazione. Pertanto, la corresponsione del TFR va fatta al più entro la fine del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro o comunque dell ultima busta paga effettivamente erogata. In caso di mancata corresponsione, il diritto al TFR si prescrive entro 5 anni (art. 2948 C. C.) a partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che nel frattempo non vi siano stati atti interruttivi (atti di inizio giudizio o atti notificatori) (art. 2943 C. C.). Nel caso di chiusura dell azienda per procedura fallimentare, la mancata corresponsione del TFR da parte dell azienda stessa viene sostituita dall erogazione (previa definizione della procedura stessa e accertamento della mancanza di fondi allo scopo) a cura del Fondo di Garanzia dell INPS, istituito con la legge 297 del 1982 e alimentato dal versamento dello 0,20% mensile dello stipendio di ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro. Probabilmente questo regime verrà in futuro modificato tenuto conto del fatto che, per le aziende oltre i 50 dipendenti, il TFR non conferito ai fondi pensione (il cosiddetto inoptato) verrà depositato presso l apposito fondo INPS, a norma del decreto 252/2005 come modificato recentemente dalle disposizioni della legge finanziaria 2007 e relativi decreti attuativi. L INPS avrà quindi sempre più, in futuro, la disponibilità immediata delle somme corrispondenti al TFR dei lavoratori. Per questo motivo, già da ora per le aziende sopra i 50 dipendenti non c è più il versamento del contributo al Fondo di Garanzia. Ricordiamo che, anche dopo l entrata in vigore del decreto 252/2005, anticipazioni e liquidazione del TFR vengono sempre effettuati dall azienda: il deposito del TFR inoptato presso l INPS non ha nessun effetto dal punto di vista del lavoratore. 5. Il TFR nei fondi pensione Il TFR è, per la sua natura di retribuzione differita, un istituto previdenziale: pertanto, quando si è visto che, a seguito delle recenti riforme previdenziali, l ammontare delle pensioni future si sarebbe ridotto anche drasticamente, si è pensato di ricorrere a questa risorsa per alimentare la previdenza integrativa. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2007, i lavoratori non iscritti a un fondo pensione (che quindi già vi versano il loro TFR) sono chiamati a scegliere la destinazione del TFR, entro il 30 giugno 2007 se già in forza alla loro azienda in data 31 dicembre 2006 e comunque entro sei Agosto 2010 7
mesi dall avviamento di ogni nuovo rapporto di lavoro. Essi potranno quindi scegliere se: 1. continuare a mantenere il loro TFR nelle precedenti condizioni, senza iscriversi ad alcun fondo; 2. iscriversi a un fondo con dichiarazione esplicita, compilando quindi uno specifico modulo di adesione; 3. iscriversi al fondo di riferimento dell azienda o, in mancanza, a un fondo pubblico (regionale se esiste oppure INPS) adottando il cosiddetto silenzio assenso, ossia non esprimendo alcuna scelta esplicita entro i sei mesi. Si noti che con le due ultime modalità la scelta di destinare la propria quota di TFR al fondo pensione, qualsiasi esso sia, non è reversibile: in altre parole il TFR verrà versato al fondo finché durerà il rapporto di lavoro e diventerà quindi risparmio pensionistico, assoggettato quindi alle regole che governano i fondi pensione. 6. Conclusioni Anche la normativa del TFR, come tutte quelle che hanno implicazioni fiscali e previdenziali, non è semplice. Questo vale a maggior ragione ora che il TFR ha assunto una spiccata valenza anche dal punto di vista della gestione della vita futura dei lavoratori, con le ricadute sulla propria pensione che abbiamo sopra accennato. È indispensabile quindi che i lavoratori siano in grado di seguire la gestione del loro patrimonio futuro. Ci auguriamo che queste poche note siano utili. In ogni caso dubbio o se si volessero approfondire questi temi e presentare questioni o problemi ad essi inerenti, invitiamo lavoratrici e lavoratori a contattare i delegati FIOM. - Delegati RSU Fiom-Cgil Aprilia www.fiomaprilia.it Info: delegati@fiomaprilia.it Agosto 2010 8