Web Developer Nino Caridi REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA



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Web Developer Nino Caridi REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA DD.RR. nn. 187/2004, 565/2004, 383/2005, 398/2006, 259/2009, 179/2011

ART. 1 - Finalità - TITOLO I NORME GENERALI 1. Il presente Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità di seguito denominato Regolamento, recependo i principi di cui alla legge 168 del 9/5/1989 e le altre disposizioni vigenti in materia, disciplina l organizzazione amministrativa, finanziaria ed economica per l Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, tenendo conto altresì dei principi di cui al D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle recenti disposizioni di cui alle OO.DD. n.ri 98 e 99 del 4/10/2002 che prevedono un nuovo riassetto organizzativo cui farà esplicito riferimento il Regolamento di Ateneo. 2. Il Regolamento disciplina altresì l amministrazione del patrimonio, l attività negoziale e il controllo sulla gestione dell Amministrazione Centrale dell Università nonché dei singoli centri di gestione.

TITOLO II AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE ART. 2 - I centri di gestione autonoma - CAPO I - NORME COMUNI 1. I Centri di gestione dispongono di autonomia gestionale, negoziale, finanziaria e di spesa. Essi sono individuati dallo Statuto dell Ateneo (1). 2. Tutte le competenze non spettanti ai centri di gestione autonoma, competono al Consiglio di Amministrazione dell Università. ART. 3 - Competenze dei centri di gestione - 1. I centri di gestione predispongono i programmi relativi alla propria attività e assicurano una gestione efficace ed efficiente delle risorse in ottemperanza del presente Regolamento. 2. I centri di gestione amministrano i fondi ordinari loro attribuiti dall Ateneo (2) e i fondi resi loro disponibili da entrate dirette provenienti da terzi. Di tali entrate dirette i Centri di Gestione sono tenuti a dare comunicazione entro due giorni alla Direzione Amministrativa di Ateneo, che provvederà a disporne l incasso nel bilancio dell Ateneo a mezzo di apposita reversale ed il contestuale trasferimento al Centro competente. ART. 4 - Coordinamento fra i centri di Gestione - 1. Il coordinamento dei centri di gestione autonoma dell amministrazione centrale spetta al Direttore Amministrativo. 2. Il controllo delle attività di natura economica, finanziaria, gestionale e negoziale dei Centri di gestione spetta, nell ambito delle rispettive competenze, agli organi di Governo dell Ateneo e al Direttore Amministrativo, a cui spetta anche il coordinamento. CAPO II - CENTRI DI GESTIONE DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE ART. 5 - Costituzione e funzionamento - (1) Articolo 55. Centri di gestione Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio. Sono tali l'amministrazione centrale, le Facoltà, i Dipartimenti, i centri di servizi bibliotecari, i centri interdipartimentali di servizio (da modificare con l'inserimento dei Centri di Servizio di Ateneo) e di ricerca di cui al precedente art. 46. (2) Esclude qualunque entrata diretta dei centri di Gestione

1. I1 centro o i centri di gestione autonoma dell amministrazione centrale sono coordinati dal Direttore Amministrativo dell Ateneo. 2. Il Rettore, il Senato Accademico e i1 Consiglio di Amministrazione, ciascuno per la propria competenza, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare da parte dell amministrazione centrale e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. 3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare in gestione al Direttore Amministrativo apposite risorse di bilancio dell Ateneo, determinata in relazione ai procedimenti o ai subprocedimenti attribuiti alla competenza dello stesso Direttore Amministrativo, fissando la ripartizione di detti fondi per categorie di spesa e, per quanto riguarda le spese in conto capitale, anche per capitoli. 4. Al Direttore Amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l adozione di tutti gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati. 5. Qualora vengano istituiti dei centri di gestione, il Direttore Amministrativo sovrintende all attuazione dei programmi definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e a tal fine adotta progetti finalizzati al perseguimento di risultati esplicitamente definiti la cui gestione compete ai dirigenti responsabili di ciascun centro, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto e definendo anche i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare. 6. Il Direttore Amministrativo verifica le attività dei dirigenti, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, indicando espressamente le motivazioni nel provvedimento di sostituzione. Di tale provvedimento viene data contestuale comunicazione al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione. 7. I responsabili dei centri di gestione autonoma dell amministrazione centrale sono competenti per ogni spesa, relativa al funzionamento del centro, che non superi l importo di uro 50.000,00. CAPO III - ALTRI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA ART. 6 - Organi dei centri di gestione autonoma - 1. Sono organi del centro di gestione: a) il Consiglio; b) il Direttore; c) la Giunta, quando è prevista dallo Statuto dell Università o dall eventuale Regolamento del centro di gestione. ART. 7 - Consiglio del centro di gestione autonoma -

1. Il Consiglio del centro di gestione autonoma: a) determina i programmi dell attività del centro; b) controlla che l attività del centro si svolga in modo efficace ed efficiente. 2. Il Consiglio approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del centro, predisposti dal Direttore, delibera sulle convenzioni, sui contratti e su tutte le altre materie ai sensi dello Statuto dell Università e del presente Regolamento. 3. Nelle Facoltà le funzioni di consiglio del centro di gestione autonoma spettano al Consiglio di Facoltà, al quale spetta quindi anche l approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. ART. 8 - Direttore del centro di gestione autonoma - 1. Nelle facoltà, il Direttore del relativo centro di gestione autonoma è il Preside. 2. Il Direttore del centro designa un Vice Direttore tra i membri del Consiglio del centro di gestione che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo e per la gestione di determinate funzioni ad esso delegate dal Direttore o dal Consiglio. 3. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto dell Università, dal presente Regolamento e dall eventuale Regolamento del centro di gestione. 4. In particolare, il Direttore: a) è responsabile della realizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, dei programmi e delle attività del centro; b) predispone con la collaborazione del Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) predispone la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte e sui risultati ottenuti; d) dirige il personale tecnico-amministrativo del centro; e) è competente per ogni spesa, relativa al funzionamento del centro, che non superi 1 importo di uro 2.500,00, salvo che il Regolamento del centro fissi un limite inferiore; f) stipula i contratti in conformità a quanto stabilito dal Titolo V del presente Regolamento; g) autorizza le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al centro, disponendo le relative anticipazioni. ART. 9 - Segretario Amministrativo 1. Il Segretario Amministrativo esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamenti per tutti gli adempimenti di carattere contabile e amministrativo. 2. In particolare, il Segretario Amministrativo:

a) collabora con il Direttore nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo e della situazione patrimoniale; b) è preposto alle attività amministrativo-contabili del centro e al loro coordinamento; c) controlla la regolarità dei documenti contabili; d) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali ed alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili; e) collabora con l apposita struttura operativa a livello di Ateneo per il controllo di gestione; f) fornisce alla MacroArea Finanziaria dell Ateneo, di cui all art. 35 del presente Regolamento, i dati necessari al fine della riassunzione e verifica dei dati riguardanti il bilancio preventivo, consuntivo e consolidato. 3. Il Segretario Amministrativo del Centro di Gestione partecipa alle sedute del relativo Consiglio in qualità di segretario verbalizzante e con funzione consultiva ed è responsabile della corretta tenuta dei verbali delle adunanze. Il Segretario Amministrativo delle Facoltà partecipa con funzione consultiva alle adunanze del Consiglio di Facoltà soltanto su richiesta del Preside. 4. I1 Segretario Amministrativo è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Centro di Gestione. Quest ultimo sentito il Segretario Amministrativo, designa la persona incaricata di sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento. ART. 10 - Centri di servizi amministrativi - 1. L attività di Gestione amministrativo contabile può essere affidata anche ad un centro di servizi amministrativi che opera a favore di più centri di gestione autonoma. In tal caso, il Direttore Amministrativo nomina il funzionario che svolge anche le funzioni di Segretario Amministrativo dei Centri di gestione amministrati.

TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA CAPO I -ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI DI PREVISIONE DELL ATENEO ART. 11 - Esercizio finanziario - 1. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. ART. 12 - Bilancio di previsione - 1. L attività finanziaria dell Università si svolge attraverso il bilancio di previsione annuale di Ateneo. 2. Il progetto del bilancio, presentato dal Rettore ai sensi dell art.22 dello Statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico e previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti entro i1 15 dicembre dell anno precedente. 3. I1 bilancio di previsione annuale è formulato in termini di competenza ed ha carattere autorizzatorio. 4. L unità elementare del bilancio è il capitolo. 5. II bilancio indica, per ciascun capitolo, l ammontare delle entrate che si prevede di accertare e l ammontare delle spese che si prevede di impegnare nonché il confronto con le previsioni definitive riferite all esercizio precedente. 6. Nel bilancio è iscritto anche l avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce, nella misura risultante da una tabella illustrativa apposita. 7. Il bilancio è redatto dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente della MacroArea Finanziaria, che indica, tra l altro, i criteri per la determinazione dei trasferimenti ai centri di gestione autonoma, i motivi delle variazioni proposte rispetto alla previsione dell esercizio in corso e ogni valutazione idonea a supporto dell attendibilità della previsione, ed è accompagnato da una relazione del Rettore. 8. E vietata la gestione di fondi fuori del bilancio. 9. I bilanci dei centri di gestione autonoma sono allegati a quello dell Ateneo. 10. Copia del bilancio di previsione dell Ateneo è inoltrata al Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca.

ART. 13 - Pareggio del bilancio - 1. Il bilancio deve risultare in pareggio e pertanto le spese iscritte nel bilancio, compreso 1 eventuale disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente quello a cui i1 bilancio si riferisce, devono essere contenute nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, compreso l eventuale avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce. ART. 14 - I1 contenuto del Bilancio dell Ateneo - 1. Nel bilancio vengono iscritte le entrate e le spese che riguardano 1 Ateneo nel suo insieme. 2. Nel bilancio di previsione le entrate sono classificate in titoli come segue: TITOLO I - Entrate Contributive TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti TITOLO III - Entrate Diverse TITOLO IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti TITOLO V - Entrate Derivanti da trasferimenti in conto capitale TITOLO VI - Entrate Derivanti da accensione di prestiti TITOLO VII - Partite di giro e contabilità speciali 3. Nell ambito di ogni titolo le entrate si suddividono in categorie in base al tipo e alla provenienza dei relativi proventi. 4. Nel bilancio di previsione le spese sono classificate in titoli come segue: TITOLO I - Spese correnti TITOLO II - Spese in conto capitale TITOLO III - Estinzione di mutui e prestiti TITOLO IV - Partite di giro e contabilità speciali 5. Nell ambito di ogni titolo le spese si suddividono in categorie in base alle loro finalità e tenendo conto degli eventuali loro vincoli di destinazione. 6. Le categorie delle entrate e delle spese si suddividono in capitoli. 7. Nel bilancio di Ateneo le previsioni di entrata e di spesa sono riepilogate in un apposito quadro generale e riassuntivo in relazione ai titoli e alle categorie nelle quali sono iscritte. ART. 15 - Partite di giro - 1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese, effettuate per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l Ateneo o per il Centro di gestione autonoma nonché le Somme somministrate ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.

ART. 16 - Fondo di riserva - 1. Nel bilancio di Ateneo è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante 1 esercizio e per le spese impreviste. L ammontare di detto fondo non può superare i1 5 per cento delle spese correnti previste in bilancio. 2. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Consiglio di Amministrazione. In caso d urgenza possono essere effettuate dal Rettore con provvedimento da presentare per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione. ART. 17 - Esercizio provvisorio - 1. Qualora il progetto di bilancio non sia stato approvato entro il 15 dicembre, il Consiglio di Amministrazione autorizza con propria deliberazione 1 esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi. ART. 18 - Variazioni e storni al bilancio - 1. Nel corso dell esercizio finanziario, ove sia necessario modificare previsioni di entrata e di spesa, il Consiglio di Amministrazione dispone le conseguenti variazioni di bilancio. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte e deliberate quando ne sia assicurata la completa copertura finanziaria. 3. Le variazioni di spesa possono essere disposte entro il 30 novembre di ciascun anno. Oltre tale data possono essere effettuate solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza non prevedibili. 4. In casi di urgenza le variazioni possono essere disposte dal Rettore con provvedimento da presentare per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 5. Sono vietate le variazioni che determinano storni nella gestione dei residui nonché tra residui e competenza o viceversa. ART. 19 - Assestamento del bilancio - 1. Dopo 1 approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, può procedersi all assestamento del bilancio dell esercizio in corso. 2. Nel caso in cui risulti accertato un avanzo maggiore o un disavanzo minore di quello presunto nel bilancio, con l assestamento sono utilizzate tali maggiori disponibilità finanziarie. 3. Nel caso in cui risulti accertato un avanzo minore o un disavanzo maggiore di quello presunto, con 1 assestamento sono disposte le variazioni che riportano il bilancio in pareggio.

4. Il Direttore Amministrativo, coadiuvato dal Dirigente della MacroArea Finanziaria, sulla base del conto consuntivo dell Ateneo e delle risultanze della gestione in corso, nonché sulla base delle relazioni inoltrate dei centri di spesa, predispone un progetto di assestamento del bilancio in cui vengono collocate le esigenze riguardanti la parte rimanente dell esercizio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ART. 20 Mutui - 1. Il Consiglio di Amministrazione autorizza, con apposito provvedimento deliberativo, il Rettore a disporre l accensione di mutui per l effettuazione di spese di investimento. 2. L importo annuo delle rate di ammortamento dei mutui, di cui al precedente comma, non può superare i limiti imposti dalle leggi vigenti. ART. 21 - Gestione del bilancio - CAPO II -GESTIONE DEL BILANCIO 1. La gestione del bilancio si effettua mediante l accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate e mediante l impegno, la liquidazione, l ordinazione ed il pagamento delle spese. ART. 22 - Accertamento delle entrate - 1. L entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, ne sono appurate la ragione del credito, la persona debitrice e l ammontare del credito che viene a scadenza nell anno nonché la pertinenza ad un determinato capitolo del bilancio. ART. 23 - Riscossione delle entrate - 1. Le entrate sono riscosse dall istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, in corrispondenza ad apposite reversali emesse dall Università. 2. L intero ammontare delle somme comunque introitate deve affluire all istituto cassiere. 3. Le somme giacenti sui conti correnti postali al 31 dicembre di ciascun anno, e non ancora trasferite all istituto cassiere, formano accertamenti nell esercizio di competenza e conseguentemente residui attivi. 4. Le somme che pervengono direttamente all Università sono annotate in apposito registro e versate all istituto cassiere, previa emissione della reversale di incasso. 5. Le persone autorizzate a riscuotere somme per conto dell Università rilasciano quietanza e ne dispongono il versamento all istituto cassiere

entro il termine massimo di tre giorni mediante un apposita distinta e conservando le relative quietanze. 6. Le reversali d incasso, numerate in ordine progressivo nell ambito di ogni esercizio finanziario, indicano il debitore, l importo, la causale del versamento, la data dell emissione e il capitolo di bilancio cui 1 entrata è da riferire, precisando se essa attiene alla gestione di competenza o alla gestione dei residui. 7. Le reversali sono registrate cronologicamente in apposito giornale e negli appositi partitari e sono firmate congiuntamente dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile della MacroArea Finanziaria dell Ateneo oppure dalle persone da essi rispettivamente delegate o che legittimamente li sostituiscono. Le reversali di incasso potranno essere costituite da supporto informatico, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 8. I1 Direttore Amministrativo vigila affinché la riscossione delle entrate del bilancio dell Ateneo e il loro versamento all istituto cassiere avvengano integralmente e con la prescritta tempestività. 9. Al termine dell esercizio finanziario, le reversali delle quali non è avvenuta la riscossione sono restituite dall istituto cassiere per il loro annullamento e la riemissione nell esercizio finanziario successivo. ART. 24 - Residui attivi e minori entrate - 1. Al termine dell esercizio finanziario, le entrate accertate e non riscosse dall istituto cassiere costituiscono residui attivi. 2 L area finanze cura l accertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza dell esercizio, nonché il riaccertamento di quelli gia iscritti tra i residui degli anni precedenti. 3. I residui attivi sono conservati fino a quando le relative somme non risultino riscosse e versate o non siano dichiarati inesigibili. 4. Le somme iscritte nelle entrate del bilancio e non accertate al termine dell anno finanziario costituiscono minore entrate rispetto alle relative previsioni. ART. 25 - Impegno delle spese - 1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell esercizio le somme dovute ai creditori a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e determinate in base alla legge, a contratto o altro titolo giuridicamente valido. Per il bilancio di Ateneo, formano impegni di spesa le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i trasferimenti ai centri di gestione autonoma. 2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal Direttore Amministrativo o, in caso di assegnazione di budget ai dirigenti responsabili delle MacroAree gli impegni di spesa saranno assunti da questi ultimi nei limiti delle disponibilità di

bilancio. 3. Con 1 approvazione del bilancio e successive variazioni e senza ulteriori atti, è costituito impegno, sui relativi stanziamenti, per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare gia attribuito al personale di ruolo dell Ateneo e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti e per gli interessi di preammortamento e relativi oneri accessori; c) per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 4. Gli impegni si riferiscono all esercizio finanziario in corso, fanno eccezione quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l impegno può estendersi a più anni, i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio. b) spese per estinzione di mutui; c) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell esercizio successivo; d) spese per affitti, noleggi ed altre spese continuative e ricorrenti, per le quali l impegno può estendersi a più esercizi, quando se ne riconosca la necessità o la convenienza, e comunque per un periodo non superiore a nove anni. 5. Le somme stanziate in conto capitale possono essere mantenute in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti. Alla chiusura dell esercizio tali somme formano residui di stanziamento che devono essere tenuti distinti dagli altri residui passivi. 6. I residui di stanziamento non possono essere mantenuti oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento stesso. 7. Dopo la chiusura dell esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell esercizio scaduto. 8. La MacroArea Finanziaria dell Ateneo verifica l esatta imputazione al capitolo e alla disponibilità dei fondi. ART. 26 - Liquidazione delle spese - 1. Le spese sono liquidate sulla base di documentazione idonea entro i limiti degli impegni assunti, individuando il creditore e precisando l importo del debito. 2. Gli uffici che hanno dato esecuzione al provvedimento di spesa sono responsabili della liquidazione apponendo il proprio visto sui documenti giustificativi, dopo aver verificato 1 adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento d impegno, la rispondenza tecnica delle note di spesa alle suddette condizioni e, ove occorra, anche la positività del collaudo o la registrazione nell inventario.

3. Nel caso di liquidazione di bollette relative alle spese di consumo di energia elettrica, acqua, gas e comunicazioni telefoniche, la firma non viene apposta su ciascuna bolletta, ma sul riepilogo complessivo. ART. 27 - Ordinazione delle spese - 1. II pagamento delle spese già liquidate viene ordinato a favore dei creditori, mediante mandati individuali o collettivi tratti sull istituto incaricato del servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano alla competenza dell esercizio finanziario in corso o al conto dei residui passivi di esercizi precedenti, indicano l anno nel quale sono emessi, il titolo, la categoria ed il capitolo ai quali fanno riferimento, il creditore, la causale del pagamento e la somma da pagare. 3. I mandati di pagamento sono firmati congiuntamente dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente della MacroArea Finanziaria oppure dalle persone che legittimamente li sostituiscono. I mandati potranno essere costituiti da supporto informatico, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 4. Con cadenza trimestrale il Direttore Amministrativo e il Dirigente della MacroArea Finanziaria trasmettono al Rettore la situazione finanziaria relativa agli accertamenti ed agli impegni riferita al periodo indicato. 5. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali del collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dall annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. 6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa. ART. 28 - Pagamento delle spese - 1. I pagamenti sono effettuati dall istituto che gestisce il servizio di cassa, nei termini della relativa convenzione. 2. L istituto di cui sopra è tenuto comunque a pagare, alla prevista scadenza le imposte, le quote di ammortamento dei mutui e le altre somme per le quali è prevista l anticipazione a norma di legge, richiedendo l emissione del relativo mandato, ai fini della regolarizzazione. Tale mandato sarà emesso entro 15 giorni. 3. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale ovvero possono essere annullati su speciale segnalazione della ragioneria centrale dell Ateneo, ed emessi nuovi mandati nell esercizio finanziario successivo, in conto residui. ART. 29 - Carte di credito -

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate all Università degli Studi di Reggio Calabria o ai centri di gestione autonoma, i titolari possono essere il Rettore, il Prorettore, il Direttore Amministrativo, i Dirigenti, i Presidi ed i Direttori del Centri di Gestione. Il Direttore Amministrativo può autorizzare, per particolari esigenze di servizio, l utilizzo di sistemi automatizzati di pagamento da parte di alcune unità di personale (ad es. gli autisti). L utilizzo improprio delle carte di credito o di altri sistemi automatizzati di pagamento dà luogo a responsabilità amministrativa, contabile e penale. ART. 30 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento - 1. Su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, i mandati di pagamento possono essere estinti anche mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all ordine del creditore da spedire, a cura dell istituto cassiere all indirizzo del creditore, con spese a suo carico; c) Accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell istituto cassiere; d) Mediante quietanza diretta del creditore; e) Con quietanza dell economo. ART. 31 - Residui passivi ed economie di spesa - 1. Al termine dell esercizio finanziario, le spese che risultino impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi e, come tali, iscritti nel conto consuntivo. 2. L area finanze cura l accertamento dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza dell esercizio, nonché il riaccertamento di quelli già iscritti tra i residui degli anni precedenti. 3. Le spese iscritte nel bilancio e che al termine dell anno finanziario non risultino impegnate costituiscono economie di spesa. ART. 32 - Perenzione dei residui passivi 1. I residui delle spese correnti, che non sono pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi. 2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli impegni vennero effettuati e, in ogni caso, non oltre i1 quinto esercizio successivo a quello in cui l impegno stesso fu effettuato. Per le spese in annualità, il periodo di conservazione decorre, invece, dall esercizio successivo a quelli di iscrizione in bilancio di ciascuna

rata. 3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere riscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi ultimi non siano prescritti. ART. 33 - Riporto di somme non impegnate - 1. Le somme specificamente finalizzate, non impegnate al termine dell esercizio, sono riscritte, in aggiunta ai rispettivi stanziamenti dei corrispondenti capitoli, nel bilancio del successivo esercizio. ART. 34 - Riaccertamento dei residui - 1. Al termine dell esercizio finanziario, viene compilata dalla MacroArea Finanziaria la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per capitoli e per esercizio di provenienza. 2. La situazione dei residui deve indicarne la consistenza iniziale, le somme riscosse o pagate nel corso dell anno, quelle eliminate perché non più riscuotibili o non più pagabili nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3 La situazione dei residui passivi di stanziamento deve indicare altresì le somme impegnate nel corso dell esercizio, le eventuali economie e le somme rimaste da impegnare. 4. I residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti che ne consentono la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l importo da recuperare. 5 Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti 6. La situazione dei residui e la deliberazione, di cui al precedente comma, sono allegate al conto consuntivo. ART. 35 MacroArea Finanziaria - 1. Oltre alle competenze specifiche indicate negli articoli precedenti del presente titolo, l Area Finanze provvede alla tenuta della contabilità di Ateneo e, inoltre: a) Definisce il sistema di scritture contabili; b) Concerta con il CESIAT il sistema informatico di contabilità; c) Propone al Direttore Amministrativo la struttura dei conti e dei bilanci; d) Monitora l andamento della spesa in relazione ai flussi di cassa;

e) Attua il controllo finanziario sui Centri di spesa; f) Ha compiti di consulenza contabili nei confronti delle segreterie amministrative delle facoltà, dei dipartimenti e degli altri centri di gestione autonoma. ART. 36 - Servizio di cassa - 1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell Università, ad un unica banca, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la funzione creditizia, la sorveglianza sulle banche e la tesoreria unica. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara basata su un capitolato speciale d appalto. 2. La convenzione, di cui al precedente comma, prevede le modalità per 1 espletamento del servizio di cassa dei centri di gestione con autonomia finanziaria di spesa. 3. Per particolari servizi l Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente di tali conti è l istituto cassiere, previa emissione di apposite reversali da parte dell Università. CAPO III -BILANCI DEI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA ART. 37 - Norme comuni - 1. Si applicano ai centri di gestione autonoma, sia a quelli dell amministrazione centrale sia agli altri, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, escluse le disposizioni specifiche riguardanti il bilancio di Ateneo. 2. Il bilancio di previsione dei Centri di gestione autonoma é formulato in termini finanziari di competenza ed é strutturato nel rispetto del piano dei conti unico di Ateneo. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, di conseguenza che il bilancio risulti in pareggio. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per la formazione del bilancio e ad esse, in caso di necessità e urgenza, provvede il Segretario Amministrativo del Centro di gestione d intesa con il Direttore del medesimo Centro, il quale le sottoporrà per la ratifica al Consiglio del Centro di Gestione nella prima adunanza utile. 3. I bilanci dei centri di gestione autonoma devono essere approvati dai rispettivi consigli entro il 15 ottobre dell anno precedente a quello di riferimento e trasmessi entro il 31 ottobre successivo all Ateneo. ART. 38 - Fondo economale - 1. Ogni centro autonomo di gestione è dotato, con provvedimento del

Consiglio del centro, all inizio di ciascun esercizio, di un fondo economale di importo non superiore a uro 5.000,00, reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 2. La gestione del fondo economale viene affidata di norma al segretario amministrativo del centro stesso. Su proposta del direttore del Centro, sentito il Consiglio, la gestione del fondo economale può essere affidata ad altro dipendente. 3. L economo può provvedere, con il fondo, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, attrezzature e locali, delle spese postali e di vettura, delle spese per il funzionamento degli automezzi, di quelle di materiale di consumo e di utensileria, di quelle per l acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza di cui all art. 100, ciascuna di importo non superiore a uro 2.500,00, nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda opportuno o conveniente o urgente. 4. Sul fondo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missione se, per motivi di urgenza, non è possibile provvedervi con le modalità ordinarie. 5. L economo provvede al pagamento delle spese di cui al terzo e quarto comma su istruzioni del Direttore del centro di gestione autonoma. 6. I pagamenti e i reintegri sono annotati dall economo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore del centro o da suo delegato. 7. Qualora non sia possibile, per le spese che singolarmente non eccedono uro 50,00, acquisire la prova dell avvenuto pagamento, al rendiconto può essere allegata la dichiarazione, controfirmata dal Direttore del centro, della persona che ha effettuato materialmente la spesa. 8. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa. 9. Le spese, di cui non è stato possibile acquisire la prova dell avvenuto pagamento, vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e non possono eccedere mensilmente uro 700,00. 10. Le disponibilità al 31 dicembre del Fondo di cui al primo comma sono versate dall economo all istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione in entrata per le partite di giro. 11. Nell Ateneo il fondo economale è pari a uro 20.000,00 ed è attribuito in gestione al responsabile dell ufficio economato. I1 fondo economale è costituito con provvedimento del Direttore Amministrativo. 12. Per le spese di rappresentanza e per quelle fino a uro 2.500,00 il Direttore del Centro di gestione e l Economo dell Amministrazione centrale possono richiedere anche un solo preventivo. ART. 39 - Conto consuntivo - CAPO IV -CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo comprende il rendiconto finanziario relativo alla gestione del bilancio, nonché il conto economico e il conto del patrimonio. 2. I1 conto consuntivo dell Ateneo è predisposto dal Direttore Amministrativo di concerto col Dirigente della MacroArea Finanziaria. I1 conto consuntivo dei centri di gestione autonoma viene predisposto dal Direttore, entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell esercizio finanziario, unitamente ad una relazione che illustra il profilo finanziario, economico e patrimoniale della gestione. Il conto consuntivo, con allegati quelli dei centri di gestione autonoma, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti 3. Il conto consuntivo dell Ateneo, accompagnato da una relazione nella quale vengono illustrati i risultati della gestione finanziaria in ordine agli obiettivi programmati nonché l andamento economico della spesa, le consistenze di cassa e patrimoniali, viene presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione entro il 15 maggio. ART. 40 - Rendiconto finanziario - 1. I1 rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio distintamente per titoli, categorie e capitoli, sia per la parte di competenza che per i residui. 2. Per la gestione di competenza devono risultare le previsioni iniziali, le relative variazioni e le previsioni definitive nonché le somme accertate o impegnate, quelle riscosse o pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3. Per la gestione dei residui sono indicati la consistenza iniziale, le relative variazioni che risultano dai riaccertamenti, le somme riscosse o pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 4. Nel rendiconto finanziario 1 avanzo o il disavanzo finanziario risulta dall apposita situazione amministrativa, sommando il fondo di cassa con il totale dei residui attivi accertati per 1 esercizio in corso o riaccertati per gli esercizi precedenti e deducendo dalla somma il totale dei residui passivi accettati per l esercizio in corso o riaccertati per gli esercizi precedenti. ART. 41 - Conto economico - 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell attività dei centri di gestione autonoma secondo criteri di competenza economica, prudenza e rilevanza, integrando gli accertamenti e gli impegni del bilancio finanziario con gli elementi economici non rilevati in quest ultimo e con le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione.

2. I1 conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate in base alla loro natura. 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico le tasse, i contributi pagati dagli studenti, i trasferimenti correnti, i proventi delle cessioni di servizi all esterno, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. 4. Gli accertamenti di competenza sono rettificati, per determinare la dimensione finanziaria dei componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a) i risconti passivi; b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti fra le spese del Titolo I per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati. 5. Costituiscono componenti negativi del conto economico le spese del personale, l acquisto di materie prime e di beni intermedi, la prestazione di servizi, il godimento di beni di terzi, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, le imposte e tasse a carico dell Ateneo, gli oneri straordinari, le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti, la svalutazione di crediti e le insussistenze attive come i minori crediti e i minori residui attivi. E espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. 6. Gli impegni di competenza sono rettificati, per determinare la dimensione finanziaria dei componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: a) i costi di esercizi futuri e i risconti attivi; b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) le quote di costo gia inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati. ART. 42 - Conto del patrimonio - 1. I1 conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. 2. I1 patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza dell Ateneo, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della

dotazione patrimoniale. 3. Sono inclusi nel conto del patrimonio i beni del demanio con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del Codice civile. 4. I beni del demanio dello Stato e del patrimonio universitario, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, sono valutati come segue: a) i beni del demanio già acquisiti dall ente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono valutati in misura pari all ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo, i beni demaniali acquisiti dall ente successivamente sono valutati al costo; b) i terreni già acquisiti dall ente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo; c) i fabbricati già acquisiti dall ente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale; f) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. 5. La relazione al conto consuntivo, presentata dal Direttore del centro di gestione autonoma, evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. 6. L Ateneo e i centri di gestione autonoma conservano nel proprio patrimonio, in apposita voce, i crediti inesigibili, stralciati dal rendiconto finanziario, sino al compimento dei termini di prescrizione. 7. L Ateneo provvede alla compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività. ART. 43 - Situazione amministrativa - 1. Al conto consuntivo è allegata la situazione amministrativa che evidenzia: a) la consistenza del conto di cassa all inizio dell esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell anno, in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell esercizio; c) l avanzo o il disavanzo di amministrazione. CAPO V - SCRITTURE CONTABILI

ART. 44 - Scritture finanziarie e patrimoniali - 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare, per ciascun capitolo, per la competenza e i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all inizio dell esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell esercizio. ART. 45 - Sistema delle scritture - 1. L Ateneo tiene: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all inizio dell esercizio. le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico per le reversali e per i mandati emessi, evidenziando separatamente le riscossioni ed i pagamenti in conto competenza da quelli in conto residui; e) i registri degli inventari. 2. I registri indicati alle lettere d) ed e), prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ciascun foglio dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato; per tutti gli altri centri di gestione autonoma i registri sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal Direttore del Centro. Nell ipotesi di scritture meccanizzate, i fogli sono numerati e la vidimazione avviene per registri. 3. II sistema delle scritture si avvale di sistemi informativi di elaborazione e archiviazione dei dati.

ART. 46 - Beni - TITOLO IV GESTIONE PATRIMONIALE 1. I beni si distinguono in immobili e mobili, secondo le norme del Codice civile. 2. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli. ART. 47 - Inventario e valutazione dei beni immobili - 1. L inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l ubicazione, l uso cui sono destinati e i consegnatari; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi. 2. L iscrizione degli immobili viene effettuata al costo di ricostruzione a nuovo, se trattasi di immobile proveniente dal Demanio; al costo iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa all acquisto a titolo oneroso maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria. 3. Eventuali rivalutazioni possono essere effettuate secondo criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione. ART. 48 - Consegnatari dei beni immobili - 1. I beni immobili in uso all Università sono dati in consegna ad agenti dell Università, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le norme della contabilità pubblica. 2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l assistenza del Direttore Amministrativo o di un funzionario da questi delegato. 3. I consegnatari sono responsabili della manutenzione ordinaria ed hanno 1 obbligo di segnalare tempestivamente al Direttore Amministrativo qualsiasi esigenza d intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. 4. Specifica regolamentazione interna definisce la tipologia di interventi che comunque richiedono preventiva autorizzazione da parte dell amministrazione centrale.

ART. 49- Classificazione dei beni mobili - 1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: Cat. 1 - mobili, arredi, macchine di ufficio; Cat. 2 - materiale bibliografico; Cat. 3 - collezioni scientifiche; Cat. 4 - strumenti tecnici e attrezzature in genere; Cat. 5 - automezzi e altri mezzi di trasporto; Cat. 6 - titoli di credito pubblici e privati; Cat. 7 - altri beni mobili. 2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti, anche in separato inventario, con le indicazioni atte ad identificarli. ART. 50 - Inventario dei beni mobili - 1. Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione sono individuate le modalità di tenuta degli inventari dei beni mobili, secondo i criteri di cui al presente articolo e seguenti. L inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e il numero; d) il valore. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro natura, sono considerati: a) infissi e impianti; b) manuali per la didattica e le altre pubblicazioni per uso degli uffici; c) di rapido consumo od obsolescenza o facilmente deteriorabili; d) le parti di ricambio e le parte accessorie, purché quest ultime non aventi un valore superiore al limite di cui alla lettera e) del presente articolo; e) di valore non superiore a uro 250,00. 3. I mobili e le macchine sono iscritti per il prezzo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 4. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto, o in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con 1 indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. 5. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.

6. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all inizio di raccolta. ART. 51 - Consegnatari dei beni mobili - 1. I consegnatari dei beni mobili, soggetti all inventariazione, sono il Direttore per i Centri di gestione autonoma e il funzionario a ciò delegato dal Direttore Amministrativo per 1 Amministrazione centrale. 2. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le norme della contabilità pubblica. 3. I consegnatari dei Centri previa autorizzazione dei rispettivi Consigli, possono designare uno o più subconsegnatari e procedere alla consegna dei beni con apposito verbale. 4. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa ricognizione dei beni tramite verbale sottoscritto dall agente cessante e da quello subentrante nonché dal Direttore Amministrativo o dal funzionario, da questi delegato, che assiste alla consegna. 5. I verbali e i relativi inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso l amministrazione centrale Macro Area Risorse Finanziarie - e l altro presso gli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. ART. 52 - Carico e scarico dei beni mobili - 1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi e firmati dall agente consegnatario. 2. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 3. Gli inventari sono chiusi contabilmente al termine di ogni esercizio finanziario. 4. L operazione di scarico dagli inventari è di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo o del Consiglio del centro di gestione autonoma su proposta del Direttore. Di tale operazione, relativa ai Centri di Gestione, sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 5. Restano esclusi dalle operazioni autonome di scarico i beni oggetto di furto per i quali i consegnatari dovranno presentare denunzia all Autorità Giudiziaria. Il loro discarico sarà oggetto dl apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 6. Restano esclusi dalle operazioni autonome di scarico i beni dati in conto permuta. I1 loro discarico è oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio del Centro di Gestione.