del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)



Documenti analoghi
Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFI

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

del 5 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Le Principali Novità

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

Ordinanza sulla formazione professionale di base

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Legge sui consulenti in brevetti

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

BENVENUTI AL CORSO DI FORMAZIONE per RSPP e ASPP. Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP e ASPP Modulo A 1

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

SIAL srl è in grado di garantire alle aziende richiedenti, sia di

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA.

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

MANSIONARIO DEL DIRETTORE SANITARIO

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP - RSPP

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

Profilo delle scuole universitarie d arti visive e di arti applicate (SUAAV)

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Transcript:

Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull assicurazione contro gli infortuni; visto l articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 2 sul lavoro, ordina: Sezione 1: Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro Art. 1 1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro: a. 3 i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all ordinanza del 17 ottobre 2001 4 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche. b. gli igienisti del lavoro che: 1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera, 2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e 3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all articolo 4; c. gli ingegneri di sicurezza che: 1. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera, 2. dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa, RU 1996 3121 1 RS 832.20 2 RS 822.11 3 Nuovo testo giusta l art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1 giu. 2002 [RU 2002 1189]. 4 [RU 2002 1189 1403, 2004 3869. RU 2007 4055 art. 16]. Vedi ora: l O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0). 1

822.116 Tutela dei lavoratori 3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all articolo 5; d. gli esperti nell ambito della sicurezza che: 1. hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti, 2. dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa, 3. hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all articolo 6. 2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica). Sezione 2: Esigenze relative al perfezionamento professionale Art. 2 In generale 1 Il perfezionamento professionale si prefigge di completare la formazione di base e l esperienza professionale di cui all articolo 1 mediante conoscenze specifiche in materia di prevenzione degli infortuni professionali e dei danni alla salute cagionati dal lavoro, garantendo in tal modo che gli specialisti della sicurezza sul lavoro possano adempiere i loro compiti. 2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezionamento riconosciuti (art. 9). 5 3 Il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame. Agli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno superato l esame è rilasciato un certificato. 4 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno seguito il perfezionamento professionale all estero devono frequentare un corso di introduzione alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 3 6 Art. 4 Perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro 1 Il perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro, di una durata complessiva di due anni, comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica dura almeno 100 giorni. 5 Nuovo testo giusta l art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1 giu. 2002 [RU 2002 1189]. 6 Abrogato dall art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche [RU 2002 1189]. 2

Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 2 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell allegato 2. Art. 5 Perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza 1 Il perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza dura almeno 35 giorni e comprende un lavoro pratico proprio all attività di ingegnere di almeno cinque giorni e un esame finale. 2 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell allegato 3. Art. 6 Perfezionamento professionale degli esperti nell ambito della sicurezza 1 Il perfezionamento professionale degli esperti nell ambito della sicurezza dura almeno 20 giorni. 2 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell allegato 4. Sezione 3: Esigenze relative alla formazione permanente Art. 7 1 La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 2 La formazione permanente verte in particolare sui punti seguenti: a. conoscenza di innovazioni importanti; b. ampliamento e approfondimento delle conoscenze in settori scelti della pratica; c. scambio di esperienze con esperti e tra colleghi; d. studio di problemi di attualità, di programmi di azioni e di campagne. 3

822.116 Tutela dei lavoratori Sezione 4: Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale 7 Art. 8 8 Art. 9 Riconoscimento dei corsi di perfezionamento professionale 1 Le organizzazioni che intendono far riconoscere i corsi da esse istituiti come corsi di perfezionamento devono inoltrare una domanda scritta all Ufficio federale della sanità pubblica 9 (Ufficio federale). 2 La domanda deve essere corredata dei documenti che indicano in particolare il piano degli studi, le materie d esame secondo gli allegati, il regolamento d esame e le qualifiche professionali degli insegnanti. 3 L Ufficio federale riconosce, d intesa con la Segreteria di stato dell economia (SECO) 10, i corsi di perfezionamento professionale dopo aver sentito gli altri uffici federali interessati, la commissione di coordinamento conformemente all articolo 85 della legge del 20 marzo 1981 11 sull assicurazione contro gli infortuni e le associazioni di categoria degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 12 4 L Ufficio federale e il SECO esaminano periodicamente se i corsi di perfezionamento professionale adempiono costantemente le condizioni per il riconoscimento. Art. 10 13 Elenco dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti L Ufficio federale tiene un elenco pubblico dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti. Art. 11 14 Rimedi giuridici I ricorsi contro le decisioni adottate dall Ufficio federale secondo l articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l organizzazione giudiziaria. 7 Nuovo testo giusta l art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1 giu. 2002 [RU 2002 1189]. 8 Abrogato dall art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche [RU 2002 1189]. 9 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). 10 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 11 RS 832.20 12 Nuovo testo giusta l art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1 giu. 2002 [RU 2002 1189]. 13 Nuovo testo giusta l art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1 giu. 2002 [RU 2002 1189]. 14 Nuovo testo giusta il n. II 85 dell O dell 8 nov. 2006 concernente l adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RU 2006 4705). 4

Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 Disposizione transitoria Un esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell ambito della sicurezza sul lavoro, acquisita prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, è considerata un perfezionamento professionale sufficiente. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1997. 5

822.116 Tutela dei lavoratori Allegato 1 15 15 Abrogato dall art. 13 dell O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche [RU 2002 1189]. 6

Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 Allegato 2 (art. 4 cpv. 2) Perfezionamento professionale per igienisti del lavoro: materie insegnate A. Conoscenze generali a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell ambito della sicurezza sul lavoro e dell igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell ambiente); b. Organizzazione del lavoro e gestione aziendale; c. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio; d. Statistiche interne all azienda sulla sicurezza sul lavoro; e. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all igiene; f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale; g. Conoscenze di base in materia di tecnica di sicurezza, inchieste sugli infortuni e cause degli infortuni. B. Conoscenze specifiche e attitudini in materia di igiene del lavoro a. Determinazione del potenziale di pericolo: 1. Conoscenza delle attività professionali, dei procedimenti e dei processi di lavoro, 2. Conoscenza dei fattori nocivi sul posto di lavoro (fattori chimici, fisici, biologici); b. Esame e valutazione dei rischi: 1. Metodi d esame in materia di igiene del lavoro (tecnica di misurazione, strategia relativa al prelievo di campioni, ecc.), 2. Impiego del biomonitoraggio in collaborazione con i medici del lavoro, 3. Analisi dei rischi. Valutazione dei risultati per quanto riguarda i pericoli per la salute nella pratica. Conoscenza delle ripercussioni sulla salute generate da fattori chimici (tossicologia), fisici e biologici. Relazione dose-effetto; c. Controllo ed eliminazione dei rischi: 1. Eliminazione dei pericoli alla fonte. Modifica dei processi di lavoro e dei comportamenti, 7

822.116 Tutela dei lavoratori 2. Limitazione dei pericoli (es. mediante l efficace aspirazione locale deivapori o delle polveri nocivi), 3. Protezione individuale della salute, 4. Allestimento di programmi integrati per la protezione della salute sul posto di lavoro (igiene del lavoro, medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni). C. Conoscenze di base nei settori specialistici affini all igiene del lavoro a. Medicina del lavoro; b. Ergonomia e psicologia del lavoro; c. Prevenzione degli infortuni; d. Questioni generali in materia di salute nonché di medicina sociale e preventiva; e. Epidemiologia; f. Protezione dell ambiente. 8

Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 Perfezionamento professionale per ingegneri di sicurezza: materie insegnate Allegato 3 (art. 5 cpv. 2) a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell ambito della sicurezza sul lavoro e dell igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell ambiente); b. Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza; c. Identificazione dei pericoli; d. Analisi sistematica degli infortuni; e. Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni; f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale; g. Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all igiene; h. Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali; i. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio; k. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all igiene; l. Statistiche interne all azienda sulla sicurezza sul lavoro; m. Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene); n. Integrazione della sicurezza sul lavoro e dell igiene nella politica aziendale (pianificazione strategica e operativa); o. Iscrizione nel bilancio, controlling e reporting della sicurezza sul lavoro e dell igiene; p. Comunicazione e ricorso ai media (pubblicità) per la sicurezza sul lavoro e l igiene; q. Sicurezza sul lavoro e igiene quali compiti di gestione, corso di motivazione; r. Analisi dei rischi. 9

822.116 Tutela dei lavoratori Perfezionamento professionale degli esperti nell ambito della sicurezza: materie insegnate Allegato 4 (art. 6 cpv. 2) a. Conoscenza delle basi legali (leggi, ordinanze) nonché delle direttive, delle norme ecc. nell ambito della sicurezza sul lavoro e dell igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (es. protezione dell ambiente); b. Consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza; c. Identificazione dei pericoli; d. Analisi sistematica degli infortuni; e. Cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni; f. Aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale; g. Aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all igiene; h. Prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali; i. Organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio; k. Basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro e all igiene; l. Statistiche interne all azienda sulla sicurezza sul lavoro; m. Conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene); n. Sicurezza sul lavoro quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione. 10

Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 Allegato 5 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 19 dicembre 1983 16 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue: Art. 11b cpv. 1 Art. 11d Art. 11d bis Art. 48 cpv. 1 secondo periodo Art. 53 lett. g Art. 101 cpv. 2 lett. c Art. 103 16 RS 832.30. Le modifiche qui appresso sono inserite nell O menzionata. 11

822.116 Tutela dei lavoratori 12