POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



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Transcript:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Questo vademecum ha lo scopo di riassumere i concetti relativi alla PEC. Per approfondimenti e verifiche, si rimanda alla legislazione vigente. 1

COS E ED A COSA SERVE PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", che però ha la caratteristica di fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario; La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l invio, l integrità e l avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l opponibilità a terzi dell avvenuta consegna). 2

ANALOGIE CON LE RACCOMANDATE La PEC consente di effettuare l invio di documenti informatici con garanzia di "certificazione" dell invio e dell avvenuta (o mancata) consegna; ha pertanto tutti i requisiti della raccomandata con A/R. In più offre molti vantaggi sia in termini di tempo che di costi; semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione; semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca; facilità di invio multiplo con costi estremamente più bassi; velocità della comunicazione e senza necessità della presenza fisica del destinatario per la consegna; possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quelle usuali e senza vincoli di tempo. 3

GARANZIE E VANTAGGI La PEC garantisce l identità del mittente tramite l inalterabilità dell indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l invio del messaggio e, contemporaneamente, l associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella P.E.C.,in quanto per rendere operativa l utenza serve un documento che attesti l identità del richiedente. 4

COMUNICAZIONI PA-CITTADINO L istanza che un cittadino invia via PEC alla Pubblica Amministrazione è legalmente valida sin dal momento della ricezione, in quanto l invio in questa modalità costituisce sottoscrizione elettronica. Questo permette di sostituire la classica domanda cartacea. Si ricorda che con l iniziativa Pec per il cittadino la diffusione di questo strumento di comunicazione avrà un rapidissimo sviluppo. E opportuno sin d ora attivarsi per gestire il relativo potenziale flusso di istanze.

CHI E COME Da una casella P.E.C è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica ma, sia l invio che la ricezione, hanno valore legale nel solo caso in cui il destinatario sia a sua volta dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata. E possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano Gestori di PEC differenti perché, la normativa impone ai differenti operatori di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti. 6

CERTEZZA DI RECAPITO Il destinatario non può negare l avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l avvenuta consegna. 7

RINTRACCIABILITA & CONSERVAZIONE Nel caso si smarrisca una ricevuta, per ottenerne copia valida a fini legali ci si deve rivolgere al proprio Gestore di P.E.C il quale, per legge, è obbligato a tener conto dei movimenti relativi alle trasmissioni effettuate per trenta mesi in un apposito un registro informatico chiamato Log File, dove vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse 8

SICUREZZA La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate nel Log delle trasmissioni. La normativa di riferimento fissa i livelli minimi si sicurezza che devono essere garantiti dal Gestore ai propri utenti. In particolare, il Gestore è tenuto ad informare il mittente, bloccandone la trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle e-mail inviate/ricevute. 9

Attivazione PEC e servizi fruibili Per richiedere il servizio di PEC ci si deve rivolgere ad uno dei Gestori iscritti nell indice pubblico tenuto dal DigitPA (ex CNIPA); possono chiederlo solamente le aziende e le Pubbliche Amministrazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Per attivare la casella di PEC è necessario che l utente scelga il Gestore con cui vuole attivare la propria casella e quindi segua le istruzioni contenute nel sito o nel manuale operativo del Gestore scelto. Si possono richiedere domini di P.E.C, singole caselle, servizi ulteriori non regolamentati e si può disporre, inoltre, di un servizio di gestione di caselle di posta, ricevute opponibili, accesso a log in caso di smarrimento di una ricevuta o contestazioni, livelli minimi di servizio garantiti dalla norma. 10

CONTROLLI La vigilanza a regime è effettuata da DigitPA, con controlli periodici anche su segnalazione, attraverso l emissione di delibere e atti di indirizzo, con incontri periodici e attraverso l acquisizione di informazioni. La normativa di riferimento impone ai gestori il rispetto di requisiti di minimi di qualità e continuità del servizio. Esistono registri o elenchi pubblicamente consultabili delle caselle di PEC solo per le PA, in un servizio denominato "Indice delle Pubbliche Amministrazioni" (IPA) consultabile on line all indirizzo http://www.indicepa.gov.it/, al quale è obbligatorio registrarsi. 11

ATTENZIONE Aprendo un messaggio di posta certificata è possibile ricevere un avviso con il quale viene evidenziato che il certificato utilizzato dal Gestore P.E.C. per sottoscrivere un messaggio, una ricevuta od un avviso, è scaduto. Vuol dire che il messaggio è stato firmato dal Gestore con un certificato scaduto al momento ed è, pertanto, necessario controllare che la scadenza del certificato sia posteriore al riferimento temporale apposto sul messaggio in esame. 12

Firma digitale La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l autenticità e l integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione, da parte del firmatario. 13

REQUISITI In sostanza i requisiti assolti sono: Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell identità del sottoscrittore; Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione; Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore. 14

COME FUNZIONA Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche, attribuite in maniera univoca ad un soggetto detto Titolare della coppia di chiavi. La prima, chiave privata destinata ad essere conosciuta solo dal Titolare, è utilizzata per la generazione della firma digitale da apporre al documento, la seconda, chiave da rendere pubblica, viene utilizzata per verificare l autenticità della firma. Caratteristica di tale metodo, detto crittografia a doppia chiave, è che, firmato il documento con la chiave privata, la firma può essere verificata con successo esclusivamente con la corrispondente chiave pubblica.la sicurezza è garantita dalla impossibilità di ricostruire la chiave privata (segreta) a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono univocamente collegate. 15

La PEC dal punto di vista della PA L utilizzo della posta elettronica certificata rappresenta per la Pubblica Amministrazione un opportunità ed un obbligo al tempo stesso. Consente di ammodernare i propri processi di comunicazione aumentando l efficienza e riducendo i costi con grande recupero di efficienza e risparmi diretti e indiretti. Il codice dell amministrazione digitale (L. 82/05) stabilisce che i privati hanno diritto a richiedere e ottenere l uso della PEC da parte delle amministrazioni, le quali ai sensi della l. 82/05, art. 47, devono istituire almeno una casella di posta elettronica certificata. Stabilisce inoltre che gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle amministrazioni devono essere resi disponibili anche attraverso il sito web dell amministrazione stessa. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del Gestore di posta elettronica certificata da utilizzare nelle comunicazioni con le stesse[art. 16 DPR], mentre l utilizzo nei confronti dei privati della posta elettronica certificata deve essere da questi esplicitamente richiesto fornendo il proprio indirizzo. La dichiarazione di tale indirizzo è giuridicamente valida nell ambito di ciascun procedimento. A tal fine è opportuno che le amministrazioni, che intendono utilizzare la PEC nei confronti dei privati che accettano tale canale di comunicazione, richiedano espressamente il consenso per tutti i procedimenti per i quali sono in grado di comunicare attraverso la PEC stessa. La volontà dell utente potrà essere revocata ovvero il privato può comunicare una variazione di indirizzo di posta elettronica certificata. Allo stato attuale della normativa l indirizzo di posta elettronica certificata non può essere considerato come una residenza telematica e non esistono elenchi pubblici di indirizzi di posta elettronica certificata di privati. La norma prevede che la Pubblica Amministrazione possa essere anche gestore di posta elettronica certificata. In questo caso può operare: limitatamente ai propri bisogni di caselle di posta elettronica certificata; fornendo le caselle PEC anche ad altre amministrazioni; fornendo le caselle anche ai privati. 16

Normativa di riferimento Codice dell amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 DPCM 6.5.2009 Circolari 1/2010 e 2/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell Innovazione Tecnologica